Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2002, n. 2503
CASS
Sentenza 21 febbraio 2002

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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione stradale, e nel vigore dell'art. 4, vecchio testo, della legge 990/1969 (testo anteriore, cioè, alle modifiche apportatevi dalla legge 142/1992), qualora, per colpa del conducente, sia deceduto il proprietario del veicolo, i prossimi congiunti del defunto hanno diritto al risarcimento del danno morale da essi subito, da liquidarsi mediante il pagamento dell'indennità di assicurazione, giusta disposto della lettera b) del citato art. 4 nel testo risultante dalla sentenza n. 188 del 1991 della Corte costituzionale, trattandosi di danno alla persona direttamente risentito dagli stessi congiunti, senza che assuma rilievo, in contrario, la circostanza secondo cui, al proprietario che avesse riportato lesioni seguite da morte, non sarebbe spettata analoga indennità per la preclusione derivante dal disposto della lettera a) del medesimo articolo.

Commentari2

  • 1Risarcimento degli eredi del trasportato, proprietario dell’autovetturaAccesso limitato
    Marilena Pisani · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2015

  • 2Responsabilità medica e risarcimento danni: una materia in continua evoluzioneAccesso limitato
    Giuseppe Mommo · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2002, n. 2503
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2503
Data del deposito : 21 febbraio 2002

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