CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore MARSEGLIA GIUSEPPE, Giudice NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 686/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Onoranze Funebri Rappresentante_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF070303640 IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2566/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1La ON BR SRL ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVF070303640 in epigrafe indicato, con il quale la Agenzia delle Entrate di Bari ha proceduto al recupero delle ritenute non operate e non versate nell'anno di imposta 2021 sugli utili extrabilancio distribuiti ai due soci rivenienti dal maggior reddito accertato alla società con atto n. TVF030302405/2024.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Ilegittima presunzione di utili extrabilancio distribuiti ai soci .
2-Violazione del divieto di doppia presunzione.
3-Violazione dell'art. 116 TUIR
4-Difetto di motivazione
5-Infondatezza del merito e del maggior reddito societario.
6-Annullamento conseguente all'annullamento dell'accertamento societario.
7-Illegittimità delle sanzioni.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato nonché la fondatezza della pretesa.
All'esito della udienza del 14.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo, al secondo, al quinto ed al sesto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, si osserva quanto segue.
Per quieto insegnamento del giudice di legittimità, gli utili extrabilancio della società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare si presumono distribuiti ai soci, salva la prova contraria , incombente sui soci medesimi, di diversa utilizzazione degli stessi (cfr. ex multis Cass. ord. n. 26914/2022, nn. 29794/2021, ord. n. 25501/2020, sent. nn. 19013/2016, 9117/2016, n. 7478/2016, 11654/2013, 8207/2011, 3896/2008, 10982/2007, 448/2008, 2049/2003, etc. ); tanto, tenuto conto della “complicità” che normalmente avvince un gruppo così composto. In altre parole, come pacificamente confermato dalla Suprema Corte, presupposto per operatività della presunzione è che ricorra una “ristretta base partecipativa”, individuabile nell'esiguo numero di soci sovente legati da rapporto di famiglia o di parentela, il che da luogo ad uno stretto legame di fiducia e di complicità tra i soci, non solo nella gestione della attività, ma anche nell'eventuale realizzazione di azioni elusive della normativa fiscale (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 33541/2019, 27049/2019, 19171/2019, 1947/2019, 1123/2019, 32959/2018, 24534/2017, 7592/2017, 15824/2016, etc.).
Detta presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e del vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizzano la gestione sociale (cfr. ex multis Cass. n. 2494/2024 e già nn. 4485/2016, n. 9519/2009, n. 21415/2007 , n. 14006/2003, 7174/2002, etc. ).
Nella specie, la società ha visto nell'anno di imposta in discussione la partecipazione di due soli soci, legati da rapporto di parentela.
Ne può ritenersi cha la operata presunzione violi l'onere della prova gravante sulla Amministrazione Finanziaria laddove , come precisato dal giudice di legittimità, anche l'art. 7 DLgs n. 546/1992, siccome novellato con la introduzione del comma 5 bis, non stabilisce un onere diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le modifiche in materia di onere della prova da acclarare nella istruttoria in corso di giudizio (cfr. Cass. ord. nn. 31878 e 31880 del 21.10.2022, ord. n. 16493 del 13.6.2024).
Inoltre, come puntualizzato sempre dalla Suprema Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la operatività del divieto della doppia imposizione, previsto dall'art. 67 DPR n. 600/1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto.
Tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia quale utile della società, sia ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni (cfr. ex multis Cass. n. 18476/2017, n. 10793/2016, n. 10465/2014, n. 10270/2012, etc. ).
Ne consegue la legittimità dell'accertamento siccome emesso in forza della qualità di socio ed in relazione alla misura di partecipazione al capitale sociale;
legittimità che va confermata in difetto di prova, che va dal ricorrente assolta, di accantonamento e/o reinvestimento (così, ex plurimis, Cass. nn. 30351/2019, 28377-28376/2019, 27639/2019, 13503/2018, 20043/2015, 24572/2014, etc.) ovvero di diversa utilizzazione ( cfr, ex plurimis, Cass. nn. 28376-28377/2019, 19.130/2019, etc.) degli utili extrabilancio conseguiti dalla società o, ancora, di estraneità alla gestione e conduzione societaria (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 34282/2019, 27639/2019, 19171/2019, 16545/2019, 23247/2018, 18042/2018, 17461/ 2017, etc).
