Sentenza 17 marzo 2000
Massime • 1
È legittima la dichiarazione di ricusazione proposta dalla parte e presentata dal difensore o da un suo sostituto, a nulla rilevando l'esistenza dell'apposito mandato, in quanto, pur non potendo il difensore sprovvisto del mandato proporre di sua iniziativa la dichiarazione, gli va riconosciuta la facoltà di fare da mero tramite, e cioè da mezzo per il deposito di un atto formulato e sottoscritto dal suo assistito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2000, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 17/03/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. " AN GI " N. 2037
3. " DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. " ON IO " N. 41046/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OL IM n. il 07.12.1964
avverso ordinanza del 12.07.1999 CORTE APPELLO di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
1. Con ordinanza in data 12.7.'99 la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l'atto di ricusazione proposto da ET SI nei confronti dei giudici componenti il Tribunale di Roma, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, dr. V. Vardaro, dr. A. Scivieco, dr.ssa Anna M. Pazienza. Assumeva il dichiarante che i detti giudici si trovavano in situazione di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., essendosi già pronunciati sulla proposta di applicazione di misura di prevenzione riguardante il di lui fratello NI, basata sugli stessi fatti.
La Corte di Appello riteneva inammissibile la dichiarazione di ricusazione perché l'atto, sottoscritto dal ET, era stato depositato presso la cancelleria di quella Corte "da un avvocato neppure munito di mandato difensivo".
2. Avverso l'ordinanza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il ET tramite il difensore deducendo l'erronea applicazione dell'art. 38, comma 4, c.p.p., sul rilievo che la norma citata riserva alla parte personalmente la facoltà di proporre la dichiarazione di ricusazione ovvero al suo procuratore speciale mentre il difensore può fungere da "nuncius", ossia da mero mezzo per la presentazione in cancelleria della dichiarazione di ricusazione formulata e sottoscritta dal suo assistito. Nella specie, secondo il ricorrente, le forme per la presentazione della dichiarazione di ricusazione erano state pienamente osservate piché la dichiarazione sottoscritta dalla parte era stata depositata in cancelleria dall'avv. Giuseppe Sabato, sostituto processuale dell'avv. Franco Coppi, difensore di fiducia del ET ed espressamente delegato dal codifensore, avv. SI Biffa, al deposito della dichiarazione presso la cancelleria della Corte di Appello di Roma, come da atto di delega allegato alla dichiarazione.
3. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 37 c.p.p., il giudice può essere ricusato soltanto dalla parte e, pertanto, deve escludersi un autonomo potere di iniziativa da parte del difensore il quale per poter proporre l'atto di ricusazione deve avere indefettibilmente ricevuto a tal fine apposito mandato anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale (cfr. Sez. Un. 27.1.95 n. 18, Battaggia;
sez. I, 18.9.97 n. 4969, Primo ed altri). Nondimeno, pur non potendo il difensore proporre di sua iniziativa la dichiarazione di ricusazione, ciò non toglie che egli possa avere la funzione di mero tramite, ovverosia di "mezzo" per il deposito dell'atto, formulato e sottoscritto dal suo assistito. Parimenti il difensore può delegare espressamente ad altri, come avvenuto nel caso specie, l'attività materiale del deposito dell'atto che rimane pur sempre atto strettamente personale della parte, essendo stato da questa formulato e sottoscritto. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000