Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2012, n. 30104
CASS
Sentenza 11 luglio 2012

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La rinuncia alla prescrizione è revocabile, a condizione che la dichiarazione che la contiene non abbia già prodotto i suoi effetti e cioè che non sia intervenuto un provvedimento del giudice riguardante la "regiudicanda" e fondato sulla valorizzazione della dichiarazione medesima. (Fattispecie di rinuncia presentata dopo la richiesta di rinvio a giudizio e di revoca intervenuta, per la S. C., legittimamente, prima della declaratoria di estinzione del reato da parte del Gup).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2012, n. 30104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30104
    Data del deposito : 11 luglio 2012

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