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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 4 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 9021/2024 del R.G. promossa da:
Pt_1
rappr. e dif. da avv. Francesca Mastrorilli
-opponente -
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. da avv. Maria Menolascina
-opposto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Con D.I. 880/2024 del 09.06.2024 era ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 1.632,97 oltre rivalutazione monetaria, interessi, spese e competenze,
a titolo di tfr (Fondo di Garanzia).
1 Nelle more del giudizio, parte opposta dà atto che l' con provvedimento del Pt_1
09.07.2024 gli comunicava “L' ha accolto la sua domanda di intervento del Pt_1
Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto presentata in 09.01.2024.
Conseguentemente, abbiamo liquidato l'importo di euro 1.437,15, al netto delle ritenute fiscali e degli eventuali recuperi indicati nel prospetto di liquidazione allegato” (doc. n. 3 parte opposta).
Dunque, la somma richiesta con il decreto ingiuntivo 880/2024, emesso il
09.06.2024, notificato a mezzo pec all' in data 14.06.2024, veniva liquidata Pt_1
- senza riserva alcuna - dall'istituto con prospetto del 09.07.2024.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, parte opponente con la liquidazione senza riserve del tfr ha di fatto dimostrato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, al pari dell'opposto cui è stato riconosciuto il diritto richiesto.
Di conseguenza, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2 Resta assorbita ogni ulteriore eccezione.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che in ragione del principio della soccombenza virtuale e considerato che solo a giudizio instaurato l' ha provveduto a riconoscere il diritto della parte Pt_1 ricorrente deve essere disposta la condanna in favore della stessa, con liquidazione come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , nei confronti di Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 880/2024, così provvede: Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 880/2024;
- condanna l' al pagamento in favore di delle spese Pt_1 Controparte_1 processuali, che liquida nella misura di € 750,00 oltre RSG, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
3
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 4 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 9021/2024 del R.G. promossa da:
Pt_1
rappr. e dif. da avv. Francesca Mastrorilli
-opponente -
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. da avv. Maria Menolascina
-opposto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Con D.I. 880/2024 del 09.06.2024 era ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 1.632,97 oltre rivalutazione monetaria, interessi, spese e competenze,
a titolo di tfr (Fondo di Garanzia).
1 Nelle more del giudizio, parte opposta dà atto che l' con provvedimento del Pt_1
09.07.2024 gli comunicava “L' ha accolto la sua domanda di intervento del Pt_1
Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto presentata in 09.01.2024.
Conseguentemente, abbiamo liquidato l'importo di euro 1.437,15, al netto delle ritenute fiscali e degli eventuali recuperi indicati nel prospetto di liquidazione allegato” (doc. n. 3 parte opposta).
Dunque, la somma richiesta con il decreto ingiuntivo 880/2024, emesso il
09.06.2024, notificato a mezzo pec all' in data 14.06.2024, veniva liquidata Pt_1
- senza riserva alcuna - dall'istituto con prospetto del 09.07.2024.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, parte opponente con la liquidazione senza riserve del tfr ha di fatto dimostrato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, al pari dell'opposto cui è stato riconosciuto il diritto richiesto.
Di conseguenza, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2 Resta assorbita ogni ulteriore eccezione.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che in ragione del principio della soccombenza virtuale e considerato che solo a giudizio instaurato l' ha provveduto a riconoscere il diritto della parte Pt_1 ricorrente deve essere disposta la condanna in favore della stessa, con liquidazione come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , nei confronti di Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 880/2024, così provvede: Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 880/2024;
- condanna l' al pagamento in favore di delle spese Pt_1 Controparte_1 processuali, che liquida nella misura di € 750,00 oltre RSG, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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