Sentenza 2 febbraio 2001
Massime • 2
Ai prossimi congiunti( nella specie, coniuge) delle vittime di lesioni colpose, spetta anche il risarcimento del danno morale, non essendo a ciò di ostacolo l'argomento della causalità diretta ed immediata di cui all'art. 1223 cod. civ., in quanto detto danno trova causa efficiente nel fatto del terzo, sicché il suo carattere immediato e conseguenziale legittima il congiunto "iure proprio" ad agire contro il responsabile dell'evento lesivo.
In caso di lesioni personali cagionate da sinistro stradale attribuibile alla responsabilità di terzi, il danno subito dal coniuge della vittima primaria, che, per solidarietà familiare, rinunci alla propria attività lavorativa per dedicarsi all'assistenza alla vittima stessa del sinistro, si configura come danno da lucro cessante diretto, sia pure di natura conseguenziale, a carico di detto coniuge, che subisce la ingiusta menomazione della propria sfera patrimoniale. In tale ipotesi, il nesso di causalità del danno menzionato rispetto alla condotta imputabile si pone in termini di causalità non già materiale, ma giuridica, secondo l'"id quod plerumque accidit", posto che il conducente dell'autovettura che guidi in modo imprudente ben può prevedere che la vittima della sua condotta sia un padre o una madre di famiglia, e che, quindi, le conseguenze dell'evento possano essere plurioffensive (cosiddetta colpa cosciente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UN AN, RA UN SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato VOLTAGGIO LUCCHESI FRANCO, che li difende unitamente all'avvocato BIANCHINI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- controricorrente -
nonché contro
AN AT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 585/97 della Corte d'Appello di PALERMO, emessa il 16/5/1997; depositata il 14/07/97;
RG.144/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato FRANCO VOLTAGGIO LUCCHESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 28 ottobre 1986, il notaio ET NO, di 68 anni, mentre attraversava le strisce pedonali, lungo il viale della Libertà, in Palermo, era investito dall'alfetta duemila, condotta dal carabiniere RE ZI, riportando trauma cranico e lesioni.
L'esito del giudizio penale, con regiudicata, accertava la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto. Il notaio, e la di lui consorte, convivente, signora AM ET, convenivano, con citazione (del 5/2/1990) dinanzi al Tribunale di Palermo, il Ministero della difesa ed il conducente dell'auto, e ne chiedevano la condanna in solido al risarcimento dei danni:
a) personali e diretti, per il notaio, in relazione al danno biologico ed ai consequenziali danni. patrimoniale e morale. In particolare, il notaio deduceva di aver dovuto interrompere la propria attività lavorativa, di aver perduto ogni attività di relazione, di aver riportato lesioni gravissime con encefolalopatia traumatica costituente causa unica della insorgenza di una sindrome psichico organica deteriorativa con una fenomenologia neurologica e psichiatrica che aveva comportato un grave deterioramento della sfera intellettiva nonché disturbi della sfera emozionale. b) danni personali deduceva anche la moglie convivente, di anni 63, di ordine biologico, patrimoniale (per il precoce pensionamento) e morale.
Istruita la causa del contraddittorio delle parti, con prove orali, documentali e medico legali, il Tribunale di Palermo, con sentenza del 25 novembre 1993 rigettò le domande proposte dalla AM e contenne la liquidazione del danno richiesto dal notaio, nella minore misura di lire 252.714.744 (di cui lire 200 milioni già versate dall'Assicurazione dell'auto)e di lire 8.600.000 per spese di consulenza.
La decisione era impugnata dai coniugi ET, che ne chiedevano la riforma, resisteva l'Amministrazione, restava contumace il ZI.
Era disposto un supplemento di consulenza medico legale. Con sentenza pubblicata il 14 luglio 1997 la Corte di appello di Palermo così decideva:
in parziale accoglimento del gravame di NO ET ... eleva la somma che il Ministero della difesa a ZI RE sono stati condannati in solido a corrispondergli in lire 315.114.774, comprensivo delle somme già percepite dal ET e condanna gli appellati in solido a rifondergli un terzo delle spese di secondo grado, compensando tra le parti il resto;
rigetta l'appello di OS AM ET e la condanna al pagamento delle spese del grado sostenute dal Ministero della difesa (v. amplius in dispositivo).
Contro la decisione ricorrono i coniugi ET deducendo dieci motivi di ricorso;
resiste il Ministero della difesa. Non ha svolto difesa il ZI. Il ET ha prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per il secondo ed il terzo motivo, deve essere rigettato quanto al primo, quarto, quinto e sesto motivo, assorbiti gli altri, per le seguenti considerazioni. Precede, secondo l'ordine logico, l'esame dei motivi che non meritano accoglimento.
A. Esame del primo, quarto, quinto e sesto motivo.
Nel primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.99 c.p.c. (principio della domanda) e dell'art. 112 cpc (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) ed il vizio della motivazione. Si assume che "la Corte di appello non ha nemmeno esaminato la domanda degli appellanti che venisse emessa una condanna in favore degli stessi in solido, stante la comunanza di vita e la natura dei danni (v. atto di appello primo motivo)."
In senso contrario si osserva che non sussiste alcuna solidarietà attiva del danno dei danneggiati, che non è danno comune, ma personale, iure proprio, sicché la pretesa di solidarietà attiva è stata implicitamente e correttamente respinta dai giudici del merito.
Nel quarto motivo si deduce il vizio della motivazione su punto decisivo della controversia, deducendosi che il notaio, potendo lavorare sino al 75 anno di età, avrebbe potuto beneficiare dell'aumento delle tariffe, sicché sarebbe risultata congrua, per ogni voce di danno (biologico, morale e patrimoniale) la maggior somma di lire CSO milioni.
Il motivo non può essere accolto per la sua estrema genericità e per la mancanza della critica puntuale alle analitiche ed amplie motivazioni svolte dai giudici del merito sulla entità e consistenza del danno biologico (30%) e sul danno morale (considerato al 50% del danno biologico) e sul danno patrimoniale da lucro cessante (ff. 12 a 18 della motivazione).
Difetta, dunque il requisito di specificità propria del motivo del ricorso per cassazione, che è critica di legittimità e non semplice enunciazione di una migliore istanza di giustizia. Nel quinto motivo (che è il primo secondo la sequenza logico giuridica, ma che per ordine espositivo segue la dislocazione del ricorrente) si deduce la violazione del giudicato (art.2909 c.c.) ed il vizio della motivazione sul punto. La tesi è che i criteri di liquidazione adottati dal Tribunale non erano stati impugnati dai danneggianti e dal Ministero della Difesa;
quindi il giudice di appello non poteva, nel riliquidare i danni, ridurli ulteriormente, ma doveva tener conto del fatto che il notaio poteva lavorare ancora per sette anni, e tale circostanza accresceva "a monte" tutte le voci di danno.
Il motivo presenta un profilo di inammissibilità poiché non contiene la individuazione dei criteri adottati dai giudici di primo grado (e sui quali invoca il giudicato interno) e dunque non consente di comprendere le ragioni della "riduzione della liquidazione" essendo generico il riferimento alla semplice possibilità di una maggior durata dell'attività produttiva. Per completezza si aggiunge che il motivo è infondato anche nel merito, posto che (ff. 5 della motivazione) la Corte ha considerato espressamente tale tesi, limitando il giudicato al solo accertamento della responsabilità del conducente dell'auto, e considerando, invece, l'effetto devolutivo pieno dell'appello in ordine alla esatta determinazione del "quantum". La Corte, inoltre, non riduce la liquidazione, ma aggiunge, nei limiti del provato, un maggior danno, spiegando diffusamente le ragioni del perché il notaio avrebbe potuto lavorare sino al 73' anno di età e non oltre.
Non sussiste dunque alcuna violazione di un giudicato interno e neppure alcun vizio di motivazione, essendo la stessa analitica ed esauriente.
