Sentenza 20 settembre 2010
Massime • 1
La dichiarazione di incompetenza per materia della Corte di assise in riguardo a imputazioni per reati di competenza del tribunale compreso nel medesimo distretto giudiziario, e rientranti nella previsione di cui all'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., impone la regressione del procedimento con trasmissione degli atti al pubblico ministero per la riproposizione della richiesta di rinvio a giudizio e lo svolgimento di una nuova udienza preliminare, a nulla rilevando che tali adempimenti siano stati già compiuti dallo stesso pubblico ministero e dallo stesso giudice "distrettuale".
Commentario • 1
- 1. Dichiarazione di incompetenza e diretta trasmissione degli atti alEnrico Andolfatto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza qui illustrata, la quinta sezione della Corte di Cassazione ha invocato l'intervento delle Sezioni Unite al fine di comporre un contrasto giurisprudenziale rilevato in relazione al disposto dell'art. 23, comma 1, c.p.p.[1]. Per poter comprendere appieno il nodo problematico della questione, si deve innanzitutto segnalare come la norma dibattuta – la quale, come noto, detta la disciplina processuale della dichiarazione di incompetenza nel dibattimento di primo grado – sia stata oggetto di più censure da parte della Consulta: la Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 76 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2010, n. 37037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37037 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI AN - Presidente - del 20/09/2010
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 730
Dott. CAPOZZI EL - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 43635/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
01) AD CO D'AS N. IL *21/05/1971*;
02) NO RO N. IL *14/05/1964*;
03) D'SA GI N. IL *09/05/1973*;
04) D'SA PA N. IL *27/08/1970*;
05) EL TO N. IL *22/06/1949*;
06) TO NS NT N. IL *27/01/1964*;
07) LL AN N. IL *08/12/1975*;
08) RT IC N. IL *14/03/1963*;
09) \\ ES N. IL *18/01/1966*;
10) TO GI N. IL *03/05/1955*;
11) SS TO N. IL *22/12/1973*;
12) IG SO N. IL *01/04/1962*;
13) TA GI N. IL *20/05/1978*;
avverso la sentenza n. 1872/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 23/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
udito il P.G. in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso chiedendo per \A ES D'IS il rigetto del ricorso;
per CA O\, il rigetto del ricorso;
per D'SS UI il rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 416 bis c.p.;
per \E NT il rigetto del ricorso;
per \\ NE ON l'inammissibilità del ricorso;
per LL NI il rigetto del ricorso;
per MA LA il rigetto del ricorso;
per MA ES il rigetto del ricorso;
per IT UI l'annullamento con rinvio, limitatamente al secondo motivo di ricorso;
per TI NT, l'inammissibilità del ricorso;
per \S AL e IT UI, per il rigetto del ricorso. Udito per la parte civile (Comune di Castellammare di Stabia) l'avv. FUSCO Giuseppe, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Uditi i seguenti difensori:
- l'avv. SANTONASTASO Michele per il ricorrente EL NT, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
- l'avv. GAITO Alfredo per il ricorrente D'SA UI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
- l'avv. CHIUMMARIELLO EL per il ricorrente NO O\, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
- l'avv. BRIGANTI AN Rocco per il ricorrente NO O\, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
- l'avv. DUCCI Domenico per il ricorrente TO UI, nonché quale sostituto dell'avv. ES MATRONE per il ricorrente IG AL, chiedendo per entrambi l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
- l'avv. MAIELLO IN per il ricorrente D'SA PA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
- l'avv. LEPRE Salvatore per il ricorrente MA ES, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 23.12.08 la Corte d'Appello di Napoli:
1)- ha confermato la pena di anni 6 di reclusione inflitta ad AD ES d'IS dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza dell'8-10 maggio 2004, a titolo di continuazione con la pena al medesimo inflitta dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli con sentenza del 9.12.2002, irrevocabile il 25.2.04, siccome ritenuto responsabile dei reati di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis c.p.: partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso denominata "clan D'SS"); al capo e) della rubrica (D.P.R. n.309 del 1990, art. 74: partecipazione ad un'associazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish) ed al capo f) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80:
detenzione a fini di cessione a terzi di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish);
2)- ha ridotto da anni 12 di reclusione ad anni 7 di reclusione la pena inflitta a NO O\ dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza dell'8-10 maggio 2004, avendolo mandato assolto dai reati di cui ai capi e) ed f) della rubrica, il primo concernente violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: partecipazione ad un'associazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish;
il secondo concernente violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80: detenzione a fini di cessione a terzi di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish.
La Corte territoriale lo ha ritenuto penalmente responsabile del solo reato di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis c.p.:
partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso denominata "clan D'SS"), con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate;
3)-ha ridotto da anni 17 di reclusione ad anni 15 di reclusione la pena inflitta a D'SA UI dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza dell'8-10 maggio 2004, pur confermando la sua penale responsabilità per i reati di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis c.p.: partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso denominata "clan D'SS"); al capo c) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: partecipazione ad un'associazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish) ed al capo f) della rubrica (D.P.R. n.309 del 1990, artt. 73 ed 80: detenzione a fini di cessione a terzi di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish);
4)- ha ridotto da anni 26 di reclusione ad anni 18 di reclusione la pena inflitta a D'SA PA dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza dell'8-10 maggio 2004, in quanto, pur avendo confermando la sua penale responsabilità per i reati di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis c.p.: partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso denominata "clan D'SS"); al capo e) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: partecipazione ad un'associazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish) ed al capo f) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80: detenzione a fini di cessione a terzi di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish), ha escluso l'aggravante di essere stato il promotore, organizzatore e capo delle associazioni criminose di cui ai capi a) ed e) della rubrica;
5)- pur mantenendo ferma la condanna ad anni 17 di reclusione inflitta ad EL NT dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza dell'8-10 maggio 2004 per i reati di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis c.p.: partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso denominata "clan D'SS"); al capo e) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: partecipazione ad un'associazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish) ed al capo f) della rubrica (D.P.R. n.309 del 1990, artt. 73 ed 80: detenzione a fini di cessione a terzi di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish), ha ritenuto la continuazione fra i fatti oggetto del presente procedimento ed il fatto giudicato dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 24.6.91, irrevocabile il 10.2.92, rideterminando nel complesso la pena nei suoi confronti in anni 18 di reclusione, di cui anni 17 per i fatti oggetto del presente procedimento, aumentati di anni 1 di reclusione per il fatto giudicato con la sentenza irrevocabile anzidetto;
6)- ha confermato la pena di anni 15 di reclusione inflitta ad TO NS ON dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza dell'8-10 maggio 2004, siccome ritenuto responsabile dei reati di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis c.p.:
partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso denominata "clan D'SS"); al capo b), della rubrica (artt. 110 e 81 cpv c.p., art. 61 c.p., n. 7, art. 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 2, nn. 1 e 3: estorsione aggravata nei confronti di TO GI in concorso con altri); al capo e) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: partecipazione ad un'associazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish) ed al capo f) della rubrica (D.P.R. n.309 del 1990, artt. 73 ed 80: detenzione a fini di cessione a terzi di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish);
7)- ha confermato la pena di anni 7 di reclusione inflitta a EL NI dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza dell'8-10 maggio 2004, siccome ritenuto responsabile del reato di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis c.p.: partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso denominata "clan D'SS");
8)- ha ridotto da anni 8 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa ad anni 7 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa la pena inflitta a RT LA dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza dell'8-10 maggio 2004, pur confermando la sua penale responsabilità per i reati di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis c.p.:
partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso denominata "clan D'SS"); al capo g) della rubrica (art. 628 c.p., comma 2, nn. 1 e 2; art. 81 c.p., comma 2 e art. 110 c.p.:
rapina aggravata, in concorso con altri soggetti, nei confronti dei frequentatori di una bisca clandestina gestita da EL NT); al capo h) della rubrica (L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, artt. 110 e 112 c.p.: illegale detenzione e porto in luogo pubblico in concorso con altri di sei pistole, di cui cinque calibro 9 e di un revolver con relative munizioni) ed al capo i) della rubrica (art.648 c.p.: ricettazione delle armi utilizzate per commettere la rapina che precede);
9)- ha ridotto da anni 19 di reclusione ad anni 17 di reclusione la pena inflitta a \\ ES dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza dell'8-10 maggio 2004, pur confermando la sua penale responsabilità per i reati di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis c.p.: partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso denominata "clan D'SS"); al capo b) della rubrica (artt. 110 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 7, art. 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 2, nn. 1 e 3: estorsione aggravata nei confronti di PO GI in concorso con altri); al capo e) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74:
partecipazione ad un'associazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish); al capo f) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80: detenzione a fini di cessione a terzi di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish); al capo g) della rubrica (art. 628 c.p., comma 2, nn. 1 e 2; art. 81 c.p., comma 2 e art. 110 c.p.: rapina aggravata in concorso con altri soggetti in danno dei frequentatori della bisca clandestina gestita da EL NT); al capo h) della rubrica (L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, artt. 110 e 112 c.p.:
illegale detenzione e porto in luogo pubblico in concorso con altri di sei pistole, di cui cinque calibro 9 e di un revolver con relative munizioni); al capo i) della rubrica (art. 648 c.p.: ricettazione delle armi utilizzate per commettere la rapina che precede) ed al capo 1) della rubrica (art. 611 c.p., comma 2; art. 339 c.p., art. 81, comma 2, art. 110 c.p., L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7:
violenze e minacce commesse in danno dei collaboratori di giustizia RT O\, LL NT ed LL O\, onde indurii a rinunciare al programma speciale di protezione ed a commettere una serie di reati);
10)- ha confermato la pena di anni 5 di reclusione inflitta a TO UI dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza dell'8-10 maggio 2004, siccome ritenuto responsabile del reato di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis c.p.: partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso facente capo a DI OM FA);
11)- ha ridotto da anni 7 di reclusione ad anni 4 e mesi 6 di reclusione la pena inflitta in aumento a SS NT dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza dell'8-10 maggio 2004 a titolo di continuazione con la pena inflittagli dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli con sentenza del 9.12.02, irrevocabile il 25.2.04, in tal modo determinandone la pena complessiva in anni 19 e mesi 6 di reclusione, pur confermando la sua penale responsabilità per i reati di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis c.p.:
partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso denominata "clan D'SS"); al capo e) della rubrica (D.P.R. n.309 del 1990, art. 74: partecipazione ad un'associazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish);
al capo f) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80:
detenzione a fini di cessione a terzi di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish);
12)- ha confermato la pena di anni 14 di reclusione inflitta a IG AL dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza dell'8-10 maggio 2004, siccome ritenuto responsabile dei reati di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis c.p.: partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso denominata "clan D'SS"); al capo b) della rubrica (artt. 110 e 81 cpv c.p., art. 61 c.p., n. 7, art. 269 c.p., commi 1 e 2 in relazione all'art.628 c.p., comma 2, nn. 1 e 3: estorsione aggravata nei confronti di
TO GI in concorso con altri); al capo e) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: partecipazione ad un'associazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish) ed al capo f) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, artt.73 ed 80: detenzione a fini di cessione a terzi di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish);
13)- ha confermato la pena di anni 14 di reclusione inflitta a TA UI dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza dell'8- 10 maggio 2004, siccome ritenuto responsabile del reato di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis c.p.: partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso tacente capo a DI OM FA) ed al capo e) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art.74: partecipazione ad un'associazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti tipo eroina, cocaina ed hashish).
2. I giudici di merito hanno ritenuto la penale responsabilità dei soggetti anzidetti principalmente sulla base delle dichiarazioni rese da sei collaboratori di giustizia (SC TO, #F AN, RT TA, DI OM EL, AV IR, LU AN#), imputati per i medesimi reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, le cui singole dichiarazioni sono state ritenute attendibili:
- per il ruolo non secondario svolto da ciascuno di essi nell'ambito dell'associazione camorristica di cui erano partecipi;
- per i particolareggiati dettagli da essi fomiti in ordine ai fatti riferiti;
- per essere state esse già in precedenza vagliate, con riferimento ai fatti di cui al presente processo, dalla Corte d'Assise di Napoli con sentenza ormai definitiva del 10.7.01;
- per la sussistenza di validi riscontri esterni, costituiti dalle collimanti dichiarazioni rese dagli altri collaboranti, nonché dal sequestro di armi e di droga effettuati dalle forze di polizia a seguito delle loro propalazioni.
I giudici hanno poi dato conto di un'anomalia verificatasi nella vicenda di detti pentiti, essendo emerso che nel mese di agosto del 1997 uno di essi (DI OM FA), aveva deciso di abbandonare la località protetta e di rientrare a Castellammare di Stabia, località campana teatro delle attività illecite da essi commesse, formando e capeggiando una nuova organizzazione a delinquere, di cui erano entrati a far parte tutti i collaboratori sopra indicati, i quali, in tal modo, avevano potuto apprendere le rispettive rivelazioni fatte all'autorità giudiziaria.
Era poi emerso che, dopo un periodo di commissione di reati, ricompreso fra l'agosto e metà ottobre 1997, tutti i collaboratori sopra menzionati erano stati nuovamente arrestati e tutti, ad eccezione di DI OM FA, avevano ripreso a collaborare con l'a.g., rendendo dichiarazioni riferite alle attività delinquenziali svolte dal mese di agosto 1997 alla data del loro arresto. I giudici di merito hanno ritenuto che tale ripresa di attività criminosa da parte del gruppo di collaboratori innanzi descritto (SC TO, #F AN, RT TA, AV IR e LU AN#), non escludeva l'attendibilità delle loro dichiarazioni per il periodo precedente alla formazione dell'associazione criminosa capeggiata da DI OM FA, avendo ritenuto sufficiente, per garantire l'autenticità delle loro dichiarazioni, non tener conto delle dichiarazioni da loro rese in epoca successiva al mese di agosto 1997, pur se riferite a fatti verificatisi in epoca precedente.
Erano poi intervenute fra il mese di gennaio e di febbraio 1998 le ulteriori dichiarazioni rese, nei confronti dei soggetti di cui sopra, da altri collaboratori di giustizia, quali LL EN, #C IN, NO AL e NT AL#.
3. Avverso detta sentenza della Corte d'Appello di Napoli ricorrono per cassazione AD ES D'IS, CA IR, D'SA GI, D'SA UA, LE AN, TO NS AN, LU AN, RT NI, MA ER, IT GI, ET AN, IG AL e VI GI#, tutti per il tramite dei rispettivi difensori.
4. AD ES D'IS ha proposto cinque motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta motivazione illogica e carente, nonché contraddittorietà processuale, in quanto si era verificata una regressione di fase, per essere stato il processo nei suoi confronti rimesso dalla Corte d'Assise di Napoli al P.M., per non aver ritenuto la prima che i reati contestatigli fossero di propria competenza. Il P.M. aveva rinnovato gli adempimenti di cui all'art. 415 bis c.p.p. ed aveva chiesto al G.U.P. la fissazione di una nuova udienza preliminare;
tuttavia il G.U.P. non aveva effettuato detto adempimento, ma aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale, trasmettendo direttamente gli atti al Tribunale di Torre Annunziata. La sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto che l'iter procedurale seguito non fosse stato corretto, aveva ritenuto che ne' il G.U.P. nè la Corte d'Assise fossero incorsi in violazione di norma procedurale, in tal modo dando luogo a contraddizione fra motivazione e quanto era emerso dagli atti.
Col secondo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto la sentenza impugnata, pur avendo rilevato che i dichiaranti LL EN, #F AL, NT AN, LU AN e NO AL#, imputati nello stesso reato od in reati connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. a), fossero stati sentiti senza il triplice avviso di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, non aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dai medesimi.
Inoltre i verbali delle precedenti dichiarazioni rese dai medesimi erano state acquisite al dibattimento dopo la vigenza della L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 26, comma 3 sul giusto processo e quindi avrebbero potuto essere solo valutate ai sensi dell'art. 500 c.p.p., commi 3, 4, 5 e 6 nella versione previgente e quindi non come prove del fatto, ma al solo fine di valutare la loro credibilità. Col terzo motivo lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia LL O\, #NO AL, LU AN e NT AN#, in quanto il loro esame non era stato preceduto dal triplice avviso di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3. Col quarto motivo lamenta violazione di legge in quanto il G.U.P., una volta ricevuti gli atti dal P.M., dopo che la Corte d'Assise di Napoli aveva dichiarato la propria incompetenza, avrebbe dovuto, ex art. 28 c.p.p., comma 2, celebrare l'udienza preliminare e dichiarare la propria incompetenza, ovvero trasmettere gli atti alla Corte d'Assise; al contrario il G.U.P. aveva trasmesso gli atti al Tribunale di Torre Annunziata, in tale modo violando la sentenza di incompetenza funzionale che aveva egli stesso emesso. Col quinto motivo lamenta violazione di legge, in quanto la Corte territoriale aveva rigettato la sua richiesta di ottenere il riconoscimento della continuazione fra i fatti di cui al presente processo e quelli giudicati con sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 24.6.91 per il medesimo delitto (art. 416 bis c.p.). Secondo la Corte territoriale non sussisteva la chiesta continuazione, in quanto ci sarebbe stata nel frattempo una sua detenzione in carcere per anni 3, si che non poteva parlarsi di unicità del disegno criminoso fra i due reati associativi;
secondo il ricorrente invece il periodo detentivo ben avrebbe potuto rafforzare il vincolo associativo.
5. NO O\ ha proposto quattro motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta violazione di legge in quanto i collaboratori di giustizia RT O\ e SC TO erano stati sentiti in violazione della norma di cui alla L. n. 63 del 2001, art. 26, non essendo stata reiterato il loro interrogatorio, pur essendo il procedimento, al momento dell'entrata in vigore della legge anzidetto, ancora nella fase delle indagini preliminari, la quale doveva ritenersi vigente anche oltre l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. e cioè fino all'adozione, da parte del P.M., di una delle determinazioni di cui all'art. 405 c.p.p.; e nella specie la richiesta di rinvio a giudizio era avvenuta il 13.4.01, mentre la L. n. 63 del 2001 era entrata in vigore il 6.4.01. Col secondo motivo lamenta contraddittorietà e travisamento probatorio, per aver ritenuto che le dichiarazioni rese dal pentito LL NT avesse fornito riscontro alle dichiarazioni del collaborante RT O\.
Col terzo motivo lamenta la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal pentito SC TO nell'interrogatorio del 28.8.96 per carenza di riscontri esterni, avendo quest'ultimo fatto solo dichiarazioni de relato, avendo detto che gli constava per conoscenza indiretta avere esso ricorrente favorito la latitanza del boss MO E\; il che tuttavia aveva la sua ragione non nella sua intraneità al sodalizio criminoso, ma nel legame parentale fra l'MO\ ed il suo nucleo familiare, avendo quest'ultimo un legame affettivo con una componente della sua famiglia.
Col quarto motivo lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, le quali invece avrebbero dovuto essergli concesse in considerazione dell'avvenuto ridimensionamento della sua penale responsabilità e del brevissimo periodo per il quale era stata ritenuta la sua intraneità alla cosca camorristica anzidetto.
6. D'SA UI ha proposto quattro motivi di ricorso, nonché un ulteriore motivo con memoria depositata il 16.3.10. Col primo motivo lamenta la nullità di tutti gli atti compiuti a seguito della richiesta di rinvio a giudizio fatta dal P.M. il 14.4.01 al G.U.P., il quale, invece di celebrare l'udienza preliminare, dopo un infruttuoso tentativo informale di rimettere gli atti alla Corte d'Assise di Napoli, che con precedente sentenza del 21.12.2000, si era dichiarata incompetente a giudicare i reati attribuiti ad esso ricorrente, aveva direttamente rimesso gli atti al Tribunale di Torre Annunziata, mentre al contrario il G.U.P. avrebbe dovuto celebrare l'udienza preliminare e, nel corso di essa, sollevare conflitto di competenza innanzi a questa Corte di cassazione ex art. 28 c.p.p., comma 2. Col secondo motivo lamenta l'omessa declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per inosservanza della norma di cui alla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 25 e dell'art.64 c.p.p.. In particolare erano state acquisite le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti dell'odierno ricorrente dai pentiti RT O\ e SC TO nella fase delle indagini;
e la L. n. 63 del 2001, era si entrata in vigore dopo che le indagini preliminari erano state concluse ex art. 415 bis, ma prima che fosse stato applicata una seconda volta detto l'art. 415 bis per effetto dell'intervenuta regressione del procedimento;
e non era condivisibile quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la quale aveva sostenuto che gli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p. non avrebbero dovuti essere dati almeno in dibattimento, essendo sufficiente solo l'avviso ad essi dato della facoltà di non rispondere.
Col terzo motivo lamenta inosservanza dei criteri di valutazione delle prove, in quanto erano state ritenute attendibili le dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia appartenenti al clan D'SA pur dopo che nell'estate del 1997 essi avevano ritrattato, andando a costituire un nuovo clan camorristico, agli ordini di DI OM FA e dedito alle estorsioni ed allo spaccio di stupefacenti, noto come "clan dei pentiti". La Corte territoriale aveva poi ritenuto di provare la partecipazione di esso ricorrente sia all'associazione mafiosa, sia a quella intesa al traffico di stupefacenti senza l'indicazione di singoli episodi dimostrativi, avendo ritenuto che l'insieme dei fatti narrati consentisse l'affermazione dell'intraneità di esso ricorrente ad entrambi i gruppi criminali, avendo indicato come significativi fatti che, seppure rimasti senza riscontro, erano stati valorizzati solo in considerazione della loro pluralità; il che rendeva incomprensibile come esso ricorrente potesse essere stato ritenuto colpevole del singolo episodio di spaccio di stupefacenti, di cui al capo f) della rubrica.
Col quarto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, avendo fatto riferimento ad un reato da lui commesso quando era minorenne (omicidio della propria fidanzata), privo di collegamenti con la logica criminale associativa ed avendo invece omesso di considerare elementi certamente significativi nella valutazione della gravità dei reati ascrittigli.
Con la memoria depositata il 16.3.10. il ricorrente ha ulteriormente sviluppato il primo motivo di ricorso, concernente delusione delle cadenze previste dalla legge processuale, avendo il G.U.P. erroneamente trasmesso gli atti direttamente al Tribunale di Torre Annunziata senza celebrare l'udienza preliminare.
