Sentenza 11 luglio 2012
Massime • 1
La rinuncia alla prescrizione è revocabile, a condizione che la dichiarazione che la contiene non abbia già prodotto i suoi effetti e cioè che non sia intervenuto un provvedimento del giudice riguardante la "regiudicanda" e fondato sulla valorizzazione della dichiarazione medesima. (Fattispecie di rinuncia presentata dopo la richiesta di rinvio a giudizio e di revoca intervenuta, per la S. C., legittimamente, prima della declaratoria di estinzione del reato da parte del Gup).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2012, n. 30104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30104 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 11/07/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1216
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 15177/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia;
nel procedimento nei confronti di:
1. RC PP, nato a [...] il [...];
2. HE NN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 14/10/2011 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale Dr. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito per la parte civile Pirrottina Pietro Paolo l'avv. Ravagnan Luigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con La sentenza sopra indicata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia dichiarava non luogo a procedere nei confronti di RC PP e HE NN, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 319 e 321 c.p., (commesso fino all'ottobre del 1995) e di cui agli artt. 110 e 368 c.p. (commesso il 26/11/1996 ed il 04/12/1996), essendosi tali delitti estinti per intervenuta prescrizione.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 157 c.p., ed il vizio di motivazione, per avere il primo giudice prosciolto i due imputati per intervenuta estinzione degli elencati reati, nonostante gli stessi avessero espressamente rinunciato alla prescrizione (con atti allegati in copia al ricorso).
3. Con memoria depositata in cancelleria il 25/06/2012 l'avv. Gianfranco Iadecola e l'avv. Dado Bolognesi, difensori dell'imputato HE, hanno chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale in quanto il loro assistito, dopo aver rinunciato alla prescrizione, aveva revocata la medesima rinuncia, che non aveva ancora prodotto effetti processuali rilevanti.
4. Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione allegata dal ricorrente all'atto di impugnazione, emerge che, proprio nell'ambito del procedimento penale n. 2398/98 rgnr P.M. nel quale risulta emessa la sentenza gravata, l'imputato RC aveva rinunciato ai termini di prescrizione con suo atto del 27/04/2010 (v. alleg. n. 5 al ricorso), mentre l'imputato HE aveva rinunciato alla prescrizione con ben due distinti atti, depositati rispettivamente il 28/01/2010 ed il 30/04/2010 (v. alleg. nn. 3 e 4 del ricorso), in entrambi i casi con un esplicito richiamo agli articoli di legge dei reati oggetto di contestazione. È poi pacifico che i due prevenuti abbiano revocato le loro dichiarazioni di rinuncia nel corso dell'udienza preliminare del 14/10/2011.
La questione giuridica proposta con il ricorso oggi in esame è, dunque, se l'imputato abbia la facoltà di revocare, ovvero di togliere effetti ad una sua precedente dichiarazione di rinuncia alla prescrizione: quesito al quale questo Collegio ritiene di dover dare risposta affermativa, a condizione che la dichiarazione di rinuncia non abbia già prodotto i suoi effetti, vale a dire non sia intervenuto un provvedimento del giudice riguardante la regiudicanda fondato sulla valorizzazione della medesima dichiarazione dell'imputato di rinuncia alla prescrizione.
Se è vero che l'art. 157 c.p., comma 7., introdotto dalla L. n. 251 del 2005, nello stabilire che "la prescrizione è sempre espressamente rinunciarle dall'imputato", non prevede ma neppure esclude la possibilità di una revoca della stessa rinuncia, non vi è ragione per non applicare il principio generale dell'ordinamento giuridico secondo il quale ogni soggetto può revocare una propria dichiarazione di volontà, idonea a produrre effetti giuridici, laddove tali effetti non si siano ancora prodotti.
D'altro canto l'ordinamento riconosce una qual certa "stabilità" ad una dichiarazione di volontà in tutti i casi in cui la medesima, prima di aver prodotto i suoi effetti, possa aver determinato una situazione di "affidamento" in un altro soggetto. Ma tale effetto di vincolatività per l'autore della dichiarazione deve essere espressamente fissato dalla legge, così come è accaduto nell'ipotesi disciplinata dall'art. 447 c.p.p., riguardante la formulazione di una richiesta di applicazione della pena formulata nel corso delle indagini preliminari, lì dove è prescritto, al comma 3, la irrevocabilità temporanea della richiesta formulata da una delle parti durante il termine, fissato con decreto dal giudice per le indagini preliminari, entro il quale la controparte può esprimere il consenso o il dissenso sulla richiesta. Nè ragioni di segno contrario sono desumibili dall'impiego, nell'art. 157 c.p., comma 7, del termine "sempre", avverbio che, lungi dal significare un carattere di irrevocabilità della rinuncia alla prescrizione, pare voler indicare esclusivamente che la possibilità di formulare tale rinuncia, ovviamente dopo che la prescrizione si sia verificata, spetti all'imputato in ogni stato e grado del procedimento penale.
