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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 01/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1666/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: regolamentazione condizioni affidamento figli minori, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
27 marzo 2025
e promossa
D A
, residente in [...]Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. GIANNARELLI MAURIZIO per procura in atti - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, residente in [...]Controparte_1
c.f. C.F._2 avv. BUONDONNO ANDREA per procura in atti - PARTE CONVENUTA -
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
22.9.2023 in calce al decreto di fissazione d'udienza in data 21.9.2023 sulle seguenti
1 C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti:
PER PARTE RICORRENTE :
“ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlia minore con le condizioni e le modalità di affidamento e di Persona_1 mantenimento oltre che di frequentazione di seguito indicate:
a) affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre ricorrente con la quale convive da Parte_1 sempre;
b) il padre vista l'età di 14 anni della minore, avrà facoltà di vedere e Controparte_1 R_ tenere con sé la figlia due pomeriggi la settimana da concordarsi con la madre ed un sabato o una domenica la settimana anch'essa da concordarsi con la madre. In ogni caso tenendo conto non solo degli impegni scolastici e extrascolastici della figlia, ma anche ed essenzialmente tenendo conto della volontà della stessa minore
[...]
; R_1
c) il padre a decorrere dal mese corrente corrisponderà mensilmente, Controparte_1 alla madre entro il 5 di ogni mese la somma mensile di € 350,00 Parte_2
(trecentocinquanta/00) quale contributo al mantenimento della figlia, tramite bonifico, oltre rivalutazione annuale ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di La Spezia;
d) entrambi i genitori, consapevoli della delicatezza della gestione dei loro rapporti e di quanto la loro collaborazione possa influire positivamente (o meno) sulla crescita di R_
, si impegnano reciprocamente a tal fine ad agevolare eventuali ulteriori modalità di visita e di frequentazione che potranno essere diversamente concordati, di volta in volta, R_ nel rispetto delle volontà di;
e) entrambi i genitori, agevoleranno e terranno in massimo conto nell'educazione della R_ figlia minore di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di
e ne coltiveranno le attività extrascolastiche come da allegato piano genitoriale;
Sarà onere dei genitori quello di avere una presenza attiva e costante, di collaborare tra loro
2 nel rispetto assoluto dei rispettivi ruoli e di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
f) per quanto concerne le festività natalizie i genitori avranno il diritto di trascorrere con R_
la metà ciascuno del periodo di vacanza natalizia della figlia accordandosi di anno in anno tenendo conto sempre e prioritariamente degli impegni e della volontà della R_ stessa minore;
g) in ordine alle vacanze estive nel periodo compreso tra i mesi di luglio e agosto compresi di ogni anno ciascuno dei genitori avrà la facoltà– ferme restando le rispettive R_ e comprovate necessità lavorative - di trascorrere con due periodi di cinque giorni consecutivi. Detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori almeno trenta giorni prima dei periodi prescelti di ogni anno;
i genitori dovranno fornirsi reciprocamente
l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente si recheranno con la figlia;
Con vittoria di spese di lite.”
PER PARTE CONVENUTA:
“Conclude affinchè Ill.mo Tribunale della Spezia, rigetti la domanda della ricorrente e ridetermini la misura dell'assegno di mantenimento che il convenuto deve versare alla R_ figlia in un importo che gli consenta di poter tempestivamente adempiere in ragione delle sua mutate peggiorate condizioni economiche finanziarie e reddituali.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto la regolamentazione delle condizioni di esercizio della Parte_1 responsabilità genitoriale nell'interesse della minore , nata il [...] Persona_1 nata dalla relazione sentimentale con ora conclusa, e riconosciuta da Controparte_1 entrambi i genitori, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Parte convenuta si è costituita non opponendosi alla domanda ma chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza di comparizione delle parti, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha formulato proposta conciliativa nei seguenti termini:
contributo al mantenimento di € 200,00 al mese oltre alla ripartizione paritaria delle
3 spese straordinarie, disciplinate e specificate come nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale, rinuncia alla richiesta di arretrati da parte della ricorrente e spese compensate.
La proposta non è stata accettata dalla ricorrente e il Giudice, senza assunzione di provvedimenti urgenti ex art. 473-bis.15 c.p.c., non richiesti, ed in assenza di istanze istruttorie, su concorde richiesta delle parti ha fissato l'udienza del 9 maggio 2024 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Giova precisare che oggetto di giudizio non è solo la richiesta della madre di mantenimento della minore, come erroneamente sostenuto dalla difesa del convenuto ancora in memoria conclusionale e da questi ritenuta come l'unica rilevante (come sottolineato in comparsa di costituzione) bensì l'intera regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore , nei cui riguardi il Persona_1 non ha speso una sola parola. CP_1
Tanto premesso, si prende atto delle richieste della ricorrente in ordine all'affidamento
(condiviso) ed alla collocazione (presso la madre) di ed alle condizioni di Persona_1 frequentazione con il padre: condizioni sulle quali quest'ultimo, come già rilevato, non ha preso alcuna posizione, limitandosi a discutere e a precisare le conclusioni solo in punto economico (ciò nonostante all'udienza di comparizione delle parti lo stesso abbia dichiarato di non vedere la figlia neppure il sabato o la domenica per CP_1 esigenze di lavoro, pur sentendola per messaggi o telefonate quotidianamente).
Le suddette condizioni appaiono congrue anche alla luce delle allegazioni della R_ ricorrente in ordine alla situazione di disagio in cui si troverebbe quando è con il padre, non specificatamente contestate da quest'ultimo, che quindi giustificano l'esiguità delle frequentazioni stesse e l'assenza di pernottamenti ad eccezione dei due ipotizzati periodi di vacanza estiva.
Non essendo in discussione la collocazione di presso la madre e tenendo Persona_1 conto che la minore ha compiuto sedici anni e pertanto ogni rapporto con il padre dovrà essere rimesso alla sua volontà, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della stessa.
Venendo dunque alle questioni economiche si rileva che :
Il aveva un lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno presso CP_1 CP_2
Agenzia per il Lavoro quale addetto a servizio antincendio.
[...]
Le uniche buste paga depositate attestano uno stipendio di € 1064,00 (dicembre 2023) e
4 di € 1442,00 (novembre 2023) al netto di anticipazioni di cui non è dato sapere cause e natura.
Da ultimo il convenuto risulta disoccupato e percettore di NASPI, benchè la ricorrente abbia riferito di aver appreso che il ormai da un anno lavora presso il CP_1
Residence Hotel La Villa di Bolzano.
Il Collegio ritiene non necessario procedere ad approfondimento istruttori perché può ritenersi in ogni caso comprovata la capacità lavorativa del convenuto, per età, condizioni di salute (nulla essendo stato dedotto al riguardo) ed attitudini specifiche, talchè lo stato di disoccupazione dedotto da quest'ultimo, se effettivo, non può che ritenersi a lui imputabile.
Il convenuto non ha prodotto dichiarazioni dei redditi affermando di non averle mai presentate, non ha prodotto integrali estratti conto bancari per il triennio antecedente il presente giudizio, ha fatto riferimento a finanziamenti richiesti unitamente alla che Pt_1 tuttavia risultano ormai estinti dal 2021 (cfr. lettera Credit Agricole in data 20.4.2023 e dichiarazioni rese dallo stesso convenuto); ha dichiarato di aver presentato istanza finalizzata ad accedere ad una delle procedure del c.d. sovraindebitamento, senza tuttavia dare conto dell'esito della procedura (avendo solo prodotto l'atto di nomina di gestore della crisi, senza neppure la documentazione a sostegno dell'istanza); ha infine dichiarato di essere seguito dalla e dai Servizi Sociali della Spezia senza fornire CP_3 elementi probatori al riguardo (l'attestazione dei Servizi Sociali in data 15.1.2024 comprova solo l'attivazione di un progetto di sostegno data una generica “situazione accertata di fragilità socio –economica” e non indica gli interventi posti in essere e gli ausili prestati). Pt_ L'unica circostanza allegata e comprovata è la morosità accumulata con , ammontante ad € 11.063,00 al dicembre 2023 per il mancato pagamento canoni di Pt_ locazione a far data dall'ottobre 2017 (cfr. lettera di messa in mora in data
5.1.2024).
La documentazione proveniente dall'INPS e dal Centro per l'impiego comprova l'ecletticità del convenuto e la facilità con la quale questi passa da un lavoro all'altro, da cui si desume che il non ha particolari difficoltà di inserimento nel mondo del CP_1 lavoro.
La lavora come OSS a tempo parziale con un reddito imponibile annuo di € Pt_1
14.245,48 per l'anno di imposta 2022 (cfr. CUD 2023) e sostiene un esborso mensile di
5 € 500,00 quale canone di locazione dell'alloggio ove vive con , l'attuale Persona_1 marito, anch'esso percettore di reddito quale dipendente comunale e la figlia avuta da quest'ultimo.
Comparate quindi le rispettive condizioni economiche delle parti, e considerati da un lato le esigenze di vita di un'adolescente e l'esiguo tempo di permanenza di quest'ultima con il padre stabilito in via provvisoria e l'ancora minor tempo effettivo (che non consente di ritenere che questi possa attuare una qualsiasi forma di mantenimento diretto), e dall'altro il fatto che la ricorrente già percepisce integralmente l'assegno unico familiare per l'importo mensile di € 180/200,00, può ritenersi congruo un contributo mensile al mantenimento di da parte del padre quantificato nell'importo di € 350,00, Persona_1 oltre alla ripartizione paritaria delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore, specificate e disciplinate come nelle Linee Guida in uso presso questo
Tribunale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo alla stregua della tab. 2 D.M. 55/2014, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della minima attività processuale resasi necessaria che giustifica la liquidazione per ogni singola fase al di sotto dei valori medi tabellari
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1666/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: regolamentazione condizioni affidamento figli minori, così provvede:
Dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente presso la madre ricorrente con diritto- Parte_1 dovere del padre, di tenerla con sé, tenendo conto degli impegni Controparte_1 scolastici e extrascolastici della figlia e della volontà di quest'ultima:
- due pomeriggi la settimana da concordarsi con la madre ed un sabato o una domenica alla settimana anch'essi da concordarsi con la madre;
- metà del periodo natalizio ricomprendendo i giorni di festività ad anni alterni.
- un periodo di vacanza di sette giorni nel bimestre luglio-agosto (analogo diritto è riconosciuto alla madre), previo accordo tra i genitori almeno trenta giorni prima dei periodi prescelti di ogni anno e con impegno di entrambi di fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente si recheranno con la figlia.
6 Dispone che il padre contribuisca al mantenimento della minore, corrispondendo alla madre entro il 5 di ogni mese la somma mensile di € 350,00 oltre Parte_2 rivalutazione annuale ISTAT con le modalità che quest'ultima vorrà indicare.
Dispone la ripartizione paritaria delle spese straordinarie disciplinate e specificate come nelle Linee Guida in uso presso il Tribunale della Spezia;
Dispone che l'assegno unico familiare sia percepito integralmente dalla madre;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidata in € 3809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge,
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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