Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01023/2025REG.PROV.COLL.
N. 00633/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2025, proposto da
Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Martinez in Roma, corso IT Emanuele II, n. 18;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Rodolico - San Marco”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Elio Guarnaccia, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre n. 45;
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Economia, Regione Siciliana - Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione Prima, n. 1117/2025, depositata in data 2 aprile 2025, mai notificata, con cui il TAR ha declinato la giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, dichiarando inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti avente ad oggetto la condanna dell'Azienda resistente alla corretta quantificazione della revisione prezzi, mediante applicazione del corretto parametro di riferimento, per il periodo dal 15 settembre 2022 al 14 settembre 2023, in relazione al contratto stipulato tra l'Azienda resistente medesima e la ricorrente Dussmann Service S.r.l. attuativo della convenzione “ Procedura aperta per la stipula di Convenzioni per l'affidamento dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario per gli enti del servizio sanitario regionale (Numero Gara Anac 6887860). Lotto n. 8 CIG 7255820C12 Servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario. AT UE (comprendente la A.O.U. “Policlinico - IT Emanuele ”, stipulata tra la Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia e Dussmann Service S.r.l.; nonché la condanna al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € 683.684,00 dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal 15 settembre 2022 al 14 settembre 2023, oltre agli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo; previo l'annullamento in parte qua , in forza del ricorso introduttivo, “ della delibera n. 2222 del 24 ottobre 2023, con la quale l'Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico G. Rodolico - San Marco di Catania ha disposto il pagamento alla ditta Dussmann Service S.r.l. della somma complessiva di € 62.037,82, IVA esclusa a titolo di adeguamento ISTAT maturato per l'annualità ottobre 2022-settembre 2023 , ed in particolare nella parte in cui è stato conteggiato erroneamente l'importo revisionale ” e, in forza dei motivi aggiunti “ della delibera n. 68 del 15 gennaio 2024, trasmessa alla Dussmann Service con comunicazione prot. 4788 del 25 gennaio 2024, con la quale l'Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico G. Rodolico - San Marco di Catania ha rettificato parzialmente la delibera n. 2222 del 24 ottobre 2024, quantificando l'importo dovuto a titolo di adeguamento ISTAT per l'annualità ottobre 2022-settembre 2023 in € 105.736,01 IVA esclusa, e disponendo il pagamento alla ditta Dussmann Service S.r.l. della somma di € 43.689,19 IVA esclusa quale differenza a saldo dovuta a titolo di adeguamento ISTAT maturato per l'annualità ottobre 2022 - settembre 2023, “avendo già riconosciuto alla predetta società la somma di € 62.037,82 ” e “ della delibera n. 87 del 16 gennaio 2024, trasmessa alla Dussmann Service con comunicazione prot. 4782 del 25 gennaio 2024, con la quale l'Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico G. Rodolico - San Marco di Catania ha disposto il pagamento alla ditta Dussmann Service S.r.l. della somma complessiva di € 26.256,23, oltre iva (22%) a titolo di a titolo di adeguamento ISTAT maturato per l'annualità ottobre 2022-settembre 2023 per il servizio di facchinaggio ”,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Rodolico - San Marco” e della Regione Siciliana -Assessorato Regionale Economia e della Regione Siciliana -Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. EL NN e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il T.A.R., con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso, integrato con motivi aggiunti, proposto dalla società Dussmann Service S.r.l., rilevando che “Nel caso che ci occupa, la revisione del corrispettivo non è frutto dell’applicazione dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, ma trova fondamento nella clausola di natura contrattuale che disciplina interamente i reciproci obblighi contrattuali secondo il meccanismo revisionale espressamente pattuito, consistente nell’incremento del prezzo in base all’indice cd. FOI, sicché l’unico profilo di contrasto inerisce alla sua interpretazione che non è riservata alla P.A. con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (esattamente in termini con riferimento all’applicazione dell’indice FOI v. Cass. civ., sez. un., n. 3160/2019)”.
2. La società Dussmann Service S.r.l. ha proposto appello con atto affidato ad un unico motivo, riproponendo la censura già formulata nel ricorso introduttivo del giudizio e nei successivi motivi aggiunti con la quale aveva dedotto l’illogicità manifesta e la violazione della legge di gara in relazione alle modalità di calcolo della revisione prezzi.
3. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Rodolico - San Marco” si è costituita nel giudizio e ha depositato memoria.
4. La Regione siciliana Assessorato Regionale dell’Economia, Regione Siciliana Ufficio speciale centrale unica di committenza si sono costituiti in giudizio ai sensi dell’art. 55, comma 7, del d.lgs. n. 104 del 2010
5. La società appellante ha depositato memoria di replica.
6. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo ed unico motivo deduce “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 133 lettera e) n. 2 c.p.a .”, in quanto l’impostazione seguita dal T.A.R. appariva in contrasto con i principi stabiliti dall’art. 103 della Costituzione e con la disciplina speciale dettata dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del c.p.a., che riconosceva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi, senza condizionarla all’esistenza di un potere discrezionale della P.A.. In particolare, il criterio di riferimento non era rappresentato dall’esercizio o meno di un potere autoritativo da parte della stazione appaltante, bensì dalla natura della materia oggetto della controversia. Dunque, da un lato, non era convincente la tesi secondo cui la giurisdizione esclusiva sussisterebbe solo allorquando vi sia una commistione di diritti soggettivi e interessi legittimi e, dall’altro, non era vero che nella specie non vi fossero interessi legittimi e non vi fosse, correlativamente, l’esercizio di poteri autoritativi. Il T.A.R. aveva, quindi, ecceduto nell’interpretare la norma come non applicabile alla revisione prezzi sempre e comunque, ma solo a determinate condizioni (i.e. la insussistenza di soli diritti soggettivi), perché non era ciò che scaturiva dalla lettera della disposizione processuale, né dalla volontà del legislatore. Peraltro, risultando ormai superata la dicotomia sull’an o sul quantum ai fini giurisdizionali, e riconosciuta financo dalla sentenza impugnata la portata ampia della nozione di giurisdizione esclusiva (ricomprendente sia l’an che il quantum), non risultava coerente che poi invece si dovesse esaminare la tipologia di clausola per individuare il giudice dotato di giurisdizione. Il T.A.R., inoltre, ritenendo che la clausola contrattuale non lasciasse spazio alla valutazione dell’Ente, non aveva considerato che l’Ente era tenuto ad aprire un’istruttoria prendendo in esame gli indici Istat e applicandoli al caso di specie, attività istruttoria dell’Ente prevista dalla norma contrattuale comunque connotata da poteri autoritativi. Dunque, anche accedendo alla tesi del T.A.R., nella specie vi era comunque spazio per interessi legittimi, dato che la giurisdizione esclusiva non poteva essere messa in discussione. I parametri da considerare per l’attribuzione della giurisdizione esclusiva era stato confermato da una serie di recenti sentenze “gemelle” della Settima Sezione del Consiglio di Stato (tra cui, per tutte, la n. 4662 del 28 maggio 2025), le quali, pronunciandosi su ricorsi aventi ad oggetto identiche questioni giurisdizionali, avevano statuito che laddove si riteneva che il giudice amministrativo, per affermare la propria giurisdizione, dovesse considerare anche la natura autoritativa (o comunque non paritetica) delle funzioni effettivamente esercitate dall’amministrazione, si finiva per introdurre un ulteriore vincolo che confliggeva con l’art. 103 Cost. e con i principi costituzionali di effettività della tutela giudiziaria e della ragionevole durata del processo, oltre che con il principio di concentrazione delle tutele giurisdizionali e che il giudice adìto non poteva essere onerato di verificare (prima ancora di dichiarare la propria giurisdizione) se la situazione giuridica azionata nel caso concreto fosse un diritto soggettivo oppure un interesse legittimo. Nel caso di specie, l’art. 25, comma 7, del Disciplinare di gara, costituente parte integrante del contratto attuativo e ivi richiamato e allegato, non prevedeva un meccanismo automatico e meramente ricognitivo, ma al contrario implicava la concreta spendita di un potere autoritativo, anche se vincolato nei suoi esiti. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., la clausola revisionale non escludeva affatto l’esercizio di un potere autoritativo da parte della Pubblica Amministrazione, con la conseguente riconducibilità della controversia nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a..
