Sentenza 21 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione stradale, e nel vigore dell'art. 4, vecchio testo, della legge 990/1969 (testo anteriore, cioè, alle modifiche apportatevi dalla legge 142/1992), qualora, per colpa del conducente, sia deceduto il proprietario del veicolo, i prossimi congiunti del defunto hanno diritto al risarcimento del danno morale da essi subito, da liquidarsi mediante il pagamento dell'indennità di assicurazione, giusta disposto della lettera b) del citato art. 4 nel testo risultante dalla sentenza n. 188 del 1991 della Corte costituzionale, trattandosi di danno alla persona direttamente risentito dagli stessi congiunti, senza che assuma rilievo, in contrario, la circostanza secondo cui, al proprietario che avesse riportato lesioni seguite da morte, non sarebbe spettata analoga indennità per la preclusione derivante dal disposto della lettera a) del medesimo articolo.
Commentari • 2
- 1. Risarcimento degli eredi del trasportato, proprietario dell’autovetturaAccesso limitatoMarilena Pisani · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2015
- 2. Responsabilità medica e risarcimento danni: una materia in continua evoluzioneAccesso limitatoGiuseppe Mommo · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2002, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. AN BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ND GA, nella qualità di curatore speciale ex art. 78 c.p.c. dei minori NG FI, NG CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
L'ITALICA ASSIC RIASSIC SPA, corrente in Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. Giorgio Riva e Dott. Andrea Cerretti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
NG AN;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 17839/99 proposto da:
LI NA, CHIAPPETTA GIUSEPPE, anche nella qualità di eredi di TT PP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
L'ITALICA ASSIC RIASSIC SPA, corrente in Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. Giorgio Riva e Dott. Andrea Cerretti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
NG AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2748/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 05/05/98 e depositata il 03/09/98 (R.G. 1260/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Gregorio IANNOTTA;
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del 2^ motivo del ricorso principale ed il rigetto nel resto;
il rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
1. - Il 18.7.1991 OV OR, mentre era alla guida della sua automobile, ne perdeva il controllo finendo fuori strada. La moglie, RI PP OR, che con i figli CA e LA si trovava nella macchina, moriva, mentre i figli rimanevano feriti.
1.1. - Esponendo questi fatti, BR AF, nella qualità di procuratore speciale di CA e LA OR, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Roma OV OR e la Compagnia L'AL Assicurazioni e Riassicurazioni, per ottenere il risarcimento dei danni a favore dei suoi rappresentati. Insieme agivano il padre, la madre ed un fratello di RI PP, i signori TT PP, FI IP e PP PP, anch'essi per ottenere il risarcimento del danno.
1.2. - Si costituiva in giudizio l'AL, che resisteva alla domanda.
Osservava che rispetto al caso doveva bensì riconoscersi efficacia alla sentenza 2.5.1991 n. 188 della Corte costituzionale e perciò alla dichiarata illegittimità costituzionale della norma contenuta nella lett. b) dell'art. 4 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 - che aveva escluso dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti del conducente o del proprietario del veicolo, oltre agli affiliati ai parenti ed affini fino al terzo grado in quanto conviventi od a carico.
Tuttavia gli attori non potevano vantare diritti sul presupposto della morte di RI PP OR perché era anch'essa proprietaria del veicolo e dunque non avrebbe avuto diritto ai benefici dell'assicurazione in base alla lett. a) dell'art. 4 Restava contumace OV OR.
2. - Il tribunale condannava l'AL al risarcimento del danno.
Nel respingere la difesa svolta dalla società osservava che tutti gli attori avevano dedotto in giudizio un danno subito direttamente e non il diritto ad ottenere, in quanto eredi di RI PP, un risarcimento che fosse spettato a lei. Liquidava ai diversi attori le seguenti somme:
- a CA OR:
a) per danno patrimoniale futuro: L. 271.976.000;
b) per danno patrimoniale già subito: L. 15 milioni;
c) per danno biologico: L. 200 milioni, inglobando in tale importo e ad esso riducendolo, per non superare la richiesta, le voci di danno per inabilità temporanea assoluta (L. 15.000.000) e relativa (L. 3.600.000);
d) per danno morale riferito alle sue lesioni: L. 80 milioni;
e) per danno morale riferito alla perdita della madre: L. 100 milioni;
f) per interessi sulle somme da b) ad e): L. 130.230.033, e complessivamente L. 797.026.033;
- a LA OR:
a) per danno patrimoniale futuro: nulla;
b) per danno patrimoniale già subito: L. 15 milioni;
c) per danno biologico: L. 120.488.000;
d) per danno morale riferito alle sue lesioni: L. 60 milioni;
e) per danno morale riferito alla perdita della madre: L. 100 milioni;
f) per interessi sulle somme precedenti: L. 61.855.312, e complessivamente L. 257.343.312 (anziché, per un errore di calcolo, L. 357.343.312);
- a TT PP e FI IP:
a) per danno morale: L. 70 milioni;
b) per interessi: L. 23.989.680,
e così, per ciascuno, complessivamente L. 93.989.680;
- a PP PP:
a) per danno morale: L. 40 milioni;
b) per interessi: L. 13.708.386,
e così complessivamente L. 53.708.386.
3. - La decisione veniva impugnata dalla AL, che ne chiedeva la parziale riforma in base a tre motivi.
La società sosteneva che non potesse spettare agli attori risarcimento del danno morale in conseguenza della morte di RI PP OR.
Questo, per le ragioni già indicate in primo grado.
La defunta era comproprietaria del veicolo.
Per le norme in vigore all'epoca dei fatti non poteva essere compresa tra i beneficiari dell'assicurazione obbligatoria, perché non era terzo rispetto alla circolazione del veicolo. Come lei non poteva beneficiare dell'assicurazione per i danni che avesse subito nella sua persona, così non ne potevano beneficiare gli altri per i danni derivati loro dal quel primo danno caduto sulla persona della loro parente.
La società sosteneva, inoltre, che nessun risarcimento avrebbe potuto essere attribuito a CA OR per il danno patrimoniale, comunque liquidato in misura eccessiva.
Ultima censura, non avere il tribunale portato in detrazione la somma di 100 milioni di lire pagata in esecuzione della ordinanza pronunciata in base all'art. 24 della legge 990.
Gli attori resistevano e, essendo intanto defunto TT PP, si costituivano in giudizio anche come suoi eredi. LA OR lamentava dal canto suo che nel sommare le diverse voci di danno a lei spettanti il tribunale forse incorso in un errore di calcolo.
OV OR restava ancora contumace.
4. - La corte d'appello - con sentenza del 3.9.1998 - ha accolto il primo motivo ed ha rigettato la domanda proposta dai diversi attori per ottenere il risarcimento del danno morale subito in conseguenza della morte di RI PP.
Ha in parte accolto il secondo motivo ed ha liquidato a CA OR, come risarcimento per il danno futuro, anziché la somma di L. 271.796.000, quella di L. 104.950.000 riferita alla data della sentenza di primo grado.
Ma ha anche riferito alla data della sentenza di primo grado le altre somme che il tribunale aveva liquidato a suo favore, così espungendone quella attribuita a titolo di interessi e pervenendo a questo risultato:
a) per danno patrimoniale futuro: L. 104.950.000;
b) per danno patrimoniale già subito: L. 15 milioni;
c) per danno biologico da invalidità permanente: L. 200 milioni;
c1) per danno biologico da inabilità temporanea assoluta: L. 15 milioni;
c2) per danno biologico da inabilità temporanea relativa: L. 3.600.000;
d) per danno morale riferito alle sue lesioni: L. 80 milioni;
e) per danno morale riferito alla perdita della madre: nulla;
f) per interessi sulle somme precedenti: nulla,
e così complessivamente L. 418.550.000.
