Sentenza 19 giugno 1998
Massime • 1
Il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova previsto dall'art. 507 cod.proc.pen rientra nel compito del giudice di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all'inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio, sicché la correttezza del suo uso è, in caso di esercizio, agevolmente riscontrabile sulla base dell'utilizzazione dei risultati, mentre una adeguata motivazione deve essere svolta nel caso di omesso esercizio in seguito ad istanza di parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/1998, n. 8936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8936 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giammanco Pietro Presidente del 19/6/98
1. Dott. Savignano Giuseppe Consigliere SENTENZA
2. " OR IG " N.2276
3. " IA AL " REGISTRO GENERALE
4. " Novarese Francesco " N.14117/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul proposto da BE EL n. a Locatello (BG) 13 maggio 1934 avverso la sentenza della Pretura di Bergamo del 19 dicembre 1997 Visti gli arti, la sentenza denunziata del ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Albano Antonio che ha concluso per rigetto
Svolgimento del processo
RI AN ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Pretore di Bergamo., emessa in data 19 dicembre 1997, con la quale veniva condannato per il reato di esercizio di uccellagione (art.30 lett.e) legge 11 febbraio 1992 n.157) deducendo quali motivi la violazione dell'art.192 secondo comma c.p.p. in relazione all'art.125 comma terzo c.p.p. per il valore probatorio attribuito alle dichiarazioni degli operanti in difetto di altri elementi di prova, la violazione dell'art.507 c.p.p., per la carenza di motivazione circa l'audizione del secondo teste, la carenza di motivazione in ordine al reato contestato, la mancata assunzione di una prova peritale ritenuta decisiva ai fini della configurabilità della contravvenzione.
Motivi della decisione
I motivi sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Infatti molte delle censure addotte sotto l'apparente dedotta violazione di norme processuali mirano a proporre una differente valutazione delle risultanze probatorie, già apprezzate senza vizi logici e giuridici dal giudice di merito. Ed invero occorre ribadire che esula dai poteri di questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo detta valutazione riservata al giudice di merito, mentre il giudice di legittimità deve accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. sez.VI ud. 5 novembre 1992 dep. 25 gennaio 1993 n. 3919,Vinciguerra rv. 192758 confortata da numerose affermazioni in tal senso contenute in varie sentenze di queste sezioni unite cfr. Cass. sez.un.26 febbraio 1991 n. 5,Bruno ed altri rv. 186999 e Cass.sez.un. 25 ottobre 1994 n. 19,De Lorenzo rv.199391 cui adde ex plurimis Cass. sez.un. ud.13 dicembre 1995 dep 29 gennaio 1996 n. 930,Clarke rv. 203428) nei limiti stabiliti dall'art.606 lett. e) c.p.p. cioè se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato.
La mancanza di motivazione, perciò, va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente, dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato", sicché il giudice di merito dovrebbe evidenziare con completezza il fatto poiché questa esposizione consente al giudice di legittimità di valutare la congruità e la logicità della motivazione e di evincere in modo perfettamente aderente alla realtà degli accadimenti, le affermazioni di diritto, che regolano la fattispecie concreta.
Peraltro la dettagliata descrizione del fatto non è l'unico mezzo per valutare la sussistenza dei vizi della motivazione su evidenziati, giacché l'esigenza della completezza deve essere bilanciata dalla necessità di una coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la sentenza, la quale risponde a criteri di efficienza e di rapida definizione dei giudizi. Inoltre il riferimento "al testo del provvedimento impugnato" non deve essere inteso con riguardo esclusivo al dato cartolare, ma riguarda la possibilità di considerare solo le argomentazioni svolte con le prove ivi indicate pure attraverso un mero richiamo ad alcuni atti del procedimento, limitando soltanto i poteri di accertamento del giudice di legittimità in conformità al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi (cfr.contra per l'integrale ricostruzione della vicenda storica attraverso la completa riproduzione degli atti Cass. sez.III 27 settembre 1994 n. 3661,Falso rv.200268).
