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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 17/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. MILOTTA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FISCHI Controparte_1 C.F._2
ROBERTO con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/11/2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 Ricorrente:
“NEL MERITO: disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, Per_1
ripartendo equamente tra questi ultimi il collocamento del figlio secondo la formula 2+2+3, così come proposta in CTU, assentita da entrambe le parti e già in essere dal 10.11.2023.
Tenuto, poi, conto che il collocamento del figlio è paritetico, disporsi che ciascun genitore sia tenuto al mantenimento integrale di quando il figlio starà con lui, con divisione al 50% tra le parti Per_1
delle ulteriori spese straordinarie, identificate secondo il vigente Protocollo.
Respingere ogni richiesta di contributo al mantenimento avanzata dalla Resistente, essendo quest'ultima indipendente sotto il profilo economico.
Spese di lite interamente rifuse.”
Resistente:
“Nel merito:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente dello stesso presso la mamma;
- assegnare la casa familiare sita a Rescaldina (MI), in via Concordia n. 12 e tutto quanto la arreda alla sig.ra CP_1
- disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_2 CP_1 minore, la somma di € 750,00 mensili ogni 5 del mese (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre al 75% delle spese straordinarie, secondo le linee giuda in uso presso il Tribunale di Busto Arsizio;
- disporre che gli assegni familiari e/o l'assegno unico sia percepito dalla sig.ra CP_1
- disporre il diritto di visita del padre nei seguenti termini:
- un giorno infrasettimanale, ovvero il martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, con la precisazione che qualora il sig. per motivi di lavoro sia Pt_2
impossibilitato il martedì potrà concordare con la sig.ra un altro giorno infrasettimanale CP_1
preferibilmente per il giorno del giovedì;
- a weekend alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì mattina dopo quando riaccompagnerà a scuola. Per_1
pagina 2 di 10 Con riferimento alle vacanze estive si chiede che il minore possa trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Per le festività natalizie, trascorrerà il periodo dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 Per_1 al 6.1 con l'altro genitore, ad anni alternati.
Durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà il periodo che va dalla chiusura della scuola sino a
Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo sino alla riapertura della scuola con l'altro genitore;
- i coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche in capo al figlio minore.
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I SIg.ri e contraevano matrimonio in Rescaldina in Parte_1 Controparte_1
data 10/06/2006 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 8, P.
II, serie A, anno 2006).
Dall'unione nasceva in data 26/12/2013 il figlio . Per_1
Con ricorso depositato in data 02/01/2023 il SI. adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Provvedeva a costituirsi la SI.ra mediante comparsa di risposta con la Controparte_1
quale aderiva alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
All'udienza Presidenziale del 02/03/2023 venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
“1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
preferenziale presso la madre;
3. il coniuge non collocatario salvo diverso accordo tra i coniugi, terrà con sé il figlio dal martedì all'uscita di scuola al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola ed a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina - lasciando alla concorde determinazione dei coniugi eventuali modifiche di tale calendario in relazione alle problematiche lavorative dei genitori-; nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari e nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni
pagina 3 di 10 dispari, e dalle ore 21 della domenica di pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
nel periodo estivo, infine, il coniuge non affidatario potrà tenere con sé la prole per un periodo continuativo di venti giorni da concordarsi tra i coniugi e, in mancanza, nel mese di agosto
4. dispone che il coniuge non collocatario a titolo di concorso al mantenimento della prole versi all'altro coniuge, entro i primi cinque giorni del mese, l'assegno di Euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. Cpc. , e contribuisca alle spese straordinarie in ragione del 50 % come da Protocollo della Corte di Appello di Milano;
5. Respinge la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla moglie
6. assegna l'abitazione familiare al coniuge collocatario”.
Nella memoria integrativa la resistente rinunciava all'assegno di mantenimento in proprio favore.
Successivamente, all'udienza del 26/04/2023 le parti decidevano di nominare un Co.Ge., che individuavano nella Dott.ssa Il percorso veniva poi interrotto dalla resistente che si Per_2 opponeva all'ampliamento del diritto di visita proposto dalla Pt_3
La resistente riteneva che la proponendo di modificare il regime di visita disposto in sede Pt_3
presidenziale, stesse operando oltre il mandato conferitole dalle parti.
Il ricorrente, invece, imputava la decisione della resistente alla volontà di tutelare il proprio personale interesse rispetto a quello di . Per_1
La riferiva in relazione alla madre “che la nuova modalità le avrebbe fatto perdere potere” Pt_3
(relazione Dott.ssa doc. 11 parte resistente). Per_2
La Co.Ge consigliava “valutazione psicodiagnostica e un valido percorso terapeutico per aiutare la signora a gestire il “legame disperante” […] in cui risulta essere ancora invischiata e CP_1
che non consente alla signora di concedersi il divorzio psicologico necessario per ristrutturare la propria vita e quella del figlio.
Si precisa che durante il percorso di coordinazione genitoriale la signora ha più volte CP_1 chiesto alla coordinatrice di “convincere” il sig a tornare insieme a lei, palesando la Parte_4
“rottura interna” che questo distacco le ha comportato e che di fatto le impedisce di accogliere le comunicazioni chiare e univoche che invece trasmette il sig circa l'impossibilità di ricostruire la Pt_2 loro relazione di coppia.” (relazione Dott.ssa doc. 11 parte resistente). Per_2
Successivamente, con ordinanza del 28/09/2023, veniva nominata la Dott.ssa quale CTU e le Per_3 veniva sottoposto il seguente quesito: “dica il CTU, acquisita la documentazione necessaria, letti gli atti, assunte le necessarie informazioni presso istituzioni o figure professionali pubbliche o private che possano fornire elementi utili ai fini della consulenza, sostenuti colloqui con le parti e con i soggetti estranei al nucleo familiare ristretto, effettuate le indispensabili indagini, quali siano le condizioni
pagina 4 di 10 familiari ed ambientali in cui vive il minore;
quale sia il suo stato materiale, psicologico ed emotivo;
se
e quali problematiche sussistano nel confronto tra le parti rispetto alla valutazione delle esigenze del minore, in primo luogo con riferimento alla regolamentazione dei rapporti, anzitutto sul piano quantitativo;
quali modifiche debbano essere apportate all'attuale regime per assicurare un regime equilibrato del minore rispetto alle possibilità delle parti ed alle esigenze del primo;
se e quali interventi si rendano necessari per favorire un miglioramento dei rapporti ed il benessere del minore”.
Con relazione del 15/04/2024 la CTU evidenziava l'assunzione da parte di del ruolo di Per_1
mediatore fra i genitori e la propensione a favore del padre (p.17). Dal disegno di del nucleo Per_1
deduceva un sentimento di isolamento e solitudine del minore comune anche gli altri componenti
(p.18).
I nonni sia materni che paterni venivano ritenuti in grado di fornire aiuto pratico e materiale, senza essere invadenti.
In risposta al quesito, la CTU non ravvisava in nessuno dei genitori problematiche personologiche in grado determinare una condizione di pregiudizio per il figlio (p. 22) e concludeva: “dopo la Per_1
riflessione condivisa, in sede di Consulenza, della necessità di addivenire a decisioni condivise a favore di , per sottrarlo dal conflitto genitoriale stesso. La loro consapevolezza, riguardo al Per_1
loro limite, ha portato la coppia genitoriale a rivolgersi al consultorio AISEL di Castellanza per trovare, di comune accordo, un coordinatore. […]
Sempre congiuntamente, la coppia genitoriale, ha attivato un percorso psicoterapeutico per il figlio
con la dr.ssa (…) Per_1 Per_4
Dall'analisi dei dati peritali emerge che entrambi i genitori presentano capacità genitoriali adeguate e sufficienti per garantire la cura e l'educazione di . Pertanto, nel rispetto del diritto del minore Per_1
a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, si propone un modello di affido paritario con collocamento alternato 2+2+3” (p. 23), peraltro già sperimentato dalle parti da metà novembre 2023 (durante le operazioni peritali il CTU proponeva alle parti tale collocamento in via sperimentale e le parti accettavano).
Il CTP della resistente, che non partecipava ai lavori peritali, ma formulava solo le osservazioni, non condivideva il collocamento paritetico a causa del mal di pancia del bambino ritenuto legato al periodo trascorso presso il padre.
A fronte del malessere di , il Giudice disponeva un'integrazione di CTU sul punto, poi Per_1
depositata il 26/05/2024.
La CTU, quindi, si incontrava con le insegnanti ed il pediatra di e con la dott.ssa oltre Per_1 Per_4
che con lo stesso minore.
pagina 5 di 10 riferiva un frequente malessere della durata di poche ore nelle quali necessita di andare in Per_1
bagno, alcune volte (ca. due al mese) anche durante la notte.
Il minore riportava il desiderio della mamma di stare più con lui, mentre si trovava bene con Per_1
questa modalità 2+2+3 (p.4 integrazione CTU), come peraltro confermato dalle insegnanti che riferivano di aver notato una maggior serenità e tranquillità del minore a seguito dell'ampliamento della permanenza presso il padre.
La CTU, quindi, riconduceva il malessere di non al collocamento paritario, ma alla Per_1
conflittualità dei genitori (conclusione condivisa anche dal pediatra), ai diversi messaggi che i genitori trasmettono al minore ed al fatto che interpreti queste comunicazioni in modo tale da sentirsi Per_1
responsabile della situazione familiare e della sua possibile evoluzione.
La CTU, quindi, chiariva i percorsi da intraprendere a tutela del minore (pag.13 dell'integrazione), cioè: proseguimento della psicoterapia di e del Co.Ge per i genitori, consegna della relazione Per_1
DSA di a scuola. La CTU, poi, rilevava la necessità che i genitori, sensibili al loro ruolo Per_1
genitoriale, si affidassero ad un professionista psicologo o pedagogista, che li aiutasse a riflettere per esplicitare al meglio il loro ruolo di genitori separati e che la madre acquisisse consapevolezza della separazione, sbloccando tutte le risorse materne per accompagnare nel suo percorso di Per_1
crescita.
Il CTU, in detto contesto, qualificava il collocamento paritetico come necessario.
Espletati gli incombenti di rito, il 12.11.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti debbano essere accolte nei limiti di cui al prosieguo.
Status
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.
Affido, collocamento e diritto di visita
Entrambe le parti chiedevano l'affido condiviso di . Per_1
Quanto al collocamento, il padre domandava la conferma del collocamento paritetico attualmente in essere a seguito della sperimentazione iniziata nel corso della CTU, mentre la madre insisteva nel collocamento prevalente presso di sé.
pagina 6 di 10 Deve, in primo luogo, essere disposto l'affido condiviso, così come domandato da entrambe le parti, considerato che non vi sono elementi per derogare a detto regime, come peraltro confermato dalla
CTU.
Quanto al collocamento, si evidenzia che nel corso del processo vi è stata un'evoluzione, con sperimentazione osservata tramite molteplici strumenti.
A fronte dell'iniziale collocamento prevalente presso la madre provvisoriamente disposto dal
Presidente, il primo Co.Ge della coppia già proponeva (trovando l'opposizione materna) l'ampliamento della permanenza del minore presso il padre.
Successivamente la CTU sperimentava il collocamento paritetico con successo. Venivano approfonditi i timori materni di supposti collegamenti fra il mal di pancia del minore e la permanenza presso il padre, che venivano esclusi dalla CTU, sentiti gli insegnanti del minore, la sua psicologa, il suo pediatra e stesso. Per_1
Alla luce delle risultanze, veniva confermato con ordinanza dell'11/06/2024 il collocamento paritetico.
Rilevato, inoltre, che tale modalità è desiderata da e che le insegnanti hanno notato una Per_1
maggior serenità e tranquillità del minore quando sta con il padre, il collocamento paritetico 2+2+3
(secondo la tabella depositata dal CTU il 10.11.2023) attualmente in essere deve essere confermato in applicazione del principio di bigenitorialità ed in conformità all'interesse dei minori.
In altre parole, si dispone il collocamento paritetico non come automatica conseguenza della domanda del ricorrente ed in applicazione di un principio astratto, ma dopo l'avvenuta verifica in concreto della compatibilità fra tale modalità di collocamento e gli interessi di . Per_1
Assegnazione casa coniugale
La madre chiedeva l'assegnazione della casa coniugale a sé, il padre aderiva alla domanda. Vista la proprietà esclusiva della madre dell'immobile e considerate le posizioni delle parti, si conferma l'assegnazione della casa familiare alla resistente.
Mantenimento di Per_1
Il ricorrente, in considerazione del collocamento paritetico, chiedeva di non versare alcunché alla moglie per il mantenimento del minore, provvedendovi ciascun genitore in via diretta, e domandava una ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
La resistente, insistendo in un collocamento prevalente presso di sé con permanenza presso il padre a weekend alternati oltre a un giorno infrasettimanale, chiedeva che il padre versasse € 750 oltre al 75% delle spese straordinarie per il mantenimento del minore.
pagina 7 di 10 Il Presidente, che disponeva il collocamento prevalente presso la madre con permanenza presso il padre a weekend alternati (dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì mattina) oltre ad un giorno infrasettimanale, disponeva che il padre versasse alla madre € 500 di mantenimento per , oltre Per_1
al 50% delle spese straordinarie.
Nonostante il collocamento paritario, l'assegno dovuto dal ricorrente non può essere revocato, ma solo ridotto.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli non in misura identica bensì proporzionale al reddito al fine di assicurare che il tenore di vita dei figli non muti a seguito della fine della convivenza fra i genitori.
Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento, infatti, il Giudice non deve tenere conto solo dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, ma anche delle esigenze dei figli, del precedente tenore di vita, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore.
Pertanto, a seguito del collocamento paritario, l'assegno di mantenimento deve essere ridotto, ma non può essere eliminato in considerazione della consistente diversità dei redditi delle parti. Diversamente,
, presso i due genitori, avrebbe un tenore di vita sensibilmente diverso. Per_1
Per quantificare il mantenimento del minore, è preliminarmente necessario chiarire le condizioni economiche delle parti.
Il ricorrente è macchinista dipendente della DB Italia Cargo s.r.l.s. e percepisce due canoni di locazione per un negozio e un monolocale di Legnano.
Lo stipendio netto, calcolato su dodici mensilità, è di circa € 2.800 (d'altronde dalle buste paga emerge uno stipendio netto medio di € 2.400, oltre alla tredicesima e quattordicesima). Considerati i canoni di locazione, il reddito netto mensile aumenta ad € 3.680 (detratti, quindi, gli importi dovuti per la cedolare secca e le imposte – si vedano i documenti depositati l'11.10.2024)
Il contraeva un mutuo con rata mensile pari ad € 663,87, con scadenza nel 2053, per comprare Pt_2
l'immobile ove attualmente vive.
Inoltre, si deve tenere conto ex art. 116 c.p.c. del mancato deposito di alcuni estratti conto del ricorrente, in particolare del conto corrente acceso presso Deutsche Bank, dal quale provenivano importanti accrediti sul conto Che Banca. Il ER deduceva di aver chiuso il conto nel 2022. Detta circostanza – non provata – non esimeva comunque la parte dalla produzione degli estratti conto, considerato che con ordinanza di giugno 2024 il Giudice disponeva il deposito di estratti conto aggiornati relativi all'ultimo triennio.
pagina 8 di 10 La resistenza, invece, è dipendente della PA ed ha uno stipendio netto, calcolato su dodici mensilità, di
€ 1670 circa. Nel 2023 percepiva un reddito lordo di € 24.057,03, € 24.967 considerando anche il reddito dell'abitazione principale;
nel 2022 di € 21.937,30, € 22.847 considerando anche il reddito dell'abitazione principale (doc. da 12 a 15 della resistente).
Non ha spese di mutuo o canoni di locazione.
Nessuna delle due parti risulta avere un nuovo convivente.
Tutto ciò premesso, vista la differenza dei redditi fra le parti, deve essere mantenuto un contributo paterno per il figlio. Tuttavia, considerando che le statuizioni assunte in sede presidenziale in relazione all'ammontare del contributo per il minore tenevano conto del collocamento prevalente presso la madre con permanenza presso il padre a weekend alternati, oltre un giorno infrasettimanale, e che invece ora il collocamento è paritetico, il contributo paterno per il minore, a far data dal collocamento paritetico
(iniziato a metà novembre 2023) dev'essere ridotto ad € 300 mensili, oltre il 60% delle spese straordinarie.
Per il periodo precedente, si confermano le statuizioni del Presidente.
Assegno unico
L'AU deve essere assegnato ad entrambi i genitori, nella misura del 50% per ciascuno. Ai sensi dell'art. 3 del DL. 79/2021, convertito con L. 112/2021, l'AU, infatti, spetta ad entrambi i genitori in caso di affido condiviso.
Spese di lite
Vista la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate. La madre, infatti, risulta soccombente in relazione al collocamento, il padre sotto il profilo economico.
Le spese di CTU, invece, devono essere definitivamente poste a carico del padre nella misura di un terzo e della madre dei rimanenti due terzi.
Dalla CTU emergevano fragilità di entrambi i genitori. La CTU, inoltre, evidenziava la necessità di interventi a sostegno di non emersi nel corso della Pertanto, non tutte le spese di CTU Per_1 Pt_3
devono essere poste a carico della madre. Al contempo, si osserva che, sotto il profilo del collocamento, la CTU confermava la proposta della già condivisa dal padre. Inoltre la madre, Pt_3
riprendendo le osservazioni del proprio CTP che non aveva mai presenziato alle operazioni peritali, rendeva necessaria una complessa e costosa integrazione, all'esito della quale venivano ribadite le originarie conclusioni del CTU.
Pertanto, non sarebbe equo porre le spese di CTU a carico delle due parti in egual misura.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i SIg.ri e Parte_1 CP_1
coniugatisi in Rescaldina in data 10/06/2006 (matrimonio trascritto nei registri degli atti
[...]
di matrimonio di detto Comune al n. 8, P. II, serie A, anno 2006);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rescaldina di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dispone l'affido condiviso di con collocamento paritetico secondo lo schema 2+2+3; Per_1
4) con riferimento alle vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, trascorrerà il periodo dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 30.12 al 6.1 Per_1 con l'altro genitore, ad anni alternati. Durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà il periodo che va dalla chiusura della scuola sino a Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo sino alla riapertura della scuola con l'altro genitore;
5) conferma l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
6) dispone che, da dicembre 2023, il padre versi alla madre, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, € 300 mensili, oltre rivalutazione annuale. Le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno a carico del padre nella misura del 60% e della madre del restante 40%. Per il periodo precedente, si confermano le determinazioni assunte all'udienza presidenziale;
7) dispone che l'AU venga percepito al 50% fra i genitori;
8) compensa per intero le spese di lite;
9) pone le spese di CTU a carico di parte ricorrente nella misura di un terzo e resistente nella misura di due terzi.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 17/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. MILOTTA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FISCHI Controparte_1 C.F._2
ROBERTO con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/11/2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 Ricorrente:
“NEL MERITO: disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, Per_1
ripartendo equamente tra questi ultimi il collocamento del figlio secondo la formula 2+2+3, così come proposta in CTU, assentita da entrambe le parti e già in essere dal 10.11.2023.
Tenuto, poi, conto che il collocamento del figlio è paritetico, disporsi che ciascun genitore sia tenuto al mantenimento integrale di quando il figlio starà con lui, con divisione al 50% tra le parti Per_1
delle ulteriori spese straordinarie, identificate secondo il vigente Protocollo.
Respingere ogni richiesta di contributo al mantenimento avanzata dalla Resistente, essendo quest'ultima indipendente sotto il profilo economico.
Spese di lite interamente rifuse.”
Resistente:
“Nel merito:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente dello stesso presso la mamma;
- assegnare la casa familiare sita a Rescaldina (MI), in via Concordia n. 12 e tutto quanto la arreda alla sig.ra CP_1
- disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_2 CP_1 minore, la somma di € 750,00 mensili ogni 5 del mese (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre al 75% delle spese straordinarie, secondo le linee giuda in uso presso il Tribunale di Busto Arsizio;
- disporre che gli assegni familiari e/o l'assegno unico sia percepito dalla sig.ra CP_1
- disporre il diritto di visita del padre nei seguenti termini:
- un giorno infrasettimanale, ovvero il martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola, con la precisazione che qualora il sig. per motivi di lavoro sia Pt_2
impossibilitato il martedì potrà concordare con la sig.ra un altro giorno infrasettimanale CP_1
preferibilmente per il giorno del giovedì;
- a weekend alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì mattina dopo quando riaccompagnerà a scuola. Per_1
pagina 2 di 10 Con riferimento alle vacanze estive si chiede che il minore possa trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Per le festività natalizie, trascorrerà il periodo dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 Per_1 al 6.1 con l'altro genitore, ad anni alternati.
Durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà il periodo che va dalla chiusura della scuola sino a
Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo sino alla riapertura della scuola con l'altro genitore;
- i coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche in capo al figlio minore.
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I SIg.ri e contraevano matrimonio in Rescaldina in Parte_1 Controparte_1
data 10/06/2006 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 8, P.
II, serie A, anno 2006).
Dall'unione nasceva in data 26/12/2013 il figlio . Per_1
Con ricorso depositato in data 02/01/2023 il SI. adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Provvedeva a costituirsi la SI.ra mediante comparsa di risposta con la Controparte_1
quale aderiva alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
All'udienza Presidenziale del 02/03/2023 venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
“1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
preferenziale presso la madre;
3. il coniuge non collocatario salvo diverso accordo tra i coniugi, terrà con sé il figlio dal martedì all'uscita di scuola al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola ed a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina - lasciando alla concorde determinazione dei coniugi eventuali modifiche di tale calendario in relazione alle problematiche lavorative dei genitori-; nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari e nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni
pagina 3 di 10 dispari, e dalle ore 21 della domenica di pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
nel periodo estivo, infine, il coniuge non affidatario potrà tenere con sé la prole per un periodo continuativo di venti giorni da concordarsi tra i coniugi e, in mancanza, nel mese di agosto
4. dispone che il coniuge non collocatario a titolo di concorso al mantenimento della prole versi all'altro coniuge, entro i primi cinque giorni del mese, l'assegno di Euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. Cpc. , e contribuisca alle spese straordinarie in ragione del 50 % come da Protocollo della Corte di Appello di Milano;
5. Respinge la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla moglie
6. assegna l'abitazione familiare al coniuge collocatario”.
Nella memoria integrativa la resistente rinunciava all'assegno di mantenimento in proprio favore.
Successivamente, all'udienza del 26/04/2023 le parti decidevano di nominare un Co.Ge., che individuavano nella Dott.ssa Il percorso veniva poi interrotto dalla resistente che si Per_2 opponeva all'ampliamento del diritto di visita proposto dalla Pt_3
La resistente riteneva che la proponendo di modificare il regime di visita disposto in sede Pt_3
presidenziale, stesse operando oltre il mandato conferitole dalle parti.
Il ricorrente, invece, imputava la decisione della resistente alla volontà di tutelare il proprio personale interesse rispetto a quello di . Per_1
La riferiva in relazione alla madre “che la nuova modalità le avrebbe fatto perdere potere” Pt_3
(relazione Dott.ssa doc. 11 parte resistente). Per_2
La Co.Ge consigliava “valutazione psicodiagnostica e un valido percorso terapeutico per aiutare la signora a gestire il “legame disperante” […] in cui risulta essere ancora invischiata e CP_1
che non consente alla signora di concedersi il divorzio psicologico necessario per ristrutturare la propria vita e quella del figlio.
Si precisa che durante il percorso di coordinazione genitoriale la signora ha più volte CP_1 chiesto alla coordinatrice di “convincere” il sig a tornare insieme a lei, palesando la Parte_4
“rottura interna” che questo distacco le ha comportato e che di fatto le impedisce di accogliere le comunicazioni chiare e univoche che invece trasmette il sig circa l'impossibilità di ricostruire la Pt_2 loro relazione di coppia.” (relazione Dott.ssa doc. 11 parte resistente). Per_2
Successivamente, con ordinanza del 28/09/2023, veniva nominata la Dott.ssa quale CTU e le Per_3 veniva sottoposto il seguente quesito: “dica il CTU, acquisita la documentazione necessaria, letti gli atti, assunte le necessarie informazioni presso istituzioni o figure professionali pubbliche o private che possano fornire elementi utili ai fini della consulenza, sostenuti colloqui con le parti e con i soggetti estranei al nucleo familiare ristretto, effettuate le indispensabili indagini, quali siano le condizioni
pagina 4 di 10 familiari ed ambientali in cui vive il minore;
quale sia il suo stato materiale, psicologico ed emotivo;
se
e quali problematiche sussistano nel confronto tra le parti rispetto alla valutazione delle esigenze del minore, in primo luogo con riferimento alla regolamentazione dei rapporti, anzitutto sul piano quantitativo;
quali modifiche debbano essere apportate all'attuale regime per assicurare un regime equilibrato del minore rispetto alle possibilità delle parti ed alle esigenze del primo;
se e quali interventi si rendano necessari per favorire un miglioramento dei rapporti ed il benessere del minore”.
Con relazione del 15/04/2024 la CTU evidenziava l'assunzione da parte di del ruolo di Per_1
mediatore fra i genitori e la propensione a favore del padre (p.17). Dal disegno di del nucleo Per_1
deduceva un sentimento di isolamento e solitudine del minore comune anche gli altri componenti
(p.18).
I nonni sia materni che paterni venivano ritenuti in grado di fornire aiuto pratico e materiale, senza essere invadenti.
In risposta al quesito, la CTU non ravvisava in nessuno dei genitori problematiche personologiche in grado determinare una condizione di pregiudizio per il figlio (p. 22) e concludeva: “dopo la Per_1
riflessione condivisa, in sede di Consulenza, della necessità di addivenire a decisioni condivise a favore di , per sottrarlo dal conflitto genitoriale stesso. La loro consapevolezza, riguardo al Per_1
loro limite, ha portato la coppia genitoriale a rivolgersi al consultorio AISEL di Castellanza per trovare, di comune accordo, un coordinatore. […]
Sempre congiuntamente, la coppia genitoriale, ha attivato un percorso psicoterapeutico per il figlio
con la dr.ssa (…) Per_1 Per_4
Dall'analisi dei dati peritali emerge che entrambi i genitori presentano capacità genitoriali adeguate e sufficienti per garantire la cura e l'educazione di . Pertanto, nel rispetto del diritto del minore Per_1
a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, si propone un modello di affido paritario con collocamento alternato 2+2+3” (p. 23), peraltro già sperimentato dalle parti da metà novembre 2023 (durante le operazioni peritali il CTU proponeva alle parti tale collocamento in via sperimentale e le parti accettavano).
Il CTP della resistente, che non partecipava ai lavori peritali, ma formulava solo le osservazioni, non condivideva il collocamento paritetico a causa del mal di pancia del bambino ritenuto legato al periodo trascorso presso il padre.
A fronte del malessere di , il Giudice disponeva un'integrazione di CTU sul punto, poi Per_1
depositata il 26/05/2024.
La CTU, quindi, si incontrava con le insegnanti ed il pediatra di e con la dott.ssa oltre Per_1 Per_4
che con lo stesso minore.
pagina 5 di 10 riferiva un frequente malessere della durata di poche ore nelle quali necessita di andare in Per_1
bagno, alcune volte (ca. due al mese) anche durante la notte.
Il minore riportava il desiderio della mamma di stare più con lui, mentre si trovava bene con Per_1
questa modalità 2+2+3 (p.4 integrazione CTU), come peraltro confermato dalle insegnanti che riferivano di aver notato una maggior serenità e tranquillità del minore a seguito dell'ampliamento della permanenza presso il padre.
La CTU, quindi, riconduceva il malessere di non al collocamento paritario, ma alla Per_1
conflittualità dei genitori (conclusione condivisa anche dal pediatra), ai diversi messaggi che i genitori trasmettono al minore ed al fatto che interpreti queste comunicazioni in modo tale da sentirsi Per_1
responsabile della situazione familiare e della sua possibile evoluzione.
La CTU, quindi, chiariva i percorsi da intraprendere a tutela del minore (pag.13 dell'integrazione), cioè: proseguimento della psicoterapia di e del Co.Ge per i genitori, consegna della relazione Per_1
DSA di a scuola. La CTU, poi, rilevava la necessità che i genitori, sensibili al loro ruolo Per_1
genitoriale, si affidassero ad un professionista psicologo o pedagogista, che li aiutasse a riflettere per esplicitare al meglio il loro ruolo di genitori separati e che la madre acquisisse consapevolezza della separazione, sbloccando tutte le risorse materne per accompagnare nel suo percorso di Per_1
crescita.
Il CTU, in detto contesto, qualificava il collocamento paritetico come necessario.
Espletati gli incombenti di rito, il 12.11.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti debbano essere accolte nei limiti di cui al prosieguo.
Status
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.
Affido, collocamento e diritto di visita
Entrambe le parti chiedevano l'affido condiviso di . Per_1
Quanto al collocamento, il padre domandava la conferma del collocamento paritetico attualmente in essere a seguito della sperimentazione iniziata nel corso della CTU, mentre la madre insisteva nel collocamento prevalente presso di sé.
pagina 6 di 10 Deve, in primo luogo, essere disposto l'affido condiviso, così come domandato da entrambe le parti, considerato che non vi sono elementi per derogare a detto regime, come peraltro confermato dalla
CTU.
Quanto al collocamento, si evidenzia che nel corso del processo vi è stata un'evoluzione, con sperimentazione osservata tramite molteplici strumenti.
A fronte dell'iniziale collocamento prevalente presso la madre provvisoriamente disposto dal
Presidente, il primo Co.Ge della coppia già proponeva (trovando l'opposizione materna) l'ampliamento della permanenza del minore presso il padre.
Successivamente la CTU sperimentava il collocamento paritetico con successo. Venivano approfonditi i timori materni di supposti collegamenti fra il mal di pancia del minore e la permanenza presso il padre, che venivano esclusi dalla CTU, sentiti gli insegnanti del minore, la sua psicologa, il suo pediatra e stesso. Per_1
Alla luce delle risultanze, veniva confermato con ordinanza dell'11/06/2024 il collocamento paritetico.
Rilevato, inoltre, che tale modalità è desiderata da e che le insegnanti hanno notato una Per_1
maggior serenità e tranquillità del minore quando sta con il padre, il collocamento paritetico 2+2+3
(secondo la tabella depositata dal CTU il 10.11.2023) attualmente in essere deve essere confermato in applicazione del principio di bigenitorialità ed in conformità all'interesse dei minori.
In altre parole, si dispone il collocamento paritetico non come automatica conseguenza della domanda del ricorrente ed in applicazione di un principio astratto, ma dopo l'avvenuta verifica in concreto della compatibilità fra tale modalità di collocamento e gli interessi di . Per_1
Assegnazione casa coniugale
La madre chiedeva l'assegnazione della casa coniugale a sé, il padre aderiva alla domanda. Vista la proprietà esclusiva della madre dell'immobile e considerate le posizioni delle parti, si conferma l'assegnazione della casa familiare alla resistente.
Mantenimento di Per_1
Il ricorrente, in considerazione del collocamento paritetico, chiedeva di non versare alcunché alla moglie per il mantenimento del minore, provvedendovi ciascun genitore in via diretta, e domandava una ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
La resistente, insistendo in un collocamento prevalente presso di sé con permanenza presso il padre a weekend alternati oltre a un giorno infrasettimanale, chiedeva che il padre versasse € 750 oltre al 75% delle spese straordinarie per il mantenimento del minore.
pagina 7 di 10 Il Presidente, che disponeva il collocamento prevalente presso la madre con permanenza presso il padre a weekend alternati (dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì mattina) oltre ad un giorno infrasettimanale, disponeva che il padre versasse alla madre € 500 di mantenimento per , oltre Per_1
al 50% delle spese straordinarie.
Nonostante il collocamento paritario, l'assegno dovuto dal ricorrente non può essere revocato, ma solo ridotto.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli non in misura identica bensì proporzionale al reddito al fine di assicurare che il tenore di vita dei figli non muti a seguito della fine della convivenza fra i genitori.
Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento, infatti, il Giudice non deve tenere conto solo dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, ma anche delle esigenze dei figli, del precedente tenore di vita, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore.
Pertanto, a seguito del collocamento paritario, l'assegno di mantenimento deve essere ridotto, ma non può essere eliminato in considerazione della consistente diversità dei redditi delle parti. Diversamente,
, presso i due genitori, avrebbe un tenore di vita sensibilmente diverso. Per_1
Per quantificare il mantenimento del minore, è preliminarmente necessario chiarire le condizioni economiche delle parti.
Il ricorrente è macchinista dipendente della DB Italia Cargo s.r.l.s. e percepisce due canoni di locazione per un negozio e un monolocale di Legnano.
Lo stipendio netto, calcolato su dodici mensilità, è di circa € 2.800 (d'altronde dalle buste paga emerge uno stipendio netto medio di € 2.400, oltre alla tredicesima e quattordicesima). Considerati i canoni di locazione, il reddito netto mensile aumenta ad € 3.680 (detratti, quindi, gli importi dovuti per la cedolare secca e le imposte – si vedano i documenti depositati l'11.10.2024)
Il contraeva un mutuo con rata mensile pari ad € 663,87, con scadenza nel 2053, per comprare Pt_2
l'immobile ove attualmente vive.
Inoltre, si deve tenere conto ex art. 116 c.p.c. del mancato deposito di alcuni estratti conto del ricorrente, in particolare del conto corrente acceso presso Deutsche Bank, dal quale provenivano importanti accrediti sul conto Che Banca. Il ER deduceva di aver chiuso il conto nel 2022. Detta circostanza – non provata – non esimeva comunque la parte dalla produzione degli estratti conto, considerato che con ordinanza di giugno 2024 il Giudice disponeva il deposito di estratti conto aggiornati relativi all'ultimo triennio.
pagina 8 di 10 La resistenza, invece, è dipendente della PA ed ha uno stipendio netto, calcolato su dodici mensilità, di
€ 1670 circa. Nel 2023 percepiva un reddito lordo di € 24.057,03, € 24.967 considerando anche il reddito dell'abitazione principale;
nel 2022 di € 21.937,30, € 22.847 considerando anche il reddito dell'abitazione principale (doc. da 12 a 15 della resistente).
Non ha spese di mutuo o canoni di locazione.
Nessuna delle due parti risulta avere un nuovo convivente.
Tutto ciò premesso, vista la differenza dei redditi fra le parti, deve essere mantenuto un contributo paterno per il figlio. Tuttavia, considerando che le statuizioni assunte in sede presidenziale in relazione all'ammontare del contributo per il minore tenevano conto del collocamento prevalente presso la madre con permanenza presso il padre a weekend alternati, oltre un giorno infrasettimanale, e che invece ora il collocamento è paritetico, il contributo paterno per il minore, a far data dal collocamento paritetico
(iniziato a metà novembre 2023) dev'essere ridotto ad € 300 mensili, oltre il 60% delle spese straordinarie.
Per il periodo precedente, si confermano le statuizioni del Presidente.
Assegno unico
L'AU deve essere assegnato ad entrambi i genitori, nella misura del 50% per ciascuno. Ai sensi dell'art. 3 del DL. 79/2021, convertito con L. 112/2021, l'AU, infatti, spetta ad entrambi i genitori in caso di affido condiviso.
Spese di lite
Vista la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate. La madre, infatti, risulta soccombente in relazione al collocamento, il padre sotto il profilo economico.
Le spese di CTU, invece, devono essere definitivamente poste a carico del padre nella misura di un terzo e della madre dei rimanenti due terzi.
Dalla CTU emergevano fragilità di entrambi i genitori. La CTU, inoltre, evidenziava la necessità di interventi a sostegno di non emersi nel corso della Pertanto, non tutte le spese di CTU Per_1 Pt_3
devono essere poste a carico della madre. Al contempo, si osserva che, sotto il profilo del collocamento, la CTU confermava la proposta della già condivisa dal padre. Inoltre la madre, Pt_3
riprendendo le osservazioni del proprio CTP che non aveva mai presenziato alle operazioni peritali, rendeva necessaria una complessa e costosa integrazione, all'esito della quale venivano ribadite le originarie conclusioni del CTU.
Pertanto, non sarebbe equo porre le spese di CTU a carico delle due parti in egual misura.
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P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i SIg.ri e Parte_1 CP_1
coniugatisi in Rescaldina in data 10/06/2006 (matrimonio trascritto nei registri degli atti
[...]
di matrimonio di detto Comune al n. 8, P. II, serie A, anno 2006);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rescaldina di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dispone l'affido condiviso di con collocamento paritetico secondo lo schema 2+2+3; Per_1
4) con riferimento alle vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, trascorrerà il periodo dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 30.12 al 6.1 Per_1 con l'altro genitore, ad anni alternati. Durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà il periodo che va dalla chiusura della scuola sino a Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo sino alla riapertura della scuola con l'altro genitore;
5) conferma l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
6) dispone che, da dicembre 2023, il padre versi alla madre, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, € 300 mensili, oltre rivalutazione annuale. Le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno a carico del padre nella misura del 60% e della madre del restante 40%. Per il periodo precedente, si confermano le determinazioni assunte all'udienza presidenziale;
7) dispone che l'AU venga percepito al 50% fra i genitori;
8) compensa per intero le spese di lite;
9) pone le spese di CTU a carico di parte ricorrente nella misura di un terzo e resistente nella misura di due terzi.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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