Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di istruzione dibattimentale, il giudice ha l'obbligo, a pena di nullità della sentenza, di acquisire anche d'ufficio, in virtù dei poteri conferitigli, ex art. 507 cod. proc. pen., i mezzi di prova indispensabili per la decisione, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; pertanto, il giudice ha l'obbligo di motivare specificamente in ordine al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria, di cui all'art. 507 succitato, e l'assenza di una adeguata motivazione, censurabile in sede di legittimità, determina una violazione di legge dalla quale deriva la nullità della sentenza.
Commentario • 1
- 1. PM dimentica la lista testi, giudice deve integrare (Cass. 25626/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 settembre 2025
Il giudice ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; cosicché il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica la cui omissione, censurabile in sede di legittimità, determina la nullità della sentenza per violazione di legge. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (data ud. 21/03/2025) 11/07/2025, n. 25626 Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente Dott. CIRILLO Pierangelo - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2005, n. 38674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38674 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 11/10/2005
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1989
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 001675/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) TIRANTI UMBERTO, N. IL 21/01/1941;
avverso SENTENZA del 17/09/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 10 ottobre 1995 il Tribunale di Piacenza assolveva TI UM, per non avere commesso il fatto, dal reato di cui agli artt. 110 cp, 223-216 c. 1 n. 1, l. fall., contestatogli, in concorso con gli amministratori di diritto, quale socio e amministratore di fatto della s.n.c. Gielle di EL MA LU e C, fallita il 14 febbraio 1991.
Secondo detto giudice le propalazioni dei coimputati circa la veste di amministratore di fatto attribuita al TI non avevano trovato riscontri adeguati. In particolare, dalle acquisite fatture e bolle di accompagnamento non si evinceva con assoluta certezza che la firma apposta sulle stesse fosse quella del prevenuto. Inoltre, il coinvolgimento di costui, riferito dal teste Torina, trovava radice nelle indicazioni di tale OL MA, che però non era stata esaminata, come del resto non erano stati esaminati i fornitori della società. Lo stesso curatore, nel precisare che per i pagamenti sociali venivano utilizzati assegni emessi dalla EL, nulla aveva riferito in ordine all'eventuale sottoscrizione di essi per girata da parte del TI. Tale decisione, impugnata dal P.M., che lamentava, tra l'altro, la mancata audizione ex art. 507 c.p.p. della nominata EL e dei fornitori, è stata confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Corte di appello di Bologna, la quale, nel condividere le argomentazioni del primo giudice, ha rilevato che non può muoversi doglianza per l'omessa citazione d'ufficio dei soggetti sopra indicati, trattandosi di potere condizionato da una necessità "assoluta", cioè dalla - valutazione di tutte le risultanze probatorie acquisite e, dunque, non esteso a tutte le prove astrattamente pertinenti e rilevanti. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Bologna lamentando a) violazione della legge del rito per carente e contraddittoria motivazione e b) violazione delle disposizioni contenute nell'art. 603 c.p.p. in relazione all'art. 507 dello stesso codice. Il ricorso è fondato perché sussistono i denunciati vizi di legittimità.
Non deve trascurarsi che fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità stanti il principio di legalità cui è improntato l'ordinamento e quello di obbligatorietà dell'azione penale. Il giudice ha perciò l'obbligo di ricorrere al potere che l'art. 507 c.p.p. gli conferisce in ordine all'acquisizione anche d'ufficio di mezzi di prova quando ciò sia indispensabile per decidere, non essendo rimessa alla sua mera discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti e prosciogliere l'imputato. Egli inoltre ha un obbligo specifico di motivazione in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere e pertanto la mancanza di una adeguata giustificazione della propria condotta determina un vizio di motivazione lesivo della legge dal quale deriva la nullità della sentenza (cfr. Cass. Sez. 3^, 13.5.1997, Fani, rv. 208207; Sez. 2^, 27.9.1996, Papini, rv 208009). Ora, nella fattispecie un siffatto onere motivazionale risulta totalmente inadempiuto, atteso che la decisione impugnata si avvale soltanto del mero richiamo a massime giurisprudenziali che riguardano situazioni processuali ben diverse da quella in esame, la quale, per quanto espone il primo giudice e riporta la Corte di merito, si palesa tutt'altro che insuscettibile di ulteriori utili approfondimenti.
S'impone pertanto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio che tenga conto dei rilievi sopra formulati.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2005