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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 106/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 6/11/2024, promossa da:
(C.F.: ); DE Parte_1 C.F._1
DONATIS (C.F.: ( ); CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F.: ; Parte_2 C.F._3
Par
); DONATIS Controparte_3 C.F._4
(C.F.: , tutte rappresentante e Pt_3 C.F._5 difese dall' Avv. Piero Mongelli e dall' Avv. Dario Russo ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Piero Mongelli in
Lecce, via Braccio Martello n. 02;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale CP_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Cinque, presso il cui studio in Lecce, via Trinchese n. 87, è elettivamente domiciliata;
1 APPELLATA
E
(già , in persona del legale rappresentante pro CP_5 CP_6 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Amato, presso il cui studio in Bari, via Quintino Sella n. 241, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con citazione 13-4-2016 e Parte_4 Parte_5 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la
[...]
al fine di ottenere il risarcimento del danno non CP_7 patrimoniale dalle stesse iure proprio patito a seguito della morte del padre deceduto il 12- 3-2005 a causa di Controparte_8 epatite HCV contratta in occasione di somministrazione di emoderivati (in particolare, di “profilassi antitetanica con Gamma- tet”), cui lo stesso si era sottoposto il 20-10-1995, presso l'Ospedale Cont di Copertino, oggi Presidio Ospedaliero dipendente dalla detta . Cont Si costituiva l' di Lecce e, preliminarmente, chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa (contratti di CP_9 assicurazione stipulato con la incorporata poi Controparte_10 per fusione nella oggi;
nel merito Controparte_11 CP_5 concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Si costituiva anche l' e concludeva per il rigetto della domanda. CP_5
2 Con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c., depositata il 22-03-
2018, si costituivano , Controparte_12 CP_3
e -rispettivamente moglie e figlie del
[...] Controparte_13 defunto -e chiedevano anch'esse il Controparte_8 risarcimento del danno non patrimoniale dalle stesse “iure proprio” patito in conseguenza della morte del loro congiunto.
All'udienza del 5.05.2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c”.
Con sentenza n. 3485/2021, pubblicata il 23.12.2021, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvedeva: in parziale accoglimento delle domande, condannava l' al pagamento della somma di euro 30.000,00 in favore di Pt_6 ciascuna delle attrici e delle interventrici;
somma da decurtare di quanto eventualmente dalle medesime percepito pro quota a titolo di indennizzo una tantum ex art. 2 co. 3 L. 210/92 a seguito della morte del padre, e da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino a marzo del 2005 e dalla pronuncia al saldo;
condannava l' a rivalere l' di quanto dalla CP_9 Pt_6 stessa pagato in favore delle attrici, fino al limite del massimale;
dichiarava compensate interamente le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Parte_1
,
[...] Parte_5 Controparte_12
e chiedendone Controparte_3 Controparte_13
l'integrale riforma.
Con appello incidentale condizionato, ha resistito in giudizio
[...]
concludendo per il rigetto dell'appello. CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita CP_9
, insistendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
[...]
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.”
3 Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Sulla inadeguata quantificazione della componente morale del danno da lesione/perdita parentale: violazione e/o falsa applicazione degli artt.
1226, 2043, 2056, 2059, 2727, 2967 c.c ed artt. 112 e 115 cpc. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c. conseguente alla mancata valutazione di fatti determinanti per la quantificazione del danno non patrimoniale e difetto di motivazione”, le appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato il risarcimento del danno parentale iure proprio in misura ritenuta inadeguata, lamentando che il Tribunale si sia limitato a riconoscere, in via equitativa, un importo esiguo a titolo di mero danno morale, senza tener conto della componente dinamico-relazionale del pregiudizio.
Secondo le appellanti, il giudice avrebbe dovuto far riferimento, ai fini della quantificazione, alle Tabelle del Tribunale di Roma – considerate maggiormente idonee a cogliere la complessità e la dimensione articolata del danno da perdita del rapporto parentale – anziché alle
Tabelle Milanesi, adottate nella sentenza impugnata.
