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23 gennaio 2013
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30 luglio 2026
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Art. 2. Attribuzioni del Ministro della giustizia 1. I rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito. Il Ministro della giustizia, ove ritenga che ne ricorra la necessita', concorda la propria azione con altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi dello Stato. Al Ministro della giustizia compete altresi' di presentare alla Corte, ove occorra, atti e richieste.
2. Nel caso di concorso di piu' domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o piu' Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto.
3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga in tempi rapidi e con le modalita' dovute.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 19 maggio - 23 luglio 2026, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/2026, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti".
2. Nel caso di concorso di piu' domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o piu' Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto.
3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga in tempi rapidi e con le modalita' dovute.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 19 maggio - 23 luglio 2026, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/2026, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti".
Commentari • 35
- 1. il Governo in Parlamento | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 14.290923
[…] In questo caso, secondo quanto prevede l'art. 2 legge n. 237/2012, la richiesta va inoltrata al Ministro della giustizia, che, secondo quanto prevede l'art. 4 legge n. 237/2012, vi dà corso, trasmettendola al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, che, ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna (art. 11 legge n. 237/2012). […]
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