Sentenza 11 marzo 2015
Massime • 1
In tema di bancarotta semplice documentale, la colpa dell'imprenditore non è esclusa dall'affidamento a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava, oltre all'onere di un'oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale 'culpa in eligendò, anche quella di controllarne l'operato.
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Massima In materia di bancarotta semplice, la prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento e non dal momento delle singole condotte; inoltre, l'amministratore risponde anche a titolo di colpa per l'irregolare tenuta delle scritture contabili, non potendo invocare l'affidamento a un professionista, né l'ignoranza contabile, essendo su di lui l'obbligo di vigilanza e controllo. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 11/05/2017, n. 45288 RITENUTO IN FATTO 1. G.G., per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2015, n. 24297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24297 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 11/03/2015
Dott. VESSICHELLI M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 901
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. - Consigliere - N. 32268/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UT PA DO N. IL 04/09/1958;
avverso la sentenza n. 3041/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 26/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione UT PA FR, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, in data 26 marzo 2014, con la quale, a parte la riduzione del trattamento sanzionatorio, è stato confermato il giudizio di responsabilità, formulato in primo grado, in ordine al reato di cui alla L. Fall., art. 224, comma 1, in relazione all'art. 217, comma 2 della cit. legge.
L'imputato è stato ritenuto responsabile, quale amministratore unico della So. gè. pa. S.r.l. dal 25 settembre 2006 al 13 marzo 2008 - data del fallimento - di avere, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, omesso di tenere i libri e le altre scritture contabili prescritte dalla legge ossia il libro giornale, il libro degli inventari, il registro delle fatture emesse o dei corrispettivi e il registro delle fatture di acquisto. Deduce:
1) la violazione di legge (art. 507 c.p.p.) in relazione alla ritenuta ammissibilità e utilizzabilità della deposizione testimoniale della dottoressa IG, commercialista della società, assunta dal giudice senza la necessaria motivazione. La necessità della motivazione, al riguardo, pure omessa nella sentenza impugnata, viene ricavata dalla giurisprudenza di legittimità (vedi sentenza n. 38674 del 2005) che la pretende. Da ciò la difesa inferisce che la mancata motivazione sulla assunzione (come sulla omessa assunzione del teste) sia sanzionata con la nullità: una nullità che deriverebbe dalla assunzione di una prova a carico, con violazione del diritto della difesa al contraddittorio sulla formazione della prova e, più in generale del dovere di motivazione di cui all'art. 111 Cost., comma 6;
2) il vizio della motivazione con riferimento alla mancata assunzione di perizia grafologica richiesta dalle parti durante le discussioni in appello. Si trattava di una perizia avente ad oggetto la firma apposta sul documento asseritamente inviato dalla dottoressa IG al UT all'atto della pretesa restituzione all'imputato di alcune scritture sociali detenute dalla commercialista (verbale delle assemblee ): importante, la perizia, perché capace di dimostrare la (già accertata dalla difesa) falsità della firma stessa e quindi l'inattendibilità della teste al di là della rilevanza del documento . E tale inattendibilità si sarebbe dovuta ricavare anche dal fatto che la commercialista - per questo assunta dal Tribunale in qualità di imputato in procedimento connesso - era imputata appunto in altro procedimento relativo a diversa società, pure riconducibile allo stesso imputato, procedimento nel quale era accusata di aver indebitamente trattenuto presso di sè la documentazione di tale società sottoposta a procedura fallimentare;
3) il vizio della motivazione sulla attendibilità della teste IG e il travisamento delle dichiarazione del teste Pieri. Invero la tesi difensiva sostenuta dall'imputato era che egli aveva sempre affermato di avere affidato alla commercialista la gestione della contabilità e di avere anche sollecitato la professionista alla restituzione della documentazione, disconoscendo la presunta firma in calce alla lettera di restituzione dei documenti da parte della stessa. Nel deporre in senso opposto a quello dell'imputato, la commercialista avrebbe dovuto essere ritenuta inattendibile anche alla luce delle considerazioni dell'avvocato Pieri, curatore del fallimento, il quale aveva riferito circa il fatto che la commercialista gli aveva fatto pervenire soltanto dei "mastrini" ma non anche la lettera della presunta riconsegna della documentazione all'imputato.
Inoltre la Corte territoriale aveva riconosciuto la scarsa trasparenza dei rapporti tra la commercialista e l'imputato, pur non traendo da tale premessa le necessarie conclusioni sul punto della configurazione della colpa in capo all'imputato medesimo, in relazione alla mancata tenuta delle scritture contabili. Sostiene il difensore che la difesa della commercialista è risultata caotica ed inoltre essa non poteva non avere intrattenuto significativi rapporti con il precedente commercialista della stessa società, RA, del resto coimputato nella accusa di cui sopra, quale coamministratore e contabile dell'altra società dell'imputato;
4) il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità a titolo di colpa.