Contestano, inoltre, la motivazione adottata dal primo Giudice nella parte in cui ha attribuito rilievo, ai fini della determinazione del quantum, all'età avanzata del de cuius e al suo già compromesso stato di salute, assumendo che tali circostanze non avrebbero dovuto incidere sul risarcimento del danno subito dai familiari iure proprio.
Infine, deducono l'omessa considerazione, nella valutazione complessiva del danno, della circostanza che due delle appellanti –
e – convivevano Controparte_12 Parte_1 stabilmente con il defunto, circostanza che, a loro dire, avrebbe dovuto comportare una maggiore personalizzazione e conseguente rivalutazione dell'importo liquidato.
Il motivo è infondato.
4 Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la decisione del Giudice di merito di fare riferimento alle
Tabelle Milanesi, anche in assenza di esplicita invocazione da parte delle parti, costituisce esercizio legittimo del potere di liquidazione equitativa.
Dette tabelle, infatti, si configurano come regole integrative del concetto di equità, in quanto consentono di circoscrivere la discrezionalità giudiziale e di assicurare un minimo di uniformità sul piano nazionale (Cass. civ., Sez. III, 22 gennaio 2019, n. 1553; Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2021, n. 11719).
Esse costituiscono quindi un parametro guida legittimamente utilizzabile ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, pur non avendo carattere vincolante né esclusivo.
Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretto uso delle Tabelle
Milanesi, modulandone l'applicazione sulla base delle peculiarità del caso concreto.
Il primo Giudice ha infatti tenuto conto di una serie di elementi specifici, quali l'età avanzata della vittima (78 anni), il suo stato di salute già gravemente compromesso – risultando affetto da obesità, diabete mellito, cardiopatia ischemica cronica e ipertensione arteriosa
– circostanze che legittimamente giustificavano una liquidazione contenuta del danno parentale, nell'ambito dei valori indicativi offerti dalle Tabelle adottate.
Con particolare rigore metodologico, il Tribunale ha ancorato la quantificazione del danno alla componente soggettiva della sofferenza interiore e ha ben chiarito, in linea con la sentenza della Cassazione n.
28989/2019, che il danno parentale si articola in due profili: il primo, immediato, legato alla percezione del lutto;
il secondo, proiettato nel tempo, legato al vuoto affettivo e relazionale successivo.
Il primo Giudice ha correttamente verificato la sussistenza del solo primo profilo, sulla base delle risultanze probatorie, calibrando di conseguenza l'entità del ristoro dovuto.
Quanto alla richiesta di una maggiore personalizzazione del risarcimento — anche mediante l'applicazione del sistema "a punto"
5 delle Tabelle Romane — essa si scontra con l'assenza, nel caso concreto, di allegazioni e prove sufficienti a fondare un incremento significativo del quantum.
Le appellanti non hanno offerto elementi fattuali idonei a dimostrare un'intensità relazionale o una quotidianità di rapporti tale da giustificare l'applicazione di correttivi in senso più favorevole.
Né risulta provata, in particolare, la convivenza stabile e continuativa con il de cuius da parte di alcune appellanti, circostanza solo genericamente affermata.
In ogni caso, si osserva che le Tabelle del Tribunale di Roma — peraltro mai espressamente invocate dalle parti nel giudizio di primo grado, né effettivamente richiamate nelle conclusioni dell'atto d'appello — prevedono esse stesse l'introduzione di correttivi, tra cui proprio quelli applicati dal Tribunale nella sentenza impugnata, sicché la doglianza si appalesa priva di fondamento anche sotto tale profilo.
Parimenti infondata è la pretesa di riconoscimento di un'ulteriore voce risarcitoria per le sofferenze che gli appellanti avrebbero patito nel periodo anteriore alla morte del loro congiunto, durante la fase terminale della sua malattia.
Si tratta di una richiesta del tutto generica, priva di adeguato supporto probatorio, non essendo stati allegati né tantomeno dimostrati elementi idonei a fondare un danno ulteriore e autonomo iure proprio.
Tali sofferenze, per essere risarcibili, avrebbero richiesto l'allegazione di circostanze specifiche e la deduzione di mezzi istruttori idonei, ciò che non è avvenuto.
