TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 20/01/2026, n. 1160
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Sentenza breve 20 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione norme su accertamenti medici e inattendibilità esiti

    Il ricorso è inammissibile in relazione a questi motivi poiché il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Motorizzazione civile ma non la nota della Commissione Medica Locale di Roma, che costituisce l'atto presupposto e vincolante per l'amministrazione dei trasporti. Il laboratorio di tossicologia ha solo un ruolo esecutivo, mentre l'interpretazione dei dati e il giudizio di idoneità spettano alla Commissione Medica Locale.

  • Rigettato
    Insussistenza presupposti per la sanzione e violazione principio di proporzionalità

    Il terzo motivo è infondato poiché il principio di proporzionalità non è applicabile alla fattispecie in esame, dato che il provvedimento di sospensione della patente non ha natura sanzionatoria ma è un atto dovuto conseguente al giudizio di inidoneità psicofisica emesso dalla Commissione Medica Locale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 20/01/2026, n. 1160
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1160
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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