CGARS, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1023
CGARS
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 133 lettera e) n. 2 c.p.a.

    Il Collegio ha ritenuto che la revisione del corrispettivo trovasse fondamento nella clausola contrattuale che disciplinava interamente gli obblighi contrattuali secondo un meccanismo revisionale pattuito, consistente nell'incremento del prezzo in base all'indice FOI. Pertanto, l'unico profilo di contrasto ineriva alla sua interpretazione, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. La clausola non conferiva discrezionalità alla stazione appaltante, prevedendo specificamente il parametro dell'indice FOI, avendo le parti pattuito le modalità della revisione con un contenuto contrattuale specifico e autosufficiente. L'assenza di potere della parte pubblica e la sussistenza di pariteticità delle parti conducono a riconoscere che il petitum sostanziale richiesto dall'appellante è un diritto soggettivo, che ha per oggetto l'adempimento della clausola di revisione dei prezzi, radicando così la giurisdizione ordinaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1023
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 1023
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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