CASS
Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
Massime • 1
In tema di impugnazioni, il deposito dell'elezione di domicilio a norma dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., avvenuto unitamente alla proposizione dell'appello, trasmesso a mezzo PEC dal difensore, rende tale elezione parte integrante dell'atto di gravame, sicché l'autenticazione della firma apposta dall'imputato deve intendersi implicitamente contenuta nella sottoscrizione digitale dell'appello da parte del difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2024, n. 29185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29185 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SO AM CUI 01PWY1X nato a [...] il [...] LO JA CUI 0125T04 nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna. Penale Sent. Sez. 4 Num. 29185 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 05/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. L' Avv. Bruno Salernitano, difensore di fiducia di JM VI e JA AL, ricorre per Cassazione contro l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 22 marzo 2024 (notificata il 29 marzo 2024) che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna il 16 gennaio 2024, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale JN VI e JA AL sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625, comma 1, n. 2) e n. 5) cod. pen. commesso in Medicina (BO) il 28 novembre 2023. L'appello dichiarato inammissibile è stato depositato a mezzo PEC presso la cancelleria del Tribunale di Bologna il 16 gennaio 2024 e, in data 5 marzo 2024, gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello. L'inammissibilità è stata dichiarata ai sensi degli artt. 581, comma 1 ter, e 591 cod. proc. pen. perché le elezioni di domicilio allegate all'atto recano la firma degli imputati e la dicitura «È autentica, avv. Bruno Salernitano», ma, in corrispondenza di questa dicitura, manca la firma dell'avvocato. Secondo la Corte di appello, poiché le elezioni di domicilio sono documenti cartacei riprodotti con scansione di immagini, la firma digitale del difensore - presente nel file che contiene l'atto di appello - non può valere anche quale autentica della firma degli imputati e attesta solo «la corrispondenza ai documenti originari della loro scansione per immagini». La Corte di appello ha ritenuto, dunque, che all'atto di impugnazione siano state allegate elezioni di domicilio non valide perché sottoscritte con firma non autenticata e, di conseguenza, che l'impugnazione fosse inammissibile ex art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., non essendo corredata da valide elezioni di domicilio. 2. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 111 bis, 162 e 581 cod. proc. pen. e degli artt. 2, comma 6, 21 e 24 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 («Codice dell'amministrazione digitale»). Osserva che, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 82/05, la firma digitale si riferisce in maniera univoca ad un solo soggetto e «al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata», sicché una firma digitale validamente apposta sull'atto di impugnazione è idonea ad attestare anche l'autenticità della sottoscrizione apposta dagli imputati in calce alla elezione di domicilio. A sostegno di tali considerazioni, il difensore ricorda che, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., «se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica». Rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 162 cod. proc. pen., «il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede con le modalità previste dall'art. 111 bis» e il secondo comma di questa norma prevede che il deposito telematico assicuri «la certezza anche temporale dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Secondo il PG «la firma digitale del difensore apposta sull'atto processuale sottoscritto dalla parte e depositato telematicamente dallo stesso difensore, unitamente alla contestuale nomina fiduciaria, ha valore di autenticazione tacita della sottoscrizione del richiedente pur in mancanza di una formula espressa in tal senso». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'atto di appello dichiarato inammissibile è stato depositato a mezzo PEC e tale modalità di deposito, disciplinata dall'art. 87 bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è tutt'ora consentita ai sensi dell'art. 3, comma 8, d.nn. 29 dicembre 2023, n. 217 «per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche». Non è controverso che la verifica effettuata dalla cancelleria sulla provenienza dell'atto di impugnazione e sulla firma digitale ivi apposta abbia dato esito positivo. Pertanto, la provenienza dell'atto di appello dal difensore di fiducia degli imputati è certa ed è certo che egli lo abbia sottoscritto digitalmente. Secondo la Corte di appello, tale sottoscrizione digitale non sarebbe sufficiente perché non consente di ritenere autentica la firma apposta dagli imputati in calce all'elezione di domicilio. L'ordinanza impugnata osserva che l'elezione di domicilio è stata redatta su supporto cartaceo sottoscritto a penna dagli interessati e sostiene che, per renderla valida, il difensore avrebbe dovuto a sua volta sottoscriverla a penna per autentica. 3. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 87 bis d.lgs. n. 150/2022. Questa norma prevede, al comma 3, che, quando il deposito ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto «in forma di documento informatico» debba essere «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati» e debba contenere «la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale». Nel caso in esame, gli imputati hanno eletto domicilio presso il difensore di fiducia già nel corso del giudizio di primo grado e hanno conferito a quel difensore una procura speciale per la richiesta di riti alternativi. Ai sensi dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. il difensore - la cui legittimazione a proporre appello non è controversa - doveva depositare, unitamente all'atto di impugnazione, «la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». La Corte di appello ha ritenuto che l'elezione di domicilio depositata unitamente all'appello non fosse valida non essendo state rispettate le forme dell'art. 162, comma 1, cod. proc. pen. La circostanza che il documento sottoscritto dagli imputati fosse allegato ad un atto sottoscritto digitalmente dal difensore è stata ritenuta irrilevante. L'ordinanza impugnata ha sottolineato a tal fine che, con la firma digitale, il difensore attesta la conformità all'originale degli allegati, ma non anche l'autenticità delle firme ivi apposte. Così argomentando la Corte territoriale non ha considerato che, ai sensi dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione e tale adempimento, previsto a pena di inammissibilità, rende l'elezione di domicilio parte integrante dell'atto di impugnazione. In questa prospettiva è ben possibile che l'autenticazione della firma apposta in calce all'elezione di domicilio avvenga con la sottoscrizione dell'atto di impugnazione. La circostanza che, nel caso di specie, le elezioni di domicilio non siano state inserite nell'atto di impugnazione è conseguenza del fatto che l'appello non è stato proposto personalmente dagli imputati, bensì dal loro difensore. Gli atti contenenti l'elezione di domicilio (e la procura speciale ad impugnare), tuttavia, sono stati depositati unitamente all'impugnazione sicché l'autenticazione della sottoscrizione può ritenersi implicita nella sottoscrizione digitale dell'atto di appello che il difensore ha provveduto a depositare a mezzo PEC. Un principio analogo è stato affermato di recente con riferimento alla sottoscrizione di una richiesta di restituzione nel termine proposta ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. che era stata dichiarata inammissibile perché depositata a mezzo PEC dal difensore della parte richiedente, ed era stata sottoscritta dalla parte richiedente senza che la sottoscrizione fosse stata autenticata. Si è ritenuto, infatti, che «La firma digitale del difensore apposta Il Presidente Il Cons .gli` re estensore sull'istanza di restituzione nel termine sottoscritta dalla parte e depositata telernaticamente dallo stesso difensore in conformità al disposto dell'art. 87 bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, unitamente alla contestuale nomina fiduciaria» potesse valere quale «autenticazione tacita della sottoscrizione del richiedente, pur in mancanza di una formula espressa in tal senso» (Sez. 6, n. 14882 del 13/03/2024, Tongiani, Rv. 286298). Nello stesso senso la giurisprudenza si è espressa esaminando casi in cui l'atto di querela depositato dal difensore della persona offesa non recava l'autenticazione della firma. Si è ritenuto, infatti, che il documento col quale l'offeso manifesta la volontà di chiedere la punizione e conferisce al difensore l'incarico di provvedere al deposito dell'atto presso l'Autorità giudiziaria, può considerarsi implicitamente sottoscritto dal difensore anche per autentica atteso che, provvedendo al deposito, il difensore si è fatto carico della provenienza della sottoscrizione (Sez. 5, n. 39049 del 09/10/2007, Delmonte, Rv. 238192; Sez. 6, n. 13813 del 26/03/2015, Recce, Rv. 262966). 4. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi, per l'ulteriore corso, alla Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così deciso il 5 luglio 2024
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna. Penale Sent. Sez. 4 Num. 29185 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 05/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. L' Avv. Bruno Salernitano, difensore di fiducia di JM VI e JA AL, ricorre per Cassazione contro l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 22 marzo 2024 (notificata il 29 marzo 2024) che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna il 16 gennaio 2024, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale JN VI e JA AL sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625, comma 1, n. 2) e n. 5) cod. pen. commesso in Medicina (BO) il 28 novembre 2023. L'appello dichiarato inammissibile è stato depositato a mezzo PEC presso la cancelleria del Tribunale di Bologna il 16 gennaio 2024 e, in data 5 marzo 2024, gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello. L'inammissibilità è stata dichiarata ai sensi degli artt. 581, comma 1 ter, e 591 cod. proc. pen. perché le elezioni di domicilio allegate all'atto recano la firma degli imputati e la dicitura «È autentica, avv. Bruno Salernitano», ma, in corrispondenza di questa dicitura, manca la firma dell'avvocato. Secondo la Corte di appello, poiché le elezioni di domicilio sono documenti cartacei riprodotti con scansione di immagini, la firma digitale del difensore - presente nel file che contiene l'atto di appello - non può valere anche quale autentica della firma degli imputati e attesta solo «la corrispondenza ai documenti originari della loro scansione per immagini». La Corte di appello ha ritenuto, dunque, che all'atto di impugnazione siano state allegate elezioni di domicilio non valide perché sottoscritte con firma non autenticata e, di conseguenza, che l'impugnazione fosse inammissibile ex art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., non essendo corredata da valide elezioni di domicilio. 2. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 111 bis, 162 e 581 cod. proc. pen. e degli artt. 2, comma 6, 21 e 24 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 («Codice dell'amministrazione digitale»). Osserva che, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 82/05, la firma digitale si riferisce in maniera univoca ad un solo soggetto e «al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata», sicché una firma digitale validamente apposta sull'atto di impugnazione è idonea ad attestare anche l'autenticità della sottoscrizione apposta dagli imputati in calce alla elezione di domicilio. A sostegno di tali considerazioni, il difensore ricorda che, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., «se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica». Rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 162 cod. proc. pen., «il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede con le modalità previste dall'art. 111 bis» e il secondo comma di questa norma prevede che il deposito telematico assicuri «la certezza anche temporale dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Secondo il PG «la firma digitale del difensore apposta sull'atto processuale sottoscritto dalla parte e depositato telematicamente dallo stesso difensore, unitamente alla contestuale nomina fiduciaria, ha valore di autenticazione tacita della sottoscrizione del richiedente pur in mancanza di una formula espressa in tal senso». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'atto di appello dichiarato inammissibile è stato depositato a mezzo PEC e tale modalità di deposito, disciplinata dall'art. 87 bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è tutt'ora consentita ai sensi dell'art. 3, comma 8, d.nn. 29 dicembre 2023, n. 217 «per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche». Non è controverso che la verifica effettuata dalla cancelleria sulla provenienza dell'atto di impugnazione e sulla firma digitale ivi apposta abbia dato esito positivo. Pertanto, la provenienza dell'atto di appello dal difensore di fiducia degli imputati è certa ed è certo che egli lo abbia sottoscritto digitalmente. Secondo la Corte di appello, tale sottoscrizione digitale non sarebbe sufficiente perché non consente di ritenere autentica la firma apposta dagli imputati in calce all'elezione di domicilio. L'ordinanza impugnata osserva che l'elezione di domicilio è stata redatta su supporto cartaceo sottoscritto a penna dagli interessati e sostiene che, per renderla valida, il difensore avrebbe dovuto a sua volta sottoscriverla a penna per autentica. 3. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 87 bis d.lgs. n. 150/2022. Questa norma prevede, al comma 3, che, quando il deposito ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto «in forma di documento informatico» debba essere «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati» e debba contenere «la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale». Nel caso in esame, gli imputati hanno eletto domicilio presso il difensore di fiducia già nel corso del giudizio di primo grado e hanno conferito a quel difensore una procura speciale per la richiesta di riti alternativi. Ai sensi dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. il difensore - la cui legittimazione a proporre appello non è controversa - doveva depositare, unitamente all'atto di impugnazione, «la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». La Corte di appello ha ritenuto che l'elezione di domicilio depositata unitamente all'appello non fosse valida non essendo state rispettate le forme dell'art. 162, comma 1, cod. proc. pen. La circostanza che il documento sottoscritto dagli imputati fosse allegato ad un atto sottoscritto digitalmente dal difensore è stata ritenuta irrilevante. L'ordinanza impugnata ha sottolineato a tal fine che, con la firma digitale, il difensore attesta la conformità all'originale degli allegati, ma non anche l'autenticità delle firme ivi apposte. Così argomentando la Corte territoriale non ha considerato che, ai sensi dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione e tale adempimento, previsto a pena di inammissibilità, rende l'elezione di domicilio parte integrante dell'atto di impugnazione. In questa prospettiva è ben possibile che l'autenticazione della firma apposta in calce all'elezione di domicilio avvenga con la sottoscrizione dell'atto di impugnazione. La circostanza che, nel caso di specie, le elezioni di domicilio non siano state inserite nell'atto di impugnazione è conseguenza del fatto che l'appello non è stato proposto personalmente dagli imputati, bensì dal loro difensore. Gli atti contenenti l'elezione di domicilio (e la procura speciale ad impugnare), tuttavia, sono stati depositati unitamente all'impugnazione sicché l'autenticazione della sottoscrizione può ritenersi implicita nella sottoscrizione digitale dell'atto di appello che il difensore ha provveduto a depositare a mezzo PEC. Un principio analogo è stato affermato di recente con riferimento alla sottoscrizione di una richiesta di restituzione nel termine proposta ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. che era stata dichiarata inammissibile perché depositata a mezzo PEC dal difensore della parte richiedente, ed era stata sottoscritta dalla parte richiedente senza che la sottoscrizione fosse stata autenticata. Si è ritenuto, infatti, che «La firma digitale del difensore apposta Il Presidente Il Cons .gli` re estensore sull'istanza di restituzione nel termine sottoscritta dalla parte e depositata telernaticamente dallo stesso difensore in conformità al disposto dell'art. 87 bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, unitamente alla contestuale nomina fiduciaria» potesse valere quale «autenticazione tacita della sottoscrizione del richiedente, pur in mancanza di una formula espressa in tal senso» (Sez. 6, n. 14882 del 13/03/2024, Tongiani, Rv. 286298). Nello stesso senso la giurisprudenza si è espressa esaminando casi in cui l'atto di querela depositato dal difensore della persona offesa non recava l'autenticazione della firma. Si è ritenuto, infatti, che il documento col quale l'offeso manifesta la volontà di chiedere la punizione e conferisce al difensore l'incarico di provvedere al deposito dell'atto presso l'Autorità giudiziaria, può considerarsi implicitamente sottoscritto dal difensore anche per autentica atteso che, provvedendo al deposito, il difensore si è fatto carico della provenienza della sottoscrizione (Sez. 5, n. 39049 del 09/10/2007, Delmonte, Rv. 238192; Sez. 6, n. 13813 del 26/03/2015, Recce, Rv. 262966). 4. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi, per l'ulteriore corso, alla Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così deciso il 5 luglio 2024