Sentenza 25 febbraio 2004
Massime • 1
Deve considerarsi abnorme la decisione con la quale il Tribunale in composizione monocratica, a seguito di contestazione modificativa (per fatto diverso) effettuata in udienza dal Pubblico Ministero, dichiara la propria incompetenza per materia e trasmette gli atti, in violazione dell'art. 23 cod. proc. pen., all'organo giudiziario ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso detto organo; infatti, tale provvedimento si pone per il suo contenuto in contrasto con i principi generali dell'ordinamento processuale sia per quanto concerne la violazione dei diritti della difesa sia con riferimento all'esercizio dell'azione penale, la cui titolarità spetta esclusivamente al pubblico ministero presso il giudice competente (v. sentenza della Corte costituzionale n, 76 del 1993).
Commentario • 1
- 1. La restituzione degli atti al p.m.: l’erronea asserzione di nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente regressione del provvedimento è da…Carlo Dell'Agli · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2004, n. 12317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12317 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 25.02.2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1078
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 033661/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC GE N. IL 14/05/1946;
2) OT IO N. IL 10/06/1949;
3) RS OM N. IL 01/09/1940;
4) ER IC N. IL 11/03/1954;
5) BR GI NA N. IL 23/01/1958;
6) AE ES N. IL 26/09/1942;
7) NI LV N. IL 21/01/1942;
8) NC OL N. IL 25/05/1969;
9) OT SI N. IL 26/05/1960;
10) MO SI N. IL 11/06/1938;
11) NC SA N. IL 12/09/1940;
12) ORDINE DARIO N. IL 30/01/1962;
13) RA SE N. IL 14/11/1933;
avverso SENTENZA del 08/10/2002 TRIBUNALE di CASTROVILLARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Casentino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso a quelle del difensore avv. Tommaso Sorrentino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Nel corso del processo a carico di BA IO +11, imputati del reato previsto dall'art. 434 c.p., con ordinanza (rectius sentenza) 08/10/2002 il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica - rilevato che, a seguito di contestazione in udienza da parte del Pubblico Ministero dell'ipotesi aggravata prevista dal capoverso dell'art. 434 c.p., la cognizione del processo rientra nella competenza del Tribunale in composizione collegiale - ha dichiarato la propria incompetenza per materia, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale.
Avverso tale ordinanza (rectius sentenza) ha proposto ricorso il difensore di ER EN, il quale ne ha chiesto l'annullamento deducendo l'abnormità del provvedimento sul rilievo che il Tribunale - senza peraltro stabilire se la nuova contestazione costituisse fatto nuovo, fatto diverso o circostanza aggravante - aveva trasmesso gli atti al Tribunale in composizione collegiale, impedendo in tal modo agli imputati di conoscere le componenti essenziali della tesi accusatoria con conseguente lesione del diritto di difesa. Il ricorso è fondato.
Va premesso che con sentenza n. 76/1993 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.23 c.p.p. "nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo". In tal caso la Consulta ha individuato una violazione del diritto di difesa ex art.24 della Costituzione, in quanto il meccanismo delineato dal legislatore preclude all'imputato la possibilità di chiedere la definizione del processo tramite giudizio abbreviato. Ciò premesso va rilevato che nel caso di specie il Tribunale in composizione monocratica - preso atto che a seguito della contestazione suppletiva operata dal Pubblico Ministero la cognizione del reato rientra nella competenza del Tribunale in composizione collegiale - ha giustamente dichiarato la propria incompetenza per materia, ma ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero secondo il principio stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 76/1993. Infatti nel caso di specie, essendo mutate le componenti essenziali dell'accusa, era necessario che il P.M. formulasse la richiesta di rinvio a giudizio e che il G.U.P. con decreto disponesse il giudizio, onde evitare che gli imputati fossero privati dell'udienza preliminare, nel corso della quale avrebbero potuto chiedere anche il rito abbreviato o altri riti alternativi (Cass. sez. 6^ n. 3063 del 15/09/1995, rv. 202.98 2). Pertanto, una volta che il giudice del dibattimento ha dichiarato la propria incompetenza per materia ai sensi dell'art. 23 co. 1^ c.p.p., la trasmissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale deve essere considerato un provvedimento abnorme, in quanto si pone per il suo contenuto in contrasto con i principi generali dell'ordinamento processuale sia per quanto concerne la violazione dei diritti di difesa, sia con riferimento all'esercizio dell'azione penale, la cui titolarità spetta esclusivamente al P.M. presso il giudice competente in virtù del principio di cui alla sentenza 76/1993 della Corte Costituzionale (Cass. sez. 2^ n. 5302 del 28/02/1997, rv. 207.13 6). Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio limitatamente alla disposta trasmissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale anziché al Pubblico Ministero presso quest'ultimo.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla disposta trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il suddetto Tribunale.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2004