I giudici hanno infatti ritenuto l'imputato responsabile per la colposa inerzia nella tenuta della contabilità mentre era emerso che l'imputato aveva sempre sollecitato la commercialista, anche a mezzo dei difensori, fino alla presentazione di un esposto all'ordine dei commercialisti e di una querela.
Anche l'ultimo commercialista, dottor LI, aveva affermato di non avere potuto tenere le scritture della società dall'inizio del proprio incarico perché non erano state espletate nuove operazioni. Secondo il difensore, l'art. 42 c.p. consente la configurazione della colpa alternativamente al dolo soltanto in relazione alle contravvenzioni mentre il reato in esame, essendo delitto, non consente tale previsione alternativa ma solo la configurazione del dolo, nella specie escluso dalla Corte territoriale. Anche la sola colpa non è configurabile in capo a chi, come l'imputato, è stato convinto della effettiva esistenza delle scritture contabili presso i propri commercialisti e, pur apparentemente ma incolpevolmente inerte, si è poi sempre reso disponibile nei confronti dell'autorità giudiziaria e del curatore del fallimento.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Occorre osservare, data la natura assorbente del rilievo, con ciò rispondendosi anche al quarto motivo di ricorso, che il reato di bancarotta semplice è stato ritenuto da tutta la giurisprudenza formatasi sulla materia sin da epoca remota - del tutto trascurata dal ricorrente- come reato di pericolo presunto, punibile anche a titolo di colpa, il quale sanziona la mancanza o irregolare tenuta di libri e scritture anche per negligenza nella sorveglianza delle persone alle quali sia stato eventualmente affidato l'incarico della tenuta (Sez. 5, Sentenza n. 1274 del 21/10/1975 Ud. (dep. 28/01/1976 ) Rv. 132048; Sez. 5, Sentenza n. 3936 del 11/11/1975 Ud. (dep. 24/03/1976 ) Rv. 132911; Sez. 5, Sentenza n. 6793 del 09/03/1978 Ud. (dep. 30/05/1978 ) Rv. 139213; Sez. 5, Sentenza n. 333 del 14/10/1982 Ud. (dep. 18/01/1983 ) Rv. 156919; Sez. 5, Sentenza n. 7928 del 17/06/1983 Ud. (dep. 06/10/1983 ) Rv. 160447 ove si osserva che la colpa sufficiente sia quella da intendersi come violazione del dovere di diligenza al quale è tenuto colui che pretende di esercitare professionalmente un'attività di impresa di qualsiasi tipo e natura;
attività che deve essere svolta secondo le regole più comuni di conduzione economica, in una società civile;
Sez. 5, Sentenza n. 9572 del 20/12/2005 Ud. (dep. 20/03/2006 ) Rv. 234228). Ma soprattutto la sentenza n. 38598 del 09/07/2009 Ud. (dep. 05/10/2009 ) Rv. 244823 ha già avuto modo di chiarire che a ciò non osta il tenore dell'art. 42 cod. pen. che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa. È vero infatti, si legge nella relativa motivazione, che l'art. 42 c.p. esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, ma previsione espressa non significa previsione esplicita, sicché può darsi una previsione implicita della colpa, desumibile per via di interpretazione sistematica, come appunto ritiene la giurisprudenza per la bancarotta semplice documentale, argomentando a contrario dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (Cass., sez. 5A, 18 marzo 1968, Alibrandi, m. 107958). Analogamente si era espressa Sez. 5, Sentenza n. 27515 del 04/02/2004 Ud. (dep. 18/06/2004) Rv. 228701 secondo la quale il reato di bancarotta semplice documentale è punibile a titolo tanto di dolo quanto di colpa, come appare desumibile dalla struttura della norma incriminatrice la quale, nel punire l'imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell'illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori.
E nella specie la colpa si è estrinsecata, con riferimento alla tesi dell'affidamento nei confronti dei propri commercialisti, in primo luogo neh' omesso controllo del loro operato come preteso dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha osservato che in tema di bancarotta semplice, la colpa dell'imprenditore è ravvisarle anche quando egli abbia affidato a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda la tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava, oltre all'onere di un'oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale "culpa in eligendo", anche quello di controllarne l'operato (Sez. 5, Sentenza n. 32586 del 10/07/2007 Ud. (dep. 09/08/2007 ) Rv. 237105; conformi:
N. 3036 del 1987 Rv. 175318, N. 12765 del 1989 Rv. 182124). Tornando al primo motivo di ricorso deve rilevarsene la manifesta infondatezza alla luce del principio, già enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova previsto dall'art. 507 cod. proc. pen rientra nel compito di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all'inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio, sicché la correttezza del suo uso è, in caso di esercizio, agevolmente riscontrabile sulla base dell'utilizzazione dei risultati, mentre una adeguata motivazione deve essere svolta nel caso di omesso esercizio in seguito ad istanza di parte (Sez. 3, Sentenza n. 8936 del 19/06/1998 Ud. (dep. 03/08/1998 ) Rv. 211669;
Sez. 1, Sentenza n. 37546 del 11/06/2002 Ud. (dep. 08/11/2002 ) Rv. 222494). E d'altra parte è stato già rilevato che l'esercizio positivo del potere da parte del giudice di disporre l'assunzione di nuove prove a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. senza alcuna motivazione sull'assoluta necessità dell'acquisizione non determina alcuna inutilizzabilità o invalidità, non prevedendo l'ordinamento processuale specifiche sanzioni (Sez. 2, Sentenza n. 6250 del 09/01/2013 Ud. (dep. 08/02/2013) Rv. 254497) non foss'altro perché nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, che può essere denegato dal giudice, con adeguata motivazione, solo quando le prove richieste sono vietate dalla legge o sono manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 6, Sentenza n. 48645 del 06/11/2014 Ud. (dep. 24/11/2014) Rv. 261256).
Tale esercizio dei poteri difensivi non può individuarsi nella richiesta, formulata soltanto nella fase della discussione in appello, di perizia grafologica.
Al riguardo, la decisione negativa del giudice dell'appello non può comunque essere censurata con ricorso per cassazione alla luce della costante giurisprudenza di legittimità che ribadisce come la perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non possa farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione. Sez. 4, Sentenza n. 14130 del 22/01/2007 Ud. (dep. 05/04/2007 ) Rv. 236191; Conformi: N. 6861 del 1993 Rv. 195139, N. 9788 del 1994 Rv. 199279, N. 275 del 1997 Rv. 206894, N. 6074 del 1997 Rv. 208090, N. 13086 del 1998 Rv. 212187, N. 12027 del 1999 Rv. 214873, N. 4981 del 2003 Rv. 229665, N. 9279 del 2003 Rv. 225345, N. 17629 del 2003 Rv. 226809, N. 37033 del 2003 Rv. 228406, N. 4981 del 2004 Rv. 229665).
E nel caso in esame non può dirsi che il giudice del merito non abbia reso adeguata motivazione dando conto di come la perizia fosse stata richiesta per accertare la autenticità o meno della scrittura di accompagnamento alla restituzione di scritture della società non rilevanti ai fini della contestazione (verbale delle assemblee, registro dei beni ammortizzabili, registro del consiglio di amministrazione): una finalità dunque non direttamente incisiva ai fini del risultato del processo nel quale si discuteva dell'assolvimento, da parte dell'imputato, del dovere di diligenza nella compilazione, anche a mezzo di professionisti, delle scritture elencate dall'art. 2214 c.c.. E tale dovere, così venendosi alla replica al terzo motivo di ricorso, è stato ritenuto non adempiuto da parte dell'imputato, con motivazione del tutto coerente ed esaustiva da parte del giudice a quo.
Questo infatti ha motivatamente sostenuto la marginalità del tema della attendibilità (o meno) della commercialista dottoressa IG posto che comunque l'imputato è rimasto inadempiente rispetto al dovere di dimostrare quali scritture contabili avesse delegato al commercialista di tenere e quale fosse stato il controllo sull'esatto adempimento di tale disposizione: adempimenti cui l'imputato non poteva sottrarsi nell'ottica di dimostrarsi incolpevole di fronte alla legge.
Gli elementi della colpa ovverosia della concreta negligenza sono stati adeguatamente illustrati dalla Corte di merito - e nella loro sostanza, non contestati dalla difesa - Corte la quale ha segnalato l'accertamento dell'avere l'imputato dapprima incaricato la commercialista di tenere le scritture contabili a partire da febbraio 2007, per poi dovere registrare le dimissioni di costei dall'incarico per il mancato pagamento dei compensi. A tali dimissioni aveva fatto seguito l'inerzia per un anno prima di incaricare un altro professionista (LI) comunque non messo nelle condizioni di operare e di ricostruire effettivamente la contabilità ma anzi persistendo nell'omettere di corrispondergli il dovuto, così pregiudicando ogni possibilità di utile prosecuzione del rapporto. A tale completo quadro argomentativo vengono contrapposti, soltanto sul piano fattuale non direttamente apprezzabile da questa Corte, la circostanza che l'imputato possa avere presentato querela contro la IG o aver inviato un esposto al suo Consiglio dell'ordine, comportamenti che si pongono comunque all'esterno e a valle dell'inadempimento di rilievo penale di cui sopra si è detto, senza incidere sulla sua significatività intrinseca.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2015