TRIB
Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/05/2024, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.619 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 07.05.2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
02.04.1981), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Cananzi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Nino Bixio n. 14, ha eletto domicilio, e
[...]
(cod. fisc.: , nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
15.10.1986), rappresentata e difesa dall'avv. Labozzetta Sergio, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Fiorentino n. 5/E, ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato telematicamente l'08.03.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto concordemente la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 87/2020 pubbl. il 17.01.2020;
-considerato che con decreto del 30.03.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 07.05.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 02.05.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare”, onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt.473 bis
48 , 473 bis 13 co.3 , 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-ritenuto che gli accordi non sono contrari alla legge;
-preso atto che il ricorso risulta comunicato al P.M. che lo ha “vistato” in data 11.04.2024;
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 87/2020 pubbl. il 17.01.2020, dispone quanto segue:
“1) il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso Per_1
la madre;
2) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore in regime di alternanza, per consentire ad entrambi, liberi professionisti, di organizzare le proprie esigenze lavorative e destinare il tempo con il figlio alla su miglior cura e crescita. Le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse con entrambi i genitori a giorni alterni da stabilire tra gli stessi. Nel periodo estivo il bambino trascorrerà 7gg. consecutivi col padre e con la madre, genitori concorderanno detto periodo scegliendo tra il mese di luglio o di agosto.
3) Il sig. corrisponderà entro il 15 di ogni mese, quale assegno di mantenimento Pt_1 per il figlio, la somma pari ad € 350,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, oltre alla corresponsione di € 300.00 ulteriori quale contributo riservato al vestiario del piccolo in occasione delle mensilità di giugno e Per_1
dicembre. Le spese straordinarie si intendono individuate secondo il vigente protocollo del
Tribunale di Reggio Calabria come segue: Ai fini del presente protocollo si considerano:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE
STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1.Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2.Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3.Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE STRAORDINARIE
OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Ai fini della determinazione delle spese straordinarie si dovrà richiedere il consenso all'altro coniuge il quale entro 20gg dovrà comunicare l'assenso o il dissenso motivato. Tutte le comunicazioni in questione dovranno essere documentabili. La mancata risposta entro il termine previsto equivarrà ad assenso tacito”.
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva come per le legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Reggio Calabria l'08.05.2024
Il Presidente rel. Dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.619 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 07.05.2024, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
02.04.1981), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Cananzi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Nino Bixio n. 14, ha eletto domicilio, e
[...]
(cod. fisc.: , nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
15.10.1986), rappresentata e difesa dall'avv. Labozzetta Sergio, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Fiorentino n. 5/E, ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato telematicamente l'08.03.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto concordemente la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 87/2020 pubbl. il 17.01.2020;
-considerato che con decreto del 30.03.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 07.05.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 02.05.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare”, onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt.473 bis
48 , 473 bis 13 co.3 , 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-ritenuto che gli accordi non sono contrari alla legge;
-preso atto che il ricorso risulta comunicato al P.M. che lo ha “vistato” in data 11.04.2024;
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 87/2020 pubbl. il 17.01.2020, dispone quanto segue:
“1) il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso Per_1
la madre;
2) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il minore trascorrerà una settimana con ciascun genitore in regime di alternanza, per consentire ad entrambi, liberi professionisti, di organizzare le proprie esigenze lavorative e destinare il tempo con il figlio alla su miglior cura e crescita. Le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse con entrambi i genitori a giorni alterni da stabilire tra gli stessi. Nel periodo estivo il bambino trascorrerà 7gg. consecutivi col padre e con la madre, genitori concorderanno detto periodo scegliendo tra il mese di luglio o di agosto.
3) Il sig. corrisponderà entro il 15 di ogni mese, quale assegno di mantenimento Pt_1 per il figlio, la somma pari ad € 350,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, oltre alla corresponsione di € 300.00 ulteriori quale contributo riservato al vestiario del piccolo in occasione delle mensilità di giugno e Per_1
dicembre. Le spese straordinarie si intendono individuate secondo il vigente protocollo del
Tribunale di Reggio Calabria come segue: Ai fini del presente protocollo si considerano:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE
STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1.Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2.Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3.Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE STRAORDINARIE
OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Ai fini della determinazione delle spese straordinarie si dovrà richiedere il consenso all'altro coniuge il quale entro 20gg dovrà comunicare l'assenso o il dissenso motivato. Tutte le comunicazioni in questione dovranno essere documentabili. La mancata risposta entro il termine previsto equivarrà ad assenso tacito”.
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva come per le legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Reggio Calabria l'08.05.2024
Il Presidente rel. Dott. Giuseppe Campagna