Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2010, n. 16959
CASS
Sentenza 9 febbraio 2010

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La comparazione delle impronte prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede particolari cognizioni tecnico-scientifiche e si risolve in un mero accertamento di dati obiettivi, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., sicché il suo svolgimento non postula il rispetto delle formalità previste dall'art. 360 cod. proc. pen.. Ne consegue che, qualora colui che abbia svolto attività di comparazione sia sentito in dibattimento e riferisca in ordine alla medesima, il giudice non è tenuto a disporre perizia, potendosi attenere alle emergenze esposte dal dichiarante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2010, n. 16959
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16959
    Data del deposito : 9 febbraio 2010

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