Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 20/01/2026, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01160/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15530/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15530 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Conti, Fabio Menichetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Tranquilli, Pamela D’Angelo, Giorgio Potenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Roma, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento in data 24 settembre 2025, prot. 280261, notificato in data 14 ottobre 2025 con il quale la Motorizzazione civile ha disposto la sospensione della patente di guida del ricorrente n. -OMISSIS- categ. B, rilasciata il 4 dicembre 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile Roma
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. PP US;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Rilevato che la sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito: prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “ in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ”;
Rilevato altresì che, come da verbale dell’odierna camera di consiglio del 14 gennaio 2026, le parti sono state rese edotte della possibilità di definizione immediata del giudizio, ai sensi del medesimo art. 60 c.p.a.;
2. Rilevato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, emesso in data 24 settembre 2025, prot. 280261, notificato in data 14 ottobre 2025, con il quale la Motorizzazione civile ha disposto la sospensione della patente di guida del ricorrente n. -OMISSIS- categ. B, rilasciata il 4 dicembre 2024 chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 119, CO. 4, ART. 129, CO. 2, D.LGS.
285/92 E ART. 320, D.P.R. 495/1992. INATTENDIBILITÀ DEGLI ESITI DELL’ACCERTAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA DI TOR VERGATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 119, CO. 4, ART. 129, CO. 2, D.LGS. 285/92 E ART. 320, D.P.R. 495/1992. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. INATTENDIBILITÀ DEGLI ESITI DELL’ACCERTAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA DI TOR VERGATA.
III. INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 129 CO. 2, D.LGS. 285/92 E ART. 320, D.P.R. 495/1992. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.
Rilevato che
- il provvedimento di sospensione della patente impugnato si fonda sulla nota n. -OMISSIS-del 04/08/2025 con cui la Commissione Medica Locale di Roma ha comunicato ai sensi dell’art.129, comma 2 del d.lgs. n. 285/92 (c.d.s.), l’inidoneità del ricorrente a condurre veicoli a motori;
- i provvedimenti di sospensione della patente di guida emessi dall’Ufficio di motorizzazione civile ai sensi dell’art. 129, co. 2 c.d.s. si limitano a recepire il contenuto dei giudizi di inidoneità emessi dalle competenti commissioni medico legali, da intendersi come vincolanti per l’Amministrazione dei trasporti in quanto “ atto dovuto per l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione, che non può esimersi dall’emetterlo ogni qual volta venga accertato il venir meno dei requisiti psicofisici alla guida da parte di un organo autorizzato ex lege ad esprimersi in tal senso ” (Cons. Stato, Parere, Sezione Terza, 9 giugno 2009, n. 1191);
- la parte ricorrente si è limitata ad impugnare il provvedimento dell’Ufficio di motorizzazione civile e Verbale del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione – Sezione di Medicina Legale e Sicurezza Sociale e Tossicologia Forense dell’Università di Tor Vergata, senza provvedere a gravare la nota della Commissione Medica Locale di Roma;
- il Laboratorio di Tossicologia Forense dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha solo il compito di verificare l’eventuale presenza di sostanze illecite nei campioni biologici, come da richiesta della Commissione Medica Locale ASL RM 2 competente ad emettere il giudizio di idoneità psicofisica, laddove l’interpretazione dei dati emersi dagli accertamenti tossicologici è eseguita esclusivamente dalla Commissione Medica Locale di competenza, la quale emette un giudizio di idoneità sulla base non solo delle risultanze tecnico analitiche ma anche di altri esami specialistici e visite mediche;
- come correttamente dedotto dalla difesa dell’amministrazione, l’omessa impugnazione della predetta nota della Commissione Medica Locale di Roma determina l’inammissibilità del ricorso, con riferimento ai primi due motivi di ricorso, tutti relativi alla procedura di accertamento medico e alla validità delle relative risultanze;
- “ il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l’inequivoca indicazione del petitum dell’azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 27 agosto 2024, n. 7264; id., 2 maggio 2023, n. 4459; id., 25 marzo 2016, n. 1242);
Rilevata ulteriormente l’infondatezza del terzo motivo di ricorso con cui la parte ricorrente invoca la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative, non potendo tale principio essere applicato alla fattispecie in esame, stante la natura non sanzionatoria del provvedimento gravato;
Ritenuto conclusivamente di dover dichiarare il ricorso inammissibile con riferimento ai primi due motivi e infondato con riferimento all’ultimo motivo e di compensare le spese di lite, attesa la natura prevalentemente processuale della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara:
- inammissibile con riferimento ai primi due motivi;
- infondato con riferimento al terzo motivo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI Scali, Presidente FF
PP US, Primo Referendario, Estensore
PP Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP US | RI Scali |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.