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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 916/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5302/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Centola - Via T. Tasso 84051 Centola SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0300690 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:insiste per l'accoglimento
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della SO. GE.T. s.p.a. e del Comune di Centola per sentir dichiarare l'annullamento della ingiunzione di pagamento n. 0300690 del 6.10.2025 – notificata in data 10.10.2025 -, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati negli avvisi di accertamento n. 2016-0000606 (relativo alla TARI dovuta per gli anni
2013 e 2016), notificato il 3.1.2017, e n. 2016-0000509 (relativo alla TARSU dovuta per gli anni 2011, 2012
e 2016), notificato il 3.1.2017, le veniva intimato, in qualità di obbligato in solido perché erede del defunto Nominativo_1, il pagamento di euro 1.470,37.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la omessa notifica alla ricorrente dei due prodromici avvisi di pagamento;
b) la prescrizione dei crediti;
c) la insufficiente motivazione.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la sola SO.GE.T. s.p.a., la quale, prodotta la documentazione afferente le notifiche degli atti prodromici non opposti (segnatamente: gli avvisi di accertamento n. 2016-0000606 e n. 2016-0000509 e le ingiunzioni di pagamento n. 91204/2018, n.
60325/2023 e n. 2025/296569), concludeva per la inammissibilità del ricorso attesa la definitività della pretesa tributaria.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 19.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non coglie nel segno, in primo luogo, l'eccepita nullità dell'impugnata ingiunzione in ragione della invalidità delle notifiche degli atti prodromici.
Dalla documentazione prodotta dalla SO.GE.T. s.p.a. si evince che gli atti prodromici venivano notificati agli eredi del sig. Nominativo_1 a mezzo di posta ordinaria dalla stessa concessionaria della riscossione. Orbene, ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12
d.lvo 46/1999 ha soppresso l'inciso “da parte dell'esattore”, la notificazione della cartella di pagamento (ma altrettanto può ripetersi per l'ingiunzione di pagamento, stante l'equiparazione per la comune funzione di atto prodromico dell'esecuzione forzata) può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (v., tra le tante, Cass., sez. trib., sent. n. 35822 del
22.12.2023). Inoltre, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la notificazione della cartella di pagamento (e, quindi, anche dell'ingiunzione di pagamento) può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (v., da ultimo, Cass., sez. trib., sent. n. 16211 del 17.6.2025).
Dunque, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento (e, quindi, anche dell'ingiunzione di pagamento), eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. 602/1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. 890/1982, in quanto tale forma semplificata di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (v., da ultimo, Cass., sez. V, sent. n. 9866 dell'11.4.2024). Secondo la giurisprudenza di legittimità, la notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento (e, quindi, anche dell'ingiunzione di pagamento) da parte del concessionario della riscossione, eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 d.m. 9.4.2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso
è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale); si ha, dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 d.P.R.
602/1973 - in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della l. 890/1982 - l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario;
in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura “meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari” – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della l. 890/1982 - alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. Peraltro, le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza dell'art. 7 l. 890/1982, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (d.m. 1.10.2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli “invii a firma” (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall'art. 8, comma 4, l. 890/1982, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata.
Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. “compiuta giacenza”, deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dall'art. 8, comma 4, l. 890/1982, secondo cui: “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”. D'altra parte, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il “rilascio dell'avviso di giacenza”, la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 l. 890/1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (v., da ultimo, Cass., sez. trib., sent. n. 29355 del 13.2.2024). Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 c.p.c. e della l. 890/1982, ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario. Pur non essendo direttamente applicabile il disposto dell'art. 8 l. 890/1982, in difetto, nel regolamento del servizio postale ordinario, di una regola (analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall'art. 8, comma 4, l. 890/1982) sul momento in cui si debba ritenere pervenuto al destinatario un atto che l'agente postale abbia depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata, debba farsi applicazione - non diretta ma analogica - della regola dettata nell'art. 8, comma 4, l. 890/1982, secondo cui “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore». La Corte di Cassazione ha, quindi, ritenuto che la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 l. 890/1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro dei piego, se anteriore” (tra le tante, v. Cass., sez. trib., sent. n.
