Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 1
La bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 cod. pen. che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di "previsione espressa" non equivale a quella di "previsione esplicita" e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta semplice: prescrizione dal fallimento e responsabilità dell’amministratore anche per colpa (Cass. Pen. n. 45288/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In materia di bancarotta semplice, la prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento e non dal momento delle singole condotte; inoltre, l'amministratore risponde anche a titolo di colpa per l'irregolare tenuta delle scritture contabili, non potendo invocare l'affidamento a un professionista, né l'ignoranza contabile, essendo su di lui l'obbligo di vigilanza e controllo. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 11/05/2017, n. 45288 RITENUTO IN FATTO 1. G.G., per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2009, n. 38598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38598 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 09/07/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 148
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 13152/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM RI Rosaria, n. a Scorrano il 12 ottobre 1955;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce depositata il 9 dicembre 2008;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto a. s. r. per prescrizione;
udito il difensore Avv. Bellisario Giovanni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di RI OM in ordine al delitto di bancarotta semplice documentale, contestatole nella qualità di amministratrice unica della Residence 81 s.r.l., fallita il 23 ottobre 2001.
Ricorre per cassazione RI OM e propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 217. Premesso che le viene contestato la mancanza dei partitari contabili e dei documenti di spesa relativi agli anni dal 1997 al 2001 e il mancato aggiornamento del libro degli inventari dal 1992 e del libro giornale nel 2001, sostiene che sono irrilevanti le carenze relative a scritture contabili diverse da quelle prescritte dall'art.2214 c.c.. Aggiunge che nel 2001 non v'era stato alcun movimento, sicché è irrilevante il mancato aggiornamento per quell'anno del libro giornale. La mancata tenuta del libro degli inventari, unica omissione addebitabile, avrebbe dovuto o potuto giustificare solo l'irrogazione di una sanzione più lieve.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 42 c.p., sostenendo che la punibilità a titolo di colpa di un delitto come quello in esame dovrebbe essere prevista espressamente, mentre manca nella L. Fall., art. 217, qualsiasi riferimento al riguardo. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici d'appello abbiano motivato per relationem alla sentenza di primo grado senza prendere in esame le specifiche censure mosse a tale decisione con i motivi d'appello.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo e il terzo del ricorso sono inammissibili per violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), non avendo la ricorrente indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
Non chiarisce infatti la ricorrente perché la mancata tenuta del libro degli inventari per nove anni in un contesto di generalizzata carenza contabile avrebbe dovuto imporre l'irrogazione di una pena più lieve di quella di otto mesi di reclusione effettivamente inflitta. Nè indica quali motivi d'appello attinenti al fatto siano rimasti privi di considerazione da parte dei giudici di secondo grado.
Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso. È vero infatti che l'art. 42 c.p. esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, ma previsione espressa non significa previsione esplicita, sicché può darsi una previsione implicita della colpa, desumibile per via di interpretazione sistematica, come appunto ritiene la giurisprudenza per la bancarotta semplice documentale, argomentando a contrario dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (Cass., sez. 5^, 18 marzo 1968, Alibrandi, m. 107958).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2009