Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 30/12/2025, n. 8550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8550 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08550/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04513/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4513 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre Annunziata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
- del decreto, ai sensi dell'art. 11 del TULPS, dell'istanza di rilascio della licenza di cui all'art. 88 del TULPS per la raccolta di scommesse da esercitare in -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-;
- della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 di avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'adozione del diniego del rilascio di licenza ex art. 88 TULPS per l'esercizio della commercializzazione dei giochi pubblici, notificato in -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. AN GI, nessuno presente in videocollegamento da remoto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, -OMISSIS- – legale rappresentante della società -OMISSIS- - ha impugnato, per l’annullamento, il decreto, emanato in data -OMISSIS-, con cui il Commissariato di pubblica sicurezza di Torre Annunziata ha rigettato l’istanza finalizzata al rilascio della licenza, ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., per la raccolta di scommesse di cui all'art. 1, comma 643, Legge 23 dicembre 2014 n.190, come modificato dall'art. 1, comma 926, della Legge 23 dicembre 2015 n. 208, da esercitarsi in -OMISSIS-, a nome della società.
Il ricorrente ha dedotto la seguente articolata censura: difetto di motivazione e d’istruttoria, violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; violazione degli artt. 11 e 88 TULPS, difetto ed errore sul presupposto.
Osserva come il rigetto dell’istanza si basi unicamente sulle informative - derivanti in particolare dagli atti processuali - nei confronti del padre del ricorrente, -OMISSIS-, membro del clan-OMISSIS-. Questa motivazione appare, tuttavia, frutto di un’attività istruttoria assolutamente carente, erronea ed illogica.
Al contrario, non vi è ingerenza o influenza del padre nell’attività intrapresa dal figlio, peraltro incensurato e senza carichi pendenti, a dimostrazione della sua estraneità dagli ambienti malavitosi.
Il ricorso è stato inserito nel ruolo dell’udienza straordinaria dell’11 novembre 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
Svoltasi l’udienza, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
2.- Il ricorso è infondato.
2.1.- Il rigetto è scaturito da un’istruttoria dettagliata ed esaustiva dalla quale è emerso che il ricorrente è figlio di -OMISSIS-, soggetto di rilevante spessore criminale ed esponente di spicco del clan-OMISSIS-, operante nel territorio in cui dovrebbe essere collocato l’impresa del ricorrente.
In particolare, il padre del ricorrente:
- è gravato da precedenti penali per detenzione di sostanze stupefacenti, frequentazioni con pregiudicati affiliati al citato clan camorristico al quale forniva un continuo apporto alle attività del sodalizio partecipando alle cessioni della droga, alla sorveglianza di presidio della zona, nonché al traffico di sostanza stupefacente (...). Risulta che: “Lo stesso partecipava a diverse operazioni, tra cui quella avvenuta in -OMISSIS-, ove stava collaborando con -OMISSIS-, impegnato ad approvvigionarsi di un ingente quantitativo di cocaina da inviare -OMISSIS- (...). Nell’occasione -OMISSIS- fu arrestato per il possesso -OMISSIS- Kg di cocaina”;
- nell'-OMISSIS-, è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di-OMISSIS- con obbligo di soggiorno, misura più volte violata.
Il ricorrente si duole del fatto che: “a dimostrazione dell’inattendibilità delle informazioni raccolte - basate anche su atti processuali - che della valutazione delle stesse, occorre precisare che il clan -OMISSIS- del quale si pretende che -OMISSIS- sia un membro, all’attualità risulta non più operante nel territorio considerato, essendo stata acclarata la sua disarticolazione come dimostrato da diversi provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria”.
2.2.- La doglianza è infondata.
Nel provvedimento impugnato, è espressamente indicato che: “(...) il clan -OMISSIS-, sodalizio della criminalità organizzata egemone sul territorio del comune -OMISSIS-, ove è ubicato il centro scommesse da assentire, nonostante l'incessante azione giudiziaria di contrasto, è ancora attivo e pericoloso come dimostrano le recenti operazioni di polizia che lo hanno interessato”.
A conforto delle determinazioni assunte dal Dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza di Torre Annunziata, interviene anche il decreto n.-OMISSIS- del Tribunale di Napoli - Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, nel quale, in merito alla proposta del Pubblico ministero - DDA di Napoli, di applicazione, a carico di -OMISSIS-, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, osserva che: << (...) ritiene il Collegio che gli elementi acquisiti nel presente procedimento siano idonei a configurare l’indizio di attuale appartenenza del proposto ad una associazione di tipo mafioso. La proposta avanzata dal Pm, ai sensi della normativa antimafia, muove dalla affermazione della appartenenza -OMISSIS- al sodalizio camorrista facente capo alle famiglie -OMISSIS-, operante nel territorio-OMISSIS- in particolare -OMISSIS- e comuni limitrofi, delle cui vicende viene fatta una puntuale ricostruzione in numerose sentenze di condanna, anche passate in giudicato, che consentono di affermare che appartenga al notorio giudiziario l’esistenza del menzionato clan. Tra gli obiettivi del clan figura, infatti, la sistematica sottoposizione ad attività estorsiva di imprenditori operanti nel contesto territoriale di riferimento e più in generale il controllo, anche indiretto, delle attività economiche produttive locali, anche attraverso massicce forme di riciclaggio e di reinvestimento degli enormi capitali illeciti provento del traffico internazionale di stupefacenti direttamente gestito dall’organizzazione. Per quanto riguarda poi l’associazione finalizzata al traffico internazionale delle sostanze stupefacenti - che vede specificamente coinvolto il padre del ricorrente - ci si riporta alla richiamata ordinanza nonché alla sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Gip di Napoli n. -OMISSIS-, del Tribunale di Napoli - Ufficio -OMISSIS-, con la quale il -OMISSIS- risulta condannato alla pena di -OMISSIS-, in particolare, essendo individuato quale persona deputata a recarsi all'estero assieme al -OMISSIS- per condurre le trattative con le organizzazioni fornitrici di droga ed a concludere le relative transazioni. La -OMISSIS-, a seguito dell’arresto di -OMISSIS- corrispondeva a quest’ultimo ed ai suoi familiari uno “stipendio” per le spese quotidiane, il rimborso delle spese sostenute per le visite dei parenti presso l’istituto penitenziario -OMISSIS- e l’assistenza legale, attraverso la nomina di un legale. Va rilevato che i predetti (ponderosi) provvedimenti offrano dimostrazione del grosso spessore criminale del preposto, della sua diretta partecipazione ad attività di carattere fiduciario e di gestione di somme ingenti, del rapporto di stretta collaborazione esistente tra lo stesso e il -OMISSIS-, comprovato capo storico e reggente della relativa consorteria criminale. I riferimenti temporali innanzi rammentati, in relazione alle singole vicende criminose descritte, consentono di ritenere peraltro che la scelta associativa operata dall’-OMISSIS- sia pienamente attuale; non essendo rilevante, in assenza di elementi da cui trarre concreto segnale di allontanamento dall’associazione criminale, lo stato di detenzione; qui, anzi, dovendosi considerare che il soggetto ha goduto di regolare “mantenimento” da parte del clan per un lungo periodo di carcerazione>>.
Il citato clan camorristico è, dunque, ancora operante nel -OMISSIS-.
Quanto ai rapporti tra il ricorrente ed il padre, in materia di licenze ed autorizzazioni di pubblica sicurezza, vale il criterio cristallizzato dalla giurisprudenza amministrativa in tema di interdittive antimafia, secondo cui: “Quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del «più probabile che non», che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto. Ai rapporti di parentela l’Autorità amministrativa, in presenza di altri elementi univoci e sintomatici, può anche assimilare quei «rapporti di comparaggio», derivanti da consuetudini di vita. Infatti, specialmente nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una «influenza reciproca» di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza. Una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch'egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura cianica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della 'famiglia', sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l 'influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 Maggio 2016, n. 1743; Id., 13 settembre 2018, n. 5547; Id., 24 aprile 2020, n. 2651).
2.3.- Applicando questi indirizzi giurisprudenziali al caso di specie, in senso contrario a quanto sostenuto dal ricorrente di non avere più alcun rapporto col padre, si osserva che, come indicato nel decreto impugnato, il ricorrente risiede nello stesso stabile del genitore, ubicato -OMISSIS- in -OMISSIS-.
Questo dato, appare sufficiente, per il profilo indiziario, per considerare la rilevanza dei rapporti di parentela ai fini del collegamento, anche indiretto, tra la società ed ambienti della criminalità organizzata.
3.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche, salvo le amministrazioni pubbliche, indicate nella presente decisione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO IN, Presidente
AN GI, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN GI | LO IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.