Non ignora il collegio l'esistenza di un indirizzo, di minoritario, secondo il quale, dopo aver controllato che il travisamento del fatto risulti dal testo del Provvedimento, la Corte potrebbe passare all'esame degli atti.
Infatti, nonostante i molti limiti introdotti a questo esame dalla predetta decisione e da quelle che la condividono, in base ai quali non è possibile comunque un nuovo accertamento ed una diversa valutazione dei fatti, ma solo un esame fondato sul rispetto dei criteri dettati dall'art.192 c.p.p., detto orientamento appare nettamente in contrasto con il dato normativo, che circoscrive il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in tema di motivazione alla illogicità manifesta ed alla mancanza, con i lavori preparatori , dai quali risulta la volontà di depurare e ridurre il vizio motivazionale attraverso una diversa espressione lessicale ed un inciso inerente al "testo del provvedimento impugnato", giacché tende ad esaltare il ruolo del giudice di legittimità ed a distinguere i compiti fra i due tipi di giudizio, escludendo in ogni modo la possibilità di introdurre surrettiziamente un terzo grado. Non appare neppure condivisibile l'argomentazione, mutuata da minoritaria dottrina, secondo cui l'omesso esame di una prova costituirebbe un vizio procedurale a norma dell'art.546 primo comma lett. e) c.p.p., che inficerebbe di nullità il provvedimento in base al disposto del primo comma n.3 dell'art.125 c.p.p.., ovvero rientrerebbe nelle censure relative all'inosservanza di altre norme giuridiche di cui occorre tener conto nel l'applicazione della legge penale ed alla mancanza di motivazione.
Infatti, il riferimento al vizio di cui alla lettera b) dell'art.606 c.p.p. è incongruo, perché attiene a disposizioni di diritto sostanziale e non processuale, mentre anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale non è ravvisabile un vizio di motivazione, qualora il giudice di merito non abbia compiuto un'analitica ed approfondita analisi di tutte le deduzioni delle parti, tralasciandone alcune (Cass. sez.V 21 maggio 1992 n. 8411 rv.191488 ).
Peraltro, indipendentemente da dette esatte osservazioni, occorre sottolineare ancora una volta che l'art.606 comma primo lett. e) c.p.p., subordinando la sanzionabilità del vizio di motivazione alla condizione che quest'ultimo risulti dal testo del provvedimento impugnato, rende alquanto remota l'eventualità che la Cassazione possa, in pratica, riconoscere l'omessa valutazione di una prova, salvo il caso in cui quest'ultima, enunciata nelle premesse, venga trascurata nello sviluppo delle argomentazioni e la sua valutazione non possa ritenersi assorbita in altre considerazioni. Tale ultimo assunto serve per contrastare la pretesa violazione dell'art.606 primo comma lett. c) c.p.p., giacché il difetto di motivazione, pur costituendo fonte d'invalidità della sentenza, può essere dedotto in Cassazione esclusivamente alla stregua della lettera e) della citata disposizione, dovendosi ritenere che tale norma operi come una previsione specifica, che rende inapplicabile quella di carattere generale contenuta nella lettera c), giacché, altrimenti, in contrasto con quanto già evidenziato, si tornerebbe ad un regime identico a quello precedente, che la nuova normativa ha voluto espressamente modificare con il prevedere un autonomo e limitato motivo di ricorso in sede di legittimità per vizio di motivazione.
Non sembra neppure che detta censura possa essere apprezzata alla luce del motivo stabilito dalla successiva lettera d) che riguarda il caso di mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne abbia fatto richiesta a norma dell'art.495 secondo comma c.p.p., giacché solo una forzatura del dato normativo, riconosciuta dalla stessa minoritaria dottrina, che propugna questa interpretazione, consentirebbe una simile esegesi.
