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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G 1392/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1392/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIRIMONTE Parte_1 C.F._1
SALVATORE DONATO, elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE, 46 88900 CROTONE presso il difensore avv. GIRIMONTE SALVATORE DONATO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, ing. rappresentato e difeso dall'avv. VITTORIA SITRA dell'Avvocatura CP_2 dell'Ente, elettivamente domiciliati presso il Palazzo Comunale con sede in Crotone alla Piazza della Resistenza n. 1
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 16.6.2023 , in qualità di assistente sociale, dipendente del Parte_1 assegnata al Settore 6 - Servizi Sociali, assumendo di aver effettuato nel periodo Controparte_1 dal 20/10/2020 al 31/12/2020 n. 39.18 ore di lavoro straordinario normale e n.
8.57 ore di lavoro straordinario festivo nell'ambito dei turni di reperibilità, chiedeva: “1) Dichiarare il diritto della ricorrente, ai sensi dell'art.23 del CCNL del 14/09/2000 (Comparto Regioni e Autonomie Locali), alla retribuzione delle ore di lavoro svolte a seguito di chiamata durante i turni di reperibilità disposti dal dirigente del Settore 6 (Politiche Sociali) o dalla Responsabile dell'Ufficio 6 (Servizi Sociali); 2)
Accertare e dichiarare che la ricorrente dal 20/10/2020 al 31/12/2020, nei turni di reperibilità fissati dal Comune di Crotone per le Assistenti Sociali, ha effettuato n. 39.18 ore di lavoro straordinario normale e n.
8.57 ore di lavoro straordinario festivo;
3) Condannare, per l'effetto, il CP_1 al pagamento della somma di Euro 724,40 in favore della ricorrente, oltre interessi legali
[...] maturati e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
4) Condannare il a Controparte_1 pagare le spese, i diritti e gli onorari del pre-sente giudizio da distrarre ex art.93 c.p.c. in favore dello scrivente difensore”. Sosteneva, in particolare, di non aver potuto richiedere preventivamente l'autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario, non essendo prevedibile la chiamata ad effettuare la prestazione lavorativa durante i turni di reperibilità e, quindi, di aver relazionato al pagina 1 di 6 dirigente competente in relazione all'attività svolta al termine di ogni intervento e ricevendo puntuale ratifica, impropriamente denominata autorizzazione, con conseguente diritto all'indennità di reperibilità ex art. 23 ccnl, per essere obbligata a svolgere la prestazione lavorativa fuori dall'orario di lavoro in caso di chiamata, senza la necessità di autorizzazione preventiva, a differenza di quanto previsto per il lavoro straordinario, che costituisce istituto diverso, non assimilabile in via analogica.
Si costituiva tempestivamente il sostenendo che non tutte le ore di lavoro oggetto Controparte_1 di giudizio risultavano essere state effettuate durante i turni di reperibilità assegnati alla ricorrente, ma soltanto 27 ore feriali diurne, 4 ore di lavoro notturno e 4 ore di lavoro notturno e festivo, mentre le atre ore di lavoro rivendicate rientravano nel regime di lavoro straordinario, con conseguente necessità di autorizzazione preventiva. Contestava comunque il diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario svolto in reperibilità mancando la redazione da parte della dipendente del verbale in cui vengono annotati il soggetto richiedente, l'ora e la data, la natura dell'evento o della situazione determinatesi, i provvedimenti adottati, l'eventuale personale intervenuto e la durata dell'intervento e considerando che, in ogni caso, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario era sempre successiva al giorno della prestazione lavorativa, contrariamente a quanto previsto dall'art. 38 ccnl. Sosteneva inoltre che gli Enti Locali hanno la facoltà unilaterale – attribuita dall'art. 38 bis C.C.N.L. Enti Locali del
14/09/2000 – di far confluire le ore di straordinario (autorizzate secondo i criteri sopra indicati) nell'ambito della c.d. “Banca Ore”, così evitando di provvedere al pagamento delle relative maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva. Sosteneva infine che la gestione del lavoro straordinario e di quello per la reperibilità, ricade nella competenza esclusiva del Dirigente di Settore e che, comunque, le richieste di autorizzazione avanzate dalla ricorrente, erano state effettuate sempre con la puntuale specifica << fermo restando che in mancanza di risorse finanziarie, le prestazioni rese saranno compensate con l'istituto del riposo compensativo>>, intendendo con ciò la personale ed espressa accettazione della condizione che, qualora il capitolo finanziario fosse stato incapiente, le ore di straordinario prestate, sarebbero state compensate con ore di riposo compensativo.
La causa, rinviata per formalizzare la conciliazione fra le parti, poi non concretizzatasi, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti in cui parte ricorrente modificava la domanda, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto nei limiti della domanda precisata nelle note di parte ricorrente del 10.3.2025.
Ai sensi dell'art. l'art. 23 del CCNL del comparto autonomia locali del 14.9.2000: “
1.Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L.20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.15 del CCNL dell'1.4.1999. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese;
gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.
Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La
pagina 2 di 6 fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale”.
La disposizione è stata integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001 nei seguenti termini:"
5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art.38, comma 7 o dell'art.38- bis, con equivalente recupero orario;
per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4."
Dalla lettura delle disposizioni sopra richiamate si evince che il servizio di reperibilità deve essere preventivamente organizzato e regolarmente coperto dal Fondo di pertinenza e che spetta al singolo ente, nella sua veste di datore di lavoro, la decisione circa l'individuazione delle aree di pronto intervento e l'istituzione del servizio di pronta reperibilità, sulla base di una autonoma ed adeguata valutazione delle proprie esigenze organizzative verificando, in via preventiva, al momento dell'istituzione del servizio, anche la effettiva disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento dei compensi dovuti ai lavoratori, compensi equiparati a quello dello straordinario.
In particolare, avuto riguardo alla necessità di individuazione da parte dell'ente locale delle aree di pronto intervento e, successivamente, dei turni di ciascun dipendente – che difatti non può essere adibito al servizio di reperibilità non più di sei volte al mese – risulta dal tenore letterale della norma in esame che l'autorizzazione dell'ente locale interviene al momento dell'individuazione del servizio di reperibilità e dei turni di ciascun dipendente addetto, allorquando è tenuto a verificare la compatibilità di detti turni con le risorse finanziarie in suo possesso. Diversamente da quanto previsto dall'art. 38 ccnl in tema di lavoro straordinario, non è necessaria l'autorizzazione preventiva in ordine a ciascuna attività prestata in caso di chiamata che, difatti, non è prevista dalla norma in esame secondo cui fra gli obblighi del dipendente in caso di chiamata vi è quello di raggiungere il posto di lavoro in trenta minuti e non anche quello di richiedere l'autorizzazione a raggiungerlo al dirigente di settore. Invero, secondo la guida operativa dell' dicembre 2014 (all. 15 ric.): “L'introduzione di servizi di pronta Pt_2 reperibilità normalmente, nell'esperienza aziendale, risponde all'esigenza di assicurare con tempestività lo svolgimento di una determinata attività o l'erogazione di un determinato servizio in presenza di specifici presupposti o di un particolare evento, qualora non sia possibile l'adozione di altre misure organizzative, come ad esempio l'introduzione di turni di lavoro, per assicurare lo svolgimento di tali attività e l'erogazione di tali servizi, o in quanto ciò non sia tecnicamente possibile
(ad esempio per la mancanza di un adeguato numero di addetti in possesso della professionalità necessaria) o in quanto tale opzione non sia economicamente conveniente (costi connessi all'introduzione di turni di lavoro), trattandosi di attività meramente eventuali” (..) Nel momento in cui l'ente decide l'attivazione di servizi di reperibilità, contestualmente, lo stesso deve necessariamente verificare, in via preventiva, anche la effettiva disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento dei compensi dovuti ai lavoratori interessati ed in particolare: a) nell'ambito delle generali disponibilità finanziarie dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999, la sussistenza delle risorse sia per il pagamento dell'indennità di reperibilità (che, si ricorda, compete per i soli periodi di "attesa" o di "disponibilità); sia per il pagamento dell'attività prestata dal lavoratore che, inserito nel servizio di reperibilità sia chiamato a rendere una effettiva prestazione lavorativa nel giorno della domenica;
b) nell'ambito delle disponibilità dell'art.14 del CCNL dell'1.4.1999, la sussistenza delle risorse idonee a consentire il pagamento del compenso del lavoro straordinario spettante al dipendente nel caso del lavoratore che, nell'ambito del periodo di reperibilità, presti effettiva attività lavorativa in tutte le altre ipotesi diverse da quella considerata al precedente n.1)”.
