TAR
Sentenza 7 febbraio 2026
Sentenza 7 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 07/02/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00390/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 07/02/2026
N. 00380 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00390/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Il Sorriso società cooperativa sociale onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Luigi MA,
TI MA e BR IG, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e con domicilio fisico presso lo studio dell'avv. Pietro Luigi MA, sito in
Palermo, piazza Verdi, n. 6;
contro
l'Assessorato della salute della Regione Siciliana (Direzione generale), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento N. 00390/2024 REG.RIC.
quanto al ricorso introduttivo dell'avviso di rettifica al D.A. n. 209 del 16.03.2022 pubblicato nella G.U.R.S. n. 5 del
26.1.2024 e dello stesso atto di rettifica, con il quale, nel procedimento comparativo per il completamento della rete regionale di residenzialità e la assegnazione di RSA,
è stato modificato il capo 1) della legenda parametri sostituendo da 40 a 30 il punteggio massimo assegnabile; quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della nota n. 7782 del 15.2.2024, dell'allegato verbale dell'11.1.2024 del nucleo di valutazione per l'esame comparativo delle istanze pervenute dai soggetti privati per i posti di RSA disponibili per nuovi accreditamenti;
- nonché, all'occorrenza, della nota del 29.3.2024, prot. n. A.I. 2/15074, della nota n.
18726 del 23.3.2023 e del D.A. n. 1330/2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Assessorato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. BR
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato, in particolare, l'atto con il quale l'amministrazione regionale ha rettificato il D.A. n. 209 del 16.03.2022, modificando il capo 1) della legenda parametri e riducendo a 30 (rispetto agli originari n. 40 punti) il punteggio massimo assegnabile.
1.1. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue: N. 00390/2024 REG.RIC.
- di essere una società cooperativa, attiva nella gestione di servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi, oltre che nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- che, per quanto qui rileva, essa si propone di gestire residenze sanitarie assistite
(R.S.A.);
- che essa ha n. 6 sedi nella provincia di AN, di cui n. 3 comunità alloggio per disabili psichici, n. 2 comunità alloggio per MSNA seconda accoglienza, ed un centro di primissima accoglienza per MSNA. Tra esse, vi è l'RSA denominata "Villa del
Sorriso", sita in Mazara del Vallo (TP), con la disponibilità immediata di n. 2 moduli da 20 posti (40 in totale) per assistenza di anziani non autosufficienti affetti da patologie cronico-degenerative e/o dementi senili;
- che è interessata ai procedimenti dell'intimato Assessorato inerenti alla rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili;
- che, con la nota n. 57319 del 30.12.2021 il suddetto Assessorato ha disposto l'avvio di una valutazione comparativa mediante avviso pubblico per manifestazione d'interesse, finalizzata all'attribuzione agli operatori privati interessati dei posti precedentemente programmati a carico delle aziende del S.S.R.;
- che, con il D.A. n. 209/2022 l'intimato Assessorato ha definito i criteri di valutazione comparativa delle istanze, imponendo altresì di presentare nuovamente le istanze a cura dei soggetti interessati;
- che la ricorrente ha presentato la propria istanza di partecipazione in data 16.5.2022;
- che, tra i criteri di valutazione previsti, vi era il n. 1 (rispondenza dell'ubicazione della struttura al fabbisogno materiale), per il quale era stato previsto un punteggio massimo di n. 50 punti, composto a sua volta da n. 3 voci: (i) la prima attribuiva n. 40 punti per le strutture da realizzare in aree distrettuali tenendo conto dell'eventuale presenza di RSA già attive dal SSR; (ii) la seconda e la terza avrebbero poi attribuito n. 10 punti cadauna in relazione rispettivamente alla favorevole situazione dal punto N. 00390/2024 REG.RIC.
di vista orografico e dei collegamenti viari e per le strutture da realizzare in prossimità
a presidi ospedalieri;
- che l'atto di rettifica contestato ha ridotto a n. 30 il punteggio massimo per la vista voce sub (i) del criterio 1;
- che essa ha vanamente contestato tale rettifica con un esposto all'amministrazione regionale.
1.2. La ricorrente ha articolato un'unica doglianza ("Sviamento di potere (anche rispetto agli obiettivi posti dal D.A. n. 209/2022), illogicità manifesta difetto di motivazione e violazione delle facoltà partecipative procedimentali (artt. 3, 7, 10 l.n.