Ed invero funzione di questo vizio è quella di offrire una forma di tutela contro eventuali violazioni del c.d. diritto alla controprova, che abbiano compromesso l'effettiva instaurazione del contraddittorio fra le parti in dibattimento in ordine ad un elemento decisivo dell'istruzione probatoria.
Nell'impugnata sentenza il Pretore rileva attraverso l'esame e la valutazione delle deposizioni dei testi che si tratta di reti utilizzate per la pratica dell'uccellagione e le descrive in modo chiaro ed incontrovertibile, sicché la prima parte del primo motivo, il secondo ed il terzo appaiono manifestamente infondati ed inammissibili, proprio perché attengono al fatto.
Per quel che concerne la pretesa violazione dell'art.507 c.p.p. bisogna evidenziare che la Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 111 del 1993) e questo giudice di legittimità anche a sezioni unite (Cass. sez.un.21 novembre 1992,Martin n. 11227 rv.191606.) hanno ritenuto detto potere rientrante nel compito del giudice di accertare la verità, sicché la correttezza del suo uso è, in caso di esercizio, agevolmente riscontrabile sulla base dell'utilizzazione dei risultati, mentre un'adeguata motivazione deve essere svolta nel caso di omesso esercizio in seguito ad istanza della parte. Infatti fine primario ed ineludibile del processo penale è la ricerca della verità e l'ordinamento attuale è improntato al principio di legalità ed a quello connesso di obbligatorietà dell'azione penale, onde non sono concepibili metodologie processuali che ostacolino l'accertamento del fatto storico in modo irragionevole, sicché il potere attribuito al giudice ex art.507 c.p.p. ha una funzione riequilibrante atta a supplire all'inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio, mentre il giudice non è obbligato a prediligere la prova intempestivamente richiesta da una parte, dovendo valutare quale sia quella che nel migliore dei modi ed in modo celere riesca a soddisfare la funzione conoscitiva del processo. Ed invero valore egualmente eminente è quello della rapidità dei giudizi, sicché la parte non può dolersi dell'esercizio di questo potere, ne' della scelta operata dal giudice in relazione a diverse prove attuabili, ove quella prescelta in base all'art.507 c.p.p. abbia raggiunto lo scopo.
Peraltro, contrariamente all'assunto difensivo, l'ordinanza motiva in maniera logica, esauriente ed ineccepibile sotto il profilo giuridico la scelta operata, evidenziando come "le circostanze sulle quali il difensore insiste per un approfondimento istruttorio possono essere chiarite attraverso l'esame delle guardie venatorie, che hanno partecipato all'operazione di controllo" , sicché detto motivo appare pretestuoso ed inconferente.
Infine deve osservarsi che l'interpretazione effettuata dal Pretore è conforme alla prevalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez.III 18 dicembre 1995,Palandri cui adde Cass. sez.III 10 aprile 1996,Giusti) giacché fonda la differenza tra uccellagione e cattura di uccelli sul l'utilizzazione di mezzi, impianti e metodi di uccisione o di cattura in massa e non selettivi e che possono portare localmente alla scomparsa di una specie.
L'analisi ermeneutica segue un percorso interpretativo indicato dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 124 del 1990) e condiviso dai giudici ordinari (Cass. sez.III 21 marzo 1994, P.M. in proc. Mannucci rv.199197 ), giacché si basa su un'esegesi che tiene presenti le direttive comunitarie ( 79/40 9/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979,85/ 411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991) e la disciplina internazionale al riguardo (Convenzione di Parigi del 18/10/1950 resa esecutiva con legge n.812 del 1978 e Convenzione di Berna del 19/9/1979, resa esecutiva con legge n.503 del 1981), alle quali occorre riferirsi in presenza di norme statali non chiare, perché ad esse si ispirata la legge n.157 del 1992,in base all'espresso richiamo contenuto nel comma quarto dell'art.1.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 19 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 3 agosto 1998