Sentenza 17 marzo 2009
Massime • 1
In tema di ritenuta incompetenza per materia con riguardo a taluni reati a causa di esclusa connessione, nel caso in cui il giudice a quo trasmetta gli atti concernenti i reati per i quali si ritiene incompetente all'ufficio del pubblico ministero, quest'ultimo deve riproporre la richiesta di rinvio a giudizio anche quando, trattandosi di reati di cui all'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., il giudice competente per l'udienza preliminare sia il medesimo che ebbe a svolgere la precedente per tutti i reati ritenuti connessi, in quanto, essendo diverso l'oggetto, limitato ai reati per cui è stata dichiarata la competenza, sussiste l'interesse dell'imputato al rinnovo di tale udienza al fine di esercitare il proprio diritto alla scelta del rito, nella specie il giudizio abbreviato (cfr. Corte cost. n. 76 del 1993).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2009, n. 21587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21587 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 17/03/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 648
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1237/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI CI nato l'[...], UD NC nato il 18-6- 80 SC AL nato il [...], ON NF nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 14-4-08 dalla Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Febbraro Giuseppe che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi del SC e del ON e per il rigetto di quelli del NI e dell'UD.
Uditi i difensori del NE, avv. Morra Antonio e AL Mario, che hanno concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 4-5-06 il Tribunale di Nola dichiarava:
CE NF, SC AL responsabili del reato di cui all'art. 416 bis c.p. per avere costituito un associazione armata di stampo camorristico (capo A);
SC AL responsabile di plurimi episodi di estorsione tentata nonché consumata (capi D ed E) e di incendio (capo H), reati singoli aggravati dall'avere agito avvalendosi della condizione di cui all'art. 416 bis c.p. e per agevolare il clan ON;
UD NC responsabile di avere partecipato ad un associazione armata di stampo camorristico (capo K), di plurime violazioni della legge sulle armi (capi L, M, R), di ricettazione (capo N) e di 3 tentativi di omicidio (capo Q), essendo i reati singoli aggravati dall'avere agito avvalendosi della condizione di cui all'art. 416 bis c.p. e per agevolare il clan ON;
NI CI responsabile di avere partecipato ad un associazione armata di stampo camorristico (capo K), di plurime violazioni della legge sulle armi (capi L, M, O), di ricettazione (capo N) e di tentata estorsione (capo S), essendo i reati singoli aggravati dall'avere agito avvalendosi della condizione di cui all'art. 416 bis c.p. e per agevolare il clan ON;
condannava tali imputati a pene ritenute di giustizia. Con pronuncia 14-4-08 la Corte di appello di Napoli, essendo intervenuto accordo del ON e del SC con il Procuratore Generale, applicava ex art. 599 c.p.p., comma 4 ai predetti il concordato trattamento sanzionatorio;
assolveva UD NC dai reati sub Q ed R e riduceva per il medesimo la pena;
confermava nel resto la gravata decisione.
Avverso la sentenza di secondo grado i citati soggetti hanno proposto ricorso per cassazione nei termini infradescritti. NI CI - UD NC.
Hanno dedotto nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 23 c.p.p. e violazione del diritto di difesa.
All'uopo è stato rappresentato: che gli imputati erano stati rinviati a giudizio dal Gup di Napoli dinnanzi alla Corte di assise di questa città per rispondere, oltre che dei reati di cui sopra, anche di fatti omicidiari;
che la Corte di Assise, escludendo ipotesi di connessione, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia con riguardo a tutti i delitti diversi dagli omicidi consumati ed aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Napoli;
che il Pubblico Ministero, a sua volta, aveva inviato gli atti direttamente al Tribunale di Nola;
che non essendo stata tenuta una nuova udienza preliminare, era stato inibito ai ricorrenti di avanzare richiesta di giudizio abbreviato;
che la relativa eccezione era stata tempestivamente formulata in primo grado e poi riproposta in appello, con esito negativo.
UD NC ha lamentato: inutilizzabilità delle intercettazioni, essendo state le prime disposte in base a semplici voci confidenziali e ripercuotendosi la violazione dell'art. 267 c.p.p. su quelle successive;
inosservanza dell'art. 516 c.p.p. per essersi emessa pronuncia in relazione a fatti diversi rispetto a quelli contestati sub L.M.N.
Sia il NI sia l'UD hanno poi dedotto vizio di motivazione in punto responsabilità con riguardo a tutti gli addebiti per cui era intervenuta condanna a loro carico ed in punto pena.
La Corte osserva:
Il primo motivo, pregiudiziale e decisivo, comune ad entrambi i ricorrenti, merita accoglimento.
Invero, nel caso in esame si è effettivamente verificata la situazione processuale denunciata la quale va considerata secondo quanto segue.
Ai sensi dell'art. 23 c.p.p., come novellato per effetto della sentenza n. 76 del 1993 della Corte Costituzionale, in seguito a declaratoria di incompetenza per materia da parte del giudice, si verifica un'automatica regressione del procedimento ed il pubblico ministero investito, salva diversa determinazione, deve formulare una nuova richiesta di rinvio a giudizio. In siffatta ottica si è dato atto che è stata introdotta una deroga al principio deirirretrattabilità dell'azione penale con automatica rimozione del primo decreto che aveva disposto il giudizio, tant'è che si è ritenuto che l'organo dell'accusa sia abilitato a svolgere successiva attività integrativa ex art. 430 c.p.p., ad emettere la richiesta de qua con una descrizione dei fatti diversa rispetto a quella prospettata originariamente ed a chiedere l'archiviazione per alcuna o per taluna delle ipotesi criminose già contestate (si veda: Cass.4-3-96 n. 1431; 17-3-99 n. 925 Rv. 215246); d'altro canto, la deroga de qua risulta giustificata, come affermato nella menzionata pronuncia del Giudice delle leggi, dalla necessità di consentire all'imputato di richiedere eventualmente il giudizio abbreviato dinnanzi al Gup competente e cioè finalizzata alla tutela del diritto di difesa.