241/1990); violazione del legittimo affidamento, dei principi di legalità, ragionevolezza, imparzialità, buon andamento e par condicio; violazione degli artt.
41 e 97 Cost."), con la quale si è doluta dell'illegittimità della menzionata rettifica.
1.3. Ha quindi chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, di annullare gli atti impugnati.
2. Si è costituita l'amministrazione regionale, che ha successivamente depositato documenti.
3. Il 4.4.2024 la ricorrente ha rinunciato alla misura cautelare.
4. In pari data l'amministrazione regionale ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. All'udienza camerale del 9.4.2024 il ricorso è stato cancellato dal ruolo delle camerali.
6. Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha chiesto di annullare gli atti prodotti dalla difesa erariale, sulla scorta di un'unica doglianza ("Sviamento di potere
(rispetto agli obiettivi posti dal D.A. n. 209/2022), illogicità manifesta difetto di motivazione e violazione degli artt. 2, 3, 7, 10 l. n. 241/1990; violazione del legittimo affidamento, del favor partecipationis, dei principi di legalità, ragionevolezza, imparzialità, proporzionalità, buon andamento e par condicio; violazione degli artt. N. 00390/2024 REG.RIC.
41 e 97 Cost.; assenza dei presupposti per operare alcuna rettifica"), con la quale si
è ulteriormente doluta della modifica in itinere dei criteri di valutazione.
7. In prossimità dell'udienza di discussione del ricorso, le parti hanno depositato memorie.
7.1. La ricorrente ha dato atto della pubblicazione del D.A. n. 627 del 13.6.2025, con il quale è stato revocato il menzionato D.A. n. 209/2022. Ha comunque chiesto di accertare l'illegittimità degli atti impugnati.
7.2. La resistente amministrazione, sempre sulla base dell'intervenuta pubblicazione del D.A. n. 627/2025, ha chiesto di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. All'udienza pubblica indicata in epigrafe:
- parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;
- di tale richiesta ha preso atto la difesa erariale;
- il Presidente ha dato avviso alle parti della possibile inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;
- la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L'intervenuto ritiro del D.A. n. 209/2022 esclude che la ricorrente abbia un qualche interesse a ottenere l'annullamento degli atti impugnati.
Cionondimeno, non può prescindersi nel caso di specie dall'analisi delle questioni di rito secondo il loro rigoroso ordine logico (cfr. Cons. St., Ad. pl. n. 5/2015).
Infatti, ove si accertasse l'insussistenza dell'interesse a ricorrere già al momento della proposizione del ricorso, non si potrebbe fondatamente sostenere il suo venir meno medio tempore in ragione del menzionato atto di ritiro. N. 00390/2024 REG.RIC.
Ai fini della definizione del presente giudizio non può, poi, invocarsi il noto principio della ragione più liquida: la ricorrente ha chiesto espressamente una pronuncia di accertamento di illegittimità degli atti impugnati a fini risarcitori (art. 34, c. 3, c.p.a.); pronuncia che, a sua volta, presuppone che un interesse a ricorrere esistente a monte sia venuto meno nelle more del giudizio (Cons. St., Ad. pl. n. 8/2022).
2. Coerentemente con l'avviso reso in udienza, il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse.
3. Le doglianze di parte ricorrente, invero, sono tutte incentrate sulla pretesa illegittimità della modifica del punteggio massimo ottenibile nell'ambito di un sub- criterio di una procedura comparativa, non conclusa all'epoca della sua proposizione e definitivamente venuta meno nel corso del giudizio.
Per quanto la procedura in questione non possa definirsi una gara pubblica in senso proprio, è indubbio che il D.A. n. 209/2022 (all. 3 al ricorso introduttivo) abbia fatto espresso riferimento a una valutazione comparativa degli istanti da parte di un apposito nucleo di valutazione (art. 2). Tale valutazione avrebbe dovuto essere resa sulla base di criteri di valutazione oggettivi, esplicitati negli “indirizzi” allegati al suddetto decreto.
Non vi sono dunque ragioni per escludere l'applicazione, al caso di specie, dei principi espressi dall'Adunanza plenaria in punto di gare pubbliche (sent. n. 4/2018) secondo cui:
(i) le clausole immediatamente escludenti di un bando di gara vanno immediatamente impugnate;
(ii) le clausole pregiudizievoli, ma non immediatamente escludenti, sono invece soggette a impugnazione differita, in uno con il provvedimento lesivo.
