Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2009, n. 21587
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Sentenza 17 marzo 2009

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In tema di ritenuta incompetenza per materia con riguardo a taluni reati a causa di esclusa connessione, nel caso in cui il giudice a quo trasmetta gli atti concernenti i reati per i quali si ritiene incompetente all'ufficio del pubblico ministero, quest'ultimo deve riproporre la richiesta di rinvio a giudizio anche quando, trattandosi di reati di cui all'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., il giudice competente per l'udienza preliminare sia il medesimo che ebbe a svolgere la precedente per tutti i reati ritenuti connessi, in quanto, essendo diverso l'oggetto, limitato ai reati per cui è stata dichiarata la competenza, sussiste l'interesse dell'imputato al rinnovo di tale udienza al fine di esercitare il proprio diritto alla scelta del rito, nella specie il giudizio abbreviato (cfr. Corte cost. n. 76 del 1993).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2009, n. 21587
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21587
    Data del deposito : 17 marzo 2009

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