Nel sistema processuale penale vige, dunque, il principio generale per cui una dichiarazione di volontà - tanto se costituente un atto negoziale unilaterale quanto se diretto alla formazione di un negozio processuale bilaterale - può essere revocata finché la stessa non abbia prodotto i suoi effetti propri. Tanto è stato riconosciuto da questa Corte con riferimento alla richiesta dell'imputato di ammissione del rito abbreviato, sempre revocabile fintanto che il giudice non abbia disposto l'instaurazione di tale rito speciale (Sez. 4, Sentenza n. 19523 del 28/03/2008, Gjieta, Rv. 239764); per la richiesta di applicazione della pena che, salva la ipotesi innanzi considerata, è revocabile fintanto che la controparte non abbia espresso il suo consenso (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39730 del 04/06/2009, Bevilacqua, Rv. 244892); per la rinuncia all'impugnazione, revocabile prima che sia scaduto il termine per proporre l'impugnazione medesima (Sez. 6, n. 8154 del 08/04/1992, Corvino, Rv. 191406); per la rinuncia all'atto di opposizione, revocabile a condizione che non sia stato aperto il dibattimento e non sia stato revocato il decreto penale opposto (così, tra le molte, Sez. 4, n. 41557 del 21/10/2010, Gallonetto, Rv. 248453); per la richiesta di oblazione, revocabile prima che abbia prodotto il suo effetto proprio, e cioè prima che il giudice abbia emesso il provvedimento di ammissione dell'oblazione e di fissazione dell'importo da versare (così, per l'orientamento nettamente maggioritario, Sez. 4, n. 15041 del 09/03/2009, Pedini, Rv. 243217);
e persino per la richiesta di archiviazione del P.M., se la revoca intervenga prima dei provvedimento da parte del giudice, atteso il principio generale della revocabilità delle istanze delle parti (Sez. 4, n. 26872 del 13/06/2006, Pica, Rv. 234812). A differenti conclusioni non può neppure giungersi nel caso di specie per il fatto che, dopo aver rinunciato alla prescrizione, nei confronti dei due imputati sopra indicati fosse stata fissata l'udienza preliminare per la trattazione della richiesta di rinvio a giudizio, posto che il decreto di fissazione di quella udienza era mero atto propulsivo necessario per poter giungere alla pronuncia della declaratoria della estinzione del reato, prima della quale, come si è visto, intervennero le revoche della rinunce.
5. Non è di ostacolo alla enunciazione del principio di diritto innanzi tratteggiato, l'esistenza nella giurisprudenza di questa Corte di un precedente di segno apparentemente contrario - pure richiamato nel ricorso oggi in esame -avendo altra Sezione sostenuto che la rinuncia alla prescrizione inequivocabilmente portata a conoscenza dell'organo procedente è irrevocabile (Sez. 5, n. 33344 del 24/04/2008, Randazzo, Rv. 241389). Dalla lettura della motivazione di quella sentenza si evince, infatti, che la Corte non prese in considerazione la specifica questione così come prospettata nella fattispecie, ma si limitò a prendere atto come la revoca della rinuncia alla prescrizione fosse intervenuta durante la pendenza del termine per il ricorso per cassazione, dopo l'emissione della sentenza di appello con la quale il giudice di secondo grado, avendo rilevato l'esistenza di quella rinuncia, aveva già dichiarato l'estinzione del reato oggetto di quel processo: situazione nella quale, pertanto, la rinuncia aveva già prodotto i suoi effetti propri ed in cui era ragionevole affermare che non era degna di particolare tutela la pretesa facoltà dell'interessato, "constatato l'esito sfavorevole del complessivo giudizio (...) di rideterminar(ne) a proprio piacimento l'oggetto... di cui aveva avuto la possibilità... di disporre per meglio tutelare la propria posizione sostanziale".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2012