Per clausole immediatamente escludenti si intendono “quelle che con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sull'interesse delle imprese in quanto precludono, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un'utile N. 00390/2024 REG.RIC.
partecipazione alla gara a un operatore economico” (C.g.a.r.s., sez. giurisd., 28 agosto 2023, n. 549).
A tale ultima nozione non può fondatamente ricondursi la mera rimodulazione del punteggio massimo per uno dei tre sub-criteri di un criterio di valutazione nell'ambito di una procedura comparativa come quella per cui è causa.
La lesività della contestata rettifica, invero, si sarebbe manifestata per la ricorrente solo nel caso in cui si fossero verificate congiuntamente le seguenti condizioni:
(i) l'attribuzione nei suoi confronti di un punteggio inferiore a quello massimo previsto per il criterio 1 (punteggio massimo, si ricorda, pari a n. 50 punti e dato dalla combinazione di tre differenti sub-criteri);
(ii) la possibilità, per la ricorrente, di addivenire a un punteggio superiore rispetto a quello ottenuto con riguardo al criterio 1 laddove il punteggio ottenuto per il sub- criterio contestato fosse riparametrato su base 40 (invece che sulla rettificata base 30);
(iii) la possibilità per la ricorrente, una volta ottenuto tale punteggio superiore per il criterio 1, di ottenere (in toto o comunque in una misura superiore rispetto a quella conseguita con l'atto di definizione della procedura comparativa) il bene nella vita a cui essa ha sin dall'inizio aspirato, ovvero il conseguimento di n. 40 posti nella rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili sui n. 62 posti disponibili nella provincia di AN (cfr. la sua richiesta di partecipazione alla procedura comparativa, prodotta come all. 6 al ricorso introduttivo).
Com'è evidente, non solo alcuna lesione in questi termini si sarebbe potuta manifestare al momento della proposizione del ricorso, ma essa è rimasta puramente ipotetica nel corso dell'intero giudizio ed è ormai destinata a rimanere tale anche in futuro, tenuto conto del ritiro in autotutela del menzionato D.A. n. 209/2022.
4. Stante quanto precede, il ricorso è inammissibile per carenza ab origine dell'interesse a ricorrere. N. 00390/2024 REG.RIC.
La definizione in rito del presente giudizio sulla base di una questione sollevata d'ufficio consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR ZI, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
BR AR, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BR AR OR ZI N. 00390/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 07/02/2026
N. 00380 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00390/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Il Sorriso società cooperativa sociale onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Luigi MA,
TI MA e BR IG, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e con domicilio fisico presso lo studio dell'avv. Pietro Luigi MA, sito in
Palermo, piazza Verdi, n. 6;
contro
l'Assessorato della salute della Regione Siciliana (Direzione generale), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento N. 00390/2024 REG.RIC.
quanto al ricorso introduttivo dell'avviso di rettifica al D.A. n. 209 del 16.03.2022 pubblicato nella G.U.R.S. n. 5 del
26.1.2024 e dello stesso atto di rettifica, con il quale, nel procedimento comparativo per il completamento della rete regionale di residenzialità e la assegnazione di RSA,
è stato modificato il capo 1) della legenda parametri sostituendo da 40 a 30 il punteggio massimo assegnabile; quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della nota n. 7782 del 15.2.2024, dell'allegato verbale dell'11.1.2024 del nucleo di valutazione per l'esame comparativo delle istanze pervenute dai soggetti privati per i posti di RSA disponibili per nuovi accreditamenti;
- nonché, all'occorrenza, della nota del 29.3.2024, prot. n. A.I. 2/15074, della nota n.
18726 del 23.3.2023 e del D.A. n. 1330/2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Assessorato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. BR
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato, in particolare, l'atto con il quale l'amministrazione regionale ha rettificato il D.A. n. 209 del 16.03.2022, modificando il capo 1) della legenda parametri e riducendo a 30 (rispetto agli originari n. 40 punti) il punteggio massimo assegnabile.
1.1. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue: N. 00390/2024 REG.RIC.