Infine, il richiamo operato dalle appellanti a una pronuncia resa da altro magistrato del medesimo Tribunale di Lecce, in relazione a domande proposte da altre sorelle del medesimo de cuius, è giuridicamente irrilevante.
Il nostro ordinamento, ispirato al principio del libero convincimento del Giudice, non conosce il vincolo del precedente: ogni giudice è tenuto a decidere sulla base delle risultanze del proprio processo e della fattispecie concreta ad esso sottesa.
6 Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Sul mancato riconoscimento della componente relazionale del danno parentale: violazione/falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2059,
2727, 2967 c.c ed artt. 112 e 115 cpc. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c. conseguente alla mancata valutazione di fatti determinanti per il riconoscimento e la quantificazione del danno non patrimoniale e difetto di motivazione.
Sulla mancata ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado: Violazione/falsa applicazione degli artt. 112, 115, 183,
244 c.p.c..”, le appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto e liquidato la componente dinamico-relazionale del danno parentale iure proprio. A loro dire, tale voce di danno risulterebbe in realtà provata, oppure, in subordine, avrebbe dovuto esserlo tramite l'ammissione della prova testimoniale già dedotta in primo grado.
Secondo le appellanti, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere generica tale istanza istruttoria e nel respingerla, nonostante essa fosse finalizzata a dimostrare le ripercussioni concrete e significative, in termini di sconvolgimento delle abitudini di vita, subite dai familiari in conseguenza della lunga malattia del padre e del suo successivo decesso.
Il motivo è infondato.
Le allegazioni fornite in primo grado sono risultate generiche, non documentate e prive di idoneo supporto probatorio.
Il primo Giudice ha correttamente evidenziato come le parti attrici non abbiano assolto l'onere probatorio richiesto per dimostrare un effettivo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita in conseguenza della malattia e della perdita del congiunto.
Le richieste istruttorie sono state giustamente respinte per genericità, in quanto prive di riferimenti precisi alla vita pregressa, e non sono state più riproposte nel corso del giudizio, determinando una sostanziale rinuncia agli incombenti probatori.
Né le dichiarazioni contenute nell'atto di appello, né le circostanze dedotte – come, ad esempio, presunti episodi di stress o modifiche
7 della vita sociale – sono state supportate da documentazione medica o da riscontri oggettivi, tali da comprovare un concreto danno relazionale subito da ciascun appellante.
Inoltre, le condizioni personali e familiari pregresse degli stessi
(difficoltà economiche, separazioni coniugali, problematiche di salute pregresse) erano già tali da incidere di per sé sulla qualità della loro vita relazionale, a prescindere dalla malattia del genitore.
In particolare, per alcune delle eredi – come Parte_5 residente a [...], o , affetta da patologia cronica Controparte_13
– la dedotta alterazione delle abitudini risulta del tutto indimostrata o comunque non causalmente collegata alla vicenda oggetto di causa.
In definitiva, è corretta la valutazione del Tribunale che ha ritenuto non provato l'elemento della concreta incidenza della perdita sulle relazioni personali e quotidiane degli appellanti. Non potendo il danno relazionale presumersi in re ipsa, in assenza di allegazioni puntuali e prove specifiche, il rigetto della domanda risarcitoria sul punto si impone come conforme a diritto.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “Sulla quantificazione degli interessi compensativi: violazione/falsa applicazione degli artt. 1219,
1223 e 1226 c.c.. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132
n.4 c.p.c. conseguente a difetto di motivazione.”, le appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe errato nella quantificazione degli interessi compensativi, assumendo che la liquidazione all'attualità del danno non sarebbe idonea a compensare adeguatamente la mancata disponibilità della somma nel periodo intercorrente tra l'evento lesivo
(2005) e la pronuncia della sentenza (2021).
Esse censurano inoltre la sentenza per la mancata valutazione dell'ulteriore pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di investire la somma dovuta a titolo di risarcimento (lucro cessante).
Il motivo è infondato.
Va premesso che, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il danno risarcibile derivante da fatto illecito configura un debito di valore e non di valuta.
8 In quanto tale, esso dev'essere liquidato in base al valore monetario attuale della perdita subita, ossia al tempo della decisione (cfr. Cass.,
Sez. Un., 17.02.1995, n. 1712; Cass. civ., Sez. III, 10.06.2016, n.
11853).
Una volta così liquidato all'attualità, ai fini della determinazione degli interessi compensativi, la giurisprudenza impone un criterio articolato, che prevede: la devalutazione dell'importo attualizzato alla data dell'evento dannoso;
il ricalcolo degli interessi legali sulla somma devalutata, anno per anno rivalutata, fino alla data della sentenza;
dalla pronuncia in poi, il debito risarcitorio si trasforma in debito di valuta e produce interessi legali ai sensi dell'art. 1282 c.c., fino all'effettivo soddisfo.
Tale è la esatta operazione compiuta dal Tribunale di Lecce, il quale ha dapprima liquidato il danno in misura attualizzata, e poi ha previsto che la somma fosse “riportata” al valore monetario del 2005 al fine di consentire l'applicazione corretta degli interessi compensativi da tale data e fino al saldo, secondo i criteri giurisprudenziali indicati.
Ne consegue che l'assunto delle appellanti, secondo cui la liquidazione operata in primo grado determinerebbe un'ingiustificata penalizzazione economica, è privo di pregio, in quanto confonde la natura del debito risarcitorio con quella dei debiti di valuta, e trascura la funzione perequativa degli interessi compensativi come delineata dalla Suprema Corte.
Parimenti infondata è la pretesa relativa alla perdita di opportunità di investimento della somma risarcitoria: in primo luogo, trattasi di domanda nuova, formulata solo in appello e dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c.; in secondo luogo, non è stata offerta alcuna prova in ordine all'effettiva attitudine delle danneggiate all'investimento, né è stato delineato un ipotetico profilo di investitore, né tanto meno sono state allegate concrete perdite patrimoniali.
A ciò si aggiunge l'intrinseca indeterminatezza della pretesa, formulata in termini meramente generici e privi di parametri oggettivi o elementi individualizzanti che potessero consentire una valutazione anche solo equitativa del supposto lucro cessante.
9 In definitiva, il motivo d'appello si risolve in una generica contestazione della tecnica di liquidazione equitativa adottata dal primo giudice, senza che siano stati offerti elementi di fatto o di diritto idonei a inficiarne la correttezza.
Con il quarto motivo d'appello, rubricato “Sulla reciproca soccombenza e la susseguente compensazione delle spese di lite: violazione/falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.c.. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c. conseguente a difetto di motivazione.”, le appellanti lamentano infine la erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui, riducendo drasticamente la domanda originaria, ha compensato le spese di lite di primo grado.
Il motivo è infondato.
La compensazione delle spese processuali è stata disposta dal primo
Giudice in modo pienamente legittimo e conforme ai principi codicistici, alla luce della parziale soccombenza delle attrici, che hanno visto riconosciuto un risarcimento di gran lunga inferiore rispetto a quanto domandato.
Invero, la domanda attorea iniziale è stata accolta in misura estremamente ridotta, a conferma del fatto che l'onere probatorio gravante sulle attrici non è stato assolto in modo adeguato, specie in relazione a talune voci di danno (quali il danno dinamico-relazionale e il danno psicofisico) che non hanno trovato alcun riscontro documentale o istruttorio.
In tal senso, è principio consolidato che anche la parte formalmente vittoriosa, la cui pretesa venga riconosciuta in misura sensibilmente inferiore a quella azionata, debba ritenersi in parte soccombente.
E ciò trova conferma nello stesso atto d'appello, che presuppone un insoddisfacente accoglimento delle domande di primo grado.
In definitiva, il parziale accoglimento della domanda, limitato alla componente soggettiva del danno parentale, ha dato luogo a una reciproca soccombenza tra le parti, idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese processuali.
10 Per tutto quanto sopra esposto, l'appello principale deve essere rigettato, con conseguente assorbimento dell'esame dell'unico motivo di appello incidentale condizionato proposto da CP_4
Stante l'esito complessivo del giudizio le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Spese integralmente compensate
3) Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello;
Lecce, 15.9.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 106/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 6/11/2024, promossa da:
(C.F.: ); DE Parte_1 C.F._1
DONATIS (C.F.: ( ); CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F.: ; Parte_2 C.F._3
Par
); DONATIS Controparte_3 C.F._4
(C.F.: , tutte rappresentante e Pt_3 C.F._5 difese dall' Avv. Piero Mongelli e dall' Avv. Dario Russo ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Piero Mongelli in
Lecce, via Braccio Martello n. 02;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale CP_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Cinque, presso il cui studio in Lecce, via Trinchese n. 87, è elettivamente domiciliata;
1 APPELLATA
E
(già , in persona del legale rappresentante pro CP_5 CP_6 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Amato, presso il cui studio in Bari, via Quintino Sella n. 241, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con citazione 13-4-2016 e Parte_4 Parte_5 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la
[...]
al fine di ottenere il risarcimento del danno non CP_7 patrimoniale dalle stesse iure proprio patito a seguito della morte del padre deceduto il 12- 3-2005 a causa di Controparte_8 epatite HCV contratta in occasione di somministrazione di emoderivati (in particolare, di “profilassi antitetanica con Gamma- tet”), cui lo stesso si era sottoposto il 20-10-1995, presso l'Ospedale Cont di Copertino, oggi Presidio Ospedaliero dipendente dalla detta . Cont Si costituiva l' di Lecce e, preliminarmente, chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa (contratti di CP_9 assicurazione stipulato con la incorporata poi Controparte_10 per fusione nella oggi;
nel merito Controparte_11 CP_5 concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Si costituiva anche l' e concludeva per il rigetto della domanda. CP_5
2 Con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c., depositata il 22-03-
2018, si costituivano , Controparte_12 CP_3
e -rispettivamente moglie e figlie del
[...] Controparte_13 defunto -e chiedevano anch'esse il Controparte_8 risarcimento del danno non patrimoniale dalle stesse “iure proprio” patito in conseguenza della morte del loro congiunto.
All'udienza del 5.05.2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c”.
Con sentenza n. 3485/2021, pubblicata il 23.12.2021, il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvedeva: in parziale accoglimento delle domande, condannava l' al pagamento della somma di euro 30.000,00 in favore di Pt_6 ciascuna delle attrici e delle interventrici;
somma da decurtare di quanto eventualmente dalle medesime percepito pro quota a titolo di indennizzo una tantum ex art. 2 co. 3 L. 210/92 a seguito della morte del padre, e da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino a marzo del 2005 e dalla pronuncia al saldo;
condannava l' a rivalere l' di quanto dalla CP_9 Pt_6 stessa pagato in favore delle attrici, fino al limite del massimale;
dichiarava compensate interamente le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Parte_1
,
[...] Parte_5 Controparte_12
e chiedendone Controparte_3 Controparte_13
l'integrale riforma.
Con appello incidentale condizionato, ha resistito in giudizio
[...]
concludendo per il rigetto dell'appello. CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita CP_9
, insistendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
[...]
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.”
3 Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Sulla inadeguata quantificazione della componente morale del danno da lesione/perdita parentale: violazione e/o falsa applicazione degli artt.
1226, 2043, 2056, 2059, 2727, 2967 c.c ed artt. 112 e 115 cpc. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c. conseguente alla mancata valutazione di fatti determinanti per la quantificazione del danno non patrimoniale e difetto di motivazione”, le appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha liquidato il risarcimento del danno parentale iure proprio in misura ritenuta inadeguata, lamentando che il Tribunale si sia limitato a riconoscere, in via equitativa, un importo esiguo a titolo di mero danno morale, senza tener conto della componente dinamico-relazionale del pregiudizio.
Secondo le appellanti, il giudice avrebbe dovuto far riferimento, ai fini della quantificazione, alle Tabelle del Tribunale di Roma – considerate maggiormente idonee a cogliere la complessità e la dimensione articolata del danno da perdita del rapporto parentale – anziché alle
Tabelle Milanesi, adottate nella sentenza impugnata.
Contestano, inoltre, la motivazione adottata dal primo Giudice nella parte in cui ha attribuito rilievo, ai fini della determinazione del quantum, all'età avanzata del de cuius e al suo già compromesso stato di salute, assumendo che tali circostanze non avrebbero dovuto incidere sul risarcimento del danno subito dai familiari iure proprio.
Infine, deducono l'omessa considerazione, nella valutazione complessiva del danno, della circostanza che due delle appellanti –
e – convivevano Controparte_12 Parte_1 stabilmente con il defunto, circostanza che, a loro dire, avrebbe dovuto comportare una maggiore personalizzazione e conseguente rivalutazione dell'importo liquidato.
Il motivo è infondato.
4 Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la decisione del Giudice di merito di fare riferimento alle
Tabelle Milanesi, anche in assenza di esplicita invocazione da parte delle parti, costituisce esercizio legittimo del potere di liquidazione equitativa.
Dette tabelle, infatti, si configurano come regole integrative del concetto di equità, in quanto consentono di circoscrivere la discrezionalità giudiziale e di assicurare un minimo di uniformità sul piano nazionale (Cass. civ., Sez. III, 22 gennaio 2019, n. 1553; Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2021, n. 11719).
Esse costituiscono quindi un parametro guida legittimamente utilizzabile ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, pur non avendo carattere vincolante né esclusivo.
Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretto uso delle Tabelle
Milanesi, modulandone l'applicazione sulla base delle peculiarità del caso concreto.
Il primo Giudice ha infatti tenuto conto di una serie di elementi specifici, quali l'età avanzata della vittima (78 anni), il suo stato di salute già gravemente compromesso – risultando affetto da obesità, diabete mellito, cardiopatia ischemica cronica e ipertensione arteriosa
– circostanze che legittimamente giustificavano una liquidazione contenuta del danno parentale, nell'ambito dei valori indicativi offerti dalle Tabelle adottate.
Con particolare rigore metodologico, il Tribunale ha ancorato la quantificazione del danno alla componente soggettiva della sofferenza interiore e ha ben chiarito, in linea con la sentenza della Cassazione n.
28989/2019, che il danno parentale si articola in due profili: il primo, immediato, legato alla percezione del lutto;
il secondo, proiettato nel tempo, legato al vuoto affettivo e relazionale successivo.
Il primo Giudice ha correttamente verificato la sussistenza del solo primo profilo, sulla base delle risultanze probatorie, calibrando di conseguenza l'entità del ristoro dovuto.
Quanto alla richiesta di una maggiore personalizzazione del risarcimento — anche mediante l'applicazione del sistema "a punto"
5 delle Tabelle Romane — essa si scontra con l'assenza, nel caso concreto, di allegazioni e prove sufficienti a fondare un incremento significativo del quantum.
Le appellanti non hanno offerto elementi fattuali idonei a dimostrare un'intensità relazionale o una quotidianità di rapporti tale da giustificare l'applicazione di correttivi in senso più favorevole.
Né risulta provata, in particolare, la convivenza stabile e continuativa con il de cuius da parte di alcune appellanti, circostanza solo genericamente affermata.
In ogni caso, si osserva che le Tabelle del Tribunale di Roma — peraltro mai espressamente invocate dalle parti nel giudizio di primo grado, né effettivamente richiamate nelle conclusioni dell'atto d'appello — prevedono esse stesse l'introduzione di correttivi, tra cui proprio quelli applicati dal Tribunale nella sentenza impugnata, sicché la doglianza si appalesa priva di fondamento anche sotto tale profilo.
Parimenti infondata è la pretesa di riconoscimento di un'ulteriore voce risarcitoria per le sofferenze che gli appellanti avrebbero patito nel periodo anteriore alla morte del loro congiunto, durante la fase terminale della sua malattia.
Si tratta di una richiesta del tutto generica, priva di adeguato supporto probatorio, non essendo stati allegati né tantomeno dimostrati elementi idonei a fondare un danno ulteriore e autonomo iure proprio.
Tali sofferenze, per essere risarcibili, avrebbero richiesto l'allegazione di circostanze specifiche e la deduzione di mezzi istruttori idonei, ciò che non è avvenuto.
Infine, il richiamo operato dalle appellanti a una pronuncia resa da altro magistrato del medesimo Tribunale di Lecce, in relazione a domande proposte da altre sorelle del medesimo de cuius, è giuridicamente irrilevante.
Il nostro ordinamento, ispirato al principio del libero convincimento del Giudice, non conosce il vincolo del precedente: ogni giudice è tenuto a decidere sulla base delle risultanze del proprio processo e della fattispecie concreta ad esso sottesa.
6 Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Sul mancato riconoscimento della componente relazionale del danno parentale: violazione/falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2059,
2727, 2967 c.c ed artt. 112 e 115 cpc. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c. conseguente alla mancata valutazione di fatti determinanti per il riconoscimento e la quantificazione del danno non patrimoniale e difetto di motivazione.
Sulla mancata ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado: Violazione/falsa applicazione degli artt. 112, 115, 183,
244 c.p.c..”, le appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto e liquidato la componente dinamico-relazionale del danno parentale iure proprio. A loro dire, tale voce di danno risulterebbe in realtà provata, oppure, in subordine, avrebbe dovuto esserlo tramite l'ammissione della prova testimoniale già dedotta in primo grado.
Secondo le appellanti, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere generica tale istanza istruttoria e nel respingerla, nonostante essa fosse finalizzata a dimostrare le ripercussioni concrete e significative, in termini di sconvolgimento delle abitudini di vita, subite dai familiari in conseguenza della lunga malattia del padre e del suo successivo decesso.
Il motivo è infondato.
Le allegazioni fornite in primo grado sono risultate generiche, non documentate e prive di idoneo supporto probatorio.
Il primo Giudice ha correttamente evidenziato come le parti attrici non abbiano assolto l'onere probatorio richiesto per dimostrare un effettivo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita in conseguenza della malattia e della perdita del congiunto.
Le richieste istruttorie sono state giustamente respinte per genericità, in quanto prive di riferimenti precisi alla vita pregressa, e non sono state più riproposte nel corso del giudizio, determinando una sostanziale rinuncia agli incombenti probatori.
Né le dichiarazioni contenute nell'atto di appello, né le circostanze dedotte – come, ad esempio, presunti episodi di stress o modifiche
7 della vita sociale – sono state supportate da documentazione medica o da riscontri oggettivi, tali da comprovare un concreto danno relazionale subito da ciascun appellante.
Inoltre, le condizioni personali e familiari pregresse degli stessi
(difficoltà economiche, separazioni coniugali, problematiche di salute pregresse) erano già tali da incidere di per sé sulla qualità della loro vita relazionale, a prescindere dalla malattia del genitore.
In particolare, per alcune delle eredi – come Parte_5 residente a [...], o , affetta da patologia cronica Controparte_13
– la dedotta alterazione delle abitudini risulta del tutto indimostrata o comunque non causalmente collegata alla vicenda oggetto di causa.
In definitiva, è corretta la valutazione del Tribunale che ha ritenuto non provato l'elemento della concreta incidenza della perdita sulle relazioni personali e quotidiane degli appellanti. Non potendo il danno relazionale presumersi in re ipsa, in assenza di allegazioni puntuali e prove specifiche, il rigetto della domanda risarcitoria sul punto si impone come conforme a diritto.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “Sulla quantificazione degli interessi compensativi: violazione/falsa applicazione degli artt. 1219,
1223 e 1226 c.c.. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132
n.4 c.p.c. conseguente a difetto di motivazione.”, le appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe errato nella quantificazione degli interessi compensativi, assumendo che la liquidazione all'attualità del danno non sarebbe idonea a compensare adeguatamente la mancata disponibilità della somma nel periodo intercorrente tra l'evento lesivo
(2005) e la pronuncia della sentenza (2021).
Esse censurano inoltre la sentenza per la mancata valutazione dell'ulteriore pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di investire la somma dovuta a titolo di risarcimento (lucro cessante).
Il motivo è infondato.
Va premesso che, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il danno risarcibile derivante da fatto illecito configura un debito di valore e non di valuta.
