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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21691/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 21691/23 promosso con ricorso depositato in data 24/10/2023 da:
(alla nascita Parte_1 Persona_1
) nata a [...], Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 06.08.1981 e residente in
[...]
42339 Casa Verde, Temecula, CA 92592 (Stati Uniti d'America), c.f. , C.F._1 [...]
(alla nascita ) nata a [...], Massachusetts Parte_2 Parte_3
(Stati Uniti d'America) il 09.04.1986 e residente in 80 Alton Street, Walpole, MA 02081(Stati Uniti
d'America), c.f. (alla nascita C.F._2 Parte_4 [...]
) nata a [...], Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 10.11.1984 e Persona_2 residente in 29 Perry Henderson Drive, Framingham, MA 01701 (Stati Uniti d'America), c.f.
, in proprio ed unitamente al coniuge , in qualità di C.F._3 Controparte_1
esercenti la responsabilità genitoriale dei minori nato a [...], Persona_3
Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 14.09.2016 e residente in 29 Perry Henderson Drive,
Framingham, MA 01701 (Stati Uniti d'America), c.f. e C.F._4 [...]
nato a [...], Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 22.06.2020 e Controparte_2 residente in 29 Perry Henderson Drive, Framingham, MA 01701 (Stati Uniti d'America), c.f.
, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna [c.f. C.F._5
E
, PEC ' ] unitamente e CodiceFiscale_6 Email_1 disgiuntamente all'Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo [c.f. , PEC CodiceFiscale_7
' t'], ed elettivamente domiciliati in Bologna – Via Alfonso Rubbiani n. Email_3
10 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian, giuste procure speciali in atti;
1 contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_3 nonché con
Controparte_4
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 13.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di (altrimenti conosciuta come Parte_5 [...]
) cittadina italiana nata a [...] Parte_6 Parte_6 Parte_6
(AV) in data 04.03.1891.
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_3
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
Montemiletto (provincia di Avellino), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
2 Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che i ricorrenti sono discendenti diretti di
(altrimenti conosciuta come Parte_5 Parte_6 Parte_6 [...]
) cittadina italiana nata a [...] in data [...]. Parte_6 Parte_6
In costanza del matrimonio tra i cittadini italiani (altrimenti conosciuta come Parte_5
nata a Parte_6 Parte_6 Parte_6
Montemiletto, in data 04.03.1891) e (altrimenti conosciuto come ) Persona_4 Persona_5 nasceva a Boston, Massachusetts (Stati Uniti d'America) in data 22.04.1926 Persona_6
alias che, in conformità alla legislazione statunitense in materia di cittadinanza Persona_7
(si veda in particolare il Codice degli Stati Uniti d'America, Titolo 8, Capitolo 12, Sub Capitolo III,
Parte I), acquisiva automaticamente la cittadinanza statunitense per ius soli in virtù della sua nascita sul suolo americano. Inoltre, , nascendo da madre di cittadinanza italiana, Persona_6
acquisiva anche la cittadinanza italiana jure sanguinis. Come è noto, il riconoscimento della cittadinanza italiana consiste nella ricognizione del possesso dello status civitatis di un soggetto, derivante iure sanguinis, quale discendente di un cittadino italiano, e deve quindi essere collocato nella fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per nascita. Ai sensi del Codice civile del 1865 all'art. 4 “è cittadino italiano il figlio di padre cittadino”. Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino».
Come noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” e del successivo art. 2 comma 2 nella parte in cui permetteva l'acquisizione della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto in ipotesi di carattere residuale poiché in contrasto con i principi costituzionali sanciti dall'art. 3 comma 1
(eguaglianza davanti alla Legge senza distinzioni di sesso) e dall'art. 29 comma 2 (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Tale sentenza ha, pertanto, riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983 riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948. (altrimenti conosciuta come Parte_5 [...]
) non perdeva la cittadinanza italiana Parte_6
conseguentemente al proprio matrimonio con un cittadino italiano successivamente naturalizzatosi cittadino statunitense in data 09.03.1914, ovvero il Sig. (cfr. doc. 6 in atti). Persona_4
Tale evento non determinava la perdita della cittadinanza italiana della stessa. E'vero che per la legge in vigore al tempo dei fatti (Naturalization Act del 10 febbraio 1855 e successivi emendamenti): "ogni
3 donna che sia coniugata o si coniughi in futuro con un cittadino [statunitense], e soddisfi lei stessa i requisiti legali per la naturalizzazione, verrà riconosciuta cittadina [statunitense]".
