Sentenza 17 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/04/2026, n. 3277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3277 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03277/2026REG.PROV.COLL.
N. 09947/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9947 del 2025, proposto da Italpol Vigilanza S.p.A., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, Sevitalia Sicurezza S.r.l., quale mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, Gruppo Servizi Associati S.p.A., quale mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, Gia.Ma S.r.l., quale mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9892075E84, rappresentati e difesi dall’Avvocato Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rai-Radiotelevisione Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Carlo Pandiscia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia (anche APPELLANTE INCIDENTALE);
nei confronti
Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Urbe Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Vincenzo Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 20436/2025),
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rai-Radiotelevisione Italiana Spa, Security Service S.r.l. e Di Urbe Vigilanza S.p.A.;
Visto l’appello incidentale di Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il Cons. SC RD e uditi per le parti gli Avvocati Giorgio Fraccastoro, Vincenzo Barrasso, Carlo Pandiscia e Marco Laudani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1.Italpol Vigilanza s.p.a., in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Servitalia Sicurezza s.r.l., Gruppo Servizi associati s.p.a. e Gia.Ma. s.r.l., terzo classificato per il lotto 1, nella procedura aperta per l’affidamento (per 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi) del servizio di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception, controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per i Centri di produzione TV Rai - Uffici di Roma (procedura indetta con bando pubblicato in data 26 giugno 20239), ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 1 al RTI Security Service, censurando l’attribuzione di un punteggio illogico e sproporzionato al primo e secondo classificato (rispettivamente 7,760 e 3,600) rispetto a quello attribuito agli altri concorrenti (in particolare al proprio raggruppamento 0,560) relativamente al criterio di valutazione 2.6 del disciplinare (numero di addetti da destinare ai servizi a richiesta) – attribuzione del punteggio fondata su dichiarazioni inverosimili di tali concorrenti (RTI Security Service e RTI Urbe hanno rispettivamente dichiarato un numero totale di risorse offerte per i servizi a richiesta pari a 2038 e 772).
Nel corso del giudizio, stante la rinuncia della ricorrente alla istanza cautelare, il contratto è stato sottoscritto.
Il giudice di primo grado ha rigettato l’eccezione di irricevibilità del ricorso, notificato il 13 febbraio 2025, tenuto conto della istanza di accesso proposta dalla ricorrente nella stessa data di comunicazione dell’aggiudicazione (20 dicembre 2024), riscontrata in modo incompleto in data 14 gennaio 2025 ed evasa esaustivamente, a fronte di nuova sollecitazione, con l’ostensione dei verbali contenenti il dettaglio dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, solo in data 27 gennaio 2025 (“il termine va computato dalla conoscenza del vizio, in quanto a fronte di un’istanza di accesso assolutamente tempestiva – perché coincidente con il giorno stesso dell’aggiudicazione – l’amministrazione ha tenuto un comportamento immotivatamente dilatorio che ha ritardato la conoscenza degli atti di gara). Il ricorso è stato, però, rigettato nel merito con compensazione delle spese. Nella sentenza si legge: “la commissione giudicatrice non aveva alcuna possibilità di distorcere il criterio quantitativo da applicare…non aveva in altri termini la facoltà di ridurre ex officio il numero dichiarato dal RTI offerente, il quale avrebbe poi assicurato solo in fase esecutiva l’impiego delle risorse indicate”, “la generica formulazione del bando non implicava una assegnazione predeterminata di risorse da parte dell’offerente, che dovesse essere già accantonata prima dell’aggiudicazione, trattandosi di servizi eventuali da fornire solo su richiesta della stazione appaltante, mediante il ricorso a personale – almeno per quanto concerne il lotto n. 1- non esclusivamente dedicato all’appalto in questione e reperibile secondo modalità diverse, anche di natura flessibile (esternalizzazioni, contratti temporanei, gestione delle turnazioni e straordinari) proprie di ogni organizzazione d’impresa”.
Avverso tale sentenza l’originaria ricorrente ha proposto appello, lamentando che l’applicazione della formula non esclude la necessità di verificare la credibilità dei valori dichiarati e che la decisione assunta ha legittimato i concorrenti a dichiarare un numero indimostrato e non credibile di risorse al solo fine di ottenere il punteggio più alto possibile. L’appellante ha evidenziato che il primo e secondo classificato hanno indicato, quali risorse da destinare ai servizi a richiesta, in tutti i lotti di gara, l’intero organico: dato irrealistico, essendo una parte delle risorse necessariamente impiegata in altre commesse (o negli altri lotti) e, quindi, inidonea ad essere disponibile entro le 4 ore o nel più breve termine di cui al capitolato (in particolare punto 1.3.2) e non potendo le risorse essere reperite tramite contratti temporanei, esternalizzazioni, turnazioni o straordinari, come dimostrato dal parere depositato, per cui la commissione giudicatrice avrebbe dovuto attribuire un punteggio pari a 0 per tale parametro. L’appellante ha concluso per l’annullamento dell’aggiudicazione ai fini della nuova aggiudicazione a proprio favore o, in caso di impossibilità, ai fini del risarcimento del danno.
Si sono costituiti la stazione appaltante ed il controinteressato, concludendo per l’infondatezza dell’appello. La stazione appaltante ha proposto appello incidentale relativamente alla ritenuta ricevibilità del ricorso, proposto oltre i 45 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione – termine non ulteriormente prorogabile, anche in caso di istanza di accesso, non essendo stato il proprio comportamento dilatorio.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2026, all’esito dello scambio delle memorie ex art. 73 c.p.a., la causa è passata in decisione.
DI
2. Preliminarmente va ricordato che nel caso in cui avverso la sentenza resa in primo grado siano stati presentati un appello principale e un appello incidentale può, a seconda dei casi, essere data priorità all'esame del ricorso che risulta decisivo per dirimere la lite, tenendo conto dei principi di economia processuale e di logicità (Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2023, n. 781).Nel caso di specie, si procede, pertanto, in virtù del principio di economia processuale, all’esame prioritario dell’appello principale, che risulta infondato, e dalla cui infondatezza deriva la sopravvenuta carenza di interesse relativamente all’appello incidentale, che verte su una questione pregiudiziale di rito, rispetto a cui parte resistente, totalmente vittoriosa nel merito, è risultata formalmente soccombente.
3. L’appello principale è infondato, sebbene debba essere integrata la motivazione della sentenza impugnata.
Occorre premettere che, secondo l’orientamento consolidato di questo Consiglio, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di ampia discrezionalità, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiati da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, Sez. III, 9 dicembre 2025, n. 9647).
Laddove il punteggio sia stato attribuito in base all’applicazione di una formula matematica, il macroscopico errore di fatto può derivare della imprecisione o inesattezza della formula o della sua applicazione, ma può essere determinato anche dall’indicazione, da parte del concorrente, di dati di partenza non corretti. Ne deriva, pertanto, che non può ritenersi precluso alla commissione giudicatrice un controllo sulla veridicità sostanziale e sulla esattezza dei dati indicati dai partecipanti nella propria offerta, che è anzi doveroso in considerazione del principio del risultato, di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023.
Ciò nonostante, nel caso di specie, i dati indicati dall’aggiudicatario nella propria offerta, in relazione al criterio in esame, non possono ritenersi inverosimili.
Nella propria offerta l’aggiudicatario ha dichiarato un numero di risorse offerte per i c.d. servizi a richiesta pari a n. 2038. La originaria ricorrente, odierna appellante, ha contestato la effettiva possibilità di mettere concretamente a disposizione della stazione appaltante tutte queste risorse, verosimilmente impiegate in altre commesse, anche in diversi contesti territoriali, in caso di richieste urgenti, entro le 4 ore imposte dalle lex specialis ovvero nel più breve termine eventualmente assegnato. Tuttavia, come ha ritenuto il T.a.r., si tratta di una conclusione non dimostrata, tenuto conto delle puntuali allegazioni difensive della controinteressata sulla utilizzazione del lavoro a intermittenza, nei limiti consentiti dalla legge, sull’eventuale impiego del personale a riposo o sull’eventuale prolungamento dei turni lavorativi a 13 o 15 ore giornaliere, nei limiti consenti dal contratto collettivo, sul possibile ricorso, secondo quanto già previsto nella propria offerta, al subappalto, ove necessario. Né risulta ostativa la circostanza che lo stesso numero di risorse è stato offerto in altro lotto, tenuto conto, peraltro, della possibilità di ottenere l’aggiudicazione di un solo lotto. Del resto, il parere depositato dalla ricorrente appellante si limita a formulare dubbi sulla fattibilità delle soluzioni proposte dall’aggiudicataria, senza escluderne, tuttavia, la astratta possibilità.
Infine, deve evidenziarsi che la differenza di punteggio tra il raggruppamento aggiudicatario e la ricorrente appellante è pari a 7,388 e che, anche laddove la commissione avesse ritenuto eccessivo il personale offerto dall’aggiudicatario, non risulta condivisibile la prospettazione difensiva della ricorrente appellante, che pretende l’attribuzione di un punteggio pari a 0 per il sub-criterio 2.6, vista la volontà manifestata dal raggruppamento aggiudicatario di offrire il massimo possibile delle risorse per tali servizi. Al più la commissione avrebbe dovuto modificare il risultato meramente matematico dell’applicazione della formula, ridimensionando il punteggio attribuito, senza sostanziale alterazione della graduatoria.
4. Dal rigetto dell’appello principale deriva l’improcedibilità di quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
In proposito deve evidenziarsi che l’appello incidentale proposto dalla resistente è un appello incidentale proprio, che non è autonomo rispetto a quello principale, ma ad esso collegato, in quanto verte su una questione pregiudiziale di rito o merito, su cui la parte, totalmente vittoriosa nel merito, è risultata formalmente soccombente. In tale ipotesi l’interesse all’impugnazione deriva dalla proposizione dell’appello principale, ma viene travolto dal suo rigetto (Cons. Stato, Sez. IV, 24 gennaio 2023, n. 781, secondo cui, nel caso in cui l’interesse ad impugnare non è autonomo, vale a dire se la sentenza determina una soccombenza formale, si è in presenza di un’impugnazione incidentale propria, di conseguenza le sorti dell'impugnazione principale condizionano l'impugnazione incidentale, che è travolta con il venir meno della prima).
5.In conclusione, l’appello principale deve essere rigettato e quello incidentale dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la peculiarità della vicenda, che trae origine da una clausola della lex specialis idonea ad ingenerare dubbi nella sua interpretazione ed applicazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale, come in epigrafe proposto, rigetta l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
SC RD, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| SC RD | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO