Sentenza 9 febbraio 2010
Massime • 1
La comparazione delle impronte prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede particolari cognizioni tecnico-scientifiche e si risolve in un mero accertamento di dati obiettivi, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., sicché il suo svolgimento non postula il rispetto delle formalità previste dall'art. 360 cod. proc. pen.. Ne consegue che, qualora colui che abbia svolto attività di comparazione sia sentito in dibattimento e riferisca in ordine alla medesima, il giudice non è tenuto a disporre perizia, potendosi attenere alle emergenze esposte dal dichiarante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2010, n. 16959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16959 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 09/02/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 320
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 37151/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HE AE PETRU, N. IL 07/08/1969;
avverso la sentenza n. 1702/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 08/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che conclude per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca sez. Viareggio, con la quale il TA era stato dichiarato responsabile del reato di furto aggravato e condannato alla pena di giustizia.
2.- L'imputato propone ricorso per Cassazione, deducendo:
a.- Errata applicazione della legge penale, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'instaurazione del giudizio abbreviato consentisse l'utilizzazione del risultato della comparazione delle impronte digitali, mentre nella specie vi era solo quella rilevata sulla saracinesca del locale ove era avvenuto il furto e non anche quella dell'imputato;
b.- Vizio di motivazione nell'interpretazione tra impronta e fatto contestato;
c. - Vizio di motivazione in relazione alla pena.
3.- Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la comparazione delle impronte prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede particolari cognizioni tecnico - scientifiche e si risolve in mero accertamento di dati obiettivi ai sensi dell'art. 354 c.p.p., sicché il suo svolgimento non postula il rispetto delle formalità previste dall'art. 360 c.p.p.. Di conseguenza qualora colui che abbia svolto tale attività di comparazione venga sentito in dibattimento e riferisca in ordine alla medesima, il giudice non è tenuto a disporre perizia, ben potendosi attenere alle emergenze di quanto esposto dal dichiarante (Cass., sez. 5, 11 marzo 2004, n. 23319; Cass., sez. 1, 11 giugno 2009, n. 28848). Pertanto, è logica la deduzione dei giudici del merito che, dalla attribuibilità dell'impronta rilevata sul luogo del furto all'imputato, hanno ritenuto provata l'attribuzione del furto al TA, tenuto conto che l'impronta era stata rilevata sulla parte interna del bordo di una grata a soffietto, che rimane ripiegata e non accessibile in condizioni di apertura al pubblico del locale, e quindi in seguito alla forzatura della stessa grata per commettere il furto e in considerazione del fatto che l'imputato era stato, precedentemente, più volte identificato e segnalato. Per quanto riguarda la pena la Corte territoriale ha logicamente e legittimamente fatto riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti plurimi che sono i criteri previsti dall'art. 133 c.p. per regolare il potere discrezionale di determinazione della pena. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010