8 In quanto tale, esso dev'essere liquidato in base al valore monetario attuale della perdita subita, ossia al tempo della decisione (cfr. Cass.,
Sez. Un., 17.02.1995, n. 1712; Cass. civ., Sez. III, 10.06.2016, n.
11853).
Una volta così liquidato all'attualità, ai fini della determinazione degli interessi compensativi, la giurisprudenza impone un criterio articolato, che prevede: la devalutazione dell'importo attualizzato alla data dell'evento dannoso;
il ricalcolo degli interessi legali sulla somma devalutata, anno per anno rivalutata, fino alla data della sentenza;
dalla pronuncia in poi, il debito risarcitorio si trasforma in debito di valuta e produce interessi legali ai sensi dell'art. 1282 c.c., fino all'effettivo soddisfo.
Tale è la esatta operazione compiuta dal Tribunale di Lecce, il quale ha dapprima liquidato il danno in misura attualizzata, e poi ha previsto che la somma fosse “riportata” al valore monetario del 2005 al fine di consentire l'applicazione corretta degli interessi compensativi da tale data e fino al saldo, secondo i criteri giurisprudenziali indicati.
Ne consegue che l'assunto delle appellanti, secondo cui la liquidazione operata in primo grado determinerebbe un'ingiustificata penalizzazione economica, è privo di pregio, in quanto confonde la natura del debito risarcitorio con quella dei debiti di valuta, e trascura la funzione perequativa degli interessi compensativi come delineata dalla Suprema Corte.
Parimenti infondata è la pretesa relativa alla perdita di opportunità di investimento della somma risarcitoria: in primo luogo, trattasi di domanda nuova, formulata solo in appello e dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c.; in secondo luogo, non è stata offerta alcuna prova in ordine all'effettiva attitudine delle danneggiate all'investimento, né è stato delineato un ipotetico profilo di investitore, né tanto meno sono state allegate concrete perdite patrimoniali.
A ciò si aggiunge l'intrinseca indeterminatezza della pretesa, formulata in termini meramente generici e privi di parametri oggettivi o elementi individualizzanti che potessero consentire una valutazione anche solo equitativa del supposto lucro cessante.
9 In definitiva, il motivo d'appello si risolve in una generica contestazione della tecnica di liquidazione equitativa adottata dal primo giudice, senza che siano stati offerti elementi di fatto o di diritto idonei a inficiarne la correttezza.
Con il quarto motivo d'appello, rubricato “Sulla reciproca soccombenza e la susseguente compensazione delle spese di lite: violazione/falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.c.. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c. conseguente a difetto di motivazione.”, le appellanti lamentano infine la erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui, riducendo drasticamente la domanda originaria, ha compensato le spese di lite di primo grado.
Il motivo è infondato.
La compensazione delle spese processuali è stata disposta dal primo
Giudice in modo pienamente legittimo e conforme ai principi codicistici, alla luce della parziale soccombenza delle attrici, che hanno visto riconosciuto un risarcimento di gran lunga inferiore rispetto a quanto domandato.
Invero, la domanda attorea iniziale è stata accolta in misura estremamente ridotta, a conferma del fatto che l'onere probatorio gravante sulle attrici non è stato assolto in modo adeguato, specie in relazione a talune voci di danno (quali il danno dinamico-relazionale e il danno psicofisico) che non hanno trovato alcun riscontro documentale o istruttorio.
In tal senso, è principio consolidato che anche la parte formalmente vittoriosa, la cui pretesa venga riconosciuta in misura sensibilmente inferiore a quella azionata, debba ritenersi in parte soccombente.
E ciò trova conferma nello stesso atto d'appello, che presuppone un insoddisfacente accoglimento delle domande di primo grado.
In definitiva, il parziale accoglimento della domanda, limitato alla componente soggettiva del danno parentale, ha dato luogo a una reciproca soccombenza tra le parti, idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese processuali.
10 Per tutto quanto sopra esposto, l'appello principale deve essere rigettato, con conseguente assorbimento dell'esame dell'unico motivo di appello incidentale condizionato proposto da CP_4
Stante l'esito complessivo del giudizio le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Spese integralmente compensate
3) Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello;
Lecce, 15.9.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
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