29355 del 13.12.2024).
Orbene, poiché, nel caso in esame, nelle notifiche degli atti prodromici prodotti dalla società concessionaria si dà espressamente atto che l'agente postale ha, per un verso, immesso l'avviso nella cassetta postale e, per altro verso, spedito la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata, ne consegue che le notifiche devono ritenersi perfezionate a seguito del decorso del decimo giorno dalla data del rilascio dell'avviso (cioè dell'immissione dello stesso nella cassetta postale del destinatario).
In ordine, poi, alla eccepita prescrizione la Suprema Corte ha precisato che l'atto impositivo non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”, “motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016). La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del
Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato. Al contrario, laddove il contribuente, come nel caso in esame, non abbia proposto opposizione agli avvisi di accertamento ed alle ingiunzioni di pagamento, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una ulteriore ingiunzione, in tal caso “anche se l'atto prodromico è divenuto definitivo e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo in esso richiamato”.
Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione all'avviso di accertamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v.
Cass. civ., ord. n. 7409 del 17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame la ingiunzione impugnata veniva notificata a distanza di non più di cinque anni – tale è il termine di prescrizione previsto per legge per i tributi locali – dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, deve ritenersi che tale termine prescrizionale non sia affatto decorso. Il ricorso, pertanto, per le esposte ragioni, va senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 500,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore della parte resistente costituitasi in giudizio.
Così deciso in Salerno, il 19.2.2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5302/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Centola - Via T. Tasso 84051 Centola SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0300690 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:insiste per l'accoglimento
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della SO. GE.T. s.p.a. e del Comune di Centola per sentir dichiarare l'annullamento della ingiunzione di pagamento n. 0300690 del 6.10.2025 – notificata in data 10.10.2025 -, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati negli avvisi di accertamento n. 2016-0000606 (relativo alla TARI dovuta per gli anni
2013 e 2016), notificato il 3.1.2017, e n. 2016-0000509 (relativo alla TARSU dovuta per gli anni 2011, 2012
e 2016), notificato il 3.1.2017, le veniva intimato, in qualità di obbligato in solido perché erede del defunto Nominativo_1, il pagamento di euro 1.470,37.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la omessa notifica alla ricorrente dei due prodromici avvisi di pagamento;
b) la prescrizione dei crediti;
c) la insufficiente motivazione.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la sola SO.GE.T. s.p.a., la quale, prodotta la documentazione afferente le notifiche degli atti prodromici non opposti (segnatamente: gli avvisi di accertamento n. 2016-0000606 e n. 2016-0000509 e le ingiunzioni di pagamento n. 91204/2018, n.
60325/2023 e n. 2025/296569), concludeva per la inammissibilità del ricorso attesa la definitività della pretesa tributaria.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 19.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non coglie nel segno, in primo luogo, l'eccepita nullità dell'impugnata ingiunzione in ragione della invalidità delle notifiche degli atti prodromici.
Dalla documentazione prodotta dalla SO.GE.T. s.p.a. si evince che gli atti prodromici venivano notificati agli eredi del sig. Nominativo_1 a mezzo di posta ordinaria dalla stessa concessionaria della riscossione. Orbene, ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12
d.lvo 46/1999 ha soppresso l'inciso “da parte dell'esattore”, la notificazione della cartella di pagamento (ma altrettanto può ripetersi per l'ingiunzione di pagamento, stante l'equiparazione per la comune funzione di atto prodromico dell'esecuzione forzata) può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (v., tra le tante, Cass., sez. trib., sent. n. 35822 del
22.12.2023). Inoltre, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la notificazione della cartella di pagamento (e, quindi, anche dell'ingiunzione di pagamento) può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (v., da ultimo, Cass., sez. trib., sent. n. 16211 del 17.6.2025).
Dunque, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento (e, quindi, anche dell'ingiunzione di pagamento), eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. 602/1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. 890/1982, in quanto tale forma semplificata di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (v., da ultimo, Cass., sez. V, sent. n. 9866 dell'11.4.2024). Secondo la giurisprudenza di legittimità, la notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento (e, quindi, anche dell'ingiunzione di pagamento) da parte del concessionario della riscossione, eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 d.m. 9.4.2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso
è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale); si ha, dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 d.P.R.
602/1973 - in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della l. 890/1982 - l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario;
in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura “meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari” – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della l. 890/1982 - alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. Peraltro, le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza dell'art. 7 l. 890/1982, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (d.m. 1.10.2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli “invii a firma” (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall'art. 8, comma 4, l. 890/1982, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata.
Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. “compiuta giacenza”, deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dall'art. 8, comma 4, l. 890/1982, secondo cui: “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”. D'altra parte, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il “rilascio dell'avviso di giacenza”, la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 l. 890/1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (v., da ultimo, Cass., sez. trib., sent. n. 29355 del 13.2.2024). Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 c.p.c. e della l. 890/1982, ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario. Pur non essendo direttamente applicabile il disposto dell'art. 8 l. 890/1982, in difetto, nel regolamento del servizio postale ordinario, di una regola (analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dall'art. 8, comma 4, l. 890/1982) sul momento in cui si debba ritenere pervenuto al destinatario un atto che l'agente postale abbia depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata, debba farsi applicazione - non diretta ma analogica - della regola dettata nell'art. 8, comma 4, l. 890/1982, secondo cui “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore». La Corte di Cassazione ha, quindi, ritenuto che la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 l. 890/1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro dei piego, se anteriore” (tra le tante, v. Cass., sez. trib., sent. n.
29355 del 13.12.2024).
Orbene, poiché, nel caso in esame, nelle notifiche degli atti prodromici prodotti dalla società concessionaria si dà espressamente atto che l'agente postale ha, per un verso, immesso l'avviso nella cassetta postale e, per altro verso, spedito la comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata, ne consegue che le notifiche devono ritenersi perfezionate a seguito del decorso del decimo giorno dalla data del rilascio dell'avviso (cioè dell'immissione dello stesso nella cassetta postale del destinatario).
In ordine, poi, alla eccepita prescrizione la Suprema Corte ha precisato che l'atto impositivo non opposto non può “assimilarsi ad un titolo giudiziale”, in quanto “formato unilateralmente dallo stesso ente”, “motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato” (v. Cass. sez. un. civ., sent. n. 23397 del 17.11.2016). La prescrizione ordinaria, dunque, è applicabile solo quando vi è stata una verifica giurisdizionale, un provvedimento del
Giudice che definisce la lite. In sintesi: “solo l'accertamento giudiziale può determinare l'allungamento del periodo prescrizionale del credito e ciò per effetto dell'intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata”. Pertanto potrà essere applicata la prescrizione decennale solo nel caso in cui sia stata già proposta opposizione avverso la pretesa erariale ed il ricorso sia stato già rigettato con sentenza passata in giudicato. Al contrario, laddove il contribuente, come nel caso in esame, non abbia proposto opposizione agli avvisi di accertamento ed alle ingiunzioni di pagamento, ma abbia ricevuto, successivamente, la notifica di una ulteriore ingiunzione, in tal caso “anche se l'atto prodromico è divenuto definitivo e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo in esso richiamato”.
Insomma, “la scadenza del termine per proporre opposizione all'avviso di accertamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (in tal senso, da ultimo, v.
Cass. civ., ord. n. 7409 del 17.3.2020). Ed allora, poiché nel caso in esame la ingiunzione impugnata veniva notificata a distanza di non più di cinque anni – tale è il termine di prescrizione previsto per legge per i tributi locali – dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, deve ritenersi che tale termine prescrizionale non sia affatto decorso. Il ricorso, pertanto, per le esposte ragioni, va senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 500,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore della parte resistente costituitasi in giudizio.
Così deciso in Salerno, il 19.2.2026