Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2010, n. 37037
CASS
Sentenza 20 settembre 2010

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La dichiarazione di incompetenza per materia della Corte di assise in riguardo a imputazioni per reati di competenza del tribunale compreso nel medesimo distretto giudiziario, e rientranti nella previsione di cui all'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., impone la regressione del procedimento con trasmissione degli atti al pubblico ministero per la riproposizione della richiesta di rinvio a giudizio e lo svolgimento di una nuova udienza preliminare, a nulla rilevando che tali adempimenti siano stati già compiuti dallo stesso pubblico ministero e dallo stesso giudice "distrettuale".

Commentario1

  • 1Dichiarazione di incompetenza e diretta trasmissione degli atti al
    Enrico Andolfatto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo dell'ordinanza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza qui illustrata, la quinta sezione della Corte di Cassazione ha invocato l'intervento delle Sezioni Unite al fine di comporre un contrasto giurisprudenziale rilevato in relazione al disposto dell'art. 23, comma 1, c.p.p.[1]. Per poter comprendere appieno il nodo problematico della questione, si deve innanzitutto segnalare come la norma dibattuta – la quale, come noto, detta la disciplina processuale della dichiarazione di incompetenza nel dibattimento di primo grado – sia stata oggetto di più censure da parte della Consulta: la Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 76 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2010, n. 37037
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37037
Data del deposito : 20 settembre 2010

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