- di essere una società cooperativa, attiva nella gestione di servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi, oltre che nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- che, per quanto qui rileva, essa si propone di gestire residenze sanitarie assistite
(R.S.A.);
- che essa ha n. 6 sedi nella provincia di AN, di cui n. 3 comunità alloggio per disabili psichici, n. 2 comunità alloggio per MSNA seconda accoglienza, ed un centro di primissima accoglienza per MSNA. Tra esse, vi è l'RSA denominata "Villa del
Sorriso", sita in Mazara del Vallo (TP), con la disponibilità immediata di n. 2 moduli da 20 posti (40 in totale) per assistenza di anziani non autosufficienti affetti da patologie cronico-degenerative e/o dementi senili;
- che è interessata ai procedimenti dell'intimato Assessorato inerenti alla rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili;
- che, con la nota n. 57319 del 30.12.2021 il suddetto Assessorato ha disposto l'avvio di una valutazione comparativa mediante avviso pubblico per manifestazione d'interesse, finalizzata all'attribuzione agli operatori privati interessati dei posti precedentemente programmati a carico delle aziende del S.S.R.;
- che, con il D.A. n. 209/2022 l'intimato Assessorato ha definito i criteri di valutazione comparativa delle istanze, imponendo altresì di presentare nuovamente le istanze a cura dei soggetti interessati;
- che la ricorrente ha presentato la propria istanza di partecipazione in data 16.5.2022;
- che, tra i criteri di valutazione previsti, vi era il n. 1 (rispondenza dell'ubicazione della struttura al fabbisogno materiale), per il quale era stato previsto un punteggio massimo di n. 50 punti, composto a sua volta da n. 3 voci: (i) la prima attribuiva n. 40 punti per le strutture da realizzare in aree distrettuali tenendo conto dell'eventuale presenza di RSA già attive dal SSR; (ii) la seconda e la terza avrebbero poi attribuito n. 10 punti cadauna in relazione rispettivamente alla favorevole situazione dal punto N. 00390/2024 REG.RIC.
di vista orografico e dei collegamenti viari e per le strutture da realizzare in prossimità
a presidi ospedalieri;
- che l'atto di rettifica contestato ha ridotto a n. 30 il punteggio massimo per la vista voce sub (i) del criterio 1;
- che essa ha vanamente contestato tale rettifica con un esposto all'amministrazione regionale.
1.2. La ricorrente ha articolato un'unica doglianza ("Sviamento di potere (anche rispetto agli obiettivi posti dal D.A. n. 209/2022), illogicità manifesta difetto di motivazione e violazione delle facoltà partecipative procedimentali (artt. 3, 7, 10 l.n.
241/1990); violazione del legittimo affidamento, dei principi di legalità, ragionevolezza, imparzialità, buon andamento e par condicio; violazione degli artt.
41 e 97 Cost."), con la quale si è doluta dell'illegittimità della menzionata rettifica.
1.3. Ha quindi chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, di annullare gli atti impugnati.
2. Si è costituita l'amministrazione regionale, che ha successivamente depositato documenti.
3. Il 4.4.2024 la ricorrente ha rinunciato alla misura cautelare.
4. In pari data l'amministrazione regionale ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. All'udienza camerale del 9.4.2024 il ricorso è stato cancellato dal ruolo delle camerali.
6. Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha chiesto di annullare gli atti prodotti dalla difesa erariale, sulla scorta di un'unica doglianza ("Sviamento di potere
(rispetto agli obiettivi posti dal D.A. n. 209/2022), illogicità manifesta difetto di motivazione e violazione degli artt. 2, 3, 7, 10 l. n. 241/1990; violazione del legittimo affidamento, del favor partecipationis, dei principi di legalità, ragionevolezza, imparzialità, proporzionalità, buon andamento e par condicio; violazione degli artt. N. 00390/2024 REG.RIC.
41 e 97 Cost.; assenza dei presupposti per operare alcuna rettifica"), con la quale si
è ulteriormente doluta della modifica in itinere dei criteri di valutazione.
7. In prossimità dell'udienza di discussione del ricorso, le parti hanno depositato memorie.
7.1. La ricorrente ha dato atto della pubblicazione del D.A. n. 627 del 13.6.2025, con il quale è stato revocato il menzionato D.A. n. 209/2022. Ha comunque chiesto di accertare l'illegittimità degli atti impugnati.
7.2. La resistente amministrazione, sempre sulla base dell'intervenuta pubblicazione del D.A. n. 627/2025, ha chiesto di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. All'udienza pubblica indicata in epigrafe:
- parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;
- di tale richiesta ha preso atto la difesa erariale;
- il Presidente ha dato avviso alle parti della possibile inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;
- la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L'intervenuto ritiro del D.A. n. 209/2022 esclude che la ricorrente abbia un qualche interesse a ottenere l'annullamento degli atti impugnati.
Cionondimeno, non può prescindersi nel caso di specie dall'analisi delle questioni di rito secondo il loro rigoroso ordine logico (cfr. Cons. St., Ad. pl. n. 5/2015).
Infatti, ove si accertasse l'insussistenza dell'interesse a ricorrere già al momento della proposizione del ricorso, non si potrebbe fondatamente sostenere il suo venir meno medio tempore in ragione del menzionato atto di ritiro. N. 00390/2024 REG.RIC.
Ai fini della definizione del presente giudizio non può, poi, invocarsi il noto principio della ragione più liquida: la ricorrente ha chiesto espressamente una pronuncia di accertamento di illegittimità degli atti impugnati a fini risarcitori (art. 34, c. 3, c.p.a.); pronuncia che, a sua volta, presuppone che un interesse a ricorrere esistente a monte sia venuto meno nelle more del giudizio (Cons. St., Ad. pl. n. 8/2022).
2. Coerentemente con l'avviso reso in udienza, il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse.
3. Le doglianze di parte ricorrente, invero, sono tutte incentrate sulla pretesa illegittimità della modifica del punteggio massimo ottenibile nell'ambito di un sub- criterio di una procedura comparativa, non conclusa all'epoca della sua proposizione e definitivamente venuta meno nel corso del giudizio.
Per quanto la procedura in questione non possa definirsi una gara pubblica in senso proprio, è indubbio che il D.A. n. 209/2022 (all. 3 al ricorso introduttivo) abbia fatto espresso riferimento a una valutazione comparativa degli istanti da parte di un apposito nucleo di valutazione (art. 2). Tale valutazione avrebbe dovuto essere resa sulla base di criteri di valutazione oggettivi, esplicitati negli “indirizzi” allegati al suddetto decreto.
Non vi sono dunque ragioni per escludere l'applicazione, al caso di specie, dei principi espressi dall'Adunanza plenaria in punto di gare pubbliche (sent. n. 4/2018) secondo cui:
(i) le clausole immediatamente escludenti di un bando di gara vanno immediatamente impugnate;
(ii) le clausole pregiudizievoli, ma non immediatamente escludenti, sono invece soggette a impugnazione differita, in uno con il provvedimento lesivo.
Per clausole immediatamente escludenti si intendono “quelle che con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sull'interesse delle imprese in quanto precludono, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un'utile N. 00390/2024 REG.RIC.
partecipazione alla gara a un operatore economico” (C.g.a.r.s., sez. giurisd., 28 agosto 2023, n. 549).
A tale ultima nozione non può fondatamente ricondursi la mera rimodulazione del punteggio massimo per uno dei tre sub-criteri di un criterio di valutazione nell'ambito di una procedura comparativa come quella per cui è causa.
La lesività della contestata rettifica, invero, si sarebbe manifestata per la ricorrente solo nel caso in cui si fossero verificate congiuntamente le seguenti condizioni:
(i) l'attribuzione nei suoi confronti di un punteggio inferiore a quello massimo previsto per il criterio 1 (punteggio massimo, si ricorda, pari a n. 50 punti e dato dalla combinazione di tre differenti sub-criteri);
(ii) la possibilità, per la ricorrente, di addivenire a un punteggio superiore rispetto a quello ottenuto con riguardo al criterio 1 laddove il punteggio ottenuto per il sub- criterio contestato fosse riparametrato su base 40 (invece che sulla rettificata base 30);
(iii) la possibilità per la ricorrente, una volta ottenuto tale punteggio superiore per il criterio 1, di ottenere (in toto o comunque in una misura superiore rispetto a quella conseguita con l'atto di definizione della procedura comparativa) il bene nella vita a cui essa ha sin dall'inizio aspirato, ovvero il conseguimento di n. 40 posti nella rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili sui n. 62 posti disponibili nella provincia di AN (cfr. la sua richiesta di partecipazione alla procedura comparativa, prodotta come all. 6 al ricorso introduttivo).
Com'è evidente, non solo alcuna lesione in questi termini si sarebbe potuta manifestare al momento della proposizione del ricorso, ma essa è rimasta puramente ipotetica nel corso dell'intero giudizio ed è ormai destinata a rimanere tale anche in futuro, tenuto conto del ritiro in autotutela del menzionato D.A. n. 209/2022.
4. Stante quanto precede, il ricorso è inammissibile per carenza ab origine dell'interesse a ricorrere. N. 00390/2024 REG.RIC.
La definizione in rito del presente giudizio sulla base di una questione sollevata d'ufficio consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR ZI, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
BR AR, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BR AR OR ZI N. 00390/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO