Sentenza 4 febbraio 2004
Massime • 1
Il reato di bancarotta semplice documentale è punibile a titolo tanto di dolo quanto di colpa, come appare desumibile dalla struttura della norma incriminatrice la quale, nel punire l'imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell'illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta semplice: prescrizione dal fallimento e responsabilità dell’amministratore anche per colpa (Cass. Pen. n. 45288/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In materia di bancarotta semplice, la prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento e non dal momento delle singole condotte; inoltre, l'amministratore risponde anche a titolo di colpa per l'irregolare tenuta delle scritture contabili, non potendo invocare l'affidamento a un professionista, né l'ignoranza contabile, essendo su di lui l'obbligo di vigilanza e controllo. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 11/05/2017, n. 45288 RITENUTO IN FATTO 1. G.G., per …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2004, n. 27515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27515 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI RA - Presidente - del 04/02/2004
Dott. MARINI Pier RA - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 165
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 033063/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI LV N. IL 28/05/1959;
2) LI CO N. IL 17/05/1964;
avverso SENTENZA del 04/04/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di NE:
OSSERVA
In relazione al fallimento della AT AG s.n.c. dichiarato con sentenza del Tribunale di Arezzo del 19 dicembre 1998, si procedeva contro gli amministratori della società AG LV e AG RA per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e contro i citati due AG oltre a AG FA per il delitto di bancarotta preferenziale in favore della Aretina ferro s.n.c..
Il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 18 giugno 2001, assolveva tutti e tre gli imputati dal delitto di bancarotta preferenziale perché il fatto non sussiste e AG LV e RA anche dalla bancarotta documentale, ritenuta la ipotesi della bancarotta semplice, perché il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo.
In seguito ad impugnazione, relativa al solo reato di bancarotta semplice, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, quest'ultima Autorità giudiziaria, con sentenza emessa in data 4 aprile 2003, ritenuto che per il delitto di bancarotta semplice era sufficiente la colpa, condannava AG LV e AG RA per il reato di cui all'articolo 217 L.F. alla pena di mesi quattro di reclusione.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per NE AG LV e RA che deducevano i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'articolo 217 L.F. perché la bancarotta semplice documentale non è punita a titolo di colpa, ma di dolo, insussistente nel caso di specie;
2) Mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità di AG RA che non si occupava di amministrazione e contabilità della società;
3) Violazione dell'articolo 62 bis c.p. per mancata concessione delle attenuanti generiche ad entrambi gli imputati;
4) Violazione dell'articolo 163 c.p. per mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
I ricorrenti chiedevano l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dai fratelli AG non sono fondati.
Come hanno riconosciuto gli stessi ricorrenti, secondo la giurisprudenza nettamente maggioritaria, e da molti anni costante, della Suprema Corte il delitto di bancarotta semplice documentale è punibile a titolo di dolo o di colpa.
Che la ipotesi di reato considerata sia punibile anche a titolo di colpa si desume, invero, dalla struttura della norma che punisce l'imprenditore che non tenga le scritture sociali e contabili secondo le norme, senza che sia necessaria la deliberata volontà di violare le norme in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori. Si tratta a seconda dei casi di negligenza o imperizia dell'imprenditore e/o amministratore;
non basta, infatti, assumere di essere ignoranti per non incorrere nella affermazione di responsabilità, perché l'imprenditore è persona che deve conoscere le norme che regolano la tenuta dei libri sociali.
La legge, infatti, impone agli amministratori di società di tenere le scritture sociali in modo regolare proprio per consentire un facile controllo del movimento degli affari.
Il Collegio non ravvisa elementi nuovi per discostarsi dalla giurisprudenza maggioritaria, alla quale, quindi, si adegua. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
L'obbligo della regolare tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali incombe sugli amministratori di società e, quindi, nel caso di specie, sui fratelli LV e RA AG. Entrambi gli amministratori avrebbero dovuto prestare particolare cura e diligenza nell'assolvere correttamente ai loro compiti. Il fatto che per una divisione interna del lavoro fosse LV AG ad occuparsi prevalentemente di contabilità non rileva, perché tali compiti differenziati non hanno rilevanza esterna;
resta, infatti, la circostanza che anche RA AG nella sua qualità di amministratore sia venuto meno per negligenza e/o imperizia all'obbligo della regolare tenuta delle scritture contabili.
Anche il secondo motivo è, quindi, infondato.
Infondata ed ai limiti della ammissibilità è la censura concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche. Correttamente i giudici di merito hanno motivato la esclusione del riconoscimento delle generiche sia perché non ricorrevano particolari ragioni per concederle, sia perché i precedenti penali sconsigliavano una attenuazione della pena, in verità non particolarmente severa.
Si tratta di una valutazione discrezionale spettante ai giudici di merito, che, essendo correttamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità.
Quanto, infine, alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed alla denunciata mancata motivazione sul punto, è necessario rilevare che i giudici di merito non hanno l'obbligo di motivare le ragioni della mancata concessione del beneficio a meno che non vi sia una esplicita richiesta dell'imputato in merito.
Ebbene i due imputati non hanno specificamente chiesto la concessione del beneficio della sospensione condizionale e, quindi, non è ravvisabile il denunciato vizio di mancanza della motivazione sul punto.
Anche l'ultimo motivo di impugnazione è, quindi, infondato. Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti condannati a pagare in solido le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2004