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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/10/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 977/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 977/2025 R.G. promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. DI PAOLA CRISTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA, c.f. ; P.IVA_1
RESISTENTE
e nei confronti di
, nata il [...] a [...], c.f. . Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 30/09/2025.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/04/2025, ha chiesto, ai sensi degli artt. 2 e 3 L. Parte_1 164/1982, come novellati dall'art. 31 D. Lgs. 150 del 2011, che questo Tribunale disponga la rettifica degli atti dello Stato civile con l'attribuzione ad esso attore del sesso “femminile” in luogo di quello
“maschile” originariamente indicato e del nome “ ” in luogo di “ ; ha chiesto altresì Per_1 Pt_1 di essere autorizzato alla sottoposizione agli interventi chirurgici primari e secondari di correzione del corpo e del sesso gonadico per adeguarlo a quello psicologico. Il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati nei termini alla Parte_2 presso questo Tribunale e a , figlia maggiorenne del ricorrente.
[...] Controparte_1 All'udienza del 30/09/2025 il ricorrente è stato sentito dal Giudice delegato che ha poi rimesso la causa al Collegio per la decisione. La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta. Dalla relazione clinica del medico specialista in atti del 10/03/2025 risulta che “è Parte_1 affetto da disturbo dell'identità di genere di tipo andro-ginoide (AMAB, MtF) da epoca imprecisata. All'intervista anamnestica riferisce infatti di volersi far chiamare con il nome di Alla prima CP_2 osservazione abbigliamento e acconciatura erano in gran parte coerenti con il ruolo femminile prescelto (Real Life Experience positiva). All'esame obiettivo generale timbro vocale leggermente androgino, BMI da normopeso. All'esame obiettivo genitale i didimi erano palpabili e di consistenza regolare, asta normoconformata, sistema pilifero normorappresentato. Riferiva di seguire da circa 2 anni terapia di supporto psicologico e mostrava relazione dell'esperto di salute mentale che documentava chiari dati diagnostici di disforia di genere andro-ginoide. Nell'Ottobre 2024 ha iniziato la terapia di conversione ormonale femminilizzante con estrogeni transdermici e ciproterone acetato orale”. Si precisa ancora che “La condizione di disforia di genere AMAB/MtF, la RLE positiva e la consulenza degli specialisti di salute mentale confermano la diagnosi di disforia di genere andro-ginoide che prevede interventi farmacologici ed eventualmente chirurgici determinanti effetti alcuni dei quali del tutto irreversibili e (come già detto) incompatibili con la fertilità. Nel caso - affetta da CP_2 incongruenza di genere andro-ginoide - esiste la precisa volontà di ricevere l'autorizzazione alla modifica anagrafica ed alle possibili correzioni chirurgiche del corpo e del sesso gonadico per adeguarlo a quello psicologico, tanto che la stessa ha deciso di intraprendere le vie legali per ottenerne il consenso. Tale procedura è adeguata e necessaria per il benessere psicofisico della paziente, che è peraltro pronta ed idonea” (cfr. relazione del prof. doc. 2). Persona_2 Anche dalla relazione psicologica del 22/10/2024 è emersa la sussistenza della disforia di genere. La dott.ssa all'esito degli incontri con il ricorrente, lo descrive come un soggetto Persona_3 collaborativo, sempre orientato nel tempo e nello spazio, privo di deficit cognitivi e di disturbi del comportamento e/o della personalità, molto motivato nell'affrontare il percorso di transizione, nella consapevolezza dell'irreversibilità dello stesso. Dal tenore dei colloqui e dalle risultanze dei test somministrati al ricorrente è emersa un'incongruenza marcata, persistente e stabile tra il genere maschile assegnato alla nascita ed il genere femminile percepito, vissuto ed espresso (cfr. relazione della dott.ssa doc. 1). Per_3 All'udienza del 30/09/2025 parte ricorrente ha riferito di avere intrapreso il percorso con gli psicologi circa due anni fa e di avere iniziato, nell'ottobre del 2024, anche la terapia ormonale con un medico privato;
ha precisato che si sta trovando bene con le cure e il sostegno psicologico, che i risultati sono visibili e soddisfacenti;
ha confermato di volere eseguire l'intervento chirurgico correttivo e di volere essere chiamata . Per_4 Tanto premesso in punto di fatto, osserva il Collegio che l'esecuzione dell'intervento chirurgico di cambiamento di sesso non è propedeutica alla rettificazione anagrafica del sesso, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 15138 del 20.7.2015; come rilevato dalla Suprema Corte, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non pagina 2 di 4 postula la necessità dell'intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. Invero, le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale, anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica, inducono a ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali. Quanto al mutamento del nome, il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, “rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cass. Sez. I n. 3877/20). In definitiva, essendo emersa dalla documentazione prodotta la serietà ed univocità del percorso scelto dal ricorrente, la sua domanda appare meritevole di accoglimento. Giova poi osservare che, secondo l'art. 31 commi 4 e 5 D.Lgs. n. 150/11, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2024, n. 143 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che precede, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Ha osservato il Giudice delle leggi che “il regime autorizzatorio è divenuto…irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015 … tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito … che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata". Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione…. pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. Alla luce di quanto sopra, il Collegio nulla dispone circa la domanda di autorizzazione all'esecuzione di interventi medici e chirurgici, in quanto l'esecuzione di interventi medici e chirurgici di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico appartiene alla sfera dell'autodeterminazione individuale e della relazione con il medico. Nessuna pronuncia va adottata sulle spese, stante la natura del giudizio promosso nei confronti del Pubblico ministero.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 977/2025 R.G.:
pagina 3 di 4 Accoglie la domanda di rettifica di attribuzione del sesso proposta da disponendo Parte_1 il chiesto mutamento di sesso da maschile a femminile e la modifica del nome da “ a Pt_1
”. Per_4
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ragusa di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 30/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 977/2025 R.G. promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. DI PAOLA CRISTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA, c.f. ; P.IVA_1
RESISTENTE
e nei confronti di
, nata il [...] a [...], c.f. . Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 30/09/2025.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/04/2025, ha chiesto, ai sensi degli artt. 2 e 3 L. Parte_1 164/1982, come novellati dall'art. 31 D. Lgs. 150 del 2011, che questo Tribunale disponga la rettifica degli atti dello Stato civile con l'attribuzione ad esso attore del sesso “femminile” in luogo di quello
“maschile” originariamente indicato e del nome “ ” in luogo di “ ; ha chiesto altresì Per_1 Pt_1 di essere autorizzato alla sottoposizione agli interventi chirurgici primari e secondari di correzione del corpo e del sesso gonadico per adeguarlo a quello psicologico. Il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati nei termini alla Parte_2 presso questo Tribunale e a , figlia maggiorenne del ricorrente.
[...] Controparte_1 All'udienza del 30/09/2025 il ricorrente è stato sentito dal Giudice delegato che ha poi rimesso la causa al Collegio per la decisione. La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta. Dalla relazione clinica del medico specialista in atti del 10/03/2025 risulta che “è Parte_1 affetto da disturbo dell'identità di genere di tipo andro-ginoide (AMAB, MtF) da epoca imprecisata. All'intervista anamnestica riferisce infatti di volersi far chiamare con il nome di Alla prima CP_2 osservazione abbigliamento e acconciatura erano in gran parte coerenti con il ruolo femminile prescelto (Real Life Experience positiva). All'esame obiettivo generale timbro vocale leggermente androgino, BMI da normopeso. All'esame obiettivo genitale i didimi erano palpabili e di consistenza regolare, asta normoconformata, sistema pilifero normorappresentato. Riferiva di seguire da circa 2 anni terapia di supporto psicologico e mostrava relazione dell'esperto di salute mentale che documentava chiari dati diagnostici di disforia di genere andro-ginoide. Nell'Ottobre 2024 ha iniziato la terapia di conversione ormonale femminilizzante con estrogeni transdermici e ciproterone acetato orale”. Si precisa ancora che “La condizione di disforia di genere AMAB/MtF, la RLE positiva e la consulenza degli specialisti di salute mentale confermano la diagnosi di disforia di genere andro-ginoide che prevede interventi farmacologici ed eventualmente chirurgici determinanti effetti alcuni dei quali del tutto irreversibili e (come già detto) incompatibili con la fertilità. Nel caso - affetta da CP_2 incongruenza di genere andro-ginoide - esiste la precisa volontà di ricevere l'autorizzazione alla modifica anagrafica ed alle possibili correzioni chirurgiche del corpo e del sesso gonadico per adeguarlo a quello psicologico, tanto che la stessa ha deciso di intraprendere le vie legali per ottenerne il consenso. Tale procedura è adeguata e necessaria per il benessere psicofisico della paziente, che è peraltro pronta ed idonea” (cfr. relazione del prof. doc. 2). Persona_2 Anche dalla relazione psicologica del 22/10/2024 è emersa la sussistenza della disforia di genere. La dott.ssa all'esito degli incontri con il ricorrente, lo descrive come un soggetto Persona_3 collaborativo, sempre orientato nel tempo e nello spazio, privo di deficit cognitivi e di disturbi del comportamento e/o della personalità, molto motivato nell'affrontare il percorso di transizione, nella consapevolezza dell'irreversibilità dello stesso. Dal tenore dei colloqui e dalle risultanze dei test somministrati al ricorrente è emersa un'incongruenza marcata, persistente e stabile tra il genere maschile assegnato alla nascita ed il genere femminile percepito, vissuto ed espresso (cfr. relazione della dott.ssa doc. 1). Per_3 All'udienza del 30/09/2025 parte ricorrente ha riferito di avere intrapreso il percorso con gli psicologi circa due anni fa e di avere iniziato, nell'ottobre del 2024, anche la terapia ormonale con un medico privato;
ha precisato che si sta trovando bene con le cure e il sostegno psicologico, che i risultati sono visibili e soddisfacenti;
ha confermato di volere eseguire l'intervento chirurgico correttivo e di volere essere chiamata . Per_4 Tanto premesso in punto di fatto, osserva il Collegio che l'esecuzione dell'intervento chirurgico di cambiamento di sesso non è propedeutica alla rettificazione anagrafica del sesso, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 15138 del 20.7.2015; come rilevato dalla Suprema Corte, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non pagina 2 di 4 postula la necessità dell'intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. Invero, le caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale, anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica, inducono a ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali. Quanto al mutamento del nome, il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, “rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato” (Cass. Sez. I n. 3877/20). In definitiva, essendo emersa dalla documentazione prodotta la serietà ed univocità del percorso scelto dal ricorrente, la sua domanda appare meritevole di accoglimento. Giova poi osservare che, secondo l'art. 31 commi 4 e 5 D.Lgs. n. 150/11, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2024, n. 143 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che precede, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Ha osservato il Giudice delle leggi che “il regime autorizzatorio è divenuto…irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015 … tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito … che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata". Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione…. pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. Alla luce di quanto sopra, il Collegio nulla dispone circa la domanda di autorizzazione all'esecuzione di interventi medici e chirurgici, in quanto l'esecuzione di interventi medici e chirurgici di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico appartiene alla sfera dell'autodeterminazione individuale e della relazione con il medico. Nessuna pronuncia va adottata sulle spese, stante la natura del giudizio promosso nei confronti del Pubblico ministero.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 977/2025 R.G.:
pagina 3 di 4 Accoglie la domanda di rettifica di attribuzione del sesso proposta da disponendo Parte_1 il chiesto mutamento di sesso da maschile a femminile e la modifica del nome da “ a Pt_1
”. Per_4
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ragusa di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 30/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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