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Come si legge nell’atto di appello, a seguito di procedura di gara suddivisa in n. 10 lotti, indetta dalla Centrale Unica di Committenza per la Regione Sicilia (da ora: CUCRS), la società Dussmann Service S.r.l. risultava aggiudicataria del lotto n. 8 - Catania Due, in data 10 maggio 2021, e stipulava apposita Convenzione con la CURCS; l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco”, con deliberazione n. 1613 del 19 agosto 2021, aderiva alla convenzione sopra indicata e affidava alla società Dussmann Service S.r.l. i servizi di pulizie e sanificazione ambientale e il servizio di facchinaggio per il periodo di quattro anni, a far data dal 15 settembre 2021; l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico - San Marco”, con deliberazioni n. 2035 del 27 ottobre 2021 e n. 2036 del 27 ottobre 2021, affidava alla società Dussmann Service S.r.l. l’esecuzione dei servizi accessori di disinfestazione-derattizzazione e facchinaggio interno/movimentazione di materiali vari e noleggio automezzi per movimentazione esterna, per la durata di quattro anni e stipulava, in data 17 novembre 2021 il relativo contratto attuativo, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Disciplinare di gara, avente durata quadriennale, per un importo complessivo pari a euro 25.491.534,00, oltre IVA, e decorrenza dal 15 settembre 2021. L’art. 25, comma 7, del Disciplinare di gara, costituente parte integrante del contratto attuativo e ivi richiamato e allegato, stabiliva quanto segue: “I corrispettivi indicati nel Contratto attuativo per i diversi servizi saranno soggetti a revisione periodica 1) solo dopo la prima annualità contrattuale; 2) con periodicità annuale e mai infra-annuale; 3) previa richiesta motivata e comprovata dell’appaltatore da compiersi a pena di decadenza entro 90 (novanta) 4 giorni dal compimento di ciascuna annualità contrattuale; 4) a seguito di adeguata istruttoria da parte dell’Ente/Amministrazione contraente; 5) nella misura massima dell’Indice FOI (Famiglie Operai Impiegati) diramato periodicamente dall’Istat”.
1.3 Tanto premesso, come è stato precisato dalla Corte di Cassazione, se è vero che il criterio di ripartizione della giurisdizione si fonda sul cosiddetto petitum sostanziale (con prevalenza dunque, della causa petendi che vi è sottesa, ovvero della natura della posizione soggettiva che viene fatta valere con l'azione) è altrettanto vero che l'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo di per sé non costituisce un risolutivo strumento atto a dirimere la controversia, in quanto ricorre nella tematica anche la presenza di una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, applicandosi l'articolo 133 c.p.a., che, al primo comma, lettera e), n. 2, la dispone (tra l'altro) per le controversie "relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 " (Cass., Sez. U., 12 ottobre 2020, n. 21990).
1.4 I giudici di legittimità, al riguardo, hanno, condivisibilmente, affermato che la sussistenza di una giurisdizione esclusiva, secondo il solido insegnamento offerto dalle Sezioni Unite quale giudice del riparto, non comporta che la giurisdizione sia riservata in toto al giudice amministrativo, in quanto l'espressione "esclusiva", che dal punto di vista semantico lo attesterebbe, dal punto di vista giuridico invece non può essere intesa in tal senso, perché la fonte costituzionale di questa species di giurisdizione conduce ad un significato diverso e che, in particolare, l’art. 103 Cost., che conferisce agli organi di giustizia amministrativa la " giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi", esprime in realtà non l'esclusione del giudice ordinario - ovvero la giurisdizione "esclusiva" di un altro giudice -, bensì l'estensione ("anche") della giurisdizione amministrativa ai diritti soggettivi in ambiti particolari la cui determinazione è affidata a una riserva di legge (cfr. Cass., Sez. U., 12 ottobre 2020, n. 21990; Cass., Sez. U. 22 novembre 2021, n. 35952).
1.5 Dunque, inserito in tale contesto, l'articolo 133, primo comma, lettera e), n. 2, c.p.a. logicamente non è stato inteso, nella giurisprudenza del riparto, come conferente al giudice amministrativo qualunque controversia relativa alla revisione dei prezzi degli appalti pubblici per servizi ad esecuzione continuata o periodica, sviluppandosi un'applicazione (peraltro non del tutto uniforme, ma sovente plasmata dai casi specifici) del criterio fondato sulla sussistenza o meno di esistenza ed esercizio di potere, per tutela dei correlati pubblici interessi (cfr., anche C.G.A.R.S., sez. giur., 22 ottobre 2025, n. 792).
1.6 Soccorre, in tal senso, anche la Corte costituzionale che ha indicato quale presupposto della giurisdizione esclusiva la sussistenza e l'esercizio, anche in via indiretta, di un potere dell'ente amministrativo - così qualificabile " pubblica amministrazione-autorità " -, e dunque escludendo che la legittimi soltanto la " materia " scelta dal legislatore (nota è la sentenza 6 luglio 2004 n. 204, ma sulla stessa linea si pongono le successive sentenze 11 maggio 2006 n. 191, 27 aprile 2007 n. 140, 5 febbraio 2010 n. 35 e 15 luglio 2016 n. 179).
1.7 La ragione, allora, del riconoscimento della giurisdizione ordinaria sta nel contenuto della clausola, ovvero nella sua puntuale completezza tale da escludere la sussistenza di una controversia di revisione dei prezzi e se è in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente convenuta e disciplinata (anche in ordine al quantum ) con il contratto. Se il contenuto della clausola esprime e, quindi, implica la persistenza di una discrezionalità, vale a dire di una posizione di potere, dell'autorità amministrativa, si rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; se invece il contenuto della clausola individua puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza a tale obbligo di un diritto soggettivo dell'appaltatore, così da confluire nella giurisdizione ordinaria. Se è vero, infatti, che la pubblica amministrazione può esercitare il suo potere anche in modo indiretto, è altrettanto vero che la stipulazione di un contratto apre la fase esecutiva nella quale è logico presumere che le parti assumano una posizione paritetica in riferimento alle regole su cui hanno concordato le rispettive volontà (cfr. C.G.A.R.S., sez. giur., 22 ottobre 2025, n. 792 ed anche Cass., Sez. U., 1 dicembre 2022, n. 35447).
1.8 D’altra parte, l'esistenza di una norma, l'articolo 133 c.p.a., come interpretata alla luce dell’art. 103 Cost., che specificamente prevede la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla " clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo " manifesta con evidenza che un potere amministrativo può talora protrarsi nella fase esecutiva, ritornandosi così al criterio di discrimen tra la giurisdizione esclusiva e la giurisdizione ordinaria, ovvero la natura del contratto quale fonte di posizione paritetica per le parti che lo hanno stipulato rispetto agli obblighi esecutivi e ai correlati diritti soggettivi. Con l’ulteriore corollario, pure affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che la generale regola della pariteticità, che investe anche la pubblica amministrazione nel momento in cui, stipulandolo, diventa parte del contratto, “ può ” trovare eccezione nella clausola di revisione dei prezzi, qualora le conferisca uno spazio di discrezionalità, ovvero l'esercizio di un potere (Cass., Sez. U., 12 ottobre 2020, n. 21990).
1.9 Alla luce dei principi richiamati, il Collegio condivide le conclusioni alle quali è pervenuto il T.A.R., che ha affermato che, nel caso in esame, la revisione del corrispettivo trovava fondamento nella clausola di natura contrattuale che disciplinava interamente i reciproci obblighi contrattuali secondo il meccanismo revisionale espressamente pattuito, consistente nell’incremento del prezzo in base all’indice cd. FOI, sicché l’unico profilo di contrasto ineriva alla sua interpretazione con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario; ciò in conformità alla giurisprudenza di legittimità, peraltro espressamente richiamata, che ha affermato che “ In tema di revisione prezzi negli appalti di opere pubbliche, l'ampia e generale portata assunta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto del disposto dell'art. 244 del d.lgs. n. 163 del 2006, prima, e dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., poi, nella quale rientra ogni controversia concernente detta revisione, compreso il profilo del "quantum debeatur", incontra un limite nel solo caso in cui sia in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'"an" ed al "quantum", avendo in tal caso la domanda ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, ossia l'accertamento di un diritto soggettivo che, stante la natura paritetica della situazione in cui si trova la P.A., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ”. (cfr. Cass., Sez. U., 1 febbraio 2019, n. 3160). Nel caso in esame, quella che è stata riconosciuta come clausola di revisione del prezzo non denota alcun conferimento di discrezionalità alla stazione appaltante, prevedendo in modo specifico il parametro dell'indice (“nella misura massima dell’Indice FOI (Famiglie Operai Impiegati) diramato periodicamente dall’Istat”), dunque avendo le parti pattuito le modalità della revisione con un contenuto contrattuale specifico e autosufficiente. Peraltro, l'assenza di potere della parte pubblica e, dunque, la sussistenza di pariteticità delle parti - ovvero della ordinaria posizione che esse rivestono nella fase esecutiva di quanto hanno concordato - conducono a riconoscere che il petitum s ostanziale che la società appellante richiede è un diritto soggettivo (e non già una posizione di interesse legittimo) che ha per oggetto l'adempimento della clausola di revisione dei prezzi, con ciò conducendo alla giurisdizione ordinaria, configurandosi, peraltro, una situazione giuridica soggettiva di maggiore tutela. L’interpretazione dell’art. 133 c.p.a., alla luce dell’art. 103 Cost. e l’affermazione che la regola della pariteticità “può” trovare eccezione nella clausola di revisione dei prezzi, qualora le conferisca uno spazio di discrezionalità, ovvero l'esercizio di un potere, portano a non condividere la prospettazione difensiva della società secondo cui “ Il ragionamento sotteso alla sentenza impugnata potrebbe valere solo nel caso in cui la controversia non abbia ad oggetto il riconoscimento della revisione prezzi, attraverso il viatico - previsto dalla norma - dell’istruttoria amministrativa, ma riguardi invece una richiesta di condanna ad una somma che sia stata già determinata e liquidata dall’Amministrazione ” e che “ Al di fuori di questa residuale ipotesi - che non ricorre nel caso di specie - si riscontra quella commistione tra posizione di diritto e di interesse che è alla base della scelta del legislatore di prevedere un caso di giurisdizione esclusiva ”, rilevando l’inerenza della presente controversia sul piano dell'adempimento del contratto attuativo stipulato tra le parti in data 17 novembre 2021 che radica la giurisdizione nel giudice ordinario.
1.10 Né sembrano porsi in contrasto le considerazioni spese dal giudice amministrativo nelle sentenze gemelle richiamate dalla società appellante (tra cui, per tutte, la n. 4662 del 28 maggio 2025), dove viene in rilievo una controversia in cui si chiede di accertare il diritto dell’impresa appaltatrice alla revisione del corrispettivo di un appalto pubblico di servizi in virtù di apposita clausola convenzionale che rinvia all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella parte cui si afferma che “ l’istituto della revisione prezzi ex art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 – in quanto operante nella fase di esecuzione del contratto di appalto e al contempo diretta a perseguire interessi pubblici mercè moduli procedimentali e provvedimentali – sottende un inestricabile intreccio di diritti soggettivi e interessi legittimi. Il che giustifica, quindi, la sua devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con conseguente piena legittimità costituzionale della norma di legge che attua tale devoluzione (dall’art.133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm.) ”, fermo restando che, come pure precisato, “ nel caso di specie l’amministrazione ha indubitabilmente esercitato un potere di natura autoritativa, atteso che il diniego di revisione è stato adottato all’esito di una specifica istruttoria procedimentale, nel corso della quale l’ente ha consultato gli organi competenti al fine di verificare se (e in che misura) la revisione prezzi potesse essere accordata. Si è avuta, quindi, una concreta spendita di poteri autoritativi, che ha trovato nell’istruttoria revisionale la sua principale sede di esplicazione. Ciò, peraltro, in attuazione di una clausola contrattuale che, come visto, individua proprio nell’istruttoria procedimentale l’elemento qualificante e distintivo del meccanismo revisionale de quo (tale istruttoria è infatti principalmente deputata a prendere in esame gli indici Istat da cui dipende la revisione) ”. D’altra parte, gli stessi giudici amministrativi, in disparte quanto affermato sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 (alla luce del principio affermato dalla Corte di Cassazione che la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma determina la cessazione di efficacia " erga omnes " con effetto retroattivo della norma relativamente a situazioni o rapporti non esauriti, cfr. Cass., 11 luglio 2024, n. 19148 e Cass., 2 agosto 2017, n. 19284), richiamano la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (così Cass. S.U. 12 ottobre 2020, n. 21990; Cass. S.U. 22 novembre 2021, n. 35952; Cass. S.U., 8 febbraio 2022, n. 3935) specificando che “ la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha ritenuto che la revisione prezzi rientrasse nell’alveo della giurisdizione ordinaria ogni volta che il meccanismo revisionale trovava nel contratto di appalto (anziché nell’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006) la sua compiuta e autonoma regolamentazione, e cioè una regolamentazione negoziale a sé stante sostanzialmente auto-applicativa e svincolata dal paradigma dell’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 (oltreché scevra da qualsiasi profilo di discrezionalità della stazione appaltante) ”, concludendo che “ il richiamo dell’art. 133 c.p.a. all’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 è stato interpretato restrittivamente dalle Sezioni Unite di Cassazione, e cioè nel senso di devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i soli casi nei quali il meccanismo revisionale ricalca i contenuti del summenzionato art. 115, e non anche quei casi in cui le parti del contratto di appalto abbiano pattiziamente convenuto un meccanismo revisionale (rigidamente vincolato) autonomo e svincolato rispetto all’art. 115 (in tali ipotesi affermandosi invece la giurisdizione del giudice ordinario) ” e che “In base a quanto sopra argomentato, pertanto, la regolazione del meccanismo revisionale ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 è sufficiente a radicare la giurisdizione esclusiva in capo al giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 cod. proc. amm., senza necessità di ulteriori verifiche in tema di poteri esercitabili o esercitati dalla stazione appaltante nel procedimento iniziato ad istanza dell’appaltatore per la revisione dei prezzi ”.
2. Per quanto esposto, l’appello va respinto e la società appellante va condannata al pagamento delle spese processuali, in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Rodolico - San Marco”, che si liquidano come in dispositivo.
2.1 Le spese processuali vanno, invece, compensate fra la società appellante e la Regione Siciliana - Assessorato Regionale Economia, Regione Siciliana - Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza, non avendo le Amministrazioni intimate svolto sostanziali difese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n. 633/2025 R.G., lo respinge.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese processuali, in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Rodolico - San Marco”, che si liquidano per ciascuna parte in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge.
Compensa le spese processuali tra la società appellante e la Regione Siciliana- Assessorato Regionale dell’Economia, Regione Siciliana-Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO OV, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
EL NN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NN | TO OV |
IL SEGRETARIO