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Ordinanza 11 marzo 2025
Ordinanza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/62
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 62/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...], Parte_1 difeso dall'Avv. Domenico Acciarito;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Banca iscritta all'Albo Controparte_1 delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al CP_1
n.3135.1, con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n.3, difesa dall'Avv. Tito Monterosso;
convenuta
Il Giudice dott.ssa Giulia Ferratini,
a scioglimento della riserva assunta in data 3.3.2025, alla scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto delle note tempestivamente depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 700 c.p.c.
Rilevato che con ricorso del 16.1.2025 il sig. premettendo di essere Parte_1
comproprietario unitamente alla moglie sig.ra a far data dal 15.10.2018, Parte_2 dell'immobile sito in Vizzini alla via San Giovanni n. 17 e che su detto immobile insiste un solaio diviso tra la proprietà del ricorrente e l'immobile sovrastante di proprietà della resistente
, agiva con il presente ricorso in via di urgenza affinchè venisse ordinato alla resistente CP_1
di eseguire i lavori necessari per la messa in sicurezza del solaio, già dichiarato inagibile CP_1 anche dall'Ufficio Tecnico del Comune di Vizzini, a seguito di sopralluogo eseguito in data 9.5.2024.
Il ricorrente esponeva di aver già da tempo sollecitato l'intervento della odierna convenuta, con prima missiva dell'aprile del 2023, cui aveva fatto seguito anche una nota della stessa proprietà di del luglio del 2023, senza tuttavia più alcun effettivo impegno di sorta da parte di CP_1 quest'ultima nella esecuzione dei lavori necessari.
Il sig. sosteneva quindi la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., sia Pt_1
sotto il profilo del fumus (tanto più che lo stesso Ufficio tecnico del Comune aveva accertato la
1 inagibilità del solaio) sia sotto il profilo del periculum , da intendersi sia sotto l'aspetto della infruttuosità di un eventuale provvedimento di accoglimento all'esito delle ordinarie tempistiche processuali, sia sotto il profilo del grave pregiudizio che deriva anche alla pubblica incolumità – stante l'afflusso di soggetti che accedono alla filiale dell'istituto bancario su cui sovrasta il solaio in questione, oltre alla limitazione del diritto di proprietà del ricorrente;
Letta la comparsa di costituzione in giudizio di , la quale ha domandato rigettarsi il CP_1
ricorso, lamentando la insussistenza di ogni presupposto di legge, sia sotto il profilo del fumus sia, ancor più sotto il profilo del periculum.
In particolare, parte convenuta ha evidenziato che l'immobile oggetto di causa è una porzione di solaio di interpiano (realizzato con lame in ferro), posta tra un piccolo locale tecnico della Pt_3
(quindi non aperto al pubblico) ed il locale servizio igienico dell'appartamento sottostante (proprietà
e , locale che presentava dei segni di ammaloramento dovuti, secondo parte Pt_1 Pt_2
convenuta, proprio all'umidità dell'ambiente sottostante, che risultava interrato e scarsamente ventilato. Al fine di mantenere in sicurezza il solaio e nelle more di intervenire strutturalmente, nel corso dell'anno 2023 aveva proceduto, d'intesa con il sig. , CP_1 Parte_1 all'installazione di puntelli all'interno del locale (servizio igienico interrato di proprietà dell'odierno ricorrente), così come attestato dalla raccomandata del 20.7.2023 inviata al ricorrente (cfr. doc. allegata alla comparsa di costituzione). Quindi, sempre nel corso del 2023, aveva preso CP_1
contatti con il sig. , proprietario del vano in questione, al fine di concordare le modalità per Pt_1
procedere con il definitivo risanamento della porzione di solaio, incontrando tuttavia le resistenze del sig. per quanto concerneva la ripartizione delle spese. Pt_1
All'esito del sopralluogo dei tecnici del Comune, del maggio del 2024, sollecitava CP_1 ancora una volta la definitiva messa in sicurezza dell'immobile. Nondimeno, con nota del 18/07/2024 il ricorrente, per il tramite del suo procuratore, si dichiarava disponibile alla immediata esecuzione delle opere, previa comunicazione della nomina di fiducia di un tecnico abilitato alla fase progettuale.
Nella stessa missiva, il sig. , si riservava di agire nei confronti di per il ristoro di Pt_1 CP_1
tutti i danni subiti e subendi , cui si riservava l'esatta quantificazione.
Evidente, quindi, a parere della Banca convenuta che nessuna inerzia poteva essere contestata alla stessa rispetto alla esecuzione dei lavori necessari per la definitiva messa in sicurezza, con ciò venendo già meno il fumus dello stesso ricorso azionato dal sig. , il quale peraltro avrebbe Pt_1
semmai dovuto agire attraverso il ricorso per danno temuto ex art. 1172 c.c. ovvero con attraverso un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e non certo con il rimedio – del tutto sussidiario – di cui all'art. 700 c.p.c.
2 In ogni caso, poi, del tutto carente doveva ritenersi l'indefettibile presupposto del periculum , tanto più a fronte della reiterata indisponibilità del ricorrente a coordinarsi con la convenuta per la ripartizione dei lavori, rispetto ai quali invece la stessa non aveva mai fatto mancare la CP_1
propria disponibilità, avendo anzi provveduto già nel 2023 a una prima e provvisoria messa in sicurezza, a sue spese, del solaio;
Rilevato che con note scritte tempestivamente depositate per l'udienza del 3.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti insistevano nei rispettivi atti;
§
Ritenuto che il ricorso ex art. 700 c.p.c. è infondato e deve essere rigettato.
A sostegno del rigetto milita, in primis, la carenza del presupposto del periculum in mora (di per sé già sufficiente a sostenere il rigetto del ricorso, anche esonerando dall'esame dell'ulteriore profilo attinente al fumus).
In punto di diritto è appena il caso di rammentare che l'indefettibile requisito del periculum in mora
è costituito dal riscontro di una situazione pregiudizievole che si profili con i caratteri dell'immediatezza, prossimità e attualità.
Per altro verso, il periculum neppure può ritenersi sussistente in re ipsa né può essere ravvisato in una qualsiasi violazione dei diritti del ricorrente in sé considerata, ma solo quando tale lesione sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente. Secondo gli ordinari principi (art. 2697
c.c.), grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile a tale categoria di diritti. Ne discende, dunque, la necessità, per la parte ricorrente, di allegazioni puntuali che consentano alle parti processuali e al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non solo teoricamente irrimediabile. Occorre, in buona sostanza, una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze, legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare, attraverso l'allegazione di elementi dai quali poter desumere la effettiva consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte.
Nel caso di specie, tuttavia, nessuna di queste allegazioni probatorie è stata fornita dal ricorrente, il quale, a ben vedere, si è limitato a illustrare la situazione che a suo dire aveva dato causa al pregiudizio, affermando apoditticamente la propria necessità di ottenere, a spese e a cura della convenuta, la messa in sicurezza del solaio, che peraltro insiste sulla proprietà di entrambe le parti e su cui, pertanto, ben potrebbe agire anche in autonomia lo stesso ricorrente, salvo poi richiedere a controparte l'eventuale rimborso pro quota dei costi sostenuti.
Non solo.
3 E' di tutta evidenza che, specie in ordine alla valutazione sul periculum, non può certo essere trascurato il notevole lasso di tempo intercorso tra il riscontro dei pregiudizi lamentati – già nel 2023 erano intervenute interlocuzioni tra le parti, così come attestato dalla convenuta e fermo restando che l'acquisto dell'immobile da parte del ricorrente risale addirittura al maggio del 2018 – e la proposizione del ricorso cautelare (gennaio del 2025).
A ben vedere, il ricorrente, lungi dal fornire alcuna allegazione specifica in ordine al pericolo di un danno grave, imminente e irreparabile, si è limitato a evocare in termini assai generici e vaghi la insorgenza di un pericolo per la pubblica incolumità e la limitazione del diritto al godimento della sua proprietà, quest'ultimo ancor più estraneo a una valutazione in termini di periculum, così come invece deve essere correttamente inteso ai fini di un accoglimento della domanda ex art. 700 c.p.c.
Occorre poi evidenziare che, così come comprovato dalle produzioni documentali di parte resistente, quest'ultima già nel 2023 si era in verità attivata a provvedere alla provvisoria messa in sicurezza dei locali in questione e, nondimeno, la successiva richiesta al ricorrente (prima con raccomandata del
20.7.2023 e poi con successiva missiva del 14.6.2024) di compartecipare alla messa in sicurezza, è rimasta priva di riscontro.
Orbene, è di tutta evidenza che la inerzia dello stesso ricorrente rispetto alla situazione di rischio lamentata e che aveva visto invece la attivazione della convenuta, mal si concilia con la prospettazione del periculum, di cui invece in questa sede il sig. assume la sussistenza, così come dello Pt_1
stesso fumus della domanda cautelare, giacchè a ben vedere l'intenzione del ricorrente, sottesa allo stesso ricorso di urgenza, appare più quella di sottrarsi a una eventuale compartecipazione dei costi delle opere necessarie per la messa in sicurezza del solaio, di per sé peraltro giustificata dalle ordinarie disposizioni di legge in materia (cfr.art. 1125 c.c.), piuttosto che quella di ottenere la tutela cautelare apprestata dal rimedio di cui all'art. 700 c.p.c.
La mancanza del periculum (ma anche del fumus, come già esposto) è ragione di per sé sufficiente a sostenere quindi il rigetto della domanda cautelare.
Per completezza motivazionale, infine, si deve evidenziare che il ricorso proposto non sarebbe meritevole di accoglimento neppure a volerlo riqualificare in domanda di danno temuto, ex art. 1172
c.c., operazione in astratto consentita al Giudice anche d'ufficio a prescindere dal nomen iuris al rapporto dedotto in giudizio.
Sotto il profilo sostanziale, come noto, l'azione di denunzia di danno temuto presuppone:
1) un pericolo di danno futuro, minacciato da cosa a cosa;
4 2) la gravità del pericolo, che minacci di distruggere o di danneggiare gravemente la cosa, alla quale sovrasta;
3) la prossimità, in ordine spazio-temporale, del pericolo sovrastante la cosa;
E' opportuno precisare che la condizione dell'azione di danno temuto non si individua in un danno certo o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che tale danno si verifichi: la suddetta azione postula quindi - a differenza della denuncia di nuova opera – una inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione - di un edificio, di un albero o di qualsiasi altra cosa- comportante pericolo di danno grave e prossimo per il bene in proprietà o nel possesso del denunciante e prevede, come rimedio, l'ordine, a chi abbia la disponibilità della cosa costituente pericolo, di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo.
Tanto precisato in linea generale, nel presente caso, occorre rilevare che, così come già detto, già in sede di ricorso introduttivo, la situazione di pericolo denunciata dal ricorrente era stata esposta in modo del tutto generico, senza alcuna allegazione in merito a una concreta possibilità di una sua imminente ed effettiva verificazione.
Per tutte le suesposte ragioni, dunque, la domanda deve essere rigettata;
Ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste integralmente a carico del ricorrente, il quale deve intendersi tenuto alla refusione delle spese del giudizio a favore di parte convenuta, nell'importo indicato in dispositivo, fissato secondo i parametri di cui al D.M. 55 del 2014 così come aggiornati dal D.M. 147 del 2022 per i procedimenti cautelari con complessità bassa (considerando svolte le fasi di studio e introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sul ricorso ex art. 700 c.p.c. del sig. , così dispone: Parte_1
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio a favore della convenuta che si liquidano in: euro 1.014,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali sulla somma che precede;
IVA e CPA come per legge.
Caltagirone, 10.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
5
6
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 62/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...], Parte_1 difeso dall'Avv. Domenico Acciarito;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Banca iscritta all'Albo Controparte_1 delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al CP_1
n.3135.1, con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n.3, difesa dall'Avv. Tito Monterosso;
convenuta
Il Giudice dott.ssa Giulia Ferratini,
a scioglimento della riserva assunta in data 3.3.2025, alla scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto delle note tempestivamente depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 700 c.p.c.
Rilevato che con ricorso del 16.1.2025 il sig. premettendo di essere Parte_1
comproprietario unitamente alla moglie sig.ra a far data dal 15.10.2018, Parte_2 dell'immobile sito in Vizzini alla via San Giovanni n. 17 e che su detto immobile insiste un solaio diviso tra la proprietà del ricorrente e l'immobile sovrastante di proprietà della resistente
, agiva con il presente ricorso in via di urgenza affinchè venisse ordinato alla resistente CP_1
di eseguire i lavori necessari per la messa in sicurezza del solaio, già dichiarato inagibile CP_1 anche dall'Ufficio Tecnico del Comune di Vizzini, a seguito di sopralluogo eseguito in data 9.5.2024.
Il ricorrente esponeva di aver già da tempo sollecitato l'intervento della odierna convenuta, con prima missiva dell'aprile del 2023, cui aveva fatto seguito anche una nota della stessa proprietà di del luglio del 2023, senza tuttavia più alcun effettivo impegno di sorta da parte di CP_1 quest'ultima nella esecuzione dei lavori necessari.
Il sig. sosteneva quindi la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., sia Pt_1
sotto il profilo del fumus (tanto più che lo stesso Ufficio tecnico del Comune aveva accertato la
1 inagibilità del solaio) sia sotto il profilo del periculum , da intendersi sia sotto l'aspetto della infruttuosità di un eventuale provvedimento di accoglimento all'esito delle ordinarie tempistiche processuali, sia sotto il profilo del grave pregiudizio che deriva anche alla pubblica incolumità – stante l'afflusso di soggetti che accedono alla filiale dell'istituto bancario su cui sovrasta il solaio in questione, oltre alla limitazione del diritto di proprietà del ricorrente;
Letta la comparsa di costituzione in giudizio di , la quale ha domandato rigettarsi il CP_1
ricorso, lamentando la insussistenza di ogni presupposto di legge, sia sotto il profilo del fumus sia, ancor più sotto il profilo del periculum.
In particolare, parte convenuta ha evidenziato che l'immobile oggetto di causa è una porzione di solaio di interpiano (realizzato con lame in ferro), posta tra un piccolo locale tecnico della Pt_3
(quindi non aperto al pubblico) ed il locale servizio igienico dell'appartamento sottostante (proprietà
e , locale che presentava dei segni di ammaloramento dovuti, secondo parte Pt_1 Pt_2
convenuta, proprio all'umidità dell'ambiente sottostante, che risultava interrato e scarsamente ventilato. Al fine di mantenere in sicurezza il solaio e nelle more di intervenire strutturalmente, nel corso dell'anno 2023 aveva proceduto, d'intesa con il sig. , CP_1 Parte_1 all'installazione di puntelli all'interno del locale (servizio igienico interrato di proprietà dell'odierno ricorrente), così come attestato dalla raccomandata del 20.7.2023 inviata al ricorrente (cfr. doc. allegata alla comparsa di costituzione). Quindi, sempre nel corso del 2023, aveva preso CP_1
contatti con il sig. , proprietario del vano in questione, al fine di concordare le modalità per Pt_1
procedere con il definitivo risanamento della porzione di solaio, incontrando tuttavia le resistenze del sig. per quanto concerneva la ripartizione delle spese. Pt_1
All'esito del sopralluogo dei tecnici del Comune, del maggio del 2024, sollecitava CP_1 ancora una volta la definitiva messa in sicurezza dell'immobile. Nondimeno, con nota del 18/07/2024 il ricorrente, per il tramite del suo procuratore, si dichiarava disponibile alla immediata esecuzione delle opere, previa comunicazione della nomina di fiducia di un tecnico abilitato alla fase progettuale.
Nella stessa missiva, il sig. , si riservava di agire nei confronti di per il ristoro di Pt_1 CP_1
tutti i danni subiti e subendi , cui si riservava l'esatta quantificazione.
Evidente, quindi, a parere della Banca convenuta che nessuna inerzia poteva essere contestata alla stessa rispetto alla esecuzione dei lavori necessari per la definitiva messa in sicurezza, con ciò venendo già meno il fumus dello stesso ricorso azionato dal sig. , il quale peraltro avrebbe Pt_1
semmai dovuto agire attraverso il ricorso per danno temuto ex art. 1172 c.c. ovvero con attraverso un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e non certo con il rimedio – del tutto sussidiario – di cui all'art. 700 c.p.c.
2 In ogni caso, poi, del tutto carente doveva ritenersi l'indefettibile presupposto del periculum , tanto più a fronte della reiterata indisponibilità del ricorrente a coordinarsi con la convenuta per la ripartizione dei lavori, rispetto ai quali invece la stessa non aveva mai fatto mancare la CP_1
propria disponibilità, avendo anzi provveduto già nel 2023 a una prima e provvisoria messa in sicurezza, a sue spese, del solaio;
Rilevato che con note scritte tempestivamente depositate per l'udienza del 3.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti insistevano nei rispettivi atti;
§
Ritenuto che il ricorso ex art. 700 c.p.c. è infondato e deve essere rigettato.
A sostegno del rigetto milita, in primis, la carenza del presupposto del periculum in mora (di per sé già sufficiente a sostenere il rigetto del ricorso, anche esonerando dall'esame dell'ulteriore profilo attinente al fumus).
In punto di diritto è appena il caso di rammentare che l'indefettibile requisito del periculum in mora
è costituito dal riscontro di una situazione pregiudizievole che si profili con i caratteri dell'immediatezza, prossimità e attualità.
Per altro verso, il periculum neppure può ritenersi sussistente in re ipsa né può essere ravvisato in una qualsiasi violazione dei diritti del ricorrente in sé considerata, ma solo quando tale lesione sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente. Secondo gli ordinari principi (art. 2697
c.c.), grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile a tale categoria di diritti. Ne discende, dunque, la necessità, per la parte ricorrente, di allegazioni puntuali che consentano alle parti processuali e al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non solo teoricamente irrimediabile. Occorre, in buona sostanza, una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze, legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare, attraverso l'allegazione di elementi dai quali poter desumere la effettiva consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte.
Nel caso di specie, tuttavia, nessuna di queste allegazioni probatorie è stata fornita dal ricorrente, il quale, a ben vedere, si è limitato a illustrare la situazione che a suo dire aveva dato causa al pregiudizio, affermando apoditticamente la propria necessità di ottenere, a spese e a cura della convenuta, la messa in sicurezza del solaio, che peraltro insiste sulla proprietà di entrambe le parti e su cui, pertanto, ben potrebbe agire anche in autonomia lo stesso ricorrente, salvo poi richiedere a controparte l'eventuale rimborso pro quota dei costi sostenuti.
Non solo.
3 E' di tutta evidenza che, specie in ordine alla valutazione sul periculum, non può certo essere trascurato il notevole lasso di tempo intercorso tra il riscontro dei pregiudizi lamentati – già nel 2023 erano intervenute interlocuzioni tra le parti, così come attestato dalla convenuta e fermo restando che l'acquisto dell'immobile da parte del ricorrente risale addirittura al maggio del 2018 – e la proposizione del ricorso cautelare (gennaio del 2025).
A ben vedere, il ricorrente, lungi dal fornire alcuna allegazione specifica in ordine al pericolo di un danno grave, imminente e irreparabile, si è limitato a evocare in termini assai generici e vaghi la insorgenza di un pericolo per la pubblica incolumità e la limitazione del diritto al godimento della sua proprietà, quest'ultimo ancor più estraneo a una valutazione in termini di periculum, così come invece deve essere correttamente inteso ai fini di un accoglimento della domanda ex art. 700 c.p.c.
Occorre poi evidenziare che, così come comprovato dalle produzioni documentali di parte resistente, quest'ultima già nel 2023 si era in verità attivata a provvedere alla provvisoria messa in sicurezza dei locali in questione e, nondimeno, la successiva richiesta al ricorrente (prima con raccomandata del
20.7.2023 e poi con successiva missiva del 14.6.2024) di compartecipare alla messa in sicurezza, è rimasta priva di riscontro.
Orbene, è di tutta evidenza che la inerzia dello stesso ricorrente rispetto alla situazione di rischio lamentata e che aveva visto invece la attivazione della convenuta, mal si concilia con la prospettazione del periculum, di cui invece in questa sede il sig. assume la sussistenza, così come dello Pt_1
stesso fumus della domanda cautelare, giacchè a ben vedere l'intenzione del ricorrente, sottesa allo stesso ricorso di urgenza, appare più quella di sottrarsi a una eventuale compartecipazione dei costi delle opere necessarie per la messa in sicurezza del solaio, di per sé peraltro giustificata dalle ordinarie disposizioni di legge in materia (cfr.art. 1125 c.c.), piuttosto che quella di ottenere la tutela cautelare apprestata dal rimedio di cui all'art. 700 c.p.c.
La mancanza del periculum (ma anche del fumus, come già esposto) è ragione di per sé sufficiente a sostenere quindi il rigetto della domanda cautelare.
Per completezza motivazionale, infine, si deve evidenziare che il ricorso proposto non sarebbe meritevole di accoglimento neppure a volerlo riqualificare in domanda di danno temuto, ex art. 1172
c.c., operazione in astratto consentita al Giudice anche d'ufficio a prescindere dal nomen iuris al rapporto dedotto in giudizio.
Sotto il profilo sostanziale, come noto, l'azione di denunzia di danno temuto presuppone:
1) un pericolo di danno futuro, minacciato da cosa a cosa;
4 2) la gravità del pericolo, che minacci di distruggere o di danneggiare gravemente la cosa, alla quale sovrasta;
3) la prossimità, in ordine spazio-temporale, del pericolo sovrastante la cosa;
E' opportuno precisare che la condizione dell'azione di danno temuto non si individua in un danno certo o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che tale danno si verifichi: la suddetta azione postula quindi - a differenza della denuncia di nuova opera – una inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione - di un edificio, di un albero o di qualsiasi altra cosa- comportante pericolo di danno grave e prossimo per il bene in proprietà o nel possesso del denunciante e prevede, come rimedio, l'ordine, a chi abbia la disponibilità della cosa costituente pericolo, di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo.
Tanto precisato in linea generale, nel presente caso, occorre rilevare che, così come già detto, già in sede di ricorso introduttivo, la situazione di pericolo denunciata dal ricorrente era stata esposta in modo del tutto generico, senza alcuna allegazione in merito a una concreta possibilità di una sua imminente ed effettiva verificazione.
Per tutte le suesposte ragioni, dunque, la domanda deve essere rigettata;
Ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste integralmente a carico del ricorrente, il quale deve intendersi tenuto alla refusione delle spese del giudizio a favore di parte convenuta, nell'importo indicato in dispositivo, fissato secondo i parametri di cui al D.M. 55 del 2014 così come aggiornati dal D.M. 147 del 2022 per i procedimenti cautelari con complessità bassa (considerando svolte le fasi di studio e introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sul ricorso ex art. 700 c.p.c. del sig. , così dispone: Parte_1
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio a favore della convenuta che si liquidano in: euro 1.014,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali sulla somma che precede;
IVA e CPA come per legge.
Caltagirone, 10.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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