pagina 3 di 6 Quindi, il lavoratore in reperibilità è tenuto a rispondere tempestivamente alle chiamate e rispettare il limite orario per il raggiungimento del posto di lavoro, nonché di “comunicare immediatamente al dirigente competente qualsiasi variazione o impedimento sopraggiunto, imputabili a forza maggiore, concernente lo svolgimento del proprio turno di reperibilità, ai fini della eventuale sostituzione”, ma non anche, come sopra detto, di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della prestazione richiesta in caso di chiamata – che presuppone la natura urgente dell'attività richiesta – che è già stata concessa al momento della redazione dei turni da parte del dirigente. Secondo la guida , in particolare: “Il Pt_2 dipendente di turno, entro 30 minuti dalla chiamata del dirigente competente o anche del diverso soggetto a ciò legittimato sulla base del regolamento adottato dall'ente, deve recarsi sul luogo di lavoro o comunque nel diverso luogo dove deve essere eseguito l'intervento o deve essere svolta l'attività che hanno giustificato l'attivazione del servizio di reperibilità, verificando anche se, in relazione alla peculiarità delle esigenze o delle eventuali emergenze manifestatesi sia necessario coinvolgere altri soggetti istituzionali o privati (ad esempio, Vigili del Fuoco, Dicembre 2014 Pag. 12
– La reperibilità nel comparto Regioni e autonomie locali Carabinieri, Polizia locale, Ditte Pt_2 appaltatrici di noleggio mezzi, altre amministrazioni, ecc.). In tal ultimo caso, il dipendente in reperibilità comunicherà al dirigente competente preventivamente tutte le informazioni necessarie per le opportune valutazioni per il relativo assenso. In caso di chiamata con intervento operativo, il dipendente interessato fornisce tempestiva ed adeguata informazione sulle circostanze e successivamente sugli esiti dell'intervento al dirigente competente, secondo le indicazioni ricevute. Al termine di ogni intervento, viene comunque redatto un apposito verbale, che sarà poi trasmesso al dirigente competente”.
Alla luce delle predette considerazioni si ritiene, dunque, che l'attività lavorativa prestata durante i turni di reperibilità, fuori dall'ordinario orario di lavoro, pur dovendo essere retribuita come lavoro straordinario, abbia natura e disciplina diversa, in particolare non richiedendo una ulteriore autorizzazione preventiva, diversa dall'articolazione dei turni di reperibilità. Così secondo recente giurisprudenza di legittimità relativa al comparto sanità, per la quale ricorre una netta distinzione tra i due istituti e il richiamo al lavoro straordinario quanto ai turni di pronta reperibilità è rivolto solo al quantum dell'indennità “mentre rimane inalterato il criterio per cui, diversamente dal lavoro straordinario, la pronta reperibilità non si configura come una prestazione eccezionale, riguardando piuttosto la rimodulazione flessibile dell'ordinaria prestazione, funzionale al pieno utilizzo del servizio pubblico in taluni gangli organizzativi vitali per la completa fruizione dello stesso da parte dei destinatari” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 27797 del 22/11/2017 (Rv. 646439 - 01).
Nel caso di specie, il servizio di reperibilità dei Funzionari del Servizio Sociale cui per circostanza pacifica fra le parti era addetta la ricorrente, veniva istituito mensilmente a partire dal mese di agosto
2020 con delibera del 31.8.2020 (all. 4 ric.) e, per il periodo di cui è causa (20.10.2020-31.12.2020) con delibere del 24.9.2020, del 28.10.2020 e 27.11.2020 ed autorizzato in relazione ad ogni singolo dipendente con i prospetti a queste allegati e successive rettifiche (all. 5 ric.).
Secondo quanto specificatamente dedotto dalla ricorrente nelle note del 10.3.2025, in cui la domanda veniva parzialmente modificata alla luce delle deduzioni avversarie contenute nella memoria di costituzione e risposta, e non contestato dal la ricorrente, nel periodo dal 20/10/2020 al CP_1
31/12/2020, ha effettuato in regime di reperibilità n. 25 ore di lavoro straordinario normale, n. 2 ore di lavoro notturno e due ore e trenta minuti di lavoro festivo notturno, complessivamente pari a 33 ore e
30 minuti.
pagina 4 di 6 Alla luce delle considerazioni che precedono, pur in mancanza di autorizzazione preventiva, trattandosi di attività lavorativa prestata in regime di reperibilità, sussiste il diritto della ricorrente alla retribuzione come lavoro straordinario, o compensazione ai sensi dell'art.38, comma 7 o dell'art.38- bis ccnl 2000, complessivamente di 29 ore e 30 minuti di lavoro straordinario, da intendersi, secondo il tenore letterale della disposizione citata, quale obbligazione alternativa del datore di lavoro pubblico, con la possibilità di scelta attribuita al lavoratore.
Invero, ai sensi dell'art. 37, co. 7 richiamato dall'art. 11 ccnl sopra riportato (all. 13 ric.): “Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio”. Ai sensi dell'art. 38 bis: “1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari. (…)”.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica fra le parti che le richieste avanzate dalla ricorrente, erano state sempre effettuate barrando la dicitura: “fermo restando che in mancanza di risorse finanziarie, le prestazioni rese saranno compensate con l'istituto del riposo compensativo”, come dedotto dal resistente e non contestato dalla ricorrente. CP_1
Tale dicitura, alla luce del suo chiaro tenore letterale, che fa riferimento sia alla possibilità di retribuzione delle ore come lavoro straordinario che alla possibilità della loro compensazione tramite riposo compensativo, si ritiene che valga solo a ribadire la natura alternativa dell'obbligazione datoriale di retribuzione delle ore di lavoro straordinario svolte in regime di reperibilità tramite compensazione o pagamento, non potendo costituire scelta idonea ai sensi dell'art. 11 ccnl in quanto condizionata, in particolare alla mancanza di risorse finanziarie. Al contrario, la disciplina collettiva prevede che la scelta del lavoratore sia libera e non anche vincolata a condizioni, peraltro dipendenti dalla volontà datoriale, come nel caso di specie, configurando un'ipotesi di obbligazione alternativa di pagamento o di fruizione di permessi ex art. 138 bis, co. 3 ccnl, a richiesta di ciascun lavoratore. Invero,
l'obbligazione alternativa, caratterizzata dal potere di libera scelta da parte del creditore, postula l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo e senza alcun condizionamento, sicché non ne ricorre l'ipotesi allorquando sin dall'inizio si sia previsto che una di esse è dovuta solo nel caso che la prima, dedotta in via principale, sia divenuta impossibile (Cass.
12576/1995). Nel caso di specie, la previsione che le prestazioni saranno compensate con il riposo compensativo “in mancanza di risorse finanziarie”, valendo a condizionare la scelta del creditore e, quindi, vanificando la previsione di una facoltà alternativa, deve ritenersi come non apposta perché sostituita di diritto con le previsioni più favorevoli del contratto collettivo ex art. 2077, co. 2 c.c.
Del resto, neppure la mancanza di risorse finanziarie ivi indicata può configurare un'ipotesi di impossibilità colposa della prestazione di pagamento dell'indennità di lavoro straordinario idonea ad estinguere una delle obbligazioni previste in via alternativa, trasformandola in obbligazione semplice, salvo il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1289, co. 2 c.c.: atteso che, secondo consolidata giurisprudenza, l'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve pagina 5 di 6 intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio "genus nunquam perit", può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro (Cass.
20152/2022).
In definitiva, risultando dalla documentazione in atti che la ricorrente, con lettera del 5.11.2021, ha scelto di ottenere il pagamento del compenso per lavoro straordinario in relazione alle ore di lavoro svolte in reperibilità, come anche ribadito nel presente ricorso, anziché di fruire del riposo compensativo, il ricorso dev'essere accolto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna il al pagamento a favore della ricorrente della somma dovuta a titolo di Controparte_1
29 ore e trenta minuti ore di lavoro svolto in regime di reperibilità nel periodo dal 20.10.2020 al
31.12.2020;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 515,00, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1392/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIRIMONTE Parte_1 C.F._1
SALVATORE DONATO, elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE, 46 88900 CROTONE presso il difensore avv. GIRIMONTE SALVATORE DONATO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, ing. rappresentato e difeso dall'avv. VITTORIA SITRA dell'Avvocatura CP_2 dell'Ente, elettivamente domiciliati presso il Palazzo Comunale con sede in Crotone alla Piazza della Resistenza n. 1
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 16.6.2023 , in qualità di assistente sociale, dipendente del Parte_1 assegnata al Settore 6 - Servizi Sociali, assumendo di aver effettuato nel periodo Controparte_1 dal 20/10/2020 al 31/12/2020 n. 39.18 ore di lavoro straordinario normale e n.
8.57 ore di lavoro straordinario festivo nell'ambito dei turni di reperibilità, chiedeva: “1) Dichiarare il diritto della ricorrente, ai sensi dell'art.23 del CCNL del 14/09/2000 (Comparto Regioni e Autonomie Locali), alla retribuzione delle ore di lavoro svolte a seguito di chiamata durante i turni di reperibilità disposti dal dirigente del Settore 6 (Politiche Sociali) o dalla Responsabile dell'Ufficio 6 (Servizi Sociali); 2)
Accertare e dichiarare che la ricorrente dal 20/10/2020 al 31/12/2020, nei turni di reperibilità fissati dal Comune di Crotone per le Assistenti Sociali, ha effettuato n. 39.18 ore di lavoro straordinario normale e n.
8.57 ore di lavoro straordinario festivo;
3) Condannare, per l'effetto, il CP_1 al pagamento della somma di Euro 724,40 in favore della ricorrente, oltre interessi legali
[...] maturati e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
4) Condannare il a Controparte_1 pagare le spese, i diritti e gli onorari del pre-sente giudizio da distrarre ex art.93 c.p.c. in favore dello scrivente difensore”. Sosteneva, in particolare, di non aver potuto richiedere preventivamente l'autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario, non essendo prevedibile la chiamata ad effettuare la prestazione lavorativa durante i turni di reperibilità e, quindi, di aver relazionato al pagina 1 di 6 dirigente competente in relazione all'attività svolta al termine di ogni intervento e ricevendo puntuale ratifica, impropriamente denominata autorizzazione, con conseguente diritto all'indennità di reperibilità ex art. 23 ccnl, per essere obbligata a svolgere la prestazione lavorativa fuori dall'orario di lavoro in caso di chiamata, senza la necessità di autorizzazione preventiva, a differenza di quanto previsto per il lavoro straordinario, che costituisce istituto diverso, non assimilabile in via analogica.
Si costituiva tempestivamente il sostenendo che non tutte le ore di lavoro oggetto Controparte_1 di giudizio risultavano essere state effettuate durante i turni di reperibilità assegnati alla ricorrente, ma soltanto 27 ore feriali diurne, 4 ore di lavoro notturno e 4 ore di lavoro notturno e festivo, mentre le atre ore di lavoro rivendicate rientravano nel regime di lavoro straordinario, con conseguente necessità di autorizzazione preventiva. Contestava comunque il diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario svolto in reperibilità mancando la redazione da parte della dipendente del verbale in cui vengono annotati il soggetto richiedente, l'ora e la data, la natura dell'evento o della situazione determinatesi, i provvedimenti adottati, l'eventuale personale intervenuto e la durata dell'intervento e considerando che, in ogni caso, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario era sempre successiva al giorno della prestazione lavorativa, contrariamente a quanto previsto dall'art. 38 ccnl. Sosteneva inoltre che gli Enti Locali hanno la facoltà unilaterale – attribuita dall'art. 38 bis C.C.N.L. Enti Locali del
14/09/2000 – di far confluire le ore di straordinario (autorizzate secondo i criteri sopra indicati) nell'ambito della c.d. “Banca Ore”, così evitando di provvedere al pagamento delle relative maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva. Sosteneva infine che la gestione del lavoro straordinario e di quello per la reperibilità, ricade nella competenza esclusiva del Dirigente di Settore e che, comunque, le richieste di autorizzazione avanzate dalla ricorrente, erano state effettuate sempre con la puntuale specifica << fermo restando che in mancanza di risorse finanziarie, le prestazioni rese saranno compensate con l'istituto del riposo compensativo>>, intendendo con ciò la personale ed espressa accettazione della condizione che, qualora il capitolo finanziario fosse stato incapiente, le ore di straordinario prestate, sarebbero state compensate con ore di riposo compensativo.
La causa, rinviata per formalizzare la conciliazione fra le parti, poi non concretizzatasi, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti in cui parte ricorrente modificava la domanda, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto nei limiti della domanda precisata nelle note di parte ricorrente del 10.3.2025.
Ai sensi dell'art. l'art. 23 del CCNL del comparto autonomia locali del 14.9.2000: “
1.Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L.20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.15 del CCNL dell'1.4.1999. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese;
gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.
Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La
pagina 2 di 6 fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale”.
La disposizione è stata integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001 nei seguenti termini:"
5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art.38, comma 7 o dell'art.38- bis, con equivalente recupero orario;
per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4."
Dalla lettura delle disposizioni sopra richiamate si evince che il servizio di reperibilità deve essere preventivamente organizzato e regolarmente coperto dal Fondo di pertinenza e che spetta al singolo ente, nella sua veste di datore di lavoro, la decisione circa l'individuazione delle aree di pronto intervento e l'istituzione del servizio di pronta reperibilità, sulla base di una autonoma ed adeguata valutazione delle proprie esigenze organizzative verificando, in via preventiva, al momento dell'istituzione del servizio, anche la effettiva disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento dei compensi dovuti ai lavoratori, compensi equiparati a quello dello straordinario.
In particolare, avuto riguardo alla necessità di individuazione da parte dell'ente locale delle aree di pronto intervento e, successivamente, dei turni di ciascun dipendente – che difatti non può essere adibito al servizio di reperibilità non più di sei volte al mese – risulta dal tenore letterale della norma in esame che l'autorizzazione dell'ente locale interviene al momento dell'individuazione del servizio di reperibilità e dei turni di ciascun dipendente addetto, allorquando è tenuto a verificare la compatibilità di detti turni con le risorse finanziarie in suo possesso. Diversamente da quanto previsto dall'art. 38 ccnl in tema di lavoro straordinario, non è necessaria l'autorizzazione preventiva in ordine a ciascuna attività prestata in caso di chiamata che, difatti, non è prevista dalla norma in esame secondo cui fra gli obblighi del dipendente in caso di chiamata vi è quello di raggiungere il posto di lavoro in trenta minuti e non anche quello di richiedere l'autorizzazione a raggiungerlo al dirigente di settore. Invero, secondo la guida operativa dell' dicembre 2014 (all. 15 ric.): “L'introduzione di servizi di pronta Pt_2 reperibilità normalmente, nell'esperienza aziendale, risponde all'esigenza di assicurare con tempestività lo svolgimento di una determinata attività o l'erogazione di un determinato servizio in presenza di specifici presupposti o di un particolare evento, qualora non sia possibile l'adozione di altre misure organizzative, come ad esempio l'introduzione di turni di lavoro, per assicurare lo svolgimento di tali attività e l'erogazione di tali servizi, o in quanto ciò non sia tecnicamente possibile
(ad esempio per la mancanza di un adeguato numero di addetti in possesso della professionalità necessaria) o in quanto tale opzione non sia economicamente conveniente (costi connessi all'introduzione di turni di lavoro), trattandosi di attività meramente eventuali” (..) Nel momento in cui l'ente decide l'attivazione di servizi di reperibilità, contestualmente, lo stesso deve necessariamente verificare, in via preventiva, anche la effettiva disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento dei compensi dovuti ai lavoratori interessati ed in particolare: a) nell'ambito delle generali disponibilità finanziarie dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999, la sussistenza delle risorse sia per il pagamento dell'indennità di reperibilità (che, si ricorda, compete per i soli periodi di "attesa" o di "disponibilità); sia per il pagamento dell'attività prestata dal lavoratore che, inserito nel servizio di reperibilità sia chiamato a rendere una effettiva prestazione lavorativa nel giorno della domenica;
b) nell'ambito delle disponibilità dell'art.14 del CCNL dell'1.4.1999, la sussistenza delle risorse idonee a consentire il pagamento del compenso del lavoro straordinario spettante al dipendente nel caso del lavoratore che, nell'ambito del periodo di reperibilità, presti effettiva attività lavorativa in tutte le altre ipotesi diverse da quella considerata al precedente n.1)”.
pagina 3 di 6 Quindi, il lavoratore in reperibilità è tenuto a rispondere tempestivamente alle chiamate e rispettare il limite orario per il raggiungimento del posto di lavoro, nonché di “comunicare immediatamente al dirigente competente qualsiasi variazione o impedimento sopraggiunto, imputabili a forza maggiore, concernente lo svolgimento del proprio turno di reperibilità, ai fini della eventuale sostituzione”, ma non anche, come sopra detto, di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della prestazione richiesta in caso di chiamata – che presuppone la natura urgente dell'attività richiesta – che è già stata concessa al momento della redazione dei turni da parte del dirigente. Secondo la guida , in particolare: “Il Pt_2 dipendente di turno, entro 30 minuti dalla chiamata del dirigente competente o anche del diverso soggetto a ciò legittimato sulla base del regolamento adottato dall'ente, deve recarsi sul luogo di lavoro o comunque nel diverso luogo dove deve essere eseguito l'intervento o deve essere svolta l'attività che hanno giustificato l'attivazione del servizio di reperibilità, verificando anche se, in relazione alla peculiarità delle esigenze o delle eventuali emergenze manifestatesi sia necessario coinvolgere altri soggetti istituzionali o privati (ad esempio, Vigili del Fuoco, Dicembre 2014 Pag. 12
– La reperibilità nel comparto Regioni e autonomie locali Carabinieri, Polizia locale, Ditte Pt_2 appaltatrici di noleggio mezzi, altre amministrazioni, ecc.). In tal ultimo caso, il dipendente in reperibilità comunicherà al dirigente competente preventivamente tutte le informazioni necessarie per le opportune valutazioni per il relativo assenso. In caso di chiamata con intervento operativo, il dipendente interessato fornisce tempestiva ed adeguata informazione sulle circostanze e successivamente sugli esiti dell'intervento al dirigente competente, secondo le indicazioni ricevute. Al termine di ogni intervento, viene comunque redatto un apposito verbale, che sarà poi trasmesso al dirigente competente”.
Alla luce delle predette considerazioni si ritiene, dunque, che l'attività lavorativa prestata durante i turni di reperibilità, fuori dall'ordinario orario di lavoro, pur dovendo essere retribuita come lavoro straordinario, abbia natura e disciplina diversa, in particolare non richiedendo una ulteriore autorizzazione preventiva, diversa dall'articolazione dei turni di reperibilità. Così secondo recente giurisprudenza di legittimità relativa al comparto sanità, per la quale ricorre una netta distinzione tra i due istituti e il richiamo al lavoro straordinario quanto ai turni di pronta reperibilità è rivolto solo al quantum dell'indennità “mentre rimane inalterato il criterio per cui, diversamente dal lavoro straordinario, la pronta reperibilità non si configura come una prestazione eccezionale, riguardando piuttosto la rimodulazione flessibile dell'ordinaria prestazione, funzionale al pieno utilizzo del servizio pubblico in taluni gangli organizzativi vitali per la completa fruizione dello stesso da parte dei destinatari” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 27797 del 22/11/2017 (Rv. 646439 - 01).
Nel caso di specie, il servizio di reperibilità dei Funzionari del Servizio Sociale cui per circostanza pacifica fra le parti era addetta la ricorrente, veniva istituito mensilmente a partire dal mese di agosto
2020 con delibera del 31.8.2020 (all. 4 ric.) e, per il periodo di cui è causa (20.10.2020-31.12.2020) con delibere del 24.9.2020, del 28.10.2020 e 27.11.2020 ed autorizzato in relazione ad ogni singolo dipendente con i prospetti a queste allegati e successive rettifiche (all. 5 ric.).
Secondo quanto specificatamente dedotto dalla ricorrente nelle note del 10.3.2025, in cui la domanda veniva parzialmente modificata alla luce delle deduzioni avversarie contenute nella memoria di costituzione e risposta, e non contestato dal la ricorrente, nel periodo dal 20/10/2020 al CP_1
31/12/2020, ha effettuato in regime di reperibilità n. 25 ore di lavoro straordinario normale, n. 2 ore di lavoro notturno e due ore e trenta minuti di lavoro festivo notturno, complessivamente pari a 33 ore e
30 minuti.
pagina 4 di 6 Alla luce delle considerazioni che precedono, pur in mancanza di autorizzazione preventiva, trattandosi di attività lavorativa prestata in regime di reperibilità, sussiste il diritto della ricorrente alla retribuzione come lavoro straordinario, o compensazione ai sensi dell'art.38, comma 7 o dell'art.38- bis ccnl 2000, complessivamente di 29 ore e 30 minuti di lavoro straordinario, da intendersi, secondo il tenore letterale della disposizione citata, quale obbligazione alternativa del datore di lavoro pubblico, con la possibilità di scelta attribuita al lavoratore.
Invero, ai sensi dell'art. 37, co. 7 richiamato dall'art. 11 ccnl sopra riportato (all. 13 ric.): “Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio”. Ai sensi dell'art. 38 bis: “1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari. (…)”.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica fra le parti che le richieste avanzate dalla ricorrente, erano state sempre effettuate barrando la dicitura: “fermo restando che in mancanza di risorse finanziarie, le prestazioni rese saranno compensate con l'istituto del riposo compensativo”, come dedotto dal resistente e non contestato dalla ricorrente. CP_1
Tale dicitura, alla luce del suo chiaro tenore letterale, che fa riferimento sia alla possibilità di retribuzione delle ore come lavoro straordinario che alla possibilità della loro compensazione tramite riposo compensativo, si ritiene che valga solo a ribadire la natura alternativa dell'obbligazione datoriale di retribuzione delle ore di lavoro straordinario svolte in regime di reperibilità tramite compensazione o pagamento, non potendo costituire scelta idonea ai sensi dell'art. 11 ccnl in quanto condizionata, in particolare alla mancanza di risorse finanziarie. Al contrario, la disciplina collettiva prevede che la scelta del lavoratore sia libera e non anche vincolata a condizioni, peraltro dipendenti dalla volontà datoriale, come nel caso di specie, configurando un'ipotesi di obbligazione alternativa di pagamento o di fruizione di permessi ex art. 138 bis, co. 3 ccnl, a richiesta di ciascun lavoratore. Invero,
l'obbligazione alternativa, caratterizzata dal potere di libera scelta da parte del creditore, postula l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo e senza alcun condizionamento, sicché non ne ricorre l'ipotesi allorquando sin dall'inizio si sia previsto che una di esse è dovuta solo nel caso che la prima, dedotta in via principale, sia divenuta impossibile (Cass.
12576/1995). Nel caso di specie, la previsione che le prestazioni saranno compensate con il riposo compensativo “in mancanza di risorse finanziarie”, valendo a condizionare la scelta del creditore e, quindi, vanificando la previsione di una facoltà alternativa, deve ritenersi come non apposta perché sostituita di diritto con le previsioni più favorevoli del contratto collettivo ex art. 2077, co. 2 c.c.
Del resto, neppure la mancanza di risorse finanziarie ivi indicata può configurare un'ipotesi di impossibilità colposa della prestazione di pagamento dell'indennità di lavoro straordinario idonea ad estinguere una delle obbligazioni previste in via alternativa, trasformandola in obbligazione semplice, salvo il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1289, co. 2 c.c.: atteso che, secondo consolidata giurisprudenza, l'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve pagina 5 di 6 intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio "genus nunquam perit", può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro (Cass.
20152/2022).
In definitiva, risultando dalla documentazione in atti che la ricorrente, con lettera del 5.11.2021, ha scelto di ottenere il pagamento del compenso per lavoro straordinario in relazione alle ore di lavoro svolte in reperibilità, come anche ribadito nel presente ricorso, anziché di fruire del riposo compensativo, il ricorso dev'essere accolto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna il al pagamento a favore della ricorrente della somma dovuta a titolo di Controparte_1
29 ore e trenta minuti ore di lavoro svolto in regime di reperibilità nel periodo dal 20.10.2020 al
31.12.2020;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 515,00, oltre i.v.a., c.p.a. spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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