TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12616 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 65166 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Bruno, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma,
Via Giosuè Borsi n.4, per procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E con sede in Roma, Via Dario Niccodemi n. 90/A, partita I.v.a. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante, Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Fiore, CP_2
presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Orazio Marucchi n. 5, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 14527-2022 (n. 48836-2022 R.G.)
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza dell'8.4.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per : conclusioni non precisate. Parte_1
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
1) preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.14527/22 D.I., n.
48836/22 R.G., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione per quanto esposto;
2) nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta e per l'effetto rigettare tutte le domande di controparte all'uopo confermando il decreto ingiuntivo n.14527/22 D.I., n.
48836/22 R.G., per gli esposti motivi in fatto ed in diritto;
3) in via gradata accertare e dichiarare che la società ' in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., è creditrice nei confronti della sig.ra (in alcuni atti anche Parte_1
), nata a [...] il [...] (C.F. ) della complessiva Controparte_3 C.F._1 2
somma di €.6.466,00 (inclusa Iva), oltre interessi legali ex art. 1284 4 comma c.c. maturati e maturandi sino al soddisfo, a titolo di compenso provvigionale maturato per l'opera di mediazione svolta in favore della stessa o alla diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia da valutarsi anche secondo gli usi od in via equitativa;
4) in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio maggiorate di Iva e Cpa e R.F. nelle misure di legge;
Si chiede pertanto che l'Ill.mo Giudice adito voglia trattenere in decisione la causa con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16.10.2022, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 14527-2022, emesso l'11.8.2022 e notificato il 7.9.2022, con cui il Giudice del
Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente, la somma di € Controparte_1
6.466,00, oltre interessi legali e spese processuali.
Nel ricorso monitorio, era stato esposto che, con scrittura privata del 13.1.2020,
[...]
aveva conferito a affiliata commerciale di Tecnorete Franchising Parte_1 Controparte_1
Network, l'incarico di procurarle la vendita del bene immobile sito in Roma, Via Dario Nicodemi n.
80, scala C, piano sesto, interno n. 42, e si era obbligata a corrisponderle alla conclusione dell'affare, la provvigione pari al 2% del prezzo di vendita (documento n. 2); che il 15.1.2020, l'esponente aveva acquisito la proposta di acquisto da accettata Persona_1
in pari data da , e, tramite il difensore, le aveva inviato la costituzione in mora Parte_1
per il pagamento della provvigione, con lettera raccomandata del 22.6.2022 (documento n. 5).
Con l'atto di citazione, proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.
14527/2022 R.G.N. 48836/22 dell'11.08.2022, emesso dal Tribunale di Roma, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
La parte opponente eccepiva la prescrizione del diritto di credito a norma dell'art. 2950 c.c., per decorso del termine annuale dal 17.1.2020 al 27.6.2022, quando, rispettivamente, era stata comunicata l'accettazione della proposta di acquisto ed era stata consegnata la lettera di costituzione in mora.
Con decreto ex art. 168 bis, comma V c.p.c., la prima udienza era differita al 31.3.2023.
costituita in giudizio il 10.3.2023, contestava la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1 chiedeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis 3
1) preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.14527/22 D.I., n.
48836/22 R.G., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione per quanto esposto;
2) nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta e per l'effetto rigettare tutte le domande di controparte all'uopo confermando il decreto ingiuntivo n.14527/22
D.I., n. 48836/22 R.G., per gli esposti motivi in fatto ed in diritto;
3) in via gradata accertare e dichiarare che la società “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., è creditrice nei confronti della sig.ra (in alcuni atti anche Parte_1
), nata a [...] il [...] (C.F. ) della complessiva Controparte_3 C.F._1 somma di €.6.466,00 (inclusa Iva), oltre interessi legali ex art. 1284 4 comma c.c. maturati e maturandi sino al soddisfo, a titolo di compenso provvigionale maturato per l'opera di mediazione svolta in favore della stessa o alla diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia da valutarsi anche secondo gli usi od in via equitativa;
4) in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio maggiorate di Iva e Cpa e R.F. nelle misure di legge.”
Richiamato il ricorso monitorio e l'inerente documentazione (documento n. 10), Controparte_1 eccepiva l'inapplicabilità del termine annuale di prescrizione, poiché era intercorso un rapporto contrattuale di mediazione atipica, cui si applicava l'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto azionato.
Con ordinanza del 31.3.2023, non era accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., nel corso dei quali non era elaborata alcuna memoria, né prodotta documentazione.
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza dell'8.4.2025 la causa passava in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni.
L'opposizione de qua è basata sull'eccezione di prescrizione del diritto di credito alla provvigione, formulata a norma dell'art. 2950 c.c. ed è infondata.
Sussistono i presupposti per riconoscere alla parte attrice il diritto alla provvigione.
A norma dell'art. 1755 c.c., il diritto al compenso sorge quando la conclusione dell'affare è il risultato dell'intervento del mediatore, la cui prestazione si può esaurire nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, ma la conclusione dell'affare deve potersi ritenere conseguenza prossima o remota dell'opera del mediatore che deve essere tale che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata;
la giurisprudenza di legittimità ha enunciato i principi in base ai quali: “Il diritto del mediatore alla 4
provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (nella specie, il diritto alla provvigione è stato riconosciuto al mediatore che aveva fissato un appuntamento presso il cantiere della società alienante, aveva fatto visionare al futuro acquirente l'intero complesso edilizio oggetto della trattativa ed aveva mostrato una delle unità immobiliari di cui il complesso stesso si componeva, senza attribuire rilievo ostativo all'intervallo di circa sette mesi intercorso tra tale attività e la conclusione del contratto).” (Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 3438 del 8.3.2002, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 552947-01; conf. Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 23438 del 16.12.2004) ed è stato affermato: “Ai sensi dell'art.1754 cod. civ. si qualifica mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, risultando idonea al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione anche l'esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, non rilevando, a tale scopo, che il mediatore debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. In altri termini, per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 28231 del 20.12.2005; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 9884 del 15.4.2008; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 19705 del 17.7.2008; Cass., Sez.
3 civ., sentenza n. 25851 del 9.12.2014; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 869 del 16.1.2018).
La Corte di Cassazione ha chiarito che: “Per 'conclusione dell'affare', da cui, a norma dell'art. 1755 cod. civ., sorge il diritto alla provvigione del mediatore e con cui coincide ex art. 2935 dello stesso codice il 'dies a quo' della relativa prescrizione, deve intendersi il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto, cioè, in virtù del 5
quale sia costituito un vincolo che dà diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, sicché anche la stipulazione di un contratto preliminare è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti (e, quindi, di forma scritta, ove richiesta 'ad substantiam', ex artt. 1350 e 1351 cod. civ.). La prova dell'avvenuta conclusione dell'affare, sia al fine di rivendicare il diritto del mediatore alla provvigione, sia al fine di individuare il termine dal quale decorre la prescrizione d tale diritto, non subisce le limitazioni di cui agli artt. 2725 e 2729 cod. civ., in ordine alla prova dei contratti dei quali sia richiesta la forma scritta 'ad substantiam o ad probationem', le quali operano soltanto quando il contratto sia invocato come tale, cioè come fonte di diritti e di obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando esso sia dedotto da un terzo,
o dalle parti stesse, come fatto storico dal quale pur discendono conseguenze in ordine alla decisione.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 18779 del 26.9.2005, C.E.D.. Corte di Cassazione, Rv.
584309-01; conf. Cass. 7400-1992; Cass. 9676-1997; Cass. 1226-1999; Cass. 325-2001; Cass.
2359-2024).
Nella specie, è stata prodotta la scrittura privata costituita da un modulo prestampato, intestato
“Tecnorete affiliato Bufalotta S.r.l.”, intitolato “Incarico di mediazione per vendita immobiliare” e datato 13.1.2020, con cui l'attuale parte opponente ha conferito a questa società l'incarico di individuare un acquirente del proprio bene immobile, di cui all'espositiva che precede, avendo sottoscritto un modulo prestampato a compilato con testo manoscritto (documento n. 2 di parte opposta); un testo simile, intitolato “Proposta d'acquisto immobiliare” e datato 15.1.2020 contiene la manifestazione di volontà di di acquistare tale bene, così ivi descritto: “a) Persona_1
Ubicazione: Roma Via Dario Nicodemi n. 80, Scala C, Int 42, piano sesto b) Composizione: bilocale, accessori, servizio, terrazzo, box auto n. 50 c) Identificativi catastali: Foglio 264, part 863 sub 273- 373 e) Atto di provenienza: compravendita rep 11779-44910 notaio f) Persona_2 destinazione d'uso: abitazione categoria catastale A/2”.
L'affare è stato concluso il 15.1.2020 con l'accettazione della proposta di acquisto e da allora è iniziata la decorrenza del termine di prescrizione, che è decennale, a norma dell'art. 2946 c.c.; infatti, nella specie, non si verte in materia di mediazione tipica, di cui agli artt. 1754 e seguenti del codice civile, caratterizzata dall'imparzialità del mediatore rispetto alle parti e dall'assenza di un obbligo contrattualmente assunto dal medesimo prima dell'espletamento della sua attività, mentre si ravvisa la fattispecie della mediazione atipica, essendo stato concluso un contratto a prestazioni corrispettive, consistente nell'incarico di promuovere la vendita a condizioni prestabilite.
Va considerato il principio secondo cui: “È configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo 6
anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. L'esercizio dell'attività di mediazione atipica, quando l'affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art. 2 della l. n. 39 del 1989, ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione.” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 19161 del 2.8.2017, ivi, Rv. 645138-01); inoltre: “È configurabile la cd. mediazione unilaterale, che si realizza ove, a fronte dell'attività di mediazione svolta senza vincoli di collaborazione, dipendenza o rappresentanza di una sola delle parti, sussista un rapporto di mandato ovvero il conferimento dell'incarico al mediatore ad opera di una parte di ricercare una persona interessata allo stesso affare a determinate e prestabilite condizioni.” (Cass., Sez. V civ., sentenza n. 29287 del 14.11.2018, ivi, Rv. 651545 - 01) ed è stato chiarito che: “Il conferimento ad un mediatore professionale dell'incarico di reperire un acquirente od un venditore di un immobile dà vita ad un contratto di mandato e non di mediazione, essendo quest'ultima incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti. Da ciò consegue che nell'ipotesi suddetta il c.d. "mediatore": (a) ha l'obbligo, e non la facoltà, di attivarsi per la conclusione dell'affare; (b) può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli ha conferito l'incarico; (c) è tenuto, quando il mandante sia un consumatore, al rispetto della normativa sui contratti di consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005; (d) nel caso di inadempimento dei propri obblighi, risponde a titolo contrattuale nei confronti della parte dalla quale ha ricevuto l'incarico, ed a titolo aquiliano nei confronti dell'altra parte.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 16382 del 14.7.2009, ivi, Rv. 609184 – 01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 25851 del 9.12.2014; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 482 del
10.1.2019).
Bufalotta Immobiliare S.r.l. è stata incaricata da di promuovere la vendita del Parte_1
bene immobile ed è intercorso un rapporto contrattuale di mediazione atipica, disciplinato dalle norme del contratto di mandato, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione, come ha costantemente chiarito la giurisprudenza di legittimità, che ha enunciato il principio secondo cui: “In tema di rapporti tra mediazione e procacciamento di affari, costituisce elemento comune a dette figure la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata 7
esclusivamente nell'interesse di una delle parti;
ne consegue che sono applicabili al procacciatore d'affari, in via analogica, le disposizioni del contratto d'agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del compenso spettante all'agente, diverse da quelle sulla prescrizione del compenso spettante al mediatore.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 18489 del 4.9.2020, ivi, Rv. 659120-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenze n. 4422 del 24.2.2009 e n. 26370 del 20.12.2016).
Per conseguenza, sussiste il diritto del mediatore alla provvigione nella misura pattuita e l'opposizione a decreto ingiuntivo va respinta, con l'adozione del provvedimento di cui all'art. 653
c.p.c.; le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al
D.M. 55-2014, aggiornato al D.M. 147-2022, entrato in vigore il 23.10.2022, e in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge l'opposizione proposta da nei confronti di avverso il Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 14527-2022 (n. 48836-2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Roma l'11.8.2022, di cui dichiara l'esecutorietà a norma dell'art. 653 c.p.c.; condanna l'opponente a rifondere a le spese processuali, che liquida nel complessivo Controparte_1 importo di € 2.700,00 (920 fase di studio, 780 fase introduttiva, 1.000 fase decisoria), oltre I.v.a,
C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma,15.9.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 65166 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Bruno, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma,
Via Giosuè Borsi n.4, per procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E con sede in Roma, Via Dario Niccodemi n. 90/A, partita I.v.a. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante, Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Fiore, CP_2
presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Orazio Marucchi n. 5, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 14527-2022 (n. 48836-2022 R.G.)
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza dell'8.4.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per : conclusioni non precisate. Parte_1
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
1) preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.14527/22 D.I., n.
48836/22 R.G., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione per quanto esposto;
2) nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta e per l'effetto rigettare tutte le domande di controparte all'uopo confermando il decreto ingiuntivo n.14527/22 D.I., n.
48836/22 R.G., per gli esposti motivi in fatto ed in diritto;
3) in via gradata accertare e dichiarare che la società ' in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., è creditrice nei confronti della sig.ra (in alcuni atti anche Parte_1
), nata a [...] il [...] (C.F. ) della complessiva Controparte_3 C.F._1 2
somma di €.6.466,00 (inclusa Iva), oltre interessi legali ex art. 1284 4 comma c.c. maturati e maturandi sino al soddisfo, a titolo di compenso provvigionale maturato per l'opera di mediazione svolta in favore della stessa o alla diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia da valutarsi anche secondo gli usi od in via equitativa;
4) in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio maggiorate di Iva e Cpa e R.F. nelle misure di legge;
Si chiede pertanto che l'Ill.mo Giudice adito voglia trattenere in decisione la causa con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16.10.2022, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 14527-2022, emesso l'11.8.2022 e notificato il 7.9.2022, con cui il Giudice del
Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente, la somma di € Controparte_1
6.466,00, oltre interessi legali e spese processuali.
Nel ricorso monitorio, era stato esposto che, con scrittura privata del 13.1.2020,
[...]
aveva conferito a affiliata commerciale di Tecnorete Franchising Parte_1 Controparte_1
Network, l'incarico di procurarle la vendita del bene immobile sito in Roma, Via Dario Nicodemi n.
80, scala C, piano sesto, interno n. 42, e si era obbligata a corrisponderle alla conclusione dell'affare, la provvigione pari al 2% del prezzo di vendita (documento n. 2); che il 15.1.2020, l'esponente aveva acquisito la proposta di acquisto da accettata Persona_1
in pari data da , e, tramite il difensore, le aveva inviato la costituzione in mora Parte_1
per il pagamento della provvigione, con lettera raccomandata del 22.6.2022 (documento n. 5).
Con l'atto di citazione, proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.
14527/2022 R.G.N. 48836/22 dell'11.08.2022, emesso dal Tribunale di Roma, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
La parte opponente eccepiva la prescrizione del diritto di credito a norma dell'art. 2950 c.c., per decorso del termine annuale dal 17.1.2020 al 27.6.2022, quando, rispettivamente, era stata comunicata l'accettazione della proposta di acquisto ed era stata consegnata la lettera di costituzione in mora.
Con decreto ex art. 168 bis, comma V c.p.c., la prima udienza era differita al 31.3.2023.
costituita in giudizio il 10.3.2023, contestava la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1 chiedeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis 3
1) preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.14527/22 D.I., n.
48836/22 R.G., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione per quanto esposto;
2) nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta e per l'effetto rigettare tutte le domande di controparte all'uopo confermando il decreto ingiuntivo n.14527/22
D.I., n. 48836/22 R.G., per gli esposti motivi in fatto ed in diritto;
3) in via gradata accertare e dichiarare che la società “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., è creditrice nei confronti della sig.ra (in alcuni atti anche Parte_1
), nata a [...] il [...] (C.F. ) della complessiva Controparte_3 C.F._1 somma di €.6.466,00 (inclusa Iva), oltre interessi legali ex art. 1284 4 comma c.c. maturati e maturandi sino al soddisfo, a titolo di compenso provvigionale maturato per l'opera di mediazione svolta in favore della stessa o alla diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia da valutarsi anche secondo gli usi od in via equitativa;
4) in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio maggiorate di Iva e Cpa e R.F. nelle misure di legge.”
Richiamato il ricorso monitorio e l'inerente documentazione (documento n. 10), Controparte_1 eccepiva l'inapplicabilità del termine annuale di prescrizione, poiché era intercorso un rapporto contrattuale di mediazione atipica, cui si applicava l'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto azionato.
Con ordinanza del 31.3.2023, non era accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., nel corso dei quali non era elaborata alcuna memoria, né prodotta documentazione.
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza dell'8.4.2025 la causa passava in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni.
L'opposizione de qua è basata sull'eccezione di prescrizione del diritto di credito alla provvigione, formulata a norma dell'art. 2950 c.c. ed è infondata.
Sussistono i presupposti per riconoscere alla parte attrice il diritto alla provvigione.
A norma dell'art. 1755 c.c., il diritto al compenso sorge quando la conclusione dell'affare è il risultato dell'intervento del mediatore, la cui prestazione si può esaurire nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, ma la conclusione dell'affare deve potersi ritenere conseguenza prossima o remota dell'opera del mediatore che deve essere tale che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata;
la giurisprudenza di legittimità ha enunciato i principi in base ai quali: “Il diritto del mediatore alla 4
provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (nella specie, il diritto alla provvigione è stato riconosciuto al mediatore che aveva fissato un appuntamento presso il cantiere della società alienante, aveva fatto visionare al futuro acquirente l'intero complesso edilizio oggetto della trattativa ed aveva mostrato una delle unità immobiliari di cui il complesso stesso si componeva, senza attribuire rilievo ostativo all'intervallo di circa sette mesi intercorso tra tale attività e la conclusione del contratto).” (Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 3438 del 8.3.2002, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 552947-01; conf. Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 23438 del 16.12.2004) ed è stato affermato: “Ai sensi dell'art.1754 cod. civ. si qualifica mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, risultando idonea al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione anche l'esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, non rilevando, a tale scopo, che il mediatore debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. In altri termini, per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 28231 del 20.12.2005; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 9884 del 15.4.2008; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 19705 del 17.7.2008; Cass., Sez.
3 civ., sentenza n. 25851 del 9.12.2014; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 869 del 16.1.2018).
La Corte di Cassazione ha chiarito che: “Per 'conclusione dell'affare', da cui, a norma dell'art. 1755 cod. civ., sorge il diritto alla provvigione del mediatore e con cui coincide ex art. 2935 dello stesso codice il 'dies a quo' della relativa prescrizione, deve intendersi il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto, cioè, in virtù del 5
quale sia costituito un vincolo che dà diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, sicché anche la stipulazione di un contratto preliminare è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti (e, quindi, di forma scritta, ove richiesta 'ad substantiam', ex artt. 1350 e 1351 cod. civ.). La prova dell'avvenuta conclusione dell'affare, sia al fine di rivendicare il diritto del mediatore alla provvigione, sia al fine di individuare il termine dal quale decorre la prescrizione d tale diritto, non subisce le limitazioni di cui agli artt. 2725 e 2729 cod. civ., in ordine alla prova dei contratti dei quali sia richiesta la forma scritta 'ad substantiam o ad probationem', le quali operano soltanto quando il contratto sia invocato come tale, cioè come fonte di diritti e di obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando esso sia dedotto da un terzo,
o dalle parti stesse, come fatto storico dal quale pur discendono conseguenze in ordine alla decisione.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 18779 del 26.9.2005, C.E.D.. Corte di Cassazione, Rv.
584309-01; conf. Cass. 7400-1992; Cass. 9676-1997; Cass. 1226-1999; Cass. 325-2001; Cass.
2359-2024).
Nella specie, è stata prodotta la scrittura privata costituita da un modulo prestampato, intestato
“Tecnorete affiliato Bufalotta S.r.l.”, intitolato “Incarico di mediazione per vendita immobiliare” e datato 13.1.2020, con cui l'attuale parte opponente ha conferito a questa società l'incarico di individuare un acquirente del proprio bene immobile, di cui all'espositiva che precede, avendo sottoscritto un modulo prestampato a compilato con testo manoscritto (documento n. 2 di parte opposta); un testo simile, intitolato “Proposta d'acquisto immobiliare” e datato 15.1.2020 contiene la manifestazione di volontà di di acquistare tale bene, così ivi descritto: “a) Persona_1
Ubicazione: Roma Via Dario Nicodemi n. 80, Scala C, Int 42, piano sesto b) Composizione: bilocale, accessori, servizio, terrazzo, box auto n. 50 c) Identificativi catastali: Foglio 264, part 863 sub 273- 373 e) Atto di provenienza: compravendita rep 11779-44910 notaio f) Persona_2 destinazione d'uso: abitazione categoria catastale A/2”.
L'affare è stato concluso il 15.1.2020 con l'accettazione della proposta di acquisto e da allora è iniziata la decorrenza del termine di prescrizione, che è decennale, a norma dell'art. 2946 c.c.; infatti, nella specie, non si verte in materia di mediazione tipica, di cui agli artt. 1754 e seguenti del codice civile, caratterizzata dall'imparzialità del mediatore rispetto alle parti e dall'assenza di un obbligo contrattualmente assunto dal medesimo prima dell'espletamento della sua attività, mentre si ravvisa la fattispecie della mediazione atipica, essendo stato concluso un contratto a prestazioni corrispettive, consistente nell'incarico di promuovere la vendita a condizioni prestabilite.
Va considerato il principio secondo cui: “È configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo 6
anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. L'esercizio dell'attività di mediazione atipica, quando l'affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art. 2 della l. n. 39 del 1989, ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione.” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 19161 del 2.8.2017, ivi, Rv. 645138-01); inoltre: “È configurabile la cd. mediazione unilaterale, che si realizza ove, a fronte dell'attività di mediazione svolta senza vincoli di collaborazione, dipendenza o rappresentanza di una sola delle parti, sussista un rapporto di mandato ovvero il conferimento dell'incarico al mediatore ad opera di una parte di ricercare una persona interessata allo stesso affare a determinate e prestabilite condizioni.” (Cass., Sez. V civ., sentenza n. 29287 del 14.11.2018, ivi, Rv. 651545 - 01) ed è stato chiarito che: “Il conferimento ad un mediatore professionale dell'incarico di reperire un acquirente od un venditore di un immobile dà vita ad un contratto di mandato e non di mediazione, essendo quest'ultima incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti. Da ciò consegue che nell'ipotesi suddetta il c.d. "mediatore": (a) ha l'obbligo, e non la facoltà, di attivarsi per la conclusione dell'affare; (b) può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli ha conferito l'incarico; (c) è tenuto, quando il mandante sia un consumatore, al rispetto della normativa sui contratti di consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005; (d) nel caso di inadempimento dei propri obblighi, risponde a titolo contrattuale nei confronti della parte dalla quale ha ricevuto l'incarico, ed a titolo aquiliano nei confronti dell'altra parte.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 16382 del 14.7.2009, ivi, Rv. 609184 – 01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 25851 del 9.12.2014; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 482 del
10.1.2019).
Bufalotta Immobiliare S.r.l. è stata incaricata da di promuovere la vendita del Parte_1
bene immobile ed è intercorso un rapporto contrattuale di mediazione atipica, disciplinato dalle norme del contratto di mandato, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione, come ha costantemente chiarito la giurisprudenza di legittimità, che ha enunciato il principio secondo cui: “In tema di rapporti tra mediazione e procacciamento di affari, costituisce elemento comune a dette figure la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata 7
esclusivamente nell'interesse di una delle parti;
ne consegue che sono applicabili al procacciatore d'affari, in via analogica, le disposizioni del contratto d'agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del compenso spettante all'agente, diverse da quelle sulla prescrizione del compenso spettante al mediatore.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 18489 del 4.9.2020, ivi, Rv. 659120-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenze n. 4422 del 24.2.2009 e n. 26370 del 20.12.2016).
Per conseguenza, sussiste il diritto del mediatore alla provvigione nella misura pattuita e l'opposizione a decreto ingiuntivo va respinta, con l'adozione del provvedimento di cui all'art. 653
c.p.c.; le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al
D.M. 55-2014, aggiornato al D.M. 147-2022, entrato in vigore il 23.10.2022, e in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge l'opposizione proposta da nei confronti di avverso il Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 14527-2022 (n. 48836-2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Roma l'11.8.2022, di cui dichiara l'esecutorietà a norma dell'art. 653 c.p.c.; condanna l'opponente a rifondere a le spese processuali, che liquida nel complessivo Controparte_1 importo di € 2.700,00 (920 fase di studio, 780 fase introduttiva, 1.000 fase decisoria), oltre I.v.a,
C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma,15.9.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano