Sentenza 10 luglio 2007
Massime • 1
In tema di bancarotta semplice, la colpa dell'imprenditore è ravvisabile anche quando egli abbia affidato a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda la tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava, oltre all'onere di un'oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale "culpa in eligendo", anche quello di controllarne l'operato.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta semplice: prescrizione dal fallimento e responsabilità dell’amministratore anche per colpa (Cass. Pen. n. 45288/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In materia di bancarotta semplice, la prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento e non dal momento delle singole condotte; inoltre, l'amministratore risponde anche a titolo di colpa per l'irregolare tenuta delle scritture contabili, non potendo invocare l'affidamento a un professionista, né l'ignoranza contabile, essendo su di lui l'obbligo di vigilanza e controllo. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 11/05/2017, n. 45288 RITENUTO IN FATTO 1. G.G., per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2007, n. 32586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32586 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/07/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1647
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 14307/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OL ES, N. IL 20/04/1960;
avverso SENTENZA del 13/12/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
OL SS è stato condannato nei due gradi di merito - sentenza del Tribunale e della Corte di Appello di Roma rispettivamente del 20 aprile 2005 e del 13 dicembre 2006 - alle pene principale ed accessorie ritenute di giustizia perché ritenuto responsabile del delitto di cui all'articolo 217 L. Fall., per omessa ed irregolare tenuta delle scritture contabili nei tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento della CRESS srl, della quale era amministratore unico.
Con i motivi di ricorso il OL ha dedotto :
1) la violazione dell'articolo 217 L. Fall., per mancanza dell'elemento psicologico del reato essendo anche la ipotesi prevista dall'articolo citato punibile a titolo di dolo;
2) la violazione degli articoli 217 L. Fall. e art. 42 c.p. per mancanza in ogni caso di colpa, essendosi il ricorrente avvalso per la tenuta dei libri sociali di una consulenza esterna di professionisti qualificati.
In data 25 giugno 2007 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali ha ribadito, anche con nuovi argomenti, le sue tesi ed ha dedotto la mancanza di motivazione su uno specifico motivo di appello concernente la mancanza di colpa per essersi avvalso di professionisti esterni alla società.
I motivi posti a sostegno del ricorso sono manifestamente infondati. In punto di fatto è del tutto pacifico perché ammesso anche dal ricorrente che negli anni precedenti la dichiarazione di fallimento della CRESS srl le scritture contabili siano state tenute in modo irregolare.
In punto di diritto le pur pregevoli considerazioni del ricorrente non possono trovare accoglimento perché contrastanti con un costante indirizzo giurisprudenziale che questo Collegio ritiene di condividere perché fondato su una corretta interpretazione dell'articolo 217 L. Fall.. È necessario premettere che la irregolare tenuta dei libri contabili è reato di pericolo presunto e mira ad evitare che vi siano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari della società da parte degli organi fallimentari e che detto reato consiste nel mero inadempimento ad un precetto formale, quello previsto dall'articolo 2214 c.c., che integra la norma penale prevista dall'articolo 217 L.
Fall., ed è, quindi, un reato di pura condotta (così Cass. Pen. Sez. 5^ 17 aprile 2000, n. 4727, in Dir. Eprat. soc. 2000, f. 13,84). Il reato di bancarotta semplice documentale è punibile a titolo tanto di dolo quanto di colpa, come appare desumibile dalla struttura della norma incriminatrice, la quale, nel punire l'imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell'illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori. (Cass. Pen. Sez. 5^ 4 febbraio 2004, n. 27515, rv. 228701). Insomma quando sia accertata la irregolare tenuta delle scritture e sia stata esclusa la sussistenza del dolo richiesto dall'articolo 216 L. Fall., n. 2, che disciplina le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, è ravvisabile la violazione dell'articolo 217 L. Fall., comma 2. Nel caso di specie i giudici di merito, facendo corretta applicazione della norma e degli indirizzi giurisprudenziali richiamati, hanno congruamente chiarito che le scritture erano tenute in modo irregolare e che nella condotta del OL era ravvisabile la colpa sotto il profilo della negligenza.
Infine bisogna ricordare che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, la colpa dell'imprenditore è ravvisabile anche quando affidi a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda la tenuta delle scritture e dei libri perché oltre alla oculata scelta del professionista a tanto delegato ed alla connessa culpa in eligendo ravvisabile in casi di scelta errata, va detto che grava sull'imprenditore anche l'onere di controllare l'attività dei soggetti incaricati (Cass. Pen. Sez. 5^ 9 ottobre 1995, n. 11081). Ciò perché l'imprenditore, per quanto modesto e di scarsa cultura, deve possedere quel minimo di professionalità che non gli può assolutamente fare ignorare quale sia il contenuto effettivo e sostanziale circa la tenuta dei libri e delle scritture contabili. La palese infondatezza dei motivi di ricorso, resa evidente dal costante indirizzo giurisprudenziale in materia, impone di dichiarare la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2007