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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 4877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4877 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 6316/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6316/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili vertente
TRA
, (CF. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gaudino Pastorino, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ) rapp.ta e difesa come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Fabio Fiorillo, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.11.2025.
1 Proc. R.G. n. 6316/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.8.2024 [nato a [...] Parte_1
(SA) il 07.06.1966 (CF. )] ha chiesto dichiararsi la C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_2
[nata a [...] il [...] (CF.
[...]
)] in data 01.12.1997 in Salerno e da cui era nato il figlio C.F._2
NG (28.09.1999).
Il ricorrente chiedeva inoltre: 1) la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio maggiorenne divenuto autosufficiente;
2) la conseguente revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente;
3) la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della resistente.
si costituiva con comparsa del 19.12.2024 aderendo alla Controparte_2 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La resistente chiedeva inoltre: 1) l'assegnazione in suo favore della casa familiare;
2) la conferma della corresponsione dell'assegno di mantenimento di euro 450,00 per il figlio;
3) la previsione di un assegno divorzile di euro 400,00 in suo favore.
Il G.D., sentite le parti, emetteva con ordinanza emessa in data 21.1.2025 i provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Con sentenza n. 1432/2025 emessa in data 31.3.2025 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo.
Espletata la prova orale, alla udienza del 27.11.2025 - svoltasi mediante trattazione scritta – la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1432/2025 emessa in data 31.3.2025, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti.
Dal matrimonio è nato il figlio maggiorenne (28.09.1999). Per_1
Com'è noto, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non
2 Proc. R.G. n. 6316/2024
indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo
3 Proc. R.G. n. 6316/2024
momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Ebbene, nel caso di specie, va confermata la revoca degli obblighi di mantenimento in capo al padre (assegno di mantenimento e spese straordinarie) già disposta con i provvedimenti provvisori atteso che il figlio Per_1 attualmente di 26 anni, ha completato il percorso di studi, vive da tempo a Torino dove lavora come impiegato con contratto a tempo indeterminato e retribuzione annua lorda di circa 32.000,00 euro.
La raggiunta autosufficienza del figlio comporta anche la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente (anche questa già disposta con i provvedimenti provvisori) essendo venuti meno i presupposti di legge necessari per l'assegnazione.
B) La resistente – titolare di un assegno di mantenimento di euro 400,00 - ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
Orbene, va ricordato che le Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018
n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
Le S.U. hanno, in particolare, ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'autoresponsabilità,
i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da
4 Proc. R.G. n. 6316/2024
valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2,3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla
5 Proc. R.G. n. 6316/2024
prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482).
La S.C. ha inoltre chiarito che l'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto, in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (cfr. Cass. civ., sez. I, 08/07/2025, n. 18682; Cass. civ., sez. I, sez. I, 16/03/2025, n. 7011; Cass. civ., sez. I, 13/04/2023, n. 981; Cass. civ., sez. VI, 13/10/2022, n. 29920).
6 Proc. R.G. n. 6316/2024
Nel caso di specie, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in riferimento ad entrambe le sue componenti;
Va invero rilevato che:
1) il matrimonio è durato 28 anni;
2) dalla prova testi espletata è emersa sia prova che la interruppe il CP_2 percorso di studi universitario per seguire il marito ad Anversa (Belgio), sia che tra il 2017 ed il 2018 il ricorrente non acconsentì a che la rilevasse CP_2
l'attività di lavanderia svolta dalla famiglia preferendo che lei restasse ad occuparsi della famiglia (cfr. dichiarazioni dei testi Testimone_1 [...]
e verb. ud. 19.5.2025); Tes_2 Testimone_3
3) la resistente, di anni 59, non può dirsi autosufficiente in quanto svolge attività lavorativa come amministratrice di condominio (percependo circa 300,00 euro mensili), è comproprietaria, per la quota di ¾, della casa familiare (di cui continua a godere in via esclusiva nonostante la revoca dell'assegnazione) e proprietaria esclusiva di un garage, mentre ne conduce un altro in locazione;
3) il resistente, di anni 59, vive da tempo all'estero (Portogallo), dove ha acquistato una abitazione, è altresì comproprietario della casa familiare e di un altro immobile in Italia, oltre ad essere proprietario esclusivo di un garage;
ha riferito di percepire uno stipendio di 2.600,00 euro circa e di dichiarare un reddito annuo di circa 58.000,00 (cfr. verb. ud. 21.1.2025); come già evidenziato nella pronuncia di separazione, ha buone disponibilità di denaro (come emerge dal trasferimento in Portogallo di ben 175.000,00 euro effettuato con due versamenti tra il 2019 ed il 2020).
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e della circostanza che la resistente continua ad usufruire in via esclusiva della casa familiare in comproprietà con il ricorrente, appare corretto determinare in euro 400,00 l'assegno divorzile a carico del sig. Parte_1
7 Proc. R.G. n. 6316/2024
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Revoca gli obblighi di mantenimento posti a carico del sig. per Parte_1 il figlio maggiorenne divenuto autosufficiente;
Per_1
- revoca l'assegnazione della casa familiare - sita in Salerno alla via Vincenzo
Dono n. 16 - in favore della sig.ra Controparte_2
- determina in euro 400,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT
l'assegno divorzile a carico del sig. da versarsi entro il 5 di ogni Parte_1 mese in favore della sig.ra Controparte_2
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 1.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6316/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili vertente
TRA
, (CF. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gaudino Pastorino, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ) rapp.ta e difesa come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Fabio Fiorillo, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.11.2025.
1 Proc. R.G. n. 6316/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.8.2024 [nato a [...] Parte_1
(SA) il 07.06.1966 (CF. )] ha chiesto dichiararsi la C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_2
[nata a [...] il [...] (CF.
[...]
)] in data 01.12.1997 in Salerno e da cui era nato il figlio C.F._2
NG (28.09.1999).
Il ricorrente chiedeva inoltre: 1) la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio maggiorenne divenuto autosufficiente;
2) la conseguente revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente;
3) la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della resistente.
si costituiva con comparsa del 19.12.2024 aderendo alla Controparte_2 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La resistente chiedeva inoltre: 1) l'assegnazione in suo favore della casa familiare;
2) la conferma della corresponsione dell'assegno di mantenimento di euro 450,00 per il figlio;
3) la previsione di un assegno divorzile di euro 400,00 in suo favore.
Il G.D., sentite le parti, emetteva con ordinanza emessa in data 21.1.2025 i provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Con sentenza n. 1432/2025 emessa in data 31.3.2025 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo.
Espletata la prova orale, alla udienza del 27.11.2025 - svoltasi mediante trattazione scritta – la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1432/2025 emessa in data 31.3.2025, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti.
Dal matrimonio è nato il figlio maggiorenne (28.09.1999). Per_1
Com'è noto, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non
2 Proc. R.G. n. 6316/2024
indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo
3 Proc. R.G. n. 6316/2024
momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Ebbene, nel caso di specie, va confermata la revoca degli obblighi di mantenimento in capo al padre (assegno di mantenimento e spese straordinarie) già disposta con i provvedimenti provvisori atteso che il figlio Per_1 attualmente di 26 anni, ha completato il percorso di studi, vive da tempo a Torino dove lavora come impiegato con contratto a tempo indeterminato e retribuzione annua lorda di circa 32.000,00 euro.
La raggiunta autosufficienza del figlio comporta anche la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente (anche questa già disposta con i provvedimenti provvisori) essendo venuti meno i presupposti di legge necessari per l'assegnazione.
B) La resistente – titolare di un assegno di mantenimento di euro 400,00 - ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
Orbene, va ricordato che le Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018
n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
Le S.U. hanno, in particolare, ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'autoresponsabilità,
i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da
4 Proc. R.G. n. 6316/2024
valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2,3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla
5 Proc. R.G. n. 6316/2024
prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482).
La S.C. ha inoltre chiarito che l'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto, in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (cfr. Cass. civ., sez. I, 08/07/2025, n. 18682; Cass. civ., sez. I, sez. I, 16/03/2025, n. 7011; Cass. civ., sez. I, 13/04/2023, n. 981; Cass. civ., sez. VI, 13/10/2022, n. 29920).
6 Proc. R.G. n. 6316/2024
Nel caso di specie, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in riferimento ad entrambe le sue componenti;
Va invero rilevato che:
1) il matrimonio è durato 28 anni;
2) dalla prova testi espletata è emersa sia prova che la interruppe il CP_2 percorso di studi universitario per seguire il marito ad Anversa (Belgio), sia che tra il 2017 ed il 2018 il ricorrente non acconsentì a che la rilevasse CP_2
l'attività di lavanderia svolta dalla famiglia preferendo che lei restasse ad occuparsi della famiglia (cfr. dichiarazioni dei testi Testimone_1 [...]
e verb. ud. 19.5.2025); Tes_2 Testimone_3
3) la resistente, di anni 59, non può dirsi autosufficiente in quanto svolge attività lavorativa come amministratrice di condominio (percependo circa 300,00 euro mensili), è comproprietaria, per la quota di ¾, della casa familiare (di cui continua a godere in via esclusiva nonostante la revoca dell'assegnazione) e proprietaria esclusiva di un garage, mentre ne conduce un altro in locazione;
3) il resistente, di anni 59, vive da tempo all'estero (Portogallo), dove ha acquistato una abitazione, è altresì comproprietario della casa familiare e di un altro immobile in Italia, oltre ad essere proprietario esclusivo di un garage;
ha riferito di percepire uno stipendio di 2.600,00 euro circa e di dichiarare un reddito annuo di circa 58.000,00 (cfr. verb. ud. 21.1.2025); come già evidenziato nella pronuncia di separazione, ha buone disponibilità di denaro (come emerge dal trasferimento in Portogallo di ben 175.000,00 euro effettuato con due versamenti tra il 2019 ed il 2020).
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e della circostanza che la resistente continua ad usufruire in via esclusiva della casa familiare in comproprietà con il ricorrente, appare corretto determinare in euro 400,00 l'assegno divorzile a carico del sig. Parte_1
7 Proc. R.G. n. 6316/2024
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Revoca gli obblighi di mantenimento posti a carico del sig. per Parte_1 il figlio maggiorenne divenuto autosufficiente;
Per_1
- revoca l'assegnazione della casa familiare - sita in Salerno alla via Vincenzo
Dono n. 16 - in favore della sig.ra Controparte_2
- determina in euro 400,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT
l'assegno divorzile a carico del sig. da versarsi entro il 5 di ogni Parte_1 mese in favore della sig.ra Controparte_2
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 1.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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