Sentenza 9 giugno 2005
Massime • 1
La rinuncia alla prescrizione non rientra nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell'art. 99 cod. proc. pen., in quanto costituisce, dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 157 nella parte in cui non prevedeva tale possibilità a favore dell'imputato, un diritto personalissimo dello stesso che è a lui personalmente ed esclusivamente riservato. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha escluso altresì la possibilità che il silenzio dell'imputato, in presenza di una richiesta avanzata dal difensore, possa essere equiparato ad un comportamento concludente diretto a manifestare una positiva volontà alla rinuncia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2005, n. 23412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23412 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo S. - Presidente - del 09/06/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSERA Maurizio - rel. Consigliere - N. 737
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 37807/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Chiamata all'udienza del 9.6.2005;
sul ricorso proposto da:
AV NC, nato a [...] il [...];
D'ND OS, nato a [...] il [...];
RI MI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza in data 13.5.2004;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dai Consigliere Dott. Maurizio Massera;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dottor VENEZIANO Giuseppe, che ha concluso per ii rigetto del ricorso. Udito il difensore della parte civile, avv. POTI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso con condanna alle spese;
Udito il difensore dell'imputato, avv. TOPI NC, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 3.3.2003 il Tribunale di Potenza assolveva perché il fatto non sussiste, tra gli altri, NC AV, OS D'ND e MI RI dai delitti di abuso di ufficio e da alcuni episodi di truffa.
Con sentenza in data 13.5.2004 la Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma della citata sentenza, impugnata dal P,M. e dall'INPS costituitosi parte civile, dichiarava prescritti i reati contestati.
La Corte territoriale, premesso che gli imputati non avevano rinunciato alla prescrizione, affermava che l'AV, impiegato presso la sede provinciale dell'INPS, agendo sul sistema informatico aveva manomesso alcune posizioni previdenziali, tra cui la propria e quelle della moglie MI RI e del collega D'ND. Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 99 c.p.p. con conseguente erronea applicazione degli artt. 157 e 160 c.p. in tema di rinuncia alla prescrizione dichiarata dai difensore nel giudizio di primo grado;
2) ai momento della dichiarazione di rinuncia la prescrizione non era ancora maturata, essendosi verificata solo a seguito della concessione da parte della Corte di Appello delle circostanze attenuanti generiche, per cui i ricorrenti dichiarano in questa sede di rinunciarvi;
3) violazione dell'art. 192 c.p.p. in tema di salutazione degli elementi probatori a carico degli imputati.
L'INPS, parte civile costituita, ha depositato una memoria con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso degli imputati con conseguente conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo attiene alla validità della rinuncia alla prescrizione effettuata dal difensore di fiducia degli imputati. Costoro sostanzialmente assumono che l'art. 99 c.p.p. estende al difensore di fiducia le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, esclusi quelli a costui riservati personalmente, salva la facoltà del medesimo di esprimere volontà contraria prima che sull'atto compiuto dal difensore sia intervenuto un provvedimento del giudice.
Non vi è alcuna norma che preveda esplicitamente il diritto dell'imputato a rinunciare alla prescrizione. Tale istituto è stato inserito nel nostro ordinamento dalla sentenza 31 maggio 1990, n. 275 della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con il principio di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione, l'art. 157 c.p. nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunciato dall'imputato. Ne consegue che la rinuncia alla prescrizione non rientra nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dai difensore a norma dell'art. 99 c.p.p. e che invece costituisce un diritto personalissimo dell'imputato che, secondo la previsione del medesimo articolo, è a lui personalmente ed esclusivamente riservato. La rinuncia alla prescrizione implica l'eventualità per l'imputato di essere condannato e quindi non può che pervenire personalmente dal soggetto direttamente interessato, il quale è l'unico legittimato a valutarne gli effetti anche di carattere sostanziale. Perciò si tratta necessariamente di un'ipotesi in cui la volontà dell'imputato deve essere espressa personalmente e ciò esclude che la rinuncia possa essere avanzata da persona diversa, investendo diritti personalissimi, con la ulteriore conseguenza che deve parimenti escludersi l'operatività di un contegno concludente dell'imputato diretto a manifestare una positiva volontà alla rinuncia ad avvalersi della prescrizione pure di fronte ad una richiesta avanzata dal difensore in sua presenza in quanto, per principio generale, il silenzio non può assumere rilievo se non nei casi in cui sussista un obbligo di pronunciarsi.
Il primo motivo è, dunque, infondato.
Con il secondo motivo i ricorrenti osservano, correttamente, che la prescrizione non era maturata all'epoca del giudizio di primo grado in quanto si è verificata solo a seguito della concessione da parte della Corte di Appello delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all'aggravante contestata. Da ciò intendono inferire la possibilità di esprimere in questa sede personale rinuncia.
Anche questa tesi è infondata in quanto è condivisibile insegnamento di questo Supremo Collegio (Cass. n. 4587 del 1994) che la rinunzia alla prescrizione intervenuta dopo l'estinzione del reato in conseguenza dei decorso dei tempo è inoperante (si veda anche la citata Corte Cost., sentenza n. 275 del 1990). D'altra parte nel giudizio di appello, a fronte della richiesta del P.G. di applicazione della prescrizione, gli imputati ben avrebbero potuto manifestare la loro volontà di rinunciarvi.
Con il terzo motivo vengono contestate le valutazioni della Corte territoriale del materiale probatorio su cui ha formato il proprio convincimento. Giova ricordare (Cass. n. 4893 dei 2000) che, in tema di ricorso per Cassazione, sussiste la ipotesi di manifesta illogicità della motivazione quando il giudice di merito, nel compiere l'esame degli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell'esplicitare, in sentenza, l'iter logico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta, monca e parziale. Invero il legislatore ha inteso equiparare la carenza di motivazione alla carenza di logica nella motivazione;
detta carenza va desunta, più che dalla mancanza di parti espositive del discorso motivazionale, dalla assenza di singoli elementi esplicativi, i quali siano tali da costituire tappe indispensabili di un percorso logico- argomentativo, che deve necessariamente snodarsi tra i temi sui quali il giudice è tenuto a formulare la sua salutazione.
Pertanto (Cass. S.U. n. 24 del 1999) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitalo a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento.
La motivazione della sentenza impugnata non contiene ne' vuoti, ne' salti logici evidenti, ma esprime in termini coerenti le ragioni del convincimento raggiunto dalla Corte territoriale. Per contro, i ricorrenti indugiano sulla disamina degli elementi proba tori valorizzati e delle argomentazioni espresse dalla sentenza in esame per sottostimarne la valenza o per fornirne spiegazioni alternative o per contrapporne altre, anche ricorrendo a riferimenti ad elementi extratestuali, secondo una metodologia non consentila nei giudizio di legittimità.
Pertanto i ricorsi vanno rigettati. A tale statuizione consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'onere solidale delle spese e la condanna alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido ai pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese della parte civile, che liquida in complessivi euro 1.065,00, di cui euro 960,00 per onorari, oltre IVA e CPA..
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2005