Con il sesto motivo si deduce l'omesso esame di un punto decisivo ed il difetto di motivazione sulla ridotta valutazione del danno morale, in relazione al termine "lieve entità" che il CTU in presenza di un trauma encefalico che precede la sindrome, avrebbe erroneamente considerato.
In senso contrario si osserva come il danno morale (ff. 21 della motivazione)sia stato equitativamente valutato nella misura di oltre 60 milioni, superiore al 50% del danno biologico, e che tale liquidazione equitativa, non viene sostanzialmente censurata, essendo irrilevante il riferimento alla valutazione del consulente d'ufficio, ed avendo, invece, i giudici del merito considerato le varie circostanze (sofferenze fisiche e morali) secondo la gravità delle lesioni psicofisiche.
Per le esposte considerazioni i suddetti motivi di ricorso non possono trovare accoglimento.
B. Esame dei motivi che meritano accoglimento.
(secondo e terzo motivo)
Nel secondo motivo la moglie del danneggiato OS AM deduce iure proprio la violazione e falsa applicazione degli articoli 2056 e 1223 c.c. ed il vizio della motivazione con riferimento alla mancata liquidazione del proprio danno patrimoniale da lucro cessante.
Assume la ricorrente che il ritiro dalla attività di insegnamento per la doverosa assistenza al marito, era conseguenza diretta della gravità delle lesioni subite dal marito ed al progressivo aggravamento della sua salute. Erroneamente la Corte d'appello aveva escluso tale danno con riferimento al principio della regolarità causale (ff. 23 e 24 della motivazione).
La censura merita accoglimento. Ed in vero il danno subito dalla moglie della vittima primaria, che rinunci per solidarietà familiare ad una propria attività lavorativa (insegnamento) per dedicarsi al soccorso del proprio marito, è un danno riflesso o di rimbalzo rispetto alla vittima primaria (secondo l'originaria intuizione della giurisprudenza francese), ma è un danno diretto, sia pure di natura consequenziale, per la vittima secondaria, che lo subisce come conseguenza rispetto al medesimo evento, subendo l'ingiusta menomazione della propria sfera "patrimoniale".
Il nesso di causalità, rispetto alla condotta imputabile, si pone non in termini di causalità materiale, ma di causalità giuridica, secondo l'id quod plerumque accidit (art. 1223 c.c), posto che il conducente dell'auto che guidi spericolatamente o imprudentemente, ben può prevedere che la vittima sia un padre o una madre di famiglia, e che dunque le conseguenze dell'evento possano essere plurioffensive.
È il cd. principio della colpa cosciente, ben noto alla dottrina penale, ma che bene si adatta alla identificazione della colpa civile, essendo questa inerente al medesimo illecito, che viene ora in rilievo come l'illecito civile descritto nella clausola generale dell'art. 2043 c.c. Si aggiunge che per il danno da lucro cessante è lo stesso legislatore che prevede il criterio dell'equità circostanziata (art. 2056 secondo comma) proprio per temperare il rigore della prova del quantum debeatur.
Nel terzo motivo si deduce, sempre da parte della AM, la violazione dell'art. 2059 c.c. ed il vizio della motivazione sul punto della esclusione del danno morale riflesso.
L'argomento è tratto sulla base del precedente costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 372 del 1994 e dei precedenti di questa Corte, ma anteriori alla innovativa sentenza di questa Corte (Cass. 23 aprile 1998 n. 4186) che invece ha riconosciuto la legittimazione ad agire dei congiunti, e grave della salute del proprio parente (padre, madre, figlio, altro parente convivente etc.).
Questa Corte condivide l'orientamento evolutivo, proprio nella considerazione (peraltro sottolineata dalla stessa Consulta) che anche il danno morale debba essere "costituzionalizzato" e cioè "conformato" ai valori che la Costituzione arreca alla persona umana, come diritti umani inviolabili che arricchiscono la sua dignità. Condivide inoltre l'argomento sistematico (enunciato nella sentenza citata) che considera incosistente il tradizionale argomento dell'ostacolo costituito dall'art. 1223 c.c. (argomento della causalità diretta ed immediata), in quanto il danno morale in favore dei congiunti trova causa efficiente nel fatto del terzo, sicché il criterio di imputazione concerne la colpa e la regolarità causale, in quanto sono considerati risarcibili i danni che rientrano nelle conseguenze ordinarie e normali del fatto.
Si aggiunge, come contributo alla chiarificazione della problematica, che appare fuorviante parlare di danno riflesso o di rimbalzo, proprio perché lo stretto congiunto, convivente e/o solidale (per la doverosa assistenza) con la vittima primaria, riceve immediatamente un danno consequenziale, di varia natura (biologico, anche se può essere di ordine psichico/morale, patrimoniale, e secondo recente dottrina e giurisprudenza, anche esistenziale) che lo legittima iure proprio ad agire contro il responsabile dell'evento lesivo.
In relazione a tale danno (qui, nella specie, danno morale) , siamo certamente in presenza di un "fatto reato" plurioffensivo, e dunque non sussiste alcuna preclusione ai sensi dell'art. 195 c.p. correlato all'art. 2059 del codice civile. Restano pertanto superati i contrari arresti e de iure condendo gli stessi disegni di legge governativa (che peraltro dichiarano di ispirarsi alla Direttiva del Consiglio di Europa n. 75 del 1985) recano la consapevolezza di regolare diversamente la disciplina dell'art. 2059 c.c., escludendo la stretta delimitazione al cd. danno morale da reato.
Quanto poi alla frattura, posta dell'interpretazione della Corte Costituzionale, nella più volte citata sentenza del 1994 n. 374 all'unitarietà del danno biologico, nel senso di una collocazione del danno psichico nell'ambito dell'art. 2059 c.c., si osserva che tale frattura è ormai legislativamente composta dalla recente legge di riforma, dell'INAIL che anticipa altre riforme organiche del danno alla salute (D. Legs. 23 febbraio 2000 n. 38 art.13) la quale considera unitariamente sotto unico genus la categoria del danno biologico, con riguardo alla sua natura non patrimoniale, ma nell'ambito del principio del 2neminem laedere".
Cade dunque il possibile riferimento ermeneutico al precedente della consulta, e la problematica del danno ai congiunti della vittima primaria deve considerarsi in relazione a questa nuova prospettiva interpretativa, nel quadro della clausola generale dell'art. 2043 del codice civile. Per le esposte considerazioni anche il terzo motivo merita accoglimento ed il giudice del rinvio, nel considerare la sussistenza dell'an debeatur sulla base della gravità delle conseguenze nella sfera della persona della moglie, per il quantum potrà decidere equitativamente, secondo un criterio di equità circostanziata. C. ASSORBIMENTO DI ALTRI MOTIVI.
Restano assorbiti l'ottavo, il nono ed il decimo motivo, mentre è inesistente il settimo motivo.
Nell'ottavo motivo si deduce (da parte di entrambi i ricorrenti) il vizio della motivazione sul computo della rivalutazione e degli interessi sulle somme liquidate, e ciò con riguardo ai criteri dati dalle SU nella sentenza 1712/95. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ma resta assorbito, per la posizione della AM, in relazione alla necessaria rideterminazione delle voci di danno.
Nel nono motivo di chiede la riliquidazione delle spese processuali.
Tale motivo resta assorbito dall'accoglimento parziale del ricorso, che determina il rinvio anche per tali voci e per quelle di questo grado.
Nel decimo motivo si deduce extra petizione e vizio della motivazione per le spese poste a carico della AM. Su tale questione provvederà il vero il giudice del rinvio per effetto della rivalutazione della posizione della AM quale danneggiata. L'accoglimento del secondo e del terzo motivo determina cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo, il quarto il quinto ed il sesto motivo, assorbiti gli altri;
cassa in relazione e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2001