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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 16/08/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1341/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1341/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MAURIZIO BARBIERI e con elezione di domicilio in Via
Schiavini n. 21 – PESARO (PU) presso e nello studio dell'avv. ALBERTO CLINI;
ATTRICE opponente
contro
:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dei Curatori Dott. e Avv. , rappresentato e difeso Controparte_2 Controparte_3
dall'avv. VANIA CLEMENTI e con elezione di domicilio in Via XXIV Maggio n. 56 –
PESARO (PU) presso e nello studio dell'avv. VANIA CLEMENTI;
CONVENUTO opposto
VU ESSE INFISSI DI C.F. ); Controparte_4 P.IVA_3 [...]
ra (C.F. ); Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_4 [...]
ora Controparte_7
(C.F. ), ora Controparte_8 P.IVA_5 Controparte_9
pagina 1 di 11 C.F. ), Controparte_6 P.IVA_6 [...]
Controparte_10
(C.F. ), (C.F. ), P.IVA_7 Controparte_11 P.IVA_8 [...]
(C.F. ), ( CP_12 P.IVA_9 Controparte_13 Controparte_14
), (già , (C.F.
[...] Controparte_15 Controparte_16
), (C.F. ), P.IVA_10 CP_17 C.F._1 [...]
(C.F. ), Controparte_18 P.IVA_11 [...]
(C.F. ), Controparte_19 P.IVA_12
CONVENUTI opposti CONTUMACI
Parte attrice ha concluso come da note scritte contenenti precisazione delle conclusioni depositate in data 06.05.2025:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in parziale riforma del piano di riparto 17/1/2023, così come approvato dal GE del Tribunale di Pesaro con l'ordinanza 30/7/2023, e dell'ordinanza stessa, nonché dell'ordinanza 21/6/2024, che ha disposto nella precedente fase cautelare, dichiarare l'attribuzione in favore di
[...]
della somma di € 24.838,84 ed escludere che la somma di Controparte_20
€ 72.292,97 sia attribuita al creditore a titolo di spese anticipate Controparte_1
prededucibili, disponendo che il delegato provveda alla relativa modifica del piano di riparto impugnato e, nell'ipotesi che il delegato abbia già provveduto al pagamento delle suddette somme alla Curatela del fallimento disporre e Controparte_1
condannare la Curatela stessa al pagamento a favore di
[...]
ella somma di euro 24.838,84 e di euro 72.292,97 Parte_2
oltre interessi legali dalla data dell'avvenuto pagamento al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
pagina 2 di 11 Parte convenuta come da note scritte contenenti precisazione delle conclusioni depositate in data 07.05.2025:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito,
- In via pregiudiziale
Rigettare l'opposizione per nullità dell'atto di citazione, per i motivi tutti dedotti in narrativa, e, per l'effetto, confermare le ordinanze 30.07.2023 e 29.04.2024;
Rigettare l'opposizione per difetto dell'interesse ad agire, per i motivi tutti dedotti in narrativa, e, per l'effetto, confermare le ordinanze 30.07.2023 e 29.04.2024;
Rigettare l'opposizione perché inammissibile e/o improponibile per i motivi tutti dedotti in narrativa, e, per l'effetto, confermare le ordinanze 30.07.2023 e 29.04.2024;
- In via principale
Rigettare l'opposizione, perché infondate, nel merito, le domande per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'ordinanza 30.07.2023 e 29.04.2024;
- In ogni caso con vittoria di spese, esborsi, compensi di causa e spese 15% ex D.M. 55/14 relativi alla fase sommaria e di merito.
