Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2004, n. 12317
CASS
Sentenza 25 febbraio 2004

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Massime1

Deve considerarsi abnorme la decisione con la quale il Tribunale in composizione monocratica, a seguito di contestazione modificativa (per fatto diverso) effettuata in udienza dal Pubblico Ministero, dichiara la propria incompetenza per materia e trasmette gli atti, in violazione dell'art. 23 cod. proc. pen., all'organo giudiziario ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso detto organo; infatti, tale provvedimento si pone per il suo contenuto in contrasto con i principi generali dell'ordinamento processuale sia per quanto concerne la violazione dei diritti della difesa sia con riferimento all'esercizio dell'azione penale, la cui titolarità spetta esclusivamente al pubblico ministero presso il giudice competente (v. sentenza della Corte costituzionale n, 76 del 1993).

Commentario1

  • 1La restituzione degli atti al p.m.: l’erronea asserzione di nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente regressione del provvedimento è da…
    Carlo Dell'Agli · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2004, n. 12317
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12317
Data del deposito : 25 febbraio 2004

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