Con la sentenza 70 del 1996 il meccanismo di regressione processuale ora richiamato è stato poi esteso dalla Corte Costituzionale all'ipotesi di incompetenza territoriale. Nè vale il richiamo, operato nella decisione ora impugnata, alla successiva pronuncia n. 0104 del 2001 della predetta Corte.
Con quest'ultima si è delimitata la precedente impostazione, evidenziando che nei procedimenti per reati previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis la competenza territoriale assume rilievo solo nella fase del dibattimento in quanto le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare sono attratte a livello distrettuale, con la conseguenza che l'ufficio titolare dell'azione è unico per l'intero distretto e che uno solo è il giudice territorialmente competente per la celebrazione dell'udienza preliminare: pertanto, qualora il giudice del dibattimento rilevi la propria incompetenza territoriale, indicando come competente un giudice appartenente al medesimo distretto in relazione ai delitti di cui sopra, non sussiste la necessità di una regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell'udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i loro diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi davanti al giudice naturale e palesandosi la ripetizione contraria al principio di ragionevolezza. Nella presente fattispecie - di ritenuta incompetenza per connessione incidente sulla competenza per materia - è pur vero che, vertendosi in tema di reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, la nuova udienza preliminare avrebbe dovuto svolgersi dinnanzi al medesimo Gup, peraltro diverso sarebbe stato il suo oggetto poiché si sarebbe discusso sul rinvio a giudizio per i soli reati, meno gravi, in relazione ai quali la Corte di Assise aveva declinato la propria competenza: ne deriva che l'interesse difensivo degli imputati era da considerasi mutato in quanto essi ben potevano ritenere opportuno, in relazione a detti reati, avanzare istanza di giudizio abbreviato, mentre la rinuncia alle garanzie dibattimentali si era palesata incongrua per i fatti di competenza della Corte di assise. Al proposito va sottolineato che, a fronte di più imputazioni nell'ambito delle stesso procedimento, la richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta solo per taluna, ma a pena di inammissibilità deve avere riguardo a tutti gli addebiti: ciò alla luce dell'intento sotteso alla normativa premiale in materia, volto ad evitare la fase dibattimentale per l'intero processo (Cass. 5-7-06 n. 30096 Rv. 235182; Cass 27-3-08 n. 20575 Rv. 240510). In conclusione va affermato che, in caso di ritenuta incompetenza per materia con riguardo a taluni reati a causa di esclusa connessione, il giudice a quo deve trasmettere gli atti concernenti i reati per cui egli si ritiene incompetente all'ufficio del pubblico ministero e che quest'ultimo è tenuto a riproporre la richiesta di rinvio a giudizio anche quando, trattandosi di reati di cui all'art. 51 c.p., comma 3 bis, il giudice competente per l'udienza preliminare sia il medesimo che ebbe svolgere la precedente: invero in questo caso, essendo mutato il contesto accusatorio, sussiste l'interesse dell'imputato al rinnovo di tale udienza al fine di esercitare il proprio diritto alla scelta del rito.
Alla luce degli esposti principi deve riconoscersi che, nella vicenda de qua, correttamente la Corte di assise di Napoli, con la sentenza 21-4-06, dichiarativa della propria incompetenza per i reati di cui al presente processo, ebbe a disporre "trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli" e che illegittimamente gli atti furono poi inviati dal P.M. direttamente al Tribunale di Nola per il giudizio, prescindendosi da ulteriore richiesta di rinvio a giudizio e quindi dal necessario svolgimento dell'udienza preliminare: la circostanza che non sia mancata un originario esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero (fra l'altro competente), ma solo un omesso rinnovo dello stesso in funzione degli interessi degli imputati, esclude la configurabilità di una nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., lett. b e art. 179 c.p.p., essendosi invece verificata una nullità di ordine generale, a carattere intermedio, per violazione del diritto di difesa la quale, tempestivamente eccepita dinnanzi al Tribunale, si è riversata sugli atti successivi sino a quelli finali di entrambi i gradi. S'impone, quindi, per l'UD ed il NI l'annullamento senza rinvio delle sentenze sia della Corte d'appello di Napoli, sia del Tribunale di Nola, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
Venendo ai ricorsi del SC e del ON, si rileva innanzitutto che l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 23 c.p. proposta dagli altri imputati, non può incidere sulla posizione di costoro: invero essi, nell'addivenire al patteggiamento in appello, hanno rinunciato ad ogni motivo diverso da quello concernente l'entità della pena e quindi ad ogni eccezione in ordine a nullità diverse da quelle assolute ed in particolare hanno dimostrato di non avere interesse a che fosse loro consentito di richiedere il giudizio abbreviato.
SC AL.
Ha dedotto vizio di motivazione con riguardo all'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. La censura è manifestamente infondata poiché essendo venuta meno ogni contestazione in punto responsabilità al giudicante, nel recepire l'accordo pattizio, non incombeva ulteriore onere di motivazione al di là di quello adempiuto dando atto che non ricorrevano gli estremi di cui all'art. 129 c.p.p.. ON NF ha dedotto violazione di legge per eccessività della pena.
La denuncia è preclusa per mancanza di interesse, posto che la Corte territoriale ha applicato il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti.
I ricorsi del SC e del ON devono pertanto essere dichiarati inammissibili con condanna degli impugnanti in solido al pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno di loro al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in 1000,00 Euro.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado nei confronti di UD NC e NI CI;
dispone la trasmissione degli atti per i predetti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi di SC AL e di ON NF che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno di loro al versamento della somma di 1000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2009