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cpc) immobiliare
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_20
(d'ora in poi, , introduceva il presente giudizio quale fase di merito Pt_1
dell'opposizione ex art. 512 comma II cpc e art. 617 cpc spiegata avverso l'ordinanza datata 30.07.2023 (v. doc. 13 fascicolo attrice), comunicata in data 18.08.2023, con la quale il G.E. del procedimento esecutivo immobiliare n. 3025/2012 RGE (riunito al procedimento n. 45/2015 RGE), escludeva dal piano di riparto redatto dal delegato alla vendita in data 27.01.2023, l'importo di euro 24.838,84 riconosciuto in favore di pagina 3 di 11 disponendo il versamento della corrispondente somma in favore della procedura Pt_1
fallimentare di riferimento e confermava, respingendo l'osservazione di che ne Pt_1
chiedeva la non debenza, la legittimità dell'attribuzione alla curatela del fallimento della somma di euro 72.292,97 in prededuzione. CP_1
I motivi di opposizione vengono ora riproposti nel presente giudizio, con i quali viene quindi chiesto di dichiararsi i) la legittimità di a vedersi riconosciuta la somma Pt_1
di euro 24.838,84 sul presupposto della propria legittimazione per avere depositato nella procedura fallimentare istanza ex art. 115 l.fall. in qualità di ultima cessionaria del credito originariamente appartenente a regolarmente insinuata nel Parte_3
passivo fallimentare della debitrice (doc. 14 fasc. opponente), ii) la non CP_1
debenza in favore del della somma di euro 72.292,97 a titolo di Controparte_1
spese prededucibili ex art. 111 bis comma 3 L.F. per non avere il Curatore nulla documentato in merito all'utilità concreta per l'intera massa dei creditori delle spese delle quali si chiedeva il pagamento in prededuzione.
Si costituiva in giudizio la sola , che, Controparte_21
riproponendo le medesime contestazioni già in precedenza formulate, chiedeva il rigetto delle domande attoree per essere infondate in fatto e in diritto e formulava una serie di eccezioni preliminari di inammissibilità dell'opposizione.
Disposto il rinnovo della notifica nei confronti di all'udienza di CP_12 CP_12
prima comparizione del 13.11.2024 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti non comparsi e discussa la causa con richiesta di concessione dei termini ex art. 281 cpc quinquies.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 13.11.2024 veniva fissata l'udienza del 9.7.2025 per la rimessione della causa in decisione e venivano concessi i termini richiesti ex art. 281 quinquies cpc a ritroso.
pagina 4 di 11 All'esito dell'udienza del 9.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Preliminarmente si dichiara l'infondatezza di tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
In particolare, non è provato il difetto di interesse ad agire in capo ad in quanto Pt_1
non è stata data alcuna prova che il abbia Controparte_1
concluso ogni attività liquidatoria, né è stato allegato il progetto di riparto finale (anzi nella memoria pag. 6 conclusionale di parte opposta si dice che il progetto di riparto non
è stato ancora depositato).
Non vi è alcuna nullità della vocatio in ius atteso che la convenuta si è regolarmente costituita e, d'altra parte, non poteva che essere il Tribunale di Pesaro l'autorità competente visto che la procedura esecutiva era ivi pendente ed in ogni caso è l'autorità giudiziaria che viene indicata nell'intestazione dell'atto.
Non vi è stata alcuna violazione del termine di notifica assegnato dal Giudice il 29.4.24
, di giorni 30, in quanto il legale dell'attrice ha richiesto una proroga dello stesso presentando la relativa istanza prima della scadenza del termine stesso.
Diverso sarebbe stato se il legale di avesse chiesto una rimessione in termine Pt_1
alla prima udienza, senza avere nel frattempo iniziato il processo notificatorio.
Infine, risulta proposta nei termini l'opposizione dinanzi al G.E. in quanto da ritenersi avvenuto con successo il deposito effettuato in data 07.09.2023 nel momento in cui è giunta sulla casella di posta elettronica del legale la seconda pec attestante l'avvenuta consegna.
Da giurisprudenza pacifica il deposito per pec si perfeziona nel momento in cui viene emessa la seconda pec.
pagina 5 di 11 Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del D.L. n. 179 del 2012, così che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza.
Inoltre, se l'illeggibilità dei files è dipesa da fatto fortuito non è imputabile alla parte, cosa questa che per intrinseca coerenza giustifica la rimessione in termini (Cass. Civ.
32296/2023).
Passando al merito della domanda, l'opposizione è infondata e va respinta.
Il caso in esame rappresenta un tipico caso di interferenza tra esecuzione individuale, promossa o proseguita dal creditore fondiario in pendenza di fallimento, ed esecuzione concorsuale e la conseguente convivenza tra le due discipline, essenzialmente riconducibili agli artt. 41 TUB e 52 LF.
In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato alcuni principi ormai consolidati sia rispetto alle scelte del creditore fondiario che della curatela.
Il primo, infatti, ha la facoltà di iniziare o proseguire l'esecuzione individuale, nonostante l'intervenuto fallimento del debitore, e conseguente la possibilità di veder soddisfatto il proprio credito in tale sede (privilegio ex art. 41 TUB).
Tuttavia, trattandosi di privilegio meramente processuale, che non comporta alcuna deroga alla disciplina dettata in tema di accertamento del passivo, il creditore ha comunque l'onere di insinuarsi allo stato passivo del fallimento, al fine di veder riconosciuto il proprio diritto sostanziale ad essere soddisfatto (art. 52 LF), nel rispetto delle cause legittime di prelazione e della graduazione dei crediti stabilita in sede concorsuale.
pagina 6 di 11 Di contro, è facoltà del Curatore sia di procedere alla vendita in sede fallimentare, con conseguente ammissibilità della duplicazione delle procedure di vendita o, in alternativa, di “sfruttare” la procedura esecutiva immobiliare pendente, spiegando in questa intervento ex art. 41 TUB al fine di partecipare alla ripartizione del ricavato, nell'interesse della massa dei creditori.
Ed è quello che è successo nel caso in esame, ove il Curatore del Fallimento della si è insinuato nella procedura esecutiva immobiliare individuale al fine di CP_1
far ivi valere le ragioni dei creditori concorsuali, potere esplicato attraverso le osservazioni formulate al progetto di distribuzione elaborato dal delegato alla vendita.
Con l'ordinanza resa in sede esecutiva in data 29.04.2023, il G.E., in accoglimento delle predette osservazioni ha statuito che alla non spettasse la somma di euro Pt_1
24.838,84 inizialmente riconosciutale.
Circostanza poi confermata nel provvedimento del 30.07.2024 a seguito dell'opposizione promossa da Pt_1
Quanto stabilito dal G.E. è da ritenersi corretto.
Pertinente al riguardo è la giurisprudenza richiamata nell'ordinanza impugnata: “per ottenere l'attribuzione (in via provvisoria, salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà documentare al giudice dell'esecuzione di avere sottoposto positivamente il proprio credito alla verifica del passivo in sede fallimentare, cioè di aver proposto l'istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura” (cass. n. 23482/18).
Ne discende che cessionaria del credito originariamente vantato dalla Pt_1 Pt_3
oltre ad intervenire nella predetta procedura esecutiva con ricorso depositato in
[...]
data 07.10.2021 (v. doc. 9 fascicolo attrice), avrebbe dovuto depositare nella procedura fallimentare istanza ex art. 115 l. fall. al fine di ottenere la modifica dello stato passivo.
pagina 7 di 11 Non quindi una nuova insinuazione, visto che era già stata fatta dall'originario creditore ma una istanza a seguito della quale gli organi del fallimento avrebbero Parte_3
modificato lo stato passivo.
Prova non fornita al giudice delegato e che, tuttavia, non poteva essere data, in quanto dalla documentazione prodotta, risulta che mentre il progetto di distribuzione è stato redatto dal delegato alla vendita in data 17.01.2023, l'istanza ex art. 115 l. fall. è stata presentata solo in data 02/05/2023, con documentazione incompleta e integrata solo a seguito di richiesta della Curatela, e con variazione dello stato passivo autorizzata in data 22.05.2024 (v. doc. 18 fascicolo convenuta).
Va quindi confermato il rigetto del primo motivo di opposizione e la non debenza della somma di euro 24.838,84 in favore di Pt_1
Con il secondo motivo di opposizione, l'attrice ha contestato la legittimità dell'ordinanza nella parte in cui è stata riconosciuta in favore della
[...]
la somma di euro 72.292,97 in prededuzione, Controparte_21
rispetto al riparto in favore dei creditori fondiari.
Al riguardo, l'attrice chiede l'esclusione “delle voci di spesa estranee alla procedura esecutiva immobiliare” non avendo il Curatore documentato l'entità e l'attinenza delle somme richieste in favore dell'intera massa dei creditori.
Come affermato dalla già richiamata sentenza della Cassazione civile, sez. III,
28/09/2018, n. 23482, in caso di coesistenza tra procedura esecutiva immobiliare individuale e procedura fallimentare, occorre procedere alla liquidazione e individuazione delle spese relative alla procedura fallimentare rientranti nelle spese di cui deve essere gravato il creditore fondiario che abbia ottenuto la liquidazione dell'immobile in sede di procedura esecutiva;
rilevato che ai sensi dell'art.111 ter l.f., oltre che le spese cd. di imputazione diretta, il creditore fondiario deve sostenere anche parte delle spese generali del fallimento.
pagina 8 di 11 Cass. n. 11500/2010 per la quale: "In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, sul ricavato della vendita degli immobili gravati da garanzia reale (nella specie, ipotecaria) vanno collocate in prededuzione non solo le spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione del bene ipotecato ma anche una quota parte del compenso del curatore”.