È invece rimasta ferma in L. 257.343.312 la somma liquidata a favore di LA OR - perché l'errore di calcolo per 100 milioni compiuto dal tribunale è stato considerato assorbito dalla eliminazione della corrispondente somma che il tribunale le aveva attribuito a titolo di danno morale per la morte della madre. La corte d'appello ha infine accolto il terzo motivo, disponendo che dalle somme attribuite a CA e LA OR fosse detratta quella già pagata dall'AL per 100 milioni di lire, opportunamente rivalutata.
5. - BR AF, agendo come curatore speciale di LA e CA OR, in proprio e quali eredi di TT PP, ha chiesto la cassazione della sentenza.
Con altro ricorso la cassazione è stata chiesta da FI IP e PP PP, anch'essi in proprio e nella qualità di eredi di TT PP.
L'AL vi ha resistito con controricorso.
OV OR non ha svolto attività difensiva.
Tutte le parti hanno depositato memorie.
Conclusa la discussione orale, i ricorrenti hanno depositato una replica alle conclusioni del pubblico ministero.
Motivi della decisione
1. - I ricorsi debbono essere riuniti (art. 335 cod. proc. civ.). Contengono uno quattro motivi e l'altro un motivo.
Questo è comune ad entrambi e costituisce il primo dei motivi del ricorso OR.
2. - Il motivo comune ai due ricorsi deduce la violazione di norme di diritto oltre a difetti di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2043, 2054 e 2697 cod. civ.).
È fondato.
Lo è per le ragioni di seguito esposte.
2.1. - La questione cui ha riguardo il motivo risulta da questi elementi.
Figli, genitori ed un fratello di persona deceduta in seguito ad incidente stradale hanno agito per ottenere il risarcimento del danno morale, subito per la morte della loro madre, figlia e sorella. La persona deceduta era comproprietaria del veicolo e vi si trovava come passeggera.
L'incidente è avvenuto il 18.7.1991.
Il diritto al risarcimento, riconosciuto dal giudice di primo grado, è stato negato dal giudice di appello.
Lo è stato, in conformità dell'appello, sulla base all'art. 4 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 - nel testo risultante, quanto alle lett. b) e c) dello stesso articolo, dall'art. 1, terzo comma, del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 conv. nella L. 26 febbraio 1977, n. 39,
e, quanto alla lett. b), dalla sentenza 2 maggio 1991 n. 188 di parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale, testo in vigore alla data del fatto ed anteriore alla modifica apportatavi dalla L. 19 febbraio 1992, n. 142. Si tratta di stabilire se la norma appena richiamata sia stata applicata in modo conforme a diritto o sia stata violata. 2.2. - Sono necessarie alcune premesse.
2.2.1. - La prima è questa.
I prossimi congiunti, che domandano il risarcimento del danno morale per la morte di una persona rimasta vittima di un omicidio colposo, fanno valere un diritto proprio, non un diritto sorto in capo al defunto.
La sofferenza morale per cui chiedono una riparazione è bensì una ulteriore conseguenza dell'evento rappresentato dalla morte del congiunto, evento che si ricollega con nesso di causalità al fatto illecito, ma è lesione direttamente arrecata ad un diritto di cui sono essi immediatamente i titolari - nella giurisprudenza della Corte, che, pur con qualche contrasto (Cass. 23 febbraio 2000 n. 2037), è venuta estendendo tale risarcimento a favore dei congiunti, dal caso della morte a quello delle lesioni personali (Cass. 23 aprile 1998 n. 4186, 19 maggio 1999 n. 4852, 2 febbraio 2001 n. 1516, 27 luglio 2001 n. 10291), si discute del fondamento giuridico di tale diritto (artt. 2 e 29 Cost. e 2043 cod. civ.: Cass. 30 novembre 2000 n. 15330, 2 febbraio 2001 n. 1516; artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.: Cass. 19 maggio 1999 n. 4852), ma non del fatto che si tratta di un diritto proprio di soggetto diverso dalla vittima del reato e di diritto attraverso il quale è assicurata riparazione ad un pregiudizio direttamente risentito dal soggetto nella sfera della propria personalità.
2.2.2. - Seconda premessa.
Il giudice di primo grado ha considerato ammessa la dinamica dei fatti da parte dell'AL e non provata la stessa dinamica in confronto dell'altro convenuto, il conducente e comproprietario del veicolo OV OR.
Lo stesso giudice, sulla base di questa prima affermazione, ha condannato l'AL al risarcimento d'ogni danno ritenuto provato ed anche dei danni morali, sia di quelli di cui si è appena detto, sia di quelli lamentati dai figli della vittima come ulteriore conseguenza delle lesioni personali da loro riportate. La decisione del tribunale è stata dunque impostata nel senso per cui l'ammissione dell'AL circa la dinamica dei fatti, ne comportasse la responsabilità, sul piano assicurativo, per qualsiasi danno, anche morale, e ciò nonostante che ogni domanda verso il conducente e comproprietario del veicolo fosse stata rigettata. Questa impostazione non ha costituito oggetto di critica in appello.
L'AL, infatti, non ha contestato d'essere tenuta al pagamento dell'indennità, se dovuta, come dimostra il fatto di non avere contestato il diritto degli altri trasportati, i figli dei proprietari, ad ottenere il risarcimento dei danni, anche morali, connessi alle lesioni riportate;
ha contestato il diritto loro e degli altri congiunti ad ottenere il risarcimento del danno morale connesso alla morte della madre, figlia e sorella, postulando che il riconoscimento di tale diritto trovasse ostacolo non nella disciplina di diritto civile relativa alla responsabilità per danni, ma nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria.
2.2.3. - La terza ed ultima premessa è la seguente.
Il problema che si deve affrontare non riguarda la disciplina di diritto civile.
Nell'ambito di questa, dato il presupposto, non più in discussione, che vi sia stato un fatto illecito, costituito dall'aver il conducente di un veicolo cagionato con colpa la morte o le lesioni personali di una persona, non importa se trasportata o no sul veicolo, anche della sofferenza patita dai prossimi congiunti deve rispondere l'autore dell'illecito, perché è stato in colpa nella commissione del fatto e perché quella sofferenza, in presenza di determinati rapporti tra vittima e suoi familiari, costituisce una ulteriore conseguenza dell'illecito, anche se si tratta di conseguenza che ricade su soggetti diversi dalla vittima, i quali, in quanto la subiscono, hanno un proprio diritto al risarcimento. Il problema che si deve affrontare riguarda l'applicazione delle norme in materia di assicurazione obbligatoria.
Il quale, però, non consiste nello stabilire se vi sia un nesso tra il primo evento di danno ed il danno susseguente di cui è chiesto il risarcimento, ma nello stabilire se escluso dai benefici dell'assicurazione il primo evento, la stessa limitazione debba riguardare il secondo.
2.3. - Si può allora passare alla interpretazione delle norme che si sono richiamate.
Se si prende in considerazione l'art. 4 della legge 990 del 1969 nella sua formulazione originaria si nota che esso negava i benefici della assicurazione obbligatoria a tre ordini di soggetti - prescindendo di qui in poi dai soci a responsabilità illimitata della società proprietaria del veicolo (lett. d).
Questi erano, per quanto interessa:
a) i soggetti resi responsabili del danno dall'art. 2054 cod. civ., perciò anche il proprietario o comproprietario, oltre al conducente;
b) determinati parenti e affini, tra i quali il coniuge;
c) le persone trasportate.
Orbene, la previsione contenuta nella lett. a) non sta a significare che il proprietario e conducente che resta danneggiato per tale danno non è coperto da assicurazione - questo inerisce al fatto che egli non è un responsabile.
Sta a significare che non è coperto da assicurazione il danno che il conducente fa al proprietario, quando lo trasporta, o al proprietario, quando lo investe.
La formula originaria dell'art. 4 mostra che con la norma è stato assunto ad oggetto di disciplina, nel senso di escluderlo dai benefici dell'assicurazione, il danno che il conducente cagiona al proprietario (lett. a); ai familiari suoi o del proprietario (lett. b); ai trasportati (lett. c), salve le esclusioni previste (alle lett. b e c).
Per i trasportati, la modifica della lett. c) dell'art. 4 ed in connessione quella del secondo comma dell'art. 1 della legge - attuata con il decreto-legge 857 del 1976 e la legge 39 del 1977 - ha condotto ad estendere i benefici dell'assicurazione, tra gli altri, a quanti fossero trasportati su veicoli destinati al trasporto di persone, anche se ad uso privato.
Infine, con la sentenza 2 maggio 1991 n. 188, la norma contenuta nella lett. b), nella parte in cui riguardava i danni alla persona, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. 2.4. - Si è detto che hanno agito per il risarcimento del danno i figli del conducente e della vittima comproprietaria del veicolo, che erano anche trasportati, ed i genitori ed un fratello della vittima, che in vece non lo erano.
Rispetto a nessuno di questi avrebbe potuto operare alcuna delle limitazioni previste dalle lett. a) a c) dell'art.
4. Non l'ultima, perché quanto ai figli, trasportati, lo erano su veicolo destinato al trasporto di persone.
Non la prima, perché nessuno era proprietario del veicolo e, come si è già osservato, si tratta di soggetti che hanno agito per far valere un diritto proprio e non un diritto del proprietario, nella cui titolarità fossero succeduti.
Resta la seconda.
Ma neppure questa vi si poteva applicare, perché, sebbene si trattasse di figli, del conducente e della vittima proprietaria, e di genitori o parenti entro il terzo grado di costei, la norma era illegittima.
2.5. - A proposito della limitazione posta dalla lett. b), si deve osservare che la dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata fatta con riferimento ai danni alla persona, e così la norma ha conservato un ambito di applicazione.
Sicché si potrebbe in linea di principio porre il problema del trattamento da farsi al danno morale, che non è propriamente danno alla integrità della persona.
È però problema di agevole soluzione.
Come risulta già dall'art. 19 della legge 990 del 1969, nell'ambito della disciplina dell'assicurazione obbligatoria, dai danni alle persone si distinguono solo i danni alle cose. Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale, la norma è quindi rimasta a disciplinare in senso limitativo solo i danni alle cose.
Sebbene nella sentenza della Corte si sia fatto cenno al rilievo preminente della tutela costituzionale del diritto alla salute, la ragione della decisione sta nella distinzione tra danni a cose e danni non incidenti sulle cose.
Ed è appunto in questo modo che si presentano costruite le disposizioni poi introdotte con la legge 142 del 1992, a modifica degli artt. 1 e 4 della legge 990, dove è reso esplicito che, a parte il conducente, limiti ai benefici della assicurazione obbligatoria sussistono solo quanto ai danni alle cose. Del resto, per danno morale, se non si intende il risultato menomante di una aggressione alla integrità fisica o psichica della persona, si intende una sofferenza e dunque comunque un danno che non tocca i beni materiali della persona, ma appunto il suo patrimonio di sentimenti ed affetti, sia pure in modo destinato a risolversi, se non evolva in malattia psichica.
Sarà ancora il caso di notare che la corte d'appello ha considerato risarcibile il danno morale subito dai figli come conseguenza delle lesioni personali direttamente patite. Se ha poi negato il risarcimento del danno morale conseguente alla perdita della madre (e per i genitori ed il fratello, della figlia e sorella), non lo ha fatto partendo dalla considerazione che vi fosse d'ostacolo la disposizione contenuta nella lett. b) dell'art. 4, ma dalla considerazione che l'ostacolo si trovasse nella lett. a) dello stesso articolo.
2.6. - La conclusione non presenta quella illogicità sistematica che vi è vista dalla resistente.
Gli ambiti di applicazione delle due discipline, quella sulla responsabilità da circolazione stradale e quella della relativa assicurazione obbligatoria, sono razionalmente coincidenti e limitazioni originariamente poste a tale coincidenza sono venute mano a mano a cadere.
Ragionevole è quindi una applicazione non estensiva delle norme limitative contenute nella seconda disciplina.
È ben vero che, sino alla legge 142 del 1992, il sistema ha conservato una limitazione indennitaria quanto ai danni alla persona subiti dal proprietario non conducente.
Ma risponderebbe appunto alla logica di estensione della norma limitativa, non alla logica del sistema, quella di operare, nell'ambito dei danni personali cagionati dal conducente ai parenti del proprietario, una distinzione tra danni immediatamente caduti su di loro e danni pur incidenti su di loro, ma come conseguenza ulteriore di un danno caduto sulla persona del proprietario. Non è poi inutile notare che analoga problematica non può porsi a proposito della sofferenza patita od in genere del pregiudizio risentito da congiunti del conducente che cagionasse a sè lesioni, seguite o no dalla morte, perché qui, in relazione al primo evento, non si configura il fatto illecito e dunque non sorge diritto al risarcimento neppure per i danni che costituiscono ulteriore conseguenza del primo evento.
2.7. - Nella memoria, l'AL ha osservato che all'accoglimento del motivo si oppone un altro ostacolo. Richiamando la sentenza 9 agosto 2000 n. 10542 di questa Corte, ha affermato che, siccome il contratto di assicurazione era stato stipulato prima della parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 4 lett. b) della legge 990 del 1969, quanto ai danni morali subiti sia dai figli sia dai genitori e dal fratello della proprietaria del veicolo, per la sua morte, l'obbligazione indennitaria farebbe carico al Fondo di garanzia delle vittime della strada.
A tale riguardo si debbono fare queste osservazioni. L'AL, nel costituirsi in giudizio, come si è già detto, ha bensì contestato il diritto degli attori al, risarcimento del danno morale per la perdita della madre, figlia e sorella, ma non di essere il soggetto passivo di tale obbligazione.
E, come si è visto, dalla sua ammissione il tribunale ha tratto argomento per affermare che gli attori avevano diritto ad ottenere, mediante l'indennità, il risarcimento anche del danno morale. Questa statuizione è stata impugnata, con l'appello, non per sostenere che soggetto passivo dell'obbligazione indennitaria non avrebbe comunque potuto essere l'AL, ma per far affermare che il diritto all'indennità trovava ostacolo nella disposizione dettata dalla lett. a) dell'art. 4.
Dunque, se l'AL fosse o no il soggetto passivo della obbligazione indennitaria era questione che non avrebbe potuto essere esaminata dalla corte d'appello, che infatti non l'ha affrontata. La preclusione che s'era formata al riguardo, è una preclusione da giudicato interno.
È ben vero che la decisione sul punto che fosse l'AL il soggetto obbligato al pagamento dell'indennità non ha costituito oggetto di una statuizione specifica.
Tuttavia essa è implicita in quella che, dalla sua ammissione, ha tratto l'affermazione del diritto di tutti gli attori ad ottenere il risarcimento dei diversi danni subiti, affermazione anch'essa non contestata ed a sua volta costituente il necessario presupposto del diritto alla indennità di assicurazione, solo in parte contestato in appello, ma con riferimento al diverso profilo di cui si è detto. Ora, la questione che a dover pagare l'indennità, se dovuta, era l'AL, è questione che, se decisa diversamente, avrebbe determinato la definizione del giudizio.
La relativa statuizione ha quindi natura di sentenza (art. 279 cod. proc. civ.) e su di essa, non essendovi stata impugnazione, s'è
formato il giudicato.
2.7.1. - Può aggiungersi che preclusione all'esame della questione vi sarebbe comunque.
E questo perché la questione oggetto della difesa svolta solo in questa sede non avrebbe potuto e dovuto essere presa in esame di ufficio dal giudice di appello, giacché non atteneva alla legittimazione passiva alla causa, ma alla titolarità passiva del diritto.
Non era questione che attenesse alla legittimazione passiva alla causa, perché la domanda era stata proposta in confronto della AL sul presupposto della esistenza di un contratto di assicurazione con la stessa stipulato e perché la questione se sia essa obbligata a pagare l'indennità a persone comprese tra quelle indicate nella lett. b) della legge 990 del 1969 o a tanto sia tenuto il Fondo di garanzia dipenderebbe da un fatto, costituito dal tempo della conclusione del contratto, fatto che non è stato dedotto dagli stessi attori e che sarebbe stato onere della società convenuta dedurre.
2.7.2. - A questi rilievi che interessano tutti gli attori se ne deve aggiungere uno specifico, che riguarda i soli figli. Quanto a costoro la sentenza di primo grado, che ne aveva riconosciuto il diritto all'indennità verso l'AL per voci di danno diverse da quella del danno morale, era stata impugnata solo in parte (per il figlio CA, quanto al danno futuro, per ambedue i figli quanto al danno morale per la perdita della madre, ma non sugli altri danni).
Sicché sulla titolarità passiva dell'obbligazione indennitaria da parte dell'AL per le altre voci di danno s'era formato un giudicato, i cui effetti si estendevano certamente anche ai danni morali per la perdita della madre, visto che per essi il diritto era in contestazione per una ragione diversa dall'essere compresi tra le persone elencate nella disposizione dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.
3. - Debbono essere ora esaminati gli altri tre motivi del ricorso OR.
3.1. - Il secondo motivo deduce vizi di violazione di norme sul procedimento oltre a difetti di motivazione (art. 360 n. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 e 325 dello stesso codice).
Vi si lamenta che, sebbene non vi fosse un motivo di appello sul punto, dei danni diversi da quello patrimoniale futuro i giudici di secondo grado abbiano modificato la liquidazione, riferendola alla data della sentenza di primo grado, mentre il tribunale l'aveva riferita alla data del fatto e che in tal modo sia risultata eliminata la voce di danno rappresentata dei danni diversi da quello patrimoniale futuro.
Il motivo è fondato.
Il tribunale aveva liquidato il danno patrimoniale futuro con riferimento alla data della sentenza e gli altri con riferimento ad una data anteriore: sul capitale corrispondente alla somma degli altri risarcimenti altra ne aveva attribuito per il danno da ritardo. Era stata impugnata la sola liquidazione del danno futuro. La corte d'appello ha quindi violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, quando ha modificato la liquidazione degli altri danni.
Si sarebbe dovuta limitare a calcolare il danno da ritardo in modo da tenere conto del fatto che dal relativo montante era stato espunto l'addendo relativo al danno morale conseguente alla perdita della madre.
3.2. - Il terzo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto oltre a vizi di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1226 cod. civ. e 4 D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 conv. nella L. 26 febbraio 1997, n. 39).
Riguarda i criteri seguiti dalla corte d'appello per la liquidazione del danno patrimoniale conseguente alla diminuzione della capacità di guadagno (il danno patrimoniale futuro). Vi si osserva che la corte d'appello ha giudicato non dimostrati ed indimostrabili gli elementi su cui il tribunale aveva in modo analitico fondato la liquidazione ed ha posto a base della propria diversa liquidazione il parametro del triplo della pensione sociale, che indica unicamente un dato minimo.
Il motivo non è fondato.
È vero che il triplo della pensione sociale esprime un valore minimo (dice la norma che il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare della pensione sociale), sicché il giudice non già deve assumerlo a base del risarcimento, quanto non può scendere al di sotto di esso. Tuttavia, se il giudice di appello ritiene che non sia stata fornita dimostrazione di elementi di fatto idonei a fondare una ragionevole previsione che l'infortunato conseguirà in futuro un reddito superiore al valore del triplo della pensione sociale, e perciò si attesti su questo, la critica della sua decisione non può essere limitata al richiamo di quanto in diverso senso era stato deciso dal giudice di primo grado.
Dovrà bensì mostrare che gli elementi di fatto che il giudice di appello ha considerato non provati erano invece giustificati alla stregua di specifici fatti dedotti e dimostrati.
In altri termini, se il superamento del minimo vi può ben essere, sollecitarlo e fornire al giudice gli argomenti per farlo è onere della parte.
La parte che assolve tale onere si mette nelle condizioni di impugnare per difetto di motivazione su punto decisivo la sentenza del giudice di merito che assuma a base di calcolo il triplo della pensione sociale senza discutere gli elementi di giudizio offertigli in vista di una decisione diversa.
3.4. - L'ultimo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento, oltre a difetti di motivazione (art. 360 nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 277 dello stesso codice e 2909 cod. civ.). Attiene allo scomputo, dalle somme definitivamente liquidate, di quelle pagate in base all'ordinanza.
Vi si sostiene che l'ordinanza adottata in base all'art. 24 della legge 990 del 1969 non è un provvedimento definitivo e che la sola decisione destinata ad acquisire efficacia di giudicato è la sentenza.
Per cui la corte d'appello avrebbe dovuto limitarsi a liquidare il risarcimento dovuto.
Se poi alla AL fosse stato richiesto il pagamento dell'intera somma liquidata con l'ordinanza, essa avrebbe potuto proporre opposizione all'esecuzione.
Anche questo motivo non è fondato.
La somma di cui il giudice può ordinare il pagamento agli aventi diritto in applicazione dell'art. 24 è somma che si imputa alla liquidazione definitiva del danno (primo comma). Una volta che l'ordinanza non sia revocata con la sentenza (ultimo comma) e questa contenga la condanna al risarcimento del danno per una somma superiore a quella indicata nell'ordinanza, gli effetti della prima restano assorbiti dalla seconda. Se la parte tenuta ad eseguire l'ordinanza abbia pagato in tempo utile per dedurlo con le conclusioni, dimostri d'averlo fatto e chieda ne sia tenuto nella determinazione della somma ancora dovuta, il giudice dovrà farlo, perché, se pure compiuto in base all'ordinanza, si tratta di pagamento eseguito in adempimento di obbligazione di cui deve essere accertata la perdurante esistenza e di un pagamento che, in ragione di quando lo è stato, influisce sulla determinazione della somma ancora dovuta, perché influisce sulla liquidazione del danno da ritardo.
Nel caso, le conclusioni in primo grado vennero precisate nell'udienza del 6.3.1995, lo stesso giorno in cui la corte d'appello ha accertato che all'AL era stata rilasciata quietanza del pagamento dei 100 milioni assegnati con l'ordinanza, ed il tribunale ha dichiarato che non era stata data prova di tale pagamento. Orbene, l'AL aveva la possibilità e l'onere di impugnare questo capo della sentenza di primo grado.
La possibilità, perché l'art. 345 cod. proc. civ. le consentiva di svolgere la difesa di parziale estinzione del debito da data anteriore a quella, sino alla quale nella sentenza era stata considerata in ritardo nel pagamento dell'intero debito. L'onere, perché, data la possibilità di ottenere sul punto la riforma della sentenza di primo grado, il giudicato che si fosse formato su tale sentenza non avrebbe potuto essere contrastato con opposizione all'esecuzione: il giudicato copre infatti le difese che avrebbero potuto essere fatte valere prima della sua formazione e non lo sono state.
4. - Il ricorso in parte è accolto ed in parte è rigettato. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti. Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che viene indicato in diversa sezione della corte d'appello di Roma. Il giudice di rinvio si uniformerà al seguente principio di diritto: - "In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione stradale e nel vigore dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 anteriore alle modifiche apportatevi dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142, nel caso in cui, per colpa del conducente, muoia il proprietario che era trasportato sul veicolo, i prossimi congiunti del proprietario deceduto hanno diritto ad ottenere, mediante il pagamento della indennità di assicurazione, il risarcimento del danno morale che essi risentono in conseguenza di tale morte: ciò in base alla lett. b) dell'art. 4 nel testo risultante dalla sentenza 2 maggio 1991 n. 188 della Corte costituzionale, trattandosi di danno alla persona direttamente risentito dagli stessi congiunti, mentre non rileva che al proprietario il quale avesse riportato lesioni poi seguite da morte non sarebbe spettata analoga indennità per l'ostacolo che derivava dalla lett. a) dello stesso articolo 4".
Al giudice di rinvio è rimesso di provvedere sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, rigetta il terzo e quarto motivo del ricorso principale, cassa in relazione e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 16 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2002