E da qui la legittimità dell'accertamento , quale quello oggetto del presente giudizio, emesso per il recupero delle ritenute non operate e non versate nell'anno di imposta 2021 sugli utili extrabilancio distribuiti ai due soci ovvero gli utili rivenienti dal maggior reddito accertato alla società con atto n. TVF030302405/2024 , come acclarato in sede di trattazione del presente giudizio, confermato da questa Corte, diversa composizione, con sentenza n. 1258/2025 con il rigetto del ricorso dalla società proposto avverso lo stesso accertamento.
I motivi sono pertanto infondati.
- In ordine al terzo motivo si osserva che nella specie l'accertamento riviene da utili non dichiarati, per i quali, pertanto, non poteva comunque essere operativa la opzione sulla modalità di prelievo.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al quarto motivo si rileva che l'atto impositivo contiene tutti gli elementi utili , necessari e sufficienti a dare contezza alla contribuente delle ragioni, del periodo di riferimento e della entità del recupero, in guisa da consentire (ed ha consentito, siccome evincibile dall'articolato ricorso) adeguata difesa.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al settimo motivo si osserva, infine, che le sanziono sono state irrogate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in relazione alle violazioni contestate, né sussistono circostanze fattuali e giuridiche per escluderne la applicabilità , attesa la chiarezza delle disposizioni scientemente violate .
Il motivo è pertanto infondato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della AGENZIA ENTRATE DI BARI delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, Sezione 8:
-Rigetta il ricorso .
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della AGENZIA ENTRATE DI BARI delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Bari il 14.11.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore MARSEGLIA GIUSEPPE, Giudice NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 686/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Onoranze Funebri Rappresentante_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF070303640 IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2566/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1La ON BR SRL ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVF070303640 in epigrafe indicato, con il quale la Agenzia delle Entrate di Bari ha proceduto al recupero delle ritenute non operate e non versate nell'anno di imposta 2021 sugli utili extrabilancio distribuiti ai due soci rivenienti dal maggior reddito accertato alla società con atto n. TVF030302405/2024.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Ilegittima presunzione di utili extrabilancio distribuiti ai soci .
2-Violazione del divieto di doppia presunzione.
3-Violazione dell'art. 116 TUIR
4-Difetto di motivazione
5-Infondatezza del merito e del maggior reddito societario.
6-Annullamento conseguente all'annullamento dell'accertamento societario.
7-Illegittimità delle sanzioni.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato nonché la fondatezza della pretesa.
All'esito della udienza del 14.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo, al secondo, al quinto ed al sesto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, si osserva quanto segue.
Per quieto insegnamento del giudice di legittimità, gli utili extrabilancio della società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare si presumono distribuiti ai soci, salva la prova contraria , incombente sui soci medesimi, di diversa utilizzazione degli stessi (cfr. ex multis Cass. ord. n. 26914/2022, nn. 29794/2021, ord. n. 25501/2020, sent. nn. 19013/2016, 9117/2016, n. 7478/2016, 11654/2013, 8207/2011, 3896/2008, 10982/2007, 448/2008, 2049/2003, etc. ); tanto, tenuto conto della “complicità” che normalmente avvince un gruppo così composto. In altre parole, come pacificamente confermato dalla Suprema Corte, presupposto per operatività della presunzione è che ricorra una “ristretta base partecipativa”, individuabile nell'esiguo numero di soci sovente legati da rapporto di famiglia o di parentela, il che da luogo ad uno stretto legame di fiducia e di complicità tra i soci, non solo nella gestione della attività, ma anche nell'eventuale realizzazione di azioni elusive della normativa fiscale (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 33541/2019, 27049/2019, 19171/2019, 1947/2019, 1123/2019, 32959/2018, 24534/2017, 7592/2017, 15824/2016, etc.).
Detta presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e del vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizzano la gestione sociale (cfr. ex multis Cass. n. 2494/2024 e già nn. 4485/2016, n. 9519/2009, n. 21415/2007 , n. 14006/2003, 7174/2002, etc. ).
Nella specie, la società ha visto nell'anno di imposta in discussione la partecipazione di due soli soci, legati da rapporto di parentela.
Ne può ritenersi cha la operata presunzione violi l'onere della prova gravante sulla Amministrazione Finanziaria laddove , come precisato dal giudice di legittimità, anche l'art. 7 DLgs n. 546/1992, siccome novellato con la introduzione del comma 5 bis, non stabilisce un onere diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le modifiche in materia di onere della prova da acclarare nella istruttoria in corso di giudizio (cfr. Cass. ord. nn. 31878 e 31880 del 21.10.2022, ord. n. 16493 del 13.6.2024).
Inoltre, come puntualizzato sempre dalla Suprema Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la operatività del divieto della doppia imposizione, previsto dall'art. 67 DPR n. 600/1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto.
Tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia quale utile della società, sia ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni (cfr. ex multis Cass. n. 18476/2017, n. 10793/2016, n. 10465/2014, n. 10270/2012, etc. ).
Ne consegue la legittimità dell'accertamento siccome emesso in forza della qualità di socio ed in relazione alla misura di partecipazione al capitale sociale;
legittimità che va confermata in difetto di prova, che va dal ricorrente assolta, di accantonamento e/o reinvestimento (così, ex plurimis, Cass. nn. 30351/2019, 28377-28376/2019, 27639/2019, 13503/2018, 20043/2015, 24572/2014, etc.) ovvero di diversa utilizzazione ( cfr, ex plurimis, Cass. nn. 28376-28377/2019, 19.130/2019, etc.) degli utili extrabilancio conseguiti dalla società o, ancora, di estraneità alla gestione e conduzione societaria (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 34282/2019, 27639/2019, 19171/2019, 16545/2019, 23247/2018, 18042/2018, 17461/ 2017, etc).
E da qui la legittimità dell'accertamento , quale quello oggetto del presente giudizio, emesso per il recupero delle ritenute non operate e non versate nell'anno di imposta 2021 sugli utili extrabilancio distribuiti ai due soci ovvero gli utili rivenienti dal maggior reddito accertato alla società con atto n. TVF030302405/2024 , come acclarato in sede di trattazione del presente giudizio, confermato da questa Corte, diversa composizione, con sentenza n. 1258/2025 con il rigetto del ricorso dalla società proposto avverso lo stesso accertamento.
I motivi sono pertanto infondati.
- In ordine al terzo motivo si osserva che nella specie l'accertamento riviene da utili non dichiarati, per i quali, pertanto, non poteva comunque essere operativa la opzione sulla modalità di prelievo.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al quarto motivo si rileva che l'atto impositivo contiene tutti gli elementi utili , necessari e sufficienti a dare contezza alla contribuente delle ragioni, del periodo di riferimento e della entità del recupero, in guisa da consentire (ed ha consentito, siccome evincibile dall'articolato ricorso) adeguata difesa.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al settimo motivo si osserva, infine, che le sanziono sono state irrogate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in relazione alle violazioni contestate, né sussistono circostanze fattuali e giuridiche per escluderne la applicabilità , attesa la chiarezza delle disposizioni scientemente violate .
Il motivo è pertanto infondato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della AGENZIA ENTRATE DI BARI delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, Sezione 8:
-Rigetta il ricorso .
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della AGENZIA ENTRATE DI BARI delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Bari il 14.11.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)