All'esito della vendita dei beni staggiti, la Curatela del Fallimento Controparte_21
, ha depositato, pertanto, nota di precisazione del credito contenente, oltre
[...]
alla richiesta di liquidazione del compenso per l'attività prestata nella procedura medesima, la richiesta di pagamento in prededuzione della somma € 72.292,97 (di cui €
23.273,24 per spese specifiche conservative e € 49.019,73 per spese generali di procedura).
Faceva altresì presente che il passivo fallimentare, reso esecutivo in data 04.03.2015, ammontava ad euro 8.706.585,07.
Ammessa da parte del giudice delegato la somma di euro 72.292,97 in prededuzione sul ricavato dei beni staggiti, avverso il progetto di distribuzione l'odierna attrice ha proposto opposizione ex art. 512 c.p.c. chiedendo l'illegittimità dell'attribuzione della predetta somma in favore del fallimento.
Con ordinanza del 29.04.2024 il GE ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento esecutivo e ha concesso termine per l'introduzione del presente giudizio di merito, disponendo sul punto “che anche il creditore fondiario deve sopportare – al pari di tutti gli altri creditori e in applicazione dell'art. 111 ter legge fall. – la precedenza di una serie di spese, specifiche e generali, gravanti sulla massa fallimentare”.
Ciò sulla base di pacifica giurisprudenza come sopra citata (Cass. Civ. n. 11500/10).
Vero è, come già rilevato dal giudice della fase precedente, che la quantificazione della
Curatela si è presentata abbastanza generica;
tuttavia, vi sono plurimi elementi per ritenere corretta, secondo logica, la quantificazione operata dal Curatore.
pagina 9 di 11 In particolare la presenza di un corposo attivo fallimentare immobiliare e il fatto che esso è stato liquidato integralmente per il tramite dell'esecuzione per cui è causa.
In sede di riparto finale in sede fallimentare, la somma da portare in prededuzione è destinata ad aumentare ulteriormente.
Infine, due considerazioni.
La prima è che nell'ambito dell'esecuzione individuale avvengono assegnazioni provvisorie, che devono poi essere confermate oppure modificate, in eccesso o in difetto, in sede di riparto finale.
Il creditore fondiario, pur avendo facoltà di assoggettare all'esecuzione il bene vincolato in garanzia per la realizzazione coattiva del proprio credito, partecipa alla distribuzione del ricavato della vendita coattiva nel rispetto del principio della “par condicio creditorum”, criterio che regola il concorso dei creditori e che è attuato attraverso la disciplina di cui all'art. 52 L.Fall. (disposizione che prevede l'obbligo per ogni creditore che intenda partecipare al concorso di insinuare il proprio credito al passivo per lo svolgimento del giudizio di verifica).
Come già in precedenza citato, l'assegnazione conseguita in sede esecutiva ha carattere provvisorio – in quanto conseguente ad un privilegio solo processuale - ed è onere dell'istituto, che intenda renderla definitiva, insinuarsi al passivo del fallimento in modo da consentire la graduazione dei crediti ai fini del riparto.
Qualora fosse stata attribuita ad la somma contestata, la sua effettiva debenza, Pt_1
pertanto, doveva poi essere confermata in sede di riparto finale nell'ambito della procedura concorsuale pendente.
La seconda è che, rigettato il primo motivo di opposizione, non vi era per un Pt_1
interesse concreto all'accoglimento del secondo motivo di opposizione, in quanto nessuna utilità ne sarebbe derivata.
pagina 10 di 11 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo il D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod., valore determinato sulla base del valore della controversia, applicate le tariffe minime per la fase di studio, introduttiva
(trattandosi di reiterazione di difese già avanzate) e istruttoria (in mancanza di attività ulteriore rispetto alla predisposizione delle memorie) e delle tariffe medie per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, nella causa promossa da contro Controparte_20 [...]
più altri, così provvede: Controparte_1
rigetta l'opposizione di Controparte_20
- ondanna a rifondere al convenuto Controparte_20 [...]
le spese di lite che si liquidano complessivamente nella Controparte_1
somma di euro 9.178,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in data 9.8.25
il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1341/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MAURIZIO BARBIERI e con elezione di domicilio in Via
Schiavini n. 21 – PESARO (PU) presso e nello studio dell'avv. ALBERTO CLINI;
ATTRICE opponente
contro
:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dei Curatori Dott. e Avv. , rappresentato e difeso Controparte_2 Controparte_3
dall'avv. VANIA CLEMENTI e con elezione di domicilio in Via XXIV Maggio n. 56 –
PESARO (PU) presso e nello studio dell'avv. VANIA CLEMENTI;
CONVENUTO opposto
VU ESSE INFISSI DI C.F. ); Controparte_4 P.IVA_3 [...]
ra (C.F. ); Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_4 [...]
ora Controparte_7
(C.F. ), ora Controparte_8 P.IVA_5 Controparte_9
pagina 1 di 11 C.F. ), Controparte_6 P.IVA_6 [...]
Controparte_10
(C.F. ), (C.F. ), P.IVA_7 Controparte_11 P.IVA_8 [...]
(C.F. ), ( CP_12 P.IVA_9 Controparte_13 Controparte_14
), (già , (C.F.
[...] Controparte_15 Controparte_16
), (C.F. ), P.IVA_10 CP_17 C.F._1 [...]
(C.F. ), Controparte_18 P.IVA_11 [...]
(C.F. ), Controparte_19 P.IVA_12
CONVENUTI opposti CONTUMACI
Parte attrice ha concluso come da note scritte contenenti precisazione delle conclusioni depositate in data 06.05.2025:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in parziale riforma del piano di riparto 17/1/2023, così come approvato dal GE del Tribunale di Pesaro con l'ordinanza 30/7/2023, e dell'ordinanza stessa, nonché dell'ordinanza 21/6/2024, che ha disposto nella precedente fase cautelare, dichiarare l'attribuzione in favore di
[...]
della somma di € 24.838,84 ed escludere che la somma di Controparte_20
€ 72.292,97 sia attribuita al creditore a titolo di spese anticipate Controparte_1
prededucibili, disponendo che il delegato provveda alla relativa modifica del piano di riparto impugnato e, nell'ipotesi che il delegato abbia già provveduto al pagamento delle suddette somme alla Curatela del fallimento disporre e Controparte_1
condannare la Curatela stessa al pagamento a favore di
[...]
ella somma di euro 24.838,84 e di euro 72.292,97 Parte_2
oltre interessi legali dalla data dell'avvenuto pagamento al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
pagina 2 di 11 Parte convenuta come da note scritte contenenti precisazione delle conclusioni depositate in data 07.05.2025:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito,
- In via pregiudiziale
Rigettare l'opposizione per nullità dell'atto di citazione, per i motivi tutti dedotti in narrativa, e, per l'effetto, confermare le ordinanze 30.07.2023 e 29.04.2024;
Rigettare l'opposizione per difetto dell'interesse ad agire, per i motivi tutti dedotti in narrativa, e, per l'effetto, confermare le ordinanze 30.07.2023 e 29.04.2024;
Rigettare l'opposizione perché inammissibile e/o improponibile per i motivi tutti dedotti in narrativa, e, per l'effetto, confermare le ordinanze 30.07.2023 e 29.04.2024;
- In via principale
Rigettare l'opposizione, perché infondate, nel merito, le domande per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'ordinanza 30.07.2023 e 29.04.2024;
- In ogni caso con vittoria di spese, esborsi, compensi di causa e spese 15% ex D.M. 55/14 relativi alla fase sommaria e di merito.
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cpc) immobiliare
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_20
(d'ora in poi, , introduceva il presente giudizio quale fase di merito Pt_1
dell'opposizione ex art. 512 comma II cpc e art. 617 cpc spiegata avverso l'ordinanza datata 30.07.2023 (v. doc. 13 fascicolo attrice), comunicata in data 18.08.2023, con la quale il G.E. del procedimento esecutivo immobiliare n. 3025/2012 RGE (riunito al procedimento n. 45/2015 RGE), escludeva dal piano di riparto redatto dal delegato alla vendita in data 27.01.2023, l'importo di euro 24.838,84 riconosciuto in favore di pagina 3 di 11 disponendo il versamento della corrispondente somma in favore della procedura Pt_1
fallimentare di riferimento e confermava, respingendo l'osservazione di che ne Pt_1
chiedeva la non debenza, la legittimità dell'attribuzione alla curatela del fallimento della somma di euro 72.292,97 in prededuzione. CP_1
I motivi di opposizione vengono ora riproposti nel presente giudizio, con i quali viene quindi chiesto di dichiararsi i) la legittimità di a vedersi riconosciuta la somma Pt_1
di euro 24.838,84 sul presupposto della propria legittimazione per avere depositato nella procedura fallimentare istanza ex art. 115 l.fall. in qualità di ultima cessionaria del credito originariamente appartenente a regolarmente insinuata nel Parte_3
passivo fallimentare della debitrice (doc. 14 fasc. opponente), ii) la non CP_1
debenza in favore del della somma di euro 72.292,97 a titolo di Controparte_1
spese prededucibili ex art. 111 bis comma 3 L.F. per non avere il Curatore nulla documentato in merito all'utilità concreta per l'intera massa dei creditori delle spese delle quali si chiedeva il pagamento in prededuzione.
Si costituiva in giudizio la sola , che, Controparte_21
riproponendo le medesime contestazioni già in precedenza formulate, chiedeva il rigetto delle domande attoree per essere infondate in fatto e in diritto e formulava una serie di eccezioni preliminari di inammissibilità dell'opposizione.
Disposto il rinnovo della notifica nei confronti di all'udienza di CP_12 CP_12
prima comparizione del 13.11.2024 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti non comparsi e discussa la causa con richiesta di concessione dei termini ex art. 281 cpc quinquies.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 13.11.2024 veniva fissata l'udienza del 9.7.2025 per la rimessione della causa in decisione e venivano concessi i termini richiesti ex art. 281 quinquies cpc a ritroso.
pagina 4 di 11 All'esito dell'udienza del 9.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Preliminarmente si dichiara l'infondatezza di tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
In particolare, non è provato il difetto di interesse ad agire in capo ad in quanto Pt_1
non è stata data alcuna prova che il abbia Controparte_1
concluso ogni attività liquidatoria, né è stato allegato il progetto di riparto finale (anzi nella memoria pag. 6 conclusionale di parte opposta si dice che il progetto di riparto non
è stato ancora depositato).
Non vi è alcuna nullità della vocatio in ius atteso che la convenuta si è regolarmente costituita e, d'altra parte, non poteva che essere il Tribunale di Pesaro l'autorità competente visto che la procedura esecutiva era ivi pendente ed in ogni caso è l'autorità giudiziaria che viene indicata nell'intestazione dell'atto.
Non vi è stata alcuna violazione del termine di notifica assegnato dal Giudice il 29.4.24
, di giorni 30, in quanto il legale dell'attrice ha richiesto una proroga dello stesso presentando la relativa istanza prima della scadenza del termine stesso.
Diverso sarebbe stato se il legale di avesse chiesto una rimessione in termine Pt_1
alla prima udienza, senza avere nel frattempo iniziato il processo notificatorio.
Infine, risulta proposta nei termini l'opposizione dinanzi al G.E. in quanto da ritenersi avvenuto con successo il deposito effettuato in data 07.09.2023 nel momento in cui è giunta sulla casella di posta elettronica del legale la seconda pec attestante l'avvenuta consegna.
Da giurisprudenza pacifica il deposito per pec si perfeziona nel momento in cui viene emessa la seconda pec.
pagina 5 di 11 Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del D.L. n. 179 del 2012, così che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza.
Inoltre, se l'illeggibilità dei files è dipesa da fatto fortuito non è imputabile alla parte, cosa questa che per intrinseca coerenza giustifica la rimessione in termini (Cass. Civ.
32296/2023).
Passando al merito della domanda, l'opposizione è infondata e va respinta.
Il caso in esame rappresenta un tipico caso di interferenza tra esecuzione individuale, promossa o proseguita dal creditore fondiario in pendenza di fallimento, ed esecuzione concorsuale e la conseguente convivenza tra le due discipline, essenzialmente riconducibili agli artt. 41 TUB e 52 LF.
In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato alcuni principi ormai consolidati sia rispetto alle scelte del creditore fondiario che della curatela.
Il primo, infatti, ha la facoltà di iniziare o proseguire l'esecuzione individuale, nonostante l'intervenuto fallimento del debitore, e conseguente la possibilità di veder soddisfatto il proprio credito in tale sede (privilegio ex art. 41 TUB).
Tuttavia, trattandosi di privilegio meramente processuale, che non comporta alcuna deroga alla disciplina dettata in tema di accertamento del passivo, il creditore ha comunque l'onere di insinuarsi allo stato passivo del fallimento, al fine di veder riconosciuto il proprio diritto sostanziale ad essere soddisfatto (art. 52 LF), nel rispetto delle cause legittime di prelazione e della graduazione dei crediti stabilita in sede concorsuale.
pagina 6 di 11 Di contro, è facoltà del Curatore sia di procedere alla vendita in sede fallimentare, con conseguente ammissibilità della duplicazione delle procedure di vendita o, in alternativa, di “sfruttare” la procedura esecutiva immobiliare pendente, spiegando in questa intervento ex art. 41 TUB al fine di partecipare alla ripartizione del ricavato, nell'interesse della massa dei creditori.
Ed è quello che è successo nel caso in esame, ove il Curatore del Fallimento della si è insinuato nella procedura esecutiva immobiliare individuale al fine di CP_1
far ivi valere le ragioni dei creditori concorsuali, potere esplicato attraverso le osservazioni formulate al progetto di distribuzione elaborato dal delegato alla vendita.
Con l'ordinanza resa in sede esecutiva in data 29.04.2023, il G.E., in accoglimento delle predette osservazioni ha statuito che alla non spettasse la somma di euro Pt_1
24.838,84 inizialmente riconosciutale.
Circostanza poi confermata nel provvedimento del 30.07.2024 a seguito dell'opposizione promossa da Pt_1
Quanto stabilito dal G.E. è da ritenersi corretto.
Pertinente al riguardo è la giurisprudenza richiamata nell'ordinanza impugnata: “per ottenere l'attribuzione (in via provvisoria, salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà documentare al giudice dell'esecuzione di avere sottoposto positivamente il proprio credito alla verifica del passivo in sede fallimentare, cioè di aver proposto l'istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura” (cass. n. 23482/18).
Ne discende che cessionaria del credito originariamente vantato dalla Pt_1 Pt_3
oltre ad intervenire nella predetta procedura esecutiva con ricorso depositato in
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data 07.10.2021 (v. doc. 9 fascicolo attrice), avrebbe dovuto depositare nella procedura fallimentare istanza ex art. 115 l. fall. al fine di ottenere la modifica dello stato passivo.
pagina 7 di 11 Non quindi una nuova insinuazione, visto che era già stata fatta dall'originario creditore ma una istanza a seguito della quale gli organi del fallimento avrebbero Parte_3
modificato lo stato passivo.
Prova non fornita al giudice delegato e che, tuttavia, non poteva essere data, in quanto dalla documentazione prodotta, risulta che mentre il progetto di distribuzione è stato redatto dal delegato alla vendita in data 17.01.2023, l'istanza ex art. 115 l. fall. è stata presentata solo in data 02/05/2023, con documentazione incompleta e integrata solo a seguito di richiesta della Curatela, e con variazione dello stato passivo autorizzata in data 22.05.2024 (v. doc. 18 fascicolo convenuta).
Va quindi confermato il rigetto del primo motivo di opposizione e la non debenza della somma di euro 24.838,84 in favore di Pt_1
Con il secondo motivo di opposizione, l'attrice ha contestato la legittimità dell'ordinanza nella parte in cui è stata riconosciuta in favore della
[...]
la somma di euro 72.292,97 in prededuzione, Controparte_21
rispetto al riparto in favore dei creditori fondiari.
Al riguardo, l'attrice chiede l'esclusione “delle voci di spesa estranee alla procedura esecutiva immobiliare” non avendo il Curatore documentato l'entità e l'attinenza delle somme richieste in favore dell'intera massa dei creditori.
Come affermato dalla già richiamata sentenza della Cassazione civile, sez. III,
28/09/2018, n. 23482, in caso di coesistenza tra procedura esecutiva immobiliare individuale e procedura fallimentare, occorre procedere alla liquidazione e individuazione delle spese relative alla procedura fallimentare rientranti nelle spese di cui deve essere gravato il creditore fondiario che abbia ottenuto la liquidazione dell'immobile in sede di procedura esecutiva;
rilevato che ai sensi dell'art.111 ter l.f., oltre che le spese cd. di imputazione diretta, il creditore fondiario deve sostenere anche parte delle spese generali del fallimento.
pagina 8 di 11 Cass. n. 11500/2010 per la quale: "In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, sul ricavato della vendita degli immobili gravati da garanzia reale (nella specie, ipotecaria) vanno collocate in prededuzione non solo le spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione del bene ipotecato ma anche una quota parte del compenso del curatore”.
All'esito della vendita dei beni staggiti, la Curatela del Fallimento Controparte_21
, ha depositato, pertanto, nota di precisazione del credito contenente, oltre
[...]
alla richiesta di liquidazione del compenso per l'attività prestata nella procedura medesima, la richiesta di pagamento in prededuzione della somma € 72.292,97 (di cui €
23.273,24 per spese specifiche conservative e € 49.019,73 per spese generali di procedura).
Faceva altresì presente che il passivo fallimentare, reso esecutivo in data 04.03.2015, ammontava ad euro 8.706.585,07.
Ammessa da parte del giudice delegato la somma di euro 72.292,97 in prededuzione sul ricavato dei beni staggiti, avverso il progetto di distribuzione l'odierna attrice ha proposto opposizione ex art. 512 c.p.c. chiedendo l'illegittimità dell'attribuzione della predetta somma in favore del fallimento.
Con ordinanza del 29.04.2024 il GE ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento esecutivo e ha concesso termine per l'introduzione del presente giudizio di merito, disponendo sul punto “che anche il creditore fondiario deve sopportare – al pari di tutti gli altri creditori e in applicazione dell'art. 111 ter legge fall. – la precedenza di una serie di spese, specifiche e generali, gravanti sulla massa fallimentare”.
Ciò sulla base di pacifica giurisprudenza come sopra citata (Cass. Civ. n. 11500/10).
Vero è, come già rilevato dal giudice della fase precedente, che la quantificazione della
Curatela si è presentata abbastanza generica;
tuttavia, vi sono plurimi elementi per ritenere corretta, secondo logica, la quantificazione operata dal Curatore.
pagina 9 di 11 In particolare la presenza di un corposo attivo fallimentare immobiliare e il fatto che esso è stato liquidato integralmente per il tramite dell'esecuzione per cui è causa.
In sede di riparto finale in sede fallimentare, la somma da portare in prededuzione è destinata ad aumentare ulteriormente.
Infine, due considerazioni.
La prima è che nell'ambito dell'esecuzione individuale avvengono assegnazioni provvisorie, che devono poi essere confermate oppure modificate, in eccesso o in difetto, in sede di riparto finale.
Il creditore fondiario, pur avendo facoltà di assoggettare all'esecuzione il bene vincolato in garanzia per la realizzazione coattiva del proprio credito, partecipa alla distribuzione del ricavato della vendita coattiva nel rispetto del principio della “par condicio creditorum”, criterio che regola il concorso dei creditori e che è attuato attraverso la disciplina di cui all'art. 52 L.Fall. (disposizione che prevede l'obbligo per ogni creditore che intenda partecipare al concorso di insinuare il proprio credito al passivo per lo svolgimento del giudizio di verifica).
Come già in precedenza citato, l'assegnazione conseguita in sede esecutiva ha carattere provvisorio – in quanto conseguente ad un privilegio solo processuale - ed è onere dell'istituto, che intenda renderla definitiva, insinuarsi al passivo del fallimento in modo da consentire la graduazione dei crediti ai fini del riparto.
Qualora fosse stata attribuita ad la somma contestata, la sua effettiva debenza, Pt_1
pertanto, doveva poi essere confermata in sede di riparto finale nell'ambito della procedura concorsuale pendente.
La seconda è che, rigettato il primo motivo di opposizione, non vi era per un Pt_1
interesse concreto all'accoglimento del secondo motivo di opposizione, in quanto nessuna utilità ne sarebbe derivata.
pagina 10 di 11 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo il D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod., valore determinato sulla base del valore della controversia, applicate le tariffe minime per la fase di studio, introduttiva
(trattandosi di reiterazione di difese già avanzate) e istruttoria (in mancanza di attività ulteriore rispetto alla predisposizione delle memorie) e delle tariffe medie per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, nella causa promossa da contro Controparte_20 [...]
più altri, così provvede: Controparte_1
rigetta l'opposizione di Controparte_20
- ondanna a rifondere al convenuto Controparte_20 [...]
le spese di lite che si liquidano complessivamente nella Controparte_1
somma di euro 9.178,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in data 9.8.25
il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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