La naturalizzazione statunitense della donna per effetto del matrimonio con un cittadino statunitense o che si era naturalizzato successivamente al matrimonio avveniva, pertanto, in modo completamente automatico, senza alcuna manifestazione di volontà da parte della donna, tant'è che non esistono prove di una naturalizzazione volontaria da parte di;
difatti, secondo quanto sancito Parte_5 dall'art. 14 del codice civile italiano del 1865 “La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, semprechè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito”.
E' noto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 87 del 16.04.1975 ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato altresì “l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge
13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Ulteriormente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 4466 del 25.02.2009 hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, affermando così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima del 1.1.1948. Più specificamente, la Corte di Cassazione - nei casi di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis in capo a discendenti di un'ava cittadina italiana, coniugatasi con uno straniero in data antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha affermato (Cass. Civ. Sez. Un. 25.02.2009 n. 4466; Cass. Civ. Sez. VI 05.11.2015 n.
22608) che «la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria … alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con un cittadino straniero anteriormente all'1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza … contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 Cost.)».
La cittadinanza italiana, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia persa ex art. 10, L. n. 555 del
1912, per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la illegittima privazione determinata dalla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 della
Costituzione. La limitazione temporale della efficacia della dichiarazione di incostituzionalità al 1 gennaio 1948 non impedisce, pertanto, il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura
4 permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. Una interpretazione diversa determinerebbe la lesione del diritto della donna ad essere trattata non diversamente dall'uomo, diritto che la Carta Costituzionale "riconosce" e non
"attribuisce" anche in riferimento al ruolo dei coniugi nella famiglia. Ne consegue che Parte_5
non acquisì la cittadinanza statunitense per naturalizzazione volontaria. Avendo, pertanto,
[...]
mantenuto la cittadinanza italiana anche in seguito al matrimonio con il cittadino italiano, successivamente naturalizzatosi statunitense e non essendosi mai naturalizzata Persona_4
autonomamente, ha trasmesso di conseguenza la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri discendenti. Posto che non perse la propria cittadinanza italiana, il figlio legittimo Parte_5
nato il [...] a [...], Massachusetts (Stati Uniti d'America) è, pertanto, Persona_6
cittadino italiano iure sanguinis in quanto figlio della cittadina italiana . Parte_5
Posto che è cittadino italiano fin dalla nascita anche il proprio figlio, Persona_6 [...]
nato a [...], Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 28.12.1951, è cittadino Persona_8
italiano iure sanguinis fin dalla nascita per via paterna.
Posto che è cittadino italiano fin dalla nascita, anche le proprie figlie legittime Persona_8
e ricorrenti, (alla nascita Parte_1 [...]
) nata a [...], Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 06.08.1981, Persona_1
(alla nascita ) nata a [...], Parte_2 Parte_3
Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 09.04.1986 e (alla Parte_4
nascita ) nata a [...], Massachusetts (Stati Uniti C.F._8 Persona_2
d'America) il 10.11.1984, sono conseguentemente cittadine italiane iure sanguinis fin dalla nascita per via paterna.
Posto che (alla nascita ) è cittadina italiana Parte_4 Persona_2
dalla nascita, anche i propri figli legittimi e ricorrenti, nato a [...], Persona_3
Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 14.09.2016 e nato Controparte_2
a Newton, Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 22.06.2020, sono conseguentemente cittadini italiani iure sanguinis fin dalla nascita per via materna.
Alla luce di ciò, la domanda può essere accolta e gli odierni ricorrenti hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in virtù del principio di jus sanguinis che ammette la trasmissione della cittadinanza attraverso il rapporto di filiazione, seguendo la linea materna. Per quanto suesposto possiamo concludere che, sono cittadini italiani iure sanguinis per essere diretti discendenti di . Parte_5
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3
5 conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
(alla nascita ),
[...] Persona_1 Parte_2
(alla nascita ), (alla Parte_3 Parte_4
nascita ), e Persona_2 Persona_3 [...]
, sono cittadini italiani;
Controparte_2
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 27.3.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
6
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 21691/23 promosso con ricorso depositato in data 24/10/2023 da:
(alla nascita Parte_1 Persona_1
) nata a [...], Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 06.08.1981 e residente in
[...]
42339 Casa Verde, Temecula, CA 92592 (Stati Uniti d'America), c.f. , C.F._1 [...]
(alla nascita ) nata a [...], Massachusetts Parte_2 Parte_3
(Stati Uniti d'America) il 09.04.1986 e residente in 80 Alton Street, Walpole, MA 02081(Stati Uniti
d'America), c.f. (alla nascita C.F._2 Parte_4 [...]
) nata a [...], Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 10.11.1984 e Persona_2 residente in 29 Perry Henderson Drive, Framingham, MA 01701 (Stati Uniti d'America), c.f.
, in proprio ed unitamente al coniuge , in qualità di C.F._3 Controparte_1
esercenti la responsabilità genitoriale dei minori nato a [...], Persona_3
Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 14.09.2016 e residente in 29 Perry Henderson Drive,
Framingham, MA 01701 (Stati Uniti d'America), c.f. e C.F._4 [...]
nato a [...], Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 22.06.2020 e Controparte_2 residente in 29 Perry Henderson Drive, Framingham, MA 01701 (Stati Uniti d'America), c.f.
, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna [c.f. C.F._5
E
, PEC ' ] unitamente e CodiceFiscale_6 Email_1 disgiuntamente all'Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo [c.f. , PEC CodiceFiscale_7
' t'], ed elettivamente domiciliati in Bologna – Via Alfonso Rubbiani n. Email_3
10 presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian, giuste procure speciali in atti;
1 contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_3 nonché con
Controparte_4
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 13.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di (altrimenti conosciuta come Parte_5 [...]
) cittadina italiana nata a [...] Parte_6 Parte_6 Parte_6
(AV) in data 04.03.1891.
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_3
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
Montemiletto (provincia di Avellino), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
2 Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che i ricorrenti sono discendenti diretti di
(altrimenti conosciuta come Parte_5 Parte_6 Parte_6 [...]
) cittadina italiana nata a [...] in data [...]. Parte_6 Parte_6
In costanza del matrimonio tra i cittadini italiani (altrimenti conosciuta come Parte_5
nata a Parte_6 Parte_6 Parte_6
Montemiletto, in data 04.03.1891) e (altrimenti conosciuto come ) Persona_4 Persona_5 nasceva a Boston, Massachusetts (Stati Uniti d'America) in data 22.04.1926 Persona_6
alias che, in conformità alla legislazione statunitense in materia di cittadinanza Persona_7
(si veda in particolare il Codice degli Stati Uniti d'America, Titolo 8, Capitolo 12, Sub Capitolo III,
Parte I), acquisiva automaticamente la cittadinanza statunitense per ius soli in virtù della sua nascita sul suolo americano. Inoltre, , nascendo da madre di cittadinanza italiana, Persona_6
acquisiva anche la cittadinanza italiana jure sanguinis. Come è noto, il riconoscimento della cittadinanza italiana consiste nella ricognizione del possesso dello status civitatis di un soggetto, derivante iure sanguinis, quale discendente di un cittadino italiano, e deve quindi essere collocato nella fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per nascita. Ai sensi del Codice civile del 1865 all'art. 4 “è cittadino italiano il figlio di padre cittadino”. Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino».
Come noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” e del successivo art. 2 comma 2 nella parte in cui permetteva l'acquisizione della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto in ipotesi di carattere residuale poiché in contrasto con i principi costituzionali sanciti dall'art. 3 comma 1
(eguaglianza davanti alla Legge senza distinzioni di sesso) e dall'art. 29 comma 2 (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Tale sentenza ha, pertanto, riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983 riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948. (altrimenti conosciuta come Parte_5 [...]
) non perdeva la cittadinanza italiana Parte_6
conseguentemente al proprio matrimonio con un cittadino italiano successivamente naturalizzatosi cittadino statunitense in data 09.03.1914, ovvero il Sig. (cfr. doc. 6 in atti). Persona_4
Tale evento non determinava la perdita della cittadinanza italiana della stessa. E'vero che per la legge in vigore al tempo dei fatti (Naturalization Act del 10 febbraio 1855 e successivi emendamenti): "ogni
3 donna che sia coniugata o si coniughi in futuro con un cittadino [statunitense], e soddisfi lei stessa i requisiti legali per la naturalizzazione, verrà riconosciuta cittadina [statunitense]".
La naturalizzazione statunitense della donna per effetto del matrimonio con un cittadino statunitense o che si era naturalizzato successivamente al matrimonio avveniva, pertanto, in modo completamente automatico, senza alcuna manifestazione di volontà da parte della donna, tant'è che non esistono prove di una naturalizzazione volontaria da parte di;
difatti, secondo quanto sancito Parte_5 dall'art. 14 del codice civile italiano del 1865 “La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, semprechè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito”.
E' noto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 87 del 16.04.1975 ha autorevolmente chiarito che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità” ed ha dichiarato altresì “l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge
13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Ulteriormente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 4466 del 25.02.2009 hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, affermando così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima del 1.1.1948. Più specificamente, la Corte di Cassazione - nei casi di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis in capo a discendenti di un'ava cittadina italiana, coniugatasi con uno straniero in data antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha affermato (Cass. Civ. Sez. Un. 25.02.2009 n. 4466; Cass. Civ. Sez. VI 05.11.2015 n.
22608) che «la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria … alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con un cittadino straniero anteriormente all'1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza … contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 Cost.)».
La cittadinanza italiana, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia persa ex art. 10, L. n. 555 del
1912, per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la illegittima privazione determinata dalla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 della
Costituzione. La limitazione temporale della efficacia della dichiarazione di incostituzionalità al 1 gennaio 1948 non impedisce, pertanto, il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura
4 permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. Una interpretazione diversa determinerebbe la lesione del diritto della donna ad essere trattata non diversamente dall'uomo, diritto che la Carta Costituzionale "riconosce" e non
"attribuisce" anche in riferimento al ruolo dei coniugi nella famiglia. Ne consegue che Parte_5
non acquisì la cittadinanza statunitense per naturalizzazione volontaria. Avendo, pertanto,
[...]
mantenuto la cittadinanza italiana anche in seguito al matrimonio con il cittadino italiano, successivamente naturalizzatosi statunitense e non essendosi mai naturalizzata Persona_4
autonomamente, ha trasmesso di conseguenza la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri discendenti. Posto che non perse la propria cittadinanza italiana, il figlio legittimo Parte_5
nato il [...] a [...], Massachusetts (Stati Uniti d'America) è, pertanto, Persona_6
cittadino italiano iure sanguinis in quanto figlio della cittadina italiana . Parte_5
Posto che è cittadino italiano fin dalla nascita anche il proprio figlio, Persona_6 [...]
nato a [...], Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 28.12.1951, è cittadino Persona_8
italiano iure sanguinis fin dalla nascita per via paterna.
Posto che è cittadino italiano fin dalla nascita, anche le proprie figlie legittime Persona_8
e ricorrenti, (alla nascita Parte_1 [...]
) nata a [...], Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 06.08.1981, Persona_1
(alla nascita ) nata a [...], Parte_2 Parte_3
Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 09.04.1986 e (alla Parte_4
nascita ) nata a [...], Massachusetts (Stati Uniti C.F._8 Persona_2
d'America) il 10.11.1984, sono conseguentemente cittadine italiane iure sanguinis fin dalla nascita per via paterna.
Posto che (alla nascita ) è cittadina italiana Parte_4 Persona_2
dalla nascita, anche i propri figli legittimi e ricorrenti, nato a [...], Persona_3
Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 14.09.2016 e nato Controparte_2
a Newton, Massachusetts (Stati Uniti d'America) il 22.06.2020, sono conseguentemente cittadini italiani iure sanguinis fin dalla nascita per via materna.
Alla luce di ciò, la domanda può essere accolta e gli odierni ricorrenti hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in virtù del principio di jus sanguinis che ammette la trasmissione della cittadinanza attraverso il rapporto di filiazione, seguendo la linea materna. Per quanto suesposto possiamo concludere che, sono cittadini italiani iure sanguinis per essere diretti discendenti di . Parte_5
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3
5 conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
(alla nascita ),
[...] Persona_1 Parte_2
(alla nascita ), (alla Parte_3 Parte_4
nascita ), e Persona_2 Persona_3 [...]
, sono cittadini italiani;
Controparte_2
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 27.3.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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