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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2025, n. 6530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6530 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5542/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 26/6/2025
TRA
rappresentata e difeso dall' avv. Onorati Stefano . Parte_1
-appellante -
E
rappresentata e difesa dall' avv. Michela Monda;
Controparte_1 -appellata-
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Bernardini Sveva . CP_2
-appellata-
E
; CP_3
-appellato contumace-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Velletri
n. 149/2019 pubb. il 1/2/2019 .
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 26/6/2015 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato l'1 aprile 2016, conveniva Parte_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri, la per sentirla CP_2
condannare in solido con ed al Controparte_1 CP_3
risarcimento dei danni a suo dire subiti nel sinistro occorso il 12 ottobre
2013 in Nettuno, in Via Tre Cancelli.
2.Deduceva che il giorno dell'evento dannoso, alla guida del veicolo Fiat
PA tg. BG078ZP, percorreva via Tre Cancelli in Nettuno, allorquando giunta all'incrocio con via Canterano, dopo aver inserito la freccia di sinistra, iniziava la svolta a sinistra per immettersi su via Canterano, e veniva violentemente urtata dalla Opel tg. CN903VE, di proprietà di e condotta da intenta ad effettuare una Controparte_1 CP_3
manovra di sorpasso .
3.Allegava lesioni personali quantificate nel 14% di IP, lamentando anche un danno estetico per rimediare al quale sarebbe necessaria una spesa di euro
7.000,00 – 8.000,00 euro, nonché spese mediche pari ad euro 954,49.
Assumeva che la , Compagnia Assicuratrice Controparte_4
della Fiat PA, aveva versato euro 8.800,00, al netto delle spese di patrocinio, somma trattenuta in acconto sul maggior avere.
4. Si costituiva in giudizio la , evidenziando che Controparte_5
sulla scorta della visita medico legale svolta dalla , le lesioni CP_4
residuate da controparte ammontavano al 6% di IP, con conseguente applicazione della Normativa relativa all'Indennizzo Diretto. Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ex art. 149 Nuovo Codice delle
Assicurazioni e nel merito contestava an e quantum ex adverso richiesto.
5.In corso di causa era ammessa ed espletata la ctu medico – legale sulla persona dell' attrice .
6.Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni , con sentenza n.
149/2019 il Tribunale così decideva : a) dichiara inammissibile la domanda attorea per violazione dell'art. 149 CdA;
b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore dei convenuti, che si liquidano per ciascun convenuto, in euro 4835,00 per compenso ex D.M. 55/14, rimb.
Forf, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi per il convenuto in favore dell'avv. Massimo Maccari che le ha anticipate;
c) CP_3
rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc proposta da convenuto nei confronti dell'attrice”. CP_3
7. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
lamentando: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 149 D. Lgs
209/2005 – errata decisione;
2) violazione e falsa applicazione degli artt.
91 e 92 cpc e dell'art. 4 D.M. 55/2014.
Ha chiesto la riforma integrale della sentenza con conseguente declaratoria di responsabilità di ed in relazione al Controparte_1 CP_3
sinistro di cui è causa con condanna di tutti gli appellati al risarcimento della somma di euro 26.000,00.
8. Si è costituita la , eccependo preliminarmente Controparte_5
l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame .
9.Si è altresì costituita la chiedendo: “ … respingere il gravame CP_1
promosso da per tutte le argomentazioni spese in fatto e Parte_1
diritto, e dunque perché infondato;
nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento e riforma della gravata sentenza in punto di ammissibilità della azione promossa, accertare e dichiarare ad minimum la sussistenza della presunzione legislativa del concorso di colpa delle parti Pt_1
nella causazione dell'evento ed, in caso di riconoscimento di CP_3
somme, vista la normativa sulla RCA, la validità ed efficacia della copertura assicurativa in favore della sig.ra mai contestata, n. Controparte_1
polizza 073375166, ed in assenza di titoli di responsabilità della medesima per omessa custodia del mezzo, dichiarare la in persona del CP_5
legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire la convenuta- appellata contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa, anche di lite, in favore della appellata. Vinte le spese di lite del doppio grado”.
10.Precisate le conclusioni la Corte ha trattenuto la causa in decisione all' udienza in trattazione scritta del 26/6/2025 alla quale si è pervenuti in seguito ad alcuni rinvii disposti per il carico di ruolo previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
***
1..Deve in primo luogo esaminarsi la censura riguardante la contestata inammissibilità della domanda avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile e dei responsabili civili in quanto astrattamente idonea a definire la lite .
Orbene il Tribunale ha così motivato sulla eccezione di improponibilità e difetto di legittimazione passiva di;
“Va rilevata la inammissibilità CP_6
della domanda proposta nei confronti di e, conseguentemente CP_2
nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo antagonista, per violazione dell'art. 149 Cod. Assicurazioni . La disposizione da ultimo citata prevede infatti che debba ricorrersi alla procedura di indennizzo diretto , richiedendo il ristoro dei danni derivanti da sinistro stradale, anche nell'ipotesi di danno alla persona , ove venga riscontrata una invalidità permanente in misura pari od inferiore al 9%. Nel caso che ci occupa risulta provato per tabulas che l'attrice ebbe a rivolgersi alla propria Compagnia la , e conseguì il pagamento della somma di € Controparte_7
8800,00 a titolo di ristoro del danno derivante dal sinistro del 12 gennaio
2013 . La CTU espletata dal Dott. , immune da vizi logici e/o di Per_1 altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal decidente, ha evidenziato che i postumi permanenti subiti dall'attrice a seguito del sinistro de quo sono quantificabili nella misura del 9% ; poiché dunque la riscontrata invalidità permanente è pari proprio al 9% ,che costituisce il limite di inabilità per far luogo alla procedura di indennizzo diretto , deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo ad
, reputandosi satisfattiva la somma versata dalla a CP_2 CP_4
titolo di indennizzo diretto”.
Ad avviso della Corte la decisione del Tribunale non tiene conto della pronunzia resa dalla Corte Costituzionale n. 180/2009 in base alla quale
l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Non è , dunque, riscontrabile un vizio nel procedimento di formazione legislativa, in quanto il sistema di liquidazione del danno, creato nell'esercizio della delega, è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato, volto ad assicurare un rafforzamento della protezione dei consumatori e dei contraenti deboli attraverso il riconoscimento di un ulteriore modalità di tutela. ( v. anche per l' azione diretta del terzo trasportato nei confronti del responsabile civile ordinanza n. 441/2008 ) .
In conformità della interpretazione del giudice delle leggi deve ritenersi pienamente legittima la azione proposta dalla danneggiata nei confronti della compagnia assicuratrice dell' autovettura antagonista , in quanto l' esercizio dell' azione diretta - e a maggior ragione la richiesta stragiudiziale nella fattispecie avanzata dall' attrice nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo di sua proprietà ex art. 149 c.d.a. - non è preclusiva dell' esperimento dei comuni rimedi nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicuratrice .
2.Passando quindi al merito della domanda , sempre in via preliminare deve rilevarsi la prestata acquiescenza ex art. 346 c.p.c. alla inammissibilità della domanda di manleva avanzata dalla proprietaria dell' auto, CP_1
, nei confronti del conducente in quanto
[...] CP_3
impropriamente rivolta nei confronti di altro soggetto rispetto a quello che ha avanzato la domanda principale .
Invero nel costituirsi in questo grado la ha contestato in via del CP_1
tutto generica il gravame del quale ha chiesto il rigetto, e in via subordinata nell' ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda, ha chiesto di accertare la presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli e dichiarare la compagnia tenuta a manlevarla da eventuali pretese azionate dall' attrice .
In assenza di specifiche contestazioni avverso la inammissibilità della “ domanda riconvenzionale” la predetta statuizione è passata in giudicato . Nel merito l' assunto originario della responsabilità esclusiva dei convenuti
è fondato . Controparte_8
Dalle dichiarazioni confessorie rese dal conducente dell' autovettura
[...]
ai verbalizzanti in merito alla manovra di sorpasso nonché CP_9
dalle dichiarazioni rilasciate dal testimone oculare allegate al Tes_1
verbale ( v. doc. n. 5 fasc. attrice), risulta confermato l' assunto del sorpasso dell' autovettura Fiat PA condotta dal allorchè quest' CP_3
ultimo, che percorreva Via dei Tre Cancelli in Nettuno , inserita la freccia di sinistra ed accostatosi all' asse della carreggiata , iniziava la svolta a sinistra per accedere su Via Canterano, veniva violentemente urtato dalla
Opel condotta dal impegnato in una manovra di sorpasso ( v. CP_3
dichiarazioni testimone oculare “ Marciavo dietro la Fia PA in Tes_1
direzione Piscina , un veicolo mi sorpassava giunto in prossimità di Via
Canterano , un veicolo Fiat PA svoltava a sinistra inserendo la freccia per accedere su Via Canterano un veicolo che sorpassava lo urtava violentemente .Penso che la Fiat PA avesse quasi completato la manovra di svolta a sinistra”).
Dagli elementi acquisiti dai verbalizzanti fidefacienti ( v. descrizione parte danneggiate , posizione statica veicoli ed allegati rilievi ) si evince altresì che i danni riportati dalle autovetture ( parte anteriore Opel e laterale sinistra
PA ) sono compatibili con la dinamica descritta in citazione ovverossia con un urto avvenuto allorchè la conducente della PA ( che come riferito dal teste ) aveva acceso la freccia direzionale di sinistra e si era Tes_2
spostata in prossimità dell' asse della carreggiata per effettuare la manovra di svolta a sinistra in direzione Via Canterano, veniva urtata nella parte laterale sinistra dell' auto dalla parte anteriore della Opel condotta dal che la seguiva nella stessa direzione di marcia e la sorpassava CP_3
sempre a sinistra, tenendo una velocità non adeguata alla situazione dei luoghi( 50 KM orari v. rapporto ) al punto che la PA veniva spostata di circa 12 metri fermandosi contro un muro di recinzione .
Orbene ad avviso della Corte le prove raccolte depongono senz' altro per la responsabilità esclusiva del on superamento della presunzione di CP_3
corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. Risulta invero accertata violazione da parte del medesimo, degli artt. 141 , 142 nonché dell' art. 148
c.d.s che al comma 2 lett. d) prevede che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare e al comma 7 .Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
Per contro dal rapporto non sono emersi elementi di corresponsabilità della conducente della PA avendo il testimone oculare riferito che la medesima effettuava la svolta a sinistra osservando le cautele imposte dalle norme di comune prudenza e dal codice della strada ( art. 154 c.d.s) .
Peraltro le prove raccolte rendono superflua l' ammissione delle istanze istruttorie riformulate dalla parte appellata . CP_1
3.Per quanto attiene alla quantificazione dei danni sulla base dell' elaborato peritale dal quale non si hanno ragioni di discostarsi in quanto esatto, adeguatamente motivato ed esente vizi logici/giuridici è risultato che la in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro di cui è causa , ha Pt_1
riportato “Trauma cranico minore. Ferita lacero-contusa della regione fronto-parietale sinistra. Ematoma palpebrale sinistro. Trauma distorsivo del rachide cervicale”, compatibili con la dinamica del sinistro riferita dalla perizianda e rilevata dall'atto di citazione;
non si è evidenziata, all'anamnesi patologica remota, la presenza di processi morbosi incidenti sull'integrità psico-fisica della perizianda antecedentemente al fatto per cui
è causa. Pertanto si ritiene che nel caso specifico sia congruo un periodo di invalidità temporanea totale di 20 (venti) giorni, mentre l'invalidità temporanea parziale al 50% va circoscritta ad un periodo di 15 (quindici) giorni;
il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 (uno). Per quanto riguarda la presenza di esiti permanenti, questi possono essere considerati consistenti in: “Attendibile cefalea pst- traumatica. Cervicalgia post-traumatica persistente con limitazione ai gradi estremi dei movimenti del capo in tutte le direzioni. Esito cicatriziale in regione fronto-parietale sinistra meglio descritto nell'esame obiettivo” e producenti una invalidità permanente, intesa quale Danno Biologico, pari al 9% (nove per cento);. il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da
1 a 5, può essere indicato pari a 1 (uno)”
In base di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005) contenente i parametri di valutazione dei danni fisici di lievi entità prodotti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, devono riconoscersi all' appellante le seguenti somme : euro 15.953,90 per
IP pari al 9% in soggetto di anni 50 all' epoca del sinistro , euro 1.123,60 per ITA di gg.20 ed euro 421,35 per ITP di giorni 15 , più danno morale
33% in via equitativa di euro 5.823,27 , senza ulteriori personalizzazione in ragione della scarna allegazione delle sofferenze subite confermata dalla ctu
, per un complessivo importo di euro 23.331,22 .
A tali somme devono essere aggiunte le somme sborsate dalla danneggiata per sostenere le spese mediche sostenute per la diagnosi e cura delle lesioni riportate dalla medesima in seguito all'evento per cui è causa, come da documentazione visionata dal ctu, per un totale di € 954,49 che rivalutate alla decisione , è pari a euro 1.106,00 .
In conclusione, la somma finale dovuta alla ammonta a € 24.437,00 Pt_1
dalla quale deve essere detratto l'acconto di € 8.000,00 già corrisposto dalla con offerta seguita dalla dazione di assegno per Controparte_4
ugual somma del 15/4/2015 accettata dalla in acconto del maggior Pt_1
danno .
Al riguardo, per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017).
Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici
Istat fino alla data del pagamento degli acconti, detratti i quali, per i periodi successivi, sulla differenza residua troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo.
In conclusione l' appello deve accogliersi ed accertata la responsabilità esclusiva della proprietaria e conducente dell'autovettura Opel nella causazione del sinistro occorso il 12/10/2013 , condannarsi gli appellati in solido al pagamento della somma di euro 24.437,00 da cui detrarre l' acconto ricevuto oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati ed interessi legali dalla decisione alla data del pagamento .
In applicazione del principio della soccombenza le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dei convenuti/appellati soccombenti e si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva , a valori medi stante la non particolare complessità delle questioni controverse , in base al valore della causa rappresentato dal decisum e con esclusione delle voci trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto .
Per le stesse ragioni le spese della ctu sono poste definitivamente a carico degli appellati in solido.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
emessa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 dep. il 1/2/2019 , in accoglimento dell' appello e totale riforma della impugnata sentenza così provvede :
-dichiara ammissibile la domanda proposta da;
Parte_1
-accerta la responsabilità esclusiva di e per Controparte_1 CP_3
la causazione del sinistro verificatosi a Nettuno il 12/10/2013 ;
-condanna , e in solido a Controparte_1 CP_3 CP_2
pagare a la somma di euro 24.437,00 per le causali indicate Parte_1
nella parte motiva, da cui detrarre l' acconto , oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri ivi indicati;
-condanna , ed in solido tra Controparte_1 CP_3 CP_2
loro a rifondere a le spese di lite del giudizio di doppio grado Parte_1
che, quanto al primo grado, liquida in euro 355,50 per esborsi ed euro
3.800,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro
382,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali , il tutto oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
-pone le spese della ctu medico-legale definitivamente a carico degli appellati in solido.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30/10/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino