Sentenza 16 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/05/2001, n. 6755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6755 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
1 6755/01 REPUB IN NOME DEL POPOLO ITA ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE violazion Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: distanze legali Dott. Franco PONTORIERI - Presidente- R.G.N. 21636/98 Cron.15175 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere- Rep. 2372 - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 13/02/01 - Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere ha pronunciato la seguente 1 3 SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. -IL-SOLE-24.ORE SI PATRIZIA, NAPPO EUGENIA ved. SI, per diritti L. 6000 1.6 MAG. 2001 elettivamente domiciliati in ROMA VIA MERCADANTE 32, IL CANCELLIERE presso lo studio dell'avvocato MACARIO F.. difesi dall'avvocato BELLIA CALOGERO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrenti -
contro
ASCIONE SANTA ved. CARRATU' CARRATU' DOMENICO, CARRATU' MARIA, CARRATU' ASSUNTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato GAGLIARDO S., difesi dall'avvocato FLAMMIA BRUNO, giusta delega in atti;
2001 controricorrenti 259 - -1- nonchè
contro
SI AE, SI GIUSEPPINA, SI CINZIA;
- intimati con integrazione del contraddittorio. avverso la sentenza n. 2570/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 26/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CE MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. т и в и ч -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SA NE, ved. RA, ME RA, AR RA ed TA RA, con atto di citazione notificato il 16 febbraio 1981, convennero CE CA innanzi al Tribunale chiedendo che il convenuto fosse di Napoli, condannato a demolire un vano con servizio realizzato sulla "vanella" di sua proprietà retrostante al terraneo di via Duca di San Donato, n.c.18, in Napoli, poiché l'opera creava una illegittima intercapedine col frontistante stabile di essi attori, determinando accumulo di rifiuti. Chiesero, altresì, che il convenuto fosse condannato a risarcir loro i danni subiti, nella misura di L.25.000.000. si costitui in giudizio per Il convenuto domanda, opponendo che la resistere alla ит epocarealizzazione dell'opera risaliva ad ищ в immemorabile e che il diritto reale vantato dagli и ч attori non risultava provato. Ч Espletate una consulenza tecnica d'ufficio e la prova per testi richiesta dagli attori, l'adito tribunale rigettò la domanda, ma la Corte d'Appello di Napoli, accogliendo parzialmente il gravame proposto dagli NE-RA, con sentenza resa in data 26 novembre 1997 ha condannato gli eredi di CE CA, frattanto deceduto, nelle persone di ET, PP, IN e ZI CA nonché EN PP, ad arretrare a distanza non inferiore a tre metri la costruzione realizzata in ampliamento del terraneo, nonché a versare agli appellanti, a titolo risarcitorio, la somma di L.
1.000.000. Il giudice d'appello, premesso che il retroterraneo risultava realizzato in ampliamento sulla vanella e che dalla prova per testi e dal titolo di acquisto del CA emergeva la novità dell'opera, poiché anteriormente all'acquisto l'area della vanella era scoperta ed inedificata, ha ritenuto che, sebbene "in parte nebulose circa le precise caratteristiche dell'opera", le . s risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, u l confortate dai rilievi planimetrici e fotografici, l e evidenziavano chiaramente la formazione di T un'intercapedine a seguito della realizzazione di detta nuova opera, perché l'ampliamento ricoperto ancorato al contiguo da solaio, in parte un apprezzabile tratto, fabbricato, dista per parallelamente alla parete perimetrale del fabbricato degli attori, meno di tre metri. Ciò ! premesso, la corte di merito ha osservato che a ragione gli appellanti chiedevano la tutela reale mediante arretramento della nuova opera, perché contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, essi, pur non avendo espressamente richiamato il precetto di cui all'art. 873 cod. civ., avevano sempre lamentata la creazione di un'illegittima intercapedine, denunciando il pregiudizio che, sotto il profilo igienico, derivava da essa. D'altro canto, come dimostrava anche il provvedimento del g.i. in data 2 aprile 1986, che richiamava la pretesa attorea in ordine all'osservanza della distanza legale, su tale contraddittorio si era ampiamente pretesa il sviluppato. Ne derivava, pertanto, ad avviso della corte territoriale, che gli appellanti agivano a tutela т и del loro diritto di proprietà, ai sensi dell'art. в 873 cod. civ. e non soltanto per reprimere una и ч condotta colposa altrui, consistente nella creazione di accumuli di rifiuti, poiché tale evento costituiva solo una delle possibili conseguenze della formazione dell'intercapedine. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, sulla base di tre motivi, ZI CA ed EN PP, ved. CA, rispettivamente nuova proprietaria ed usufruttuaria dell'opera oggetto della domanda, aventi causa dal CA CE per disposizioni testamentarie. SA NE, ME, AR ed TA RA resistono con controricorso. Le ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. All'udienza del 5 luglio 2000 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ET, PP e IN CA, assegnandosi, all'uopo, il termine di gg.120. Le ricorrenti hanno ottemperato a tale ordinanza mediante atto notificato il 12 ottobre 2000, ma gli intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE ит ' Col primo motivo le ricorrenti censurano ц e falsa l'impugnata sentenza per violazione и applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e ч dell'art. 873 cod. civ. nonché per insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che erroneamente ed in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio la Corte d'Appello ha ritenuto non esservi dubbio sull'esistenza dell'intercapedine denunciata dagli attori. All'uopo, le ricorrenti sottolineano che, secondo la stessa corte di merito, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sono "in parte le precise caratteristiche nebulose circa dell'opera", che il C.T.U. ha esclusa l'esistenza dell'intercapedine e che gli stessi appellanti, precisando le conclusioni in secondo grado, hanno chiesto un nuovo accertamento a mezzo di C.T.U. al fine di accertare la preesistente intercapedine eliminata in corso di causa. La censura è priva di fondamento, poiché la motivazione data dal giudice d'appello per giustificare la conclusione, secondo cui la nuova costruzione "viene a distare per un apprezzabile, parallelamente alla parete tratto т и perimetrale del fabbricato degli attori, meno dei tre metri previsti dalla legge ...", è priva dei vizi в и denunciati dalle ricorrenti. Essa, invero, si basa ч sull'esame complessivo delle risultanze istruttorie, fondandosi sia sulla relazione del C.T.U., della quale le ricorrenti valorizzano solo talune, isolate espressioni, sia sui dati obbiettivi emergenti dalla planimetria e dalle fotografie versate in atti. Né, contrariamente a quanto si sostiene dalle v'è contraddizione tra detta ricorrenti, e quanto dalla stessa sentenza si conclusione osserva in ordine alla scarsa chiarezza della relazione del C.T.U., poiché, come si rileva agevolmente dalla lettura del passo della menzionato dalle ricorrenti, talemotivazione osservazione riguarda soltanto e, peraltro, parzialmente le "precise caratteristiche dell'opera", non anche l'esistenza dell'intercapedine, in ordine alla quale il giudice d'appello mostra di non avere dubbi di sorta. Quanto, poi, alla eliminazione in corso di causa dell'intercapedine, dagli stessi appellanti、 si osserva che la circostanza, se rispondente al т и vero, rileverà in sede di esecuzione della ц sentenza. и Col secondo motivo le ricorrenti denunciano ч violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., 873 cod. civ. nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che il giudice d'appello, ritenendo che la domanda tendesse ad una tutela reale, non solo è incorso 8 nel vizio di ultrapetizione, ma ha anche stravolto in maniera arbitraria i fatti di causa, dando una valutazione erronea e distorta della domanda e delle risultanze processuali. Rilevano, in primo luogo, le ricorrenti che, contrariamente a quanto osservato dalla Corte d'Appello, esse non avevano accettato il contraddittorio 'su eventuali domande nuove proposte in grado . di appello" e che, indipendentemente dalla comprovata inesistenza dell'intercapedine, la domanda denunciava solo il pregiudizio derivante dall'accumulo di rifiuti e sporcizia sul solaio e nell'intercapedine, non anche il pregiudizio derivante dalla violazione di un diritto reale. La censura è infondata. . u La corte territoriale, sulla base dell'esame h щ del petitum sostanziale della domanda, costituito, и c u ч in primo luogo, dalla richiesta di arretramento r della nuova opera al fine di eliminare l'illegittima intercapedine creata dalla realizzazione della nuova opera, ha correttamente ritenuto che, nonostante la mancata menzione della violazione dell'art. 873 cod. civ., gli attori agissero a tutela, non già di un diritto personale, bensì del diritto di proprietà e che, pertanto, anche la sollecitata tutela reale,meritassero realizzabile mediante l'arretramento dell'opera alla distanza minima di tre metri prescritta dalla citata norma. Tale interpretazione della domanda si rivela corretta, perché scaturisce dal rilievo che la statuizione principale richiesta era costituita dall'ordine di arretramento della nuova costruzione e che la causa petendi di tale richiesta era data dall'illegittimità dell'intercapedine, derivante, non già dall'inconveniente dell'accumulo di rifiuti e della sporcizia, esattamente qualificato come una delle possibili conseguenze negative della formazione dell'intercapedine, bensì dal mancato rispetto della prescritta distanza. Col terzo motivo le ricorrenti, dolendosi di т и violazione e falsa applicazione delle norme regolanti il contraddittorio ed a tutela del в и diritto di difesa (art. 24 Cost.) nonché di omessa ч e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, adducono che erroneamente non stata espletata, nonostante l'avvenuta ammissione, la prova per testi richiesta dal convenuto in primo grado e da esse ricorrenti 10 in secondo grado. La censura è inammissibile, perchè le ricorrenti, in violazione del principio [109T 250.000 di autonomia del ricorso, in virtù del quale il 455T 60000 senso compiuto delle censure deve potersi ricavare TOT. 310000 esclusivamente dal ricorso senza che il giudice di legittimità sia costretto ad esaminare gli atti della fase di merito, omettono di riportare in ricorso i capitoli della prova richiesta, in tal modo impedendo la valutazione della decisività del mezzo istruttorio non più espletato. Conclusivamente, il ricorso va respinto e, lepertanto, secondo l'ordinario criterio, ricorrenti vanno condannate, in solido tra loro, a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare ai 18 controricorrenti le spese del presente giudizio, GEN DELLE 002 2 di cuiche liquida in complessive L. 3380900 1 0 T A R T L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, addi 13 febbraio 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. 1 Puridente це Сосигирни еблизоге IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN 11 PaoloPaolo Talarico. 2001 Talorico Roma IL CANCELLIERE CL