Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10291
CASS
Sentenza 27 luglio 2001

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Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione, in siffatta ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, ma il lucro cessante cagionato al danneggiato dal ritardato pagamento della somma rivalutata a lui dovuta può essere calcolato mediante l'attribuzione di interessi determinati con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio.

Ai prossimi congiunti (nella specie, madre) dell'offeso da lesioni colpose, spetta il risarcimento per danno morale, non essendo a ciò di ostacolo l'argomento della causalità diretta ed immediata di cui all'art. 1223 cod. civ., in quanto detto danno riflesso trova causa adeguata nel fatto del terzo, sicché il congiunto è legittimato "iure proprio" ad agire contro il responsabile dell'evento lesivo.

Perché possa applicarsi il principio della "compensatio lucri cum damno" è necessario che il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno. Ne consegue che dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno alla persona (patrimoniale o biologico) non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, oppure a titolo di assegni, di equo indennizzo, o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte od all'invalidità (nella specie, indennità di accompagnamento): tali erogazioni infatti si fondano su un titolo diverso rispetto all'atto illecito e non hanno finalità risarcitorie.

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito altrui da cui siano derivati postumi di invalidità (nella specie, perdita della mano sinistra),non costituisce duplicazione di voci risarcitorie il riconoscimento del risarcimento per perdita di "chances" da ritenersi non compresa nel danno biologico, in quanto la cosiddetta perdita di "chances" costituisce un'ipotesi di danno patrimoniale futuro, come tale risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10291
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10291
Data del deposito : 27 luglio 2001

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