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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17260 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24985/2021 R.G.T., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pompeo Pinto, per Parte_1
delega in atti;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Salerno, per delega in Controparte_1
atti;
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte attrice chiedeva dichiararsi che egli era figlio del convenuto, nonché attribuirsi il cognome del convenuto postergato rispetto a quello già posseduto dall'attore, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire l'annotazione sull'atto di nascita. Parte attrice premetteva: che la madre, aveva avuto negli anni Parte_2
1993/1996 una relazione con il che detta la relazione era terminata e che la CP_1
stessa aveva acconsentito a che il suo nuovo compagno, , riconoscesse il Parte_1
bambino; che il Tribunale polacco aveva emesso la sentenza di inefficacia del riconoscimento dell'odierno attore da parte del annotata sull'originale dell'atto di Pt_1
nascita del medesimo (cfr. sentenza e atto di nascita polacco, documenti entrambi tradotti ed apostillati, in atti); che, negli anni l'odierno convenuto aveva frequentato ed in parte mantenuto il figlio naturale.
Si costituiva il convenuto il quale preliminarmente deduceva l'illegittimità della sentenza polacca dalla quale non si evinceva la regolare citazione del precisando che in quel Pt_1
giudizio non era stata svolta la consulenza genetica, deducendo, poi, di non aver mai riconosciuto come figlio l'odierno attore né di avere mai saputo che fosse stato già riconosciuto giuridicamente da altri, di avere in ogni caso sempre contribuito al suo mantenimento dai 2 anni età ai 18 anni, pur senza certezza circa la paternità, e chiedeva dichiararsi inammissibile la domanda e, nel merito, il suo rigetto.
Nel corso del procedimento veniva svolta la consulenza genetica, alla quale il CP_1
si era reso disponibile, la quale concludeva affermando che il convenuto era il padre biologico dell'attore.
Ebbene, risulta dagli atti che la sentenza polacca, sopra citata e divenuta definitiva, ha dichiarato inefficace il riconoscimento del senza che possano ravvisarsi gli estremi Pt_1
di cui all'art. 64 L. 218/1995 (si legge nella sentenza, in particolare, che sia la madre dell'odierno attore che il padre che lo aveva riconosciuto erano stati convocati, senza che la mancanza di un esame del DNA in quel giudizio possa inficiare la sentenza ai sensi della norma citata, lett. g), essendo prevista anche nel nostro ordinamento una simile possibilità, cfr. sent. Cass. del 27.2.2002, n. 2907; Cass., ord. del 5.6.2018 n. 14458).
Deve, a questo punto, osservarsi, quanto al deposito della sentenza polacca apostillata e con l'attestazione del passaggio in giudicato successivamente al termine fissato per le istanze istruttorie, che la sentenza citata, tradotta, era stata già depositata unitamente all'atto di citazione da parte dell'attore, e che l'acquisizione del relativo passaggio in giudicato e dell'apostille veniva richiesta dal Tribunale sulla base del disposto di cui all'art. 253 c.c., che prevede che “In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con la stato di figlio in cui la persona si trova” (cfr. tra le tante Cass., sent. del 25.7.2013, n. 15990; quanto alla rilevabilità d'ufficio, cfr. Cass. sent. del 21.12.2011, n. 27906, che richiama
Cass., SS.UU., sent. del 25.5.2001, n. 226: “Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione - e la relativa pronuncia sia stata impugnata - il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito.”; cfr. anche Cass., sent. del 6.6.2011, n. 12159, : “L'esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo. (Principio affermato ai sensi dell'art.360- bis, primo comma, cod. proc. civ.).).
Tutto ciò premesso, può, dunque, accogliersi la domanda qui proposta circa la dichiarazione di paternità avanzata, con rigetto della richiesta di annotazione, in quanto l'atto di nascita polacco dell'attore non risulta trascritto in Italia. Può, poi, essere accolta la domanda dell'attore di attribuzione del cognome del da postergare a quello già attribuito all'attore. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo e quelle di C.T.U., già liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara che l'attore è figlio biologico del convenuto Parte_1
; Controparte_1
- attribuisce all'attore il cognome del da postergare a quello già attribuito CP_1
all'attore;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che si liquidano in euro 1.611,75;
-pone le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Roma 27.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24985/2021 R.G.T., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pompeo Pinto, per Parte_1
delega in atti;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Salerno, per delega in Controparte_1
atti;
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte attrice chiedeva dichiararsi che egli era figlio del convenuto, nonché attribuirsi il cognome del convenuto postergato rispetto a quello già posseduto dall'attore, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire l'annotazione sull'atto di nascita. Parte attrice premetteva: che la madre, aveva avuto negli anni Parte_2
1993/1996 una relazione con il che detta la relazione era terminata e che la CP_1
stessa aveva acconsentito a che il suo nuovo compagno, , riconoscesse il Parte_1
bambino; che il Tribunale polacco aveva emesso la sentenza di inefficacia del riconoscimento dell'odierno attore da parte del annotata sull'originale dell'atto di Pt_1
nascita del medesimo (cfr. sentenza e atto di nascita polacco, documenti entrambi tradotti ed apostillati, in atti); che, negli anni l'odierno convenuto aveva frequentato ed in parte mantenuto il figlio naturale.
Si costituiva il convenuto il quale preliminarmente deduceva l'illegittimità della sentenza polacca dalla quale non si evinceva la regolare citazione del precisando che in quel Pt_1
giudizio non era stata svolta la consulenza genetica, deducendo, poi, di non aver mai riconosciuto come figlio l'odierno attore né di avere mai saputo che fosse stato già riconosciuto giuridicamente da altri, di avere in ogni caso sempre contribuito al suo mantenimento dai 2 anni età ai 18 anni, pur senza certezza circa la paternità, e chiedeva dichiararsi inammissibile la domanda e, nel merito, il suo rigetto.
Nel corso del procedimento veniva svolta la consulenza genetica, alla quale il CP_1
si era reso disponibile, la quale concludeva affermando che il convenuto era il padre biologico dell'attore.
Ebbene, risulta dagli atti che la sentenza polacca, sopra citata e divenuta definitiva, ha dichiarato inefficace il riconoscimento del