Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2009, n. 38598
CASS
Sentenza 9 luglio 2009

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Massime1

La bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 cod. pen. che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di "previsione espressa" non equivale a quella di "previsione esplicita" e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale.

Commentario1

  • 1Bancarotta semplice: prescrizione dal fallimento e responsabilità dell’amministratore anche per colpa (Cass. Pen. n. 45288/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima In materia di bancarotta semplice, la prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento e non dal momento delle singole condotte; inoltre, l'amministratore risponde anche a titolo di colpa per l'irregolare tenuta delle scritture contabili, non potendo invocare l'affidamento a un professionista, né l'ignoranza contabile, essendo su di lui l'obbligo di vigilanza e controllo. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 11/05/2017, n. 45288 RITENUTO IN FATTO 1. G.G., per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2009, n. 38598
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38598
Data del deposito : 9 luglio 2009

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