Sentenza 20 dicembre 2005
Massime • 1
Il mancato aggiornamento del libro giornale integra gli estremi del reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217 L. fall., la quale è punita indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta semplice: prescrizione dal fallimento e responsabilità dell’amministratore anche per colpa (Cass. Pen. n. 45288/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In materia di bancarotta semplice, la prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento e non dal momento delle singole condotte; inoltre, l'amministratore risponde anche a titolo di colpa per l'irregolare tenuta delle scritture contabili, non potendo invocare l'affidamento a un professionista, né l'ignoranza contabile, essendo su di lui l'obbligo di vigilanza e controllo. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 11/05/2017, n. 45288 RITENUTO IN FATTO 1. G.G., per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2005, n. 9572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9572 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/12/2005
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2548
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 43225/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 22.10.2004 da:
IN CI, nata a [...] S.Pietro Terme il 13.12.1957;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 19 aprile 2004. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
Sentito, altresì, l'avv. Pietro Pizzo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MA CI era chiamata a rispondere, innanzi al Tribunale di Bologna, dei reati di seguito indicati:
A) ai sensi della L. Fall., art. 223, comma 1, art. 216, n. 1, perché quale amministratore della Mixer Pubblicità s.r.l., dichiarata fallita il 23.6.1993, distraeva L. 36.536.386, saldo attivo di cassa al 31.12.1989, non rinvenuto dal curatore, senza che fosse stato dato conto del suo impiego.
B) ai sensi della L. Fall. art. 223, comma 1, art. 216, n. 2, perché nelle circostanze e qualità di cui al capo A), alfine di procurarsi ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori teneva la contabilità degli ultimi anni 1989-1993 in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società poi fallita. In particolare, cessava di aggiornare il libro giornale dal 31.3.90 in poi, il registro IVA vendita dal 30.3.90 in poi, registro IVA corrispettivi dal 20.6.89 in poi, il registro IVA acquisti dall'aprile 1990 in poi, il registro carico stampati fiscali "in bianco ".
C) ai sensi della L. Fall., art. 224, n. 2, lett. B) e art. 2630 c.c., comma 2, n. 2, perché quale amministratore unico della Mixer
Pubblicità s.r.l, verificatasi al 31.12.89 una perdita a bilancio di L. 16.794.195 (a fronte di capitale sociale di L. 20 milioni) non adempiva agli obblighi prescritti dall'art. 2447 c.c. (convocazione delle assemblee sociali con reintegrazione del capitale minimo legale ovvero trasformazione sociale) in tal modo cagionava o quanto meno aggravava il dissesto della società.
Con sentenza del 22 marzo 1999, il Tribunale dichiarava la MA colpevole dei reati di cui alla L. Fall., artt. 216, comma 1 e 2 - art. 219, comma 2, n. 1, così unificate le imputazioni di cui ai capi A) e B) della rubrica e concesse le attenuanti generiche, valutate prevalenti rispetto all'anzidetta aggravante e ritenuta la continuazione con il reato di cui al capo C) per il quale l'imputata andava parimenti ritenuta responsabile, la condannava alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell'imputata, la Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al reato di cui al capo C) perché estinto per prescrizione;
assolveva la stessa dall'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione con la formula perché il fatto non sussiste;
determinava la pena per la residua imputazione di bancarotta documentale sub B), riconosciuta la diminuente di cui alla L. Fall., art. 219, comma ultimo, e con le già concesse attenuanti generiche, la condannava alla pena di mesi nove di reclusione, con i benefici di legge, confermando nel resto. Avverso la decisione anzidetta, l'imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Lamenta, in particolare, che sia stata affermata la sua responsabilità in ordine alla residua imputazione di bancarotta documentale, nonostante che, nella parte della motivazione riguardante l'assoluzione per il reato di bancarotta per distrazione, la Corte avesse dato atto del limitato periodo di tempo in cui aveva ricoperto la carica di amministratore e che, comunque, l'amministrazione era, di fatto, esercitata da altri, di guisa che era del tutto illogico che la stessa dovesse ancora rispondere della residua contestazione in oggetto.
Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 216 L. Fall., comma 1, e 2, in relazione all'art. 217 L. Fall., comma 2, come previsto dall'art. 606 lett. b) c.p.p. Sostiene, in proposito, che l'assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta con formula ampiamente liberatoria, escludeva l'esistenza di qualsivoglia dolo specifico relativo alla bancarotta fraudolenta documentale, residuando al più un dolo generico se non addirittura la mera colpa, elementi tipici della bancarotta semplice. Di conseguenza, l'originaria imputazione di cui all'art. 216 L. Fall., avrebbe dovuto essere derubricata nella meno grave ipotesi dell'art. 217 L. Fall., comma 2, con conseguente dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
2. - Le due censure possono essere congiuntamente esaminate, convergendo entrambe nella conclusiva contestazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui mancherebbero i necessari presupposti oggettivi e soggettivi.
La complessiva doglianza è certamente fondata, posto che, a fronte delle specifiche censure espresse nei motivi di appello, la Corte di merito non ha reso motivazione alcuna, tale non potendo ritenersi l'apodittica affermazione secondo la quale, esclusa la fattispecie della bancarotta fraudolenta, resta, invece, accertata la condotta tipica del reato di bancarotta documentale, di cui al capo B) con particolare riferimento al mancato aggiornamento dei registri IVA (vendita, corrispettivi ed acquisti). Nessuna argomentazione viene, del resto, spesa a sostegno dell'elemento soggettivo del reato in questione, che, come è noto, rappresenta la linea di discrimine tra il reato di cui all'art. 216 citato, ed il minor reato di cui all'articolo successivo della legge fallimentare. Neppure il richiamo alla sentenza di primo grado può soccorrere in proposito, non offrendo la stessa argomenti specifici e concludenti in funzione dell'indagine in questione, decisiva affinché la fattispecie penale possa assurgere al rango della più grave ipotesi delittuosa. La rilevata carenza motivazionale comporta la riqualificazione giuridica del fatto in questione, che va, dunque, derubricato nella meno grave ipotesi di cui all'art. 217 L. Fall. Pacifico - in quanto incontestato - è il fatto oggettivo del mancato aggiornamento del libro giornale e tale condizione integra, certamente, gli estremi della richiamata fattispecie delittuosa che, come è ben noto, è indifferentemente punita a titolo di dolo o di colpa, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 5, 4.2.2004, rv 228701). 3. - Così individuato il corretto nomen iuris della residua fattispecie a carico della ricorrente, occorre prendere atto che, nelle more, è maturato il relativo termine prescrizionale. Ed infatti, a far tempo dalla data di dichiarazione del fallimento (23.6.1993) è decorso il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei. Non resta che prenderne atto e, in mancanza delle condizioni per un più favorevole proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, far luogo alla relativa declaratoria, previo annullamento della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Qualificato il fatto di cui al capo B) come bancarotta semplice, annulla senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2006