7. D'SA PA ha proposto tre motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dai collaboratori di giustizia LL EN, #NO AL, LU AN, NT AN e NT AL#, in quanto ad essi andava applicato il novellato art. 210 c.p.p., comma 6, secondo cui agli imputati che, in dibattimento,
avevano reso dichiarazioni nei confronti di terzi dovevano essere previamente formulate, a pena di inutilizzabilità delle loro dichiarazioni, gli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3. Non era pertanto condivisibile la tesi espressa dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso detta interpretazione dell'art. 210 c.p.p., comma 6, ritenendo che essa non si applicasse nei confronti dei soggetti anzidetto, per avere essi reso dichiarazioni etero accusatorie nel corso del processo a loro carico;
era peraltro da ritenere che l'anzidetta interpretazione dell'art. 210 c.p.p., comma 6 era da ritenere costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto avrebbe comportato una irragionevole disparità di regime fra casi analoghi, atteso che lo status di imputato da un lato e di imputato in procedimento connesso o separato poteva conseguire all'applicazione degli istituti della riunione o separazione di procedimenti, la cui applicazione poteva aver luogo in presenza di presupposti non preventivabilità.
Col secondo motivo lamenta erronea applicazione di legge e motivazione illogica, in quanto esso ricorrente era stato assolto dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 15-16 luglio 1998 dal reato di cui all'art. 416 bis c.p., protrattosi fino a tutto il 14.3.97 e, nel presente giudizio, il medesimo reato gli era stato contestato fino al 15.10.97; la sentenza impugnata non aveva provato che egli avesse commesso il reato anzidetto nel periodo 14.3.97- 15.10.97, e poiché gli erano stati contestati fatti riferiti solo al 1996, si era verificata una violazione dell'art. 649 c.p.p., essendo del tutto insufficiente la motivazione addotta al riguardo dalla sentenza impugnata, la quale aveva escluso che esso ricorrente avesse rescisso i legami con la cosca camorristica di appartenenza in epoca successiva al marzo 1997.
Col terzo motivo lamenta che, nel caso in esame, la formazione del giudicato, di cui all'art. 649 c.p.p., comma 2 sarebbe avvenuta anche con riferimento al delitto associativo in materia di stupefacenti;
la sentenza di primo grado aveva rilevato sul punto che la condotta associativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 coperta dal giudicato era riferibile fino al settembre 1993, si che detto reato, distinto ed autonomo rispetto a quello di cui all'art. 416 bis c.p., ben avrebbe potuto essergli contestato per il periodo settembre 1993- marzo 1997. La motivazione con la quale la Corte territoriale aveva avallato il punto di vista del primo giudice non era condivisibile, in quanto la sua assoluzione dal reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, ritenuta fino al marzo 1997, si poneva in relazione di incompatibilità logica e storico fattuale con la sua ritenuta responsabilità per il reato associativo del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, in quanto era il medesimo gruppo camorristico che svolgeva, fra gli altri delitti, anche lo spaccio di stupefacenti.
8. EL NT ha proposto due motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta violazione della legge penale, in quanto, a seguito della sentenza del 21.12.2000, con cui la Corte d'Assise di Napoli aveva dichiarato la propria incompetenza a giudicare esso ricorrente, era entrata in vigore la L. 1 marzo 2001, n. 63; ed era stato nel vigore di tale ultima legge che i collaboratori di giustizia erano stati sentiti nel corso del dibattimento svoltosi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, ritenuto nel frattempo giudice competente, ed in tale occasione ad essi non erano stati fatti gli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3. Anche l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali di precedenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia era avvenuta dopo l'entrata in vigore della citata L. n. 63 del 2001, si che esse, ai sensi dell'art. 26 norma finale e transitoria contenuta in tale ultima legge, non potevano essere valutate come prova dei fatti, ma solo al fine di vagliare la credibilità dei testi. Col secondo motivo lamenta motivazione carente e contraddittoria in ordine alla valutazione delle chiamate in correità avvenute nei confronti di esso ricorrente da coimputati e da imputati in procedimento connesso e collegato, siccome avvenute in violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4; occorreva altresì tener presente la L. 13 febbraio 2001, n. 45, che aveva reso più rigorosi i requisiti che consentivano agli imputati ed ai condannati di diventare collaboratori di giustizia.
Occorreva valutare il requisito dell'attendibilità intrinseca della chiamata in correità alla luce dei criteri della genuinità, spontaneità, precisione, costanza, univocità, coerenza e logica interna del racconto;
il requisito estrinseco degli altri elementi di prova, di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, che tuttavia faceva sempre salvo il principio del libero convincimento del giudice. Non potevano essere considerati elementi di riscontro ai sensi dell'art.192 c.p.p., comma 3 le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nella fase delle indagini ed utilizzate per le contestazioni dibattimentali.
Gli elementi di riscontro potevano essere costituiti anche dalla molteplicità di chiamate in correità, purché sussistesse la convergenza delle dichiarazioni, la loro indipendenza e la loro specificità e, in caso di plurime chiamate in correità, i riscontri dovevano sussistere nei confronti di ciascuno degli accusati. Con particolare riferimento ai collaboratori di giustizia RT O\ e SC TO, le cui dichiarazioni erano state acquisite in assenza del contraddittorio delle parti, le loro dichiarazioni non potevano ritenersi individualizzanti per ritenere esso ricorrente figura di spicco dell'associazione del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, in quanto non era stato riferito alcun determinato episodio di acquisto o cessione di stupefacente.
9. PO NS ON ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale, dopo una puntuale ricostruzione delle fasi salienti del processo di appello, lamenta motivazione apparente ed illogica della sentenza impugnata in relazione alla genesi delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, i quali avrebbero iniziato a collaborare spinti tutti da una matrice unica, ossia la loro feroce contrapposizione al clan D'SA. Non sussisteva quindi la diversità dei periodi in cui i collaboratori avrebbero iniziato a collaborare, peraltro indicata dalla sentenza impugnata nell'arco di un anno, che era un lasso temporale esiguo, se riferito ad un così elevato numero di scelte di vita. Lamenta poi travisamento di prova e contraddittorietà della sentenza impugnata, per avere essa ritenuto autonome le motivazioni che avevano avuto ciascun propalante per collaborare, mentre invece la genuinità delle loro scelte, con particolare riferimento ai collaboratori SC TO, #F AN ed AV GE, era inquinata dall'intento di nuocere al clan D'SA.
Lamenta poi che la Corte territoriale aveva valutato le propalazioni fatte dal SC\ in modo difforme rispetto al primo giudice, in quanto per il Tribunale il collaboratore anzidetto aveva sempre collaborato, mentre per la Corte territoriale il medesimo, dopo il suo arresto avvenuto nell'ottobre del 1997, avrebbe mostrato l'intenzione di non più collaborare con la giustizia. Lamenta motivazione apparente ed illogica circa la valutazione fatta dalla Corte territoriale della condotta tenuta dai collaboratori, avendoli ritenuti credibili sebbene avessero deciso di formare un nuovo gruppo criminale;
il che era in contrasto con quanto disponeva l'art. 192 c.p.p., comma 3. Non sussisteva la diversa genesi della collaborazione per ogni singolo propalante;
era illogica ed apparente la tesi espressa dalla sentenza impugnata, secondi cui la genuinità del collaborante SC TO era provata dal fatto che aveva accusato il DI OM\ di essere stato incaricato di ucciderlo, mentre invece era ben plausibile che vi fosse stato accordo fra di essi circa le dichiarazioni da rendere.
Neppure era credibile il collaborante \NT NT;
detta sua credibilità non poteva derivare dalla sua statura criminale;
e le dichiarazioni da lui rese erano state tutte reticenti. Anche con riferimento ala credibilità dei collaboranti RT\, LL\ ed LL O\ la Corte territoriale non aveva tenuto presente che essi erano tutti uniti dalla loro avversione al clan D'SA e che la costituzione del gruppo dei pentiti capeggiato dal DI OM\ era preesistente alla loro collaborazione, non essendosi tale gruppo camorristico formato dopo il ritorno dei pentiti dalle località protette.
La Corte non aveva tenuto conto che la scissione del nuovo gruppo facente capo al DI OM\ era avvenuta ben prima dell'estate del 1997, potendo essa ricondursi alla commissione della rapina alla bisca clandestina gestita da EL NT, risalente al gennaio 1996 e quindi in epoca anteriore all'inizio della collaborazione, collocabile alla fine del 1996; quindi tale rapina non aveva solo valore dimostrativo, ma aveva segnato l'inizio della frattura fra DI OM FA ed i D'SA\.
Esso ricorrente non era stato poi indicato dal collaboratore \NO AL fra gli spacciatori, di cui il RT\ si serviva all'interno del clan D'SA.
Era illogica la motivazione addotta dalla sentenza impugnata per qualificare come meri errori di ricordo gli errori e le inesattezze rilevabili nelle propalazioni del collaborante \NT AL;
quest'ultimo poi non aveva nell'ambito dell'organizzazione criminale un rilievo così elevato da potersi ritenere a conoscenza dei fatti criminosi svolti dalla compagine, intesi come patrimonio comune dell'intera organizzazione criminale.
Il ricorrente poi ha elencato tutta una serie di elementi, dai quali desumere l'inattendibilità dei propalanti RT\, #LU, NO, AV GE e NT AN#, con riferimento sia alla sua partecipazione all'associazione di stampo mafioso di cui al capo a) della rubrica, sia all'associazione volta al traffico di sostanze stupefacenti, sia ai reati di estorsione commessi.
10. LL NI ha proposto tre motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai coimputati ovvero dagli imputati in procedimenti connessi o collegati, essendo tali valutazioni avvenute in violazione dei criteri di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, in quanto non erano stati acquisiti ulteriori elementi di prova idonei a comprovare la loro credibilità; non era stata accertata ne' l'attendibilità dei dichiaranti, ne' l'attendibilità intrinseca delle loro chiamate in correità. Sussistevano seri dubbi in ordine alla piena autonomia genetica delle dichiarazioni accusatorie;
la credibilità dei chiamanti era poi stata minata irreparabilmente dal fatto che alcuni pentiti (LL O\, #AV GE, AR IN, NO AL, LU AN, AR ER e RT TA#) si erano sottratti al programma di protezione ed erano tornati alle rispettive località d'origine per riprendere la loro attività delinquenziale;
poi, a seguito dell'emissione di nuove ordinanze di custodia cautelare, essi avevano ripreso a collaborare;
il che costituiva sicuro indice della loro inattendibilità, in quanto il loro scopo era solo quello di demolire avversari o nemici;
e non era condivisibile quanto affermato al riguardo dalla Corte territoriale, secondo cui le accuse potevano essere pure false, ma comunque raggiungevano soggetti che avevano comunque commesso delitti.
Neppure era condivisibile la parcellizzazione temporale della credibilità dei collaboratori di giustizia effettuata dalla Corte territoriale.
Con il secondo motivo lamenta che gli unici elementi posti a suo carico erano stati la sua presunta partecipazione agli omicidi NA e \D MAI\; ma a tale epoca esso ricorrente era minorenne, si che doveva ravvisarsi la competenza del Tribunale dei Minorenni;
e nessuna condotta riconducibile al reato di cui all'art.416 bis c.p. era stata riferita in epoca successiva agli omicidi di cui sopra.
Con il terzo motivo lamenta che tutti i collaboratori, ad eccezione di LL O\, le cui dichiarazioni erano state acquisite su accordo delle parti, avevano reso dichiarazioni in dibattimento senza che fosse stato ad essi formulato l'avviso di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3; non era condivisibile al riguardo quanto ritenuto dalla
Corte territoriale, secondo cui tali avvisi non dovevano essere fatti, trattandosi di coimputati, da inquadrare nel paradigma normativo di cui all'art. 12 c.p.p., lett. a). 11 RT LA ha proposto due motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai coimputati ovvero dagli imputati in procedimenti connessi o collegati, essendo tali valutazioni avvenute in violazione dei criteri di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, in quanto non erano stati acquisiti ulteriori elementi di prova idonei a comprovare la loro credibilità; non era stata accertata ne' l'attendibilità dei dichiaranti, ne' l'attendibilità intrinseca delle loro chiamate in correità. Sussistevano seri dubbi in ordine alla piena autonomia genetica delle dichiarazioni accusatorie;
la credibilità dei chiamanti era poi stata minata irreparabilmente dal fatto che alcuni pentiti (LL O\, #AV GE, AR IN, NO AL, LU AN, AR ER e RT TA#) si erano sottratti al programma di protezione ed erano tornati alle rispettive località d'origine per riprendere la loro attività delinquenziale;
poi, a seguito dell'emissione di nuove ordinanze di custodia cautelare nei loro confronti, essi avevano ripreso a collaborare;
il che costituiva sicuro indice della loro inattendibilità, in quanto il loro scopo era stato solo quello di demolire avversati o nemici;
e non era condivisibile quanto affermato al riguardo dalla Corte territoriale, secondo cui le accuse potevano essere pure false, ma comunque raggiungevano soggetti che avevano comunque commesso delitti.
Neppure era condivisibile la parcellizzazione temporale della credibilità dei collaboratori di giustizia effettuata dalla Corte territoriale.
Col secondo motivo lamenta carenza di motivazione, in quanto anche in caso di conferma della sentenza di primo grado la Corte territoriale avrebbe dovuto indicare le fonti di prova utilizzate al fine del suo convincimento;
ed il vizio di motivazione carente si aveva ogni qual volta le argomentazioni usate dalla Corte territoriale erano incomplete in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato e dotate del requisito della decisività. Era privo di ogni valenza l'avere la Corte territoriale ritenuto esso ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p. sulla sola base delle dichiarazioni rese da \NT NT e LL NT.
Era poi da rilevare che tutti i collaboratori, ad eccezione di LL O\, le cui dichiarazioni erano state acquisite su accordo delle parti, avevano reso dichiarazioni in dibattimento senza che fosse stato ad essi formulato l'avviso di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3; e non era condivisibile al riguardo quanto ritenuto dalla
Corte territoriale, secondo la quale tali avvisi non dovevano essere fatti, trattandosi di coimputati, da inquadrare nel paradigma normativo di cui all'art. 12 c.p.p., lett. a). 12. \\ ES ha proposto cinque motivi di ricorso oltre ad una aggiunta depositata il 16 aprile 2010.
Col primo motivo lamenta violazione del principio di specialità contenuto nell'art. 721 c.p.p., dettato in tema di estradizione dall'estero.
Secondo tale ultima norma se la persona estradata veniva sottoposta a diverso procedimento penale per fatti commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli per i quali l'estradizione era stata concessa, tale diverso processo poteva essere celebrato solo se vi fosse stato l'espresso consenso dello Stato estero;
ovvero se l'estradato non avesse lasciato il territorio dello Stato trascorsi 45 giorni dalla sua liberazione;
ovvero se, lasciato il territorio dello Stato, l'estradato vi avesse fatto volontariamente ritorno. Tale principio non era applicabile al caso in esame, atteso che il presente procedimento era appunto quello per il quale egli era stato estradato;
il diverso procedimento cui aveva fatto riferimento la Corte territoriale concerneva fatti commessi anteriormente alla concessa estradizione e per i quali non era stata mai avanzata una seconda richiesta di estradizione.
Quindi, nella specie, l'a.g. avrebbe dovuto notificargli il decreto di citazione con allegato il provvedimento di estradizione;
il che nella specie non era avvenuto.
Col secondo motivo lamenta violazione di legge in quanto la sua assenza nel giudizio di appello era giustificata dall'essere egli sottoposto ad una misura di prevenzione con obbligo di soggiorno nel Comune di Castellammare di Stabia, si che non avrebbe potuto recarsi a Napoli e partecipare alle udienze dibattimentali senza una formale autorizzazione, e non era condivisibile quanto ritenuto dalla Corte territoriale che sarebbe stato suo onere attivarsi per ottenere di volta in volta la prescritta autorizzazione.
Col terzo motivo lamenta violazione di legge, in quanto, in ossequio al principio del "tempus regit actum", erano inutilizzabili tutte le dichiarazioni rese in dibattimento da numerosi collaboratori di giustizia in assenza degli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p.. Col quarto motivo lamenta violazione di legge in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il cui fine principale era stato quello di continuare a commettere reati durante l'attività di collaborazione al solo scopo di deviare qualsiasi sospetto;
ed erano plausibile una preventiva concertazione dei collaboranti, finalizzata ad un'attività collaborativa tesa ad ottenere i vantaggi che tale status comportava;
inoltre le dichiarazioni accusatorie in tema di spaccio di stupefacenti erano state poi di una genericità sconcertante.
Col quinto motivo lamenta carenza di motivazione in ordine al diniego delle chieste attenuanti generiche, basato solo sui gravi e numerosi precedenti penali.
Con la memoria aggiunta depositata il 16 aprile 2010 il ricorrente ha ulteriormente illustrato la doglianza relativa alla violazione del principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p. in materia di estradizione ravvisata nei suoi confronti. Ha ribadito che ad esso ricorrente non era mai stato notificato il provvedimento con il quale lo Stato richiesto, nella specie la Germania, aveva consentito la sua estradizione, si da non essere stato pienamente consapevole delle scelte operate dallo Stato che aveva chiesto la sua estradizione (Italia) e dallo Stato che aveva concesso la sua estradizione (Germania); non era stato pertanto messo in grado di esercitare maniera compiuta il proprio diritto di difesa in ordine alla regolarità della procedura seguita per la sua estradizione. 13. TO UI ha proposto due morivi di ricorso. Col primo motivo lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alle accuse a lui mosse dai collaboratori di giustizia, che avevano riferito di una asserita sua partecipazione dal 10 agosto al 15 ottobre 1997 ad una consorteria criminosa finalizzata alla commissione di reati estorsivi.
La Corte territoriale non aveva tenuto conto in suo favore del fatto che nel frattempo era passata in giudicato una sentenza con la quale egli era stato mandato assolto dai reati estorsivi, che avevano formato oggetto della propalazione dei collaboratori, si che la sua condotta, svuotata delle accuse riferite alle condotte estorsive, non avrebbe potuto essere inquadrata come partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso volta alla commissione di estorsioni.
Col secondo motivo lamenta motivazione illogica e contraddittoria, in quanto la sentenza impugnata aveva tradito le coordinate di valutazione che si era imposto nel verificare la sua posizione;
invero il collaborante RT O\ aveva mosso accuse nei suoi confronti nel corso dell'interrogatorio datato 1.10.97; le propalazioni del pentito LL O\ erano del 23.1.98; il che era in contrasto con quanto la Corte territoriale aveva stabilito, di non tener conto cioè di tutte le dichiarazioni rese dai collaboranti in epoca successiva al mese di agosto 1997, riferite a fatti avvenuti in epoca precedente;
ed occorreva tener conto che il sodalizio criminoso noto come "clan DI OM" era sorto in epoca ben anteriore all'agosto 1997.
14. SS NT ha proposto tre motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai coimputati ovvero dagli imputati in procedimenti connessi o collegati, siccome avvenute in violazione dei criteri di cui all'art.192 c.p.p., comma 3, in quanto non erano stati acquisiti ulteriori elementi di prova idonei a comprovare la loro credibilità; non era stata accertata ne' l'attendibilità dei dichiaranti, ne' l'attendibilità intrinseca delle loro chiamate in correità. Sussistevano seri dubbi in ordine alla piena autonomia genetica delle dichiarazioni accusatorie;
la credibilità dei chiamanti era poi stata minata irreparabilmente dal fatto che alcuni di essi (\AV O\, #AV GE, AR IN, NO AL, LU AN, AR ER e RT TA#) si erano sottratti al programma di protezione ed erano tornati alle rispettive località d'origine per riprendere la loro attività delinquenziale;
poi, a seguito dell'emissione di nuove ordinanze di custodia cautelare, essi avevano ripreso a collaborare;
il che costituiva sicuro indice della loro inattendibilità, in quanto il loro scopo era solo quello di demolire avversari o nemici;
e non era condivisibile quanto affermato al riguardo dalla Corte territoriale, secondo cui le accuse potevano essere pure false, ma comunque raggiungevano soggetti che avevano comunque commesso delitti. Neppure era condivisibile la parcellizzazione temporale della credibilità dei collaboratori di giustizia effettuata dalla Corte territoriale.
Con il secondo motivo lamenta motivazione illogica della sentenza impugnata, per avere essa avallato illazioni e congetture sfornite di riscontri probatori certi con argomentazioni che non avevano tenuto conto delle specifiche doglianze da esso ricorrente formulate in sede di appello.
Con il terzo motivo lamenta che tutti i collaboratori, ad eccezione di LL O\, le cui dichiarazioni erano state acquisite su accordo delle parti, avevano reso dichiarazioni in dibattimento senza che fosse stato ad essi formulato l'avviso di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3; non era condivisibile al riguardo quanto ritenuto dalla
Corte territoriale,secondo cui tali avvisi non dovevano essere fatti, trattandosi di coimputati, da inquadrare nel paradigma normativo di cui all'art. 12 c.p.p., lett. a). 15. IG AL ha proposto cinque motivi di ricorso. Col priimo motivo lamenta carenza di motivazione in ordine all'attendibilità dei collaboratori di giustizia. Essi si erano contattati telefonicamente fra di loro nelle località protette in cui dimoravano;
avevano poi fatto ritorno da tali località per creare il cd. clan dei pentiti, in funzione di contrapposizione al clan D'SA e che aveva commesso reati estorsivi;
il che doveva far propendere per la loro totale inattendibilità.
Col secondo motivo lamenta la nullità del decreto di fissazione d'udienza in quanto il G.U.P., dopo la sentenza di incompetenza della Corte d'Assise, non si era pronunciata sulla richiesta di rinvio a giudizio effettuata dal P.M., ma aveva trasmesso gli atti al Tribunale;
non trattatasi solo di un'anomalia procedimentale, in quanto il comportamento tenuto dal G.U.P. era da ritenere del tutto abnorme.
Col terzo motivo lamenta violazione L. n. 63 del 2001, art. 26, per essere stati i collaboratori di giustizia interrogati nel corso del dibattimento senza le prescritte formule di rito di cui all'art. 64 c.p.p.. A seguito dell'intervenuta regressione del procedimento, l'anzidetta legge era da applicare per il principio processuale "tempus regit actum".
Infine le dichiarazioni rese dal collaborante RT\ nel corso delle indagini ed acquisite al dibattimento erano inutilizzabili, siccome acquisite in violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4 bis. Col quarto motivo lamenta motivazione illogica e contraddittoria in ordine alle chiamate in reità effettuate nei suoi confronti dai collaboratori di giustizia, circa la sua partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso facente capo al D'SA\;
esso ricorrente era stato infatti mandato assolto dalle accuse di concorso in omicidio, si che, in assenza di tale unico elemento, difettava la prova della sua responsabilità per il reato associativo;
ed era del tutto contraddittoria la motivazione addotta sul punto dalla sentenza impugnata, secondo la quale la sua assoluzione dal reato di omicidio non poteva ripercuotersi negativamente sull'attendibilità del collaboratore RT O\.
Ma esso ricorrente, certamente soggetto dedito allo spaccio di stupefacenti, non era tuttavia partecipe di un'associazione camorristica;
erano state del tutto generiche anche le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in ordine alla sua partecipazione ad un'associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; era infatti solo emerso che esso ricorrente spacciasse per conto suo la droga, acquistandola un po' qua ed un po' la, pagandola a prezzo di mercato.
Col quinto motivo lamenta carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla riduzione della pena al minimo edittale, avendo egli ammesso fin dall'inizio la propria responsabilità in ordine alle condotte di spaccio e non avendo egli commesso reati negli ultimi 10 anni, essendosi dedicato ad attività lavorativa.
16. IT UI ha proposto cinque motivi di ricorso. Il motivo lamenta motivazione carente e contraddittoria in quanto a seguito della regressione del processo ed alla restituzione degli altri fatta dalla Corte d'Assise di Napoli al P.M., quest'ultimo avrebbe dovuto rinnovare gli interrogatori, come disposto dalla L. n. 63 del 2001, art. 26; comunque il P.M. aveva rinnovato gli adempimenti previsti dall'art. 415 bis c.p.p. ed aveva chiesto al G.U.P. di fissare nuova udienza preliminare, il che il G.U.P. non aveva fatto, avendo il medesimo dichiarato la propria incompetenza funzionale in modo abnorme, mediante cioè la trasmissione diretta degli atti al Tribunale di Torre Annunziata ed erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che, nella specie, non vi era stata violazione di norme procedurali.
Era invece manifesta la contraddittorietà della motivazione rispetto a quanto era emerso dagli atti.
Col secondo motivo lamenta inosservanza della legge penale per avere la sentenza impugnata ritenuto di aver raggiunto la prova della sua penale responsabilità sulla base delle testimonianze rese da LL EN, #F AL, NT AN, LU AN e NO AL#; si trattava di deposizioni assunte senza il triplice avviso di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, il che rendeva inutilizzabili le deposizioni, in quanto gli esaminati non avevano assunto la veste di testimoni.
Anche i verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dai pentiti RT O\, #AR ER ed AV IR# erano state acquisite al dibattimento durante la vigenza della L. n. 63 del 2001, art. 26, si che, secondo tale ultima norma, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, se già acquisite per il dibattimento, avrebbero dovuto essere valutate ai sensi dell'art. 500 c.p.p., commi 3, 4, 5 e 6, nella loro formulazione previgente alle modifiche introdotte con detta legge, si che non potevano essere valutate come prova dei fatti, ma solo al fine di saggiare la credibilità dei testi.
Col terzo motivo lamenta inosservanza di norme processuali, in quanto i collaboratori di giustizia LL O\, #NO AL, LU AN e NT AN# erano stati sentiti in dibattimento senza il triplice avviso di cui all'art. 64 c.p., comma 3, adempimento indispensabile in quanto i soggetti esaminati non avevano assunto la qualità di testimoni.
Col quarto motivo lamenta che, mentre l'imputazione di cui al capo a) della rubrica concerneva la sua partecipazione al clan D'SA, la sentenza impugnata aveva ritenuto che dal luglio 1997 DI OM FA aveva costituito un clan camorristico antagonista a quello di D'SA\, fra i cui componenti vi era anche esso ricorrente;
egli tuttavia era stato mandato assolto dall'accusa di essere sodale del clan D'SA, si che non era chiaro come avrebbe potuto staccarsi da quest'ultimo per costituire un nuovo gruppo camorristico.
Col quinto motivo lamenta che il G.U.P., invece di celebrare l'udienza preliminare, nel corso della quale avrebbe dovuto dichiararsi incompetente ex art. 28 c.p.p., comma 2, aveva invece ritualmente trasmesso gli atti al Tribunale di Torre Annunziata, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi.
17. Vanno esaminati per evidenti motivi di priorità logico-giuridica il primo ed il quarto motivo di ricorso proposti da AD ES d'IS; il primo motivo di ricorso e la memoria aggiunta depositata il 16.3.10 da D'SA UI;
il secondo motivo di ricorso proposto da IG AL, nonché il primo ed il quinto motivo di ricorso proposti da TA UI. 18. Essi vanno trattati congiuntamente, attesa la loro identità. 19. Con essi i ricorrenti lamentano l'illegittimità di alcuni anomali passaggi processuali avvenuti nel corso del giudizio di primo grado.
La Corte d'Assise di Napoli, con sentenza del 21 dicembre 2000, aveva ritenuto che il processo a carico dei ricorrenti anzidetti non fosse di propria competenza ed aveva rimesso gli atti al P.M., il quale, rinnovati gli adempimenti di cui all'art. 415 bis c.p.p., aveva chiesto al G.U.P. di Napoli la fissazione di nuova udienza preliminare;
quest'ultimo, dopo avere inutilmente chiesto alla Corte d'Assise di Napoli di rinviare gli atti direttamente al Tribunale di Torre Annunziata, aveva emesso sentenza d'incompetenza funzionale, con contestuale trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata, ritenuto giudice competente. Secondo i ricorrenti la motivazione addotta dalla Corte territoriale per respingere la loro eccezione di nullità di siffatto modo di procedere era stata contraddittoria, in quanto pur avendo riconosciuto l'anomalia dell'iter seguito, aveva ritenuto che non fosse ravvisabile nella specie alcuna violazione di norme processuali.
Al contrario i ricorrenti hanno ritenuto illegittimo il comportamento del G.U.P. di Napoli, per avere quest'ultimo erroneamente trasmesso gli atti al Tribunale di Torre Annunziata dopo avere emesso sentenza di incompetenza funzionale, senza far luogo all'udienza preliminare. La Corte territoriale ha invece sostenuto che il G.U.P. di Napoli, col suo comportamento, non sarebbe incorso in nessuna violazione di legge processuale, peraltro neppure rilevata dal Tribunale di Torre Annunziata, il quale aveva ricevuto gli atti dal G.U.P. di Napoli senza formulare alcuna contestazione.
Ha ritenuto che i reati contestati agli odierni ricorrenti erano ricompresi nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, con conseguente competenza degli organi del Tribunale del capoluogo del distretto in cui aveva sede il giudice competente, si che, con riguardo ad essi, era applicabile la sentenza interpretativa della Corte Costituzionale n. 104 del 10.4.2001, utilizzabile nel caso in esame, sebbene intervenuta in epoca successiva ad esso, avendo essa natura interpretativa, si da essere applicabile anche a situazioni anteriori.
Secondo tale ultima sentenza, poiché la Corte d'Assise di Napoli ed il Tribunale di Torre Annunziata facevano parte del medesimo distretto di Napoli, gli atti ben avrebbero potuto essere trasmessi direttamente dall'uno all'altro giudice competente, senza passare per il tramite del P.M. e del giudice dell'udienza preliminare, trattandosi di passaggi privi di alcuna concreta utilità, essendo stati i fatti già in precedenza ritualmente contestati agli interessati dai medesimi organi;
si che il G.U.P. di Napoli legittimamente avrebbe potuto omettere la redazione della sentenza di incompetenza funzionale, la cui mancanza quindi non avrebbe prodotto nessun effetto concreto, si che di essa non era dato tener conto. 20. Per la soluzione della questione sollevata dai ricorrenti occorre prendere le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 76 dell'11 marzo 1993, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 c.p.p., comma 1 nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo giudice.
E stata pertanto stabilita in tali ipotesi l'automatica regressione del procedimento dinanzi al pubblico ministero, il quale è tenuto a formulare una nuova richiesta di rinvio a giudizio;
e la Corte Costituzionale ha ritenuto che l'organo dell'accusa fosse abilitato a svolgere successiva attività integrativa ai sensi dell'art. 430 c.p.p.; a formulare la richiesta di rinvio a giudizio con una descrizione dei fatti diversa rispetto a quella prospettata in precedenza ed a chiedere anche l'archiviazione per alcuna o per talune delle ipotesi criminose in precedenza contestate. La Corte Costituzionale ha poi rilevato come la soluzione prospettata consentisse all'imputato di richiedere eventualmente il giudizio abbreviato innanzi al G.U.P., in tal modo consentendogli di esercitare in modo adeguato il diritto di difesa a lui costituzionalmente garantito, avendo ravvisato nella disciplina censurata violazione dell'art. 24 Cost., in quanto l'imputato non veniva posto in condizione di esercitare nell'udienza preliminare le facoltà connesse al proprio diritto di difesa.
21. E poi intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale numero 70 del 15 marzo 1996, la quale, richiamata la propria precedente sentenza numero 76 del 1993, sopra descritta, ha esteso la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23 c.p.p., comma 1 anche all'ipotesi in cui non prevede che il giudice del dibattimento, il quale riconosca la propria incompetenza per territorio dopo che l'eccezione sia stata sollevata e respinta nel corso dell'udienza preliminare, rimetta gli atti al pubblico ministero presso il giudice territorialmente competente. In tal modo la Corte Costituzionale ha equiparato all'incompetenza per materia l'incompetenza per territorio.
22. Con la successiva sentenza del 10 aprile 2001 numero 104, la Corte Costituzionale ha meglio chiarito l'orientamento manifestato con due sentenze sopra riferite, avendo specificato che l'ambito applicativo della sentenza numero 70 del 1996 era costituito dalle ipotesi in cui era prevista la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, sul presupposto implicito di un pubblico ministero e di un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che rispettivamente avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza preliminare. La Corte Costituzionale ha cioè specificato che, in caso di procedimenti per i delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, attratti alla sede distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell'udienza preliminare competente ai sensi dell'art. 328 c.p.p., comma 1 bis, la competenza territoriale infradistrettuale acquistava rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre nelle fasi delle indagini e dell'udienza preliminare l'ufficio titolare dell'azione penale era unico per l'intero distretto ed uno solo era il giudice territorialmente competente a celebrare l'udienza preliminare, si che, in tali ipotesi, l'imputato non poteva ritenersi sottratto al proprio giudice naturale.
La Corte Costituzionale ha dunque ritenuto che, con riferimento ai reati previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, la sola competenza territoriale assumesse rilievo solo nella fase del dibattimento, in quanto, per tali tipi di reati e con riferimento alla sola competenza territoriale, le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare erano unificate a livello distrettuale, con la conseguenza che l'ufficio titolare dell'azione era da ritenere unico per l'intero distretto e che unico era altresì il giudice territorialmente competente per la celebrazione dell'udienza preliminare;
pertanto, secondo la sentenza in esame, quando il giudice del dibattimento rileva la propria incompetenza territoriale, indicando come competente un giudice appartenente al medesimo distretto in relazione ai delitti sopra specificati, non sussiste la necessità di una regressione del procedimento e di una nuova celebrazione dell'udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi innanzi al giudice naturale e palesandosi la ripetizione dell'udienza preliminare come adempimento che si poneva in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo penale.
23. In tal modo inquadrato il problema sul piano costituzionale, non appare condivisibile la tesi sostenuta dalla Corte d'Appello di Napoli, la quale, come sopra esposto, avendo rilevato che i reati contestati agli odierni ricorrenti fossero tutti ricompresi nell'art.51 c.p.p., comma 3 bis e che, in ordine ad essi, fossero competenti gli organi del Tribunale del capoluogo del distretto in cui aveva sede il giudice competente, ha ritenuto che legittimamente il G.U.P. di Napoli avesse omesso di celebrare udienza preliminare, in quanto si sarebbe trattato di una formalità inutile e defatigatoria. La tesi in esame non è condivisibile in quanto, alla stregua della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, essa è valida unicamente in ipotesi di incompetenza territoriale e non è pertanto riferibile alla fattispecie in esame, nella quale viene in rilievo il diverso problema della competenza funzionale, atteso che la Corte di Assise di Napoli ha ritenuto la propria incompetenza a giudicare i reati attribuiti agli odierni ricorrenti non in ragione del luogo della loro commissione, ma in quanto trattavasi di reati non attribuiti alla propria competenza;
e va ritenuto che la violazione delle norme penali e processuali su cui si basa la ripartizione della competenza per materia riguarda non solo l'individuazione dell'organo chiamato in concreto ad esercitare la giurisdizione, ma altresì la sostanza stessa dell'azione penale. Non può invero negarsi, conformemente a quanto sostenuto dai difensori nel corso della discussione, che in ordine ai reati ascritti agli odierni ricorrenti, per i quali la Corte di Assise di Napoli si è dichiarata incompetente, l'interesse difensivo di questi ultimi era da ritenere mutato, in quanto essi ben avrebbero potuto avanzare istanza di giudizio abbreviato in ordine ai reati da ultimo citati, anche perché, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., in termini, Cass. 4A,
5.7.2006 n. 30096, rv. 235182), a fronte di più imputazioni elevate nell'ambito di uno stesso procedimento, la richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta solo per talune di esse, dovendo avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, tutti gli addebiti;
il che è diretta conseguenza dell'intento perseguito dal legislatore con la normativa premiale in questione, di evitare la fase dibattimentale per l'intero processo. Si osserva invero che " in tema di ritenuta incompetenza per materia con riguardo a taluni reati a causa di esclusa connessione, nel caso in cui il giudice a quo trasmetta gli atti concernenti i reati per i quali si ritiene incompetente all'ufficio del p.m., quest'ultimo deve riproporre la richiesta di rinvio a giudizio, anche quando, trattandosi di reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, il giudice competente per l'udienza preliminare sia il medesimo che ebbe a svolgere l'udienza precedente per tutti i reati ritenuti connessi, in quanto essendo diverso l'oggetto, limitato ai reati per cui è stata dichiarata l'incompetenza, sussiste l'interesse dell'imputato al rinnovo di tale udienza, al fine di esercitare il proprio diritto alla scelta del rito" (cfr. Cass. 5A, 17.3.09 n. 21587, rv. 243890). Ditalché, stante la necessità dell'udienza preliminare non poteva essere pertanto negata agli odierni ricorrenti la possibilità di accedere ai riti alternativi, come nella specie in esame ha fatto il G.U.P. di Napoli, il quale ha trasmesso direttamente gli atti al Tribunale di Torre Annunziata, senza far luogo all'udienza preliminare (cfr., altresì, Cass. 1^, 25.2.04 n. 12317, rv. 227447). 24. Vanno pertanto annullate le sentenze emesse dal Tribunale di Torre Annunziata e dalla Corte d'Appello di Napoli, con remissione degli atti al G.U.P. di Napoli, affinché provveda a celebrare l'udienza preliminare nei confronti di tutti i ricorrenti. 25. È applicabile invero alla fattispecie in esame la norma di cui all'art. 587 c.p.p., alla stregua della quale l'accoglimento di un motivo di ricorso proposto solo da alcuni ricorrenti giova anche ai coimputati non impugnanti, attesa la natura oggettiva e non esclusivamente personale del motivo di ricorso proposto solo da alcuni ricorrenti e ritenuto fondato (cfr. Cass. SS.UU. 127.07 n. 30347, rv. 236756). 26. Sono da ritenere assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado nei confronti di tutti i ricorrenti e dispone la trasmissione degli atti al G.U.P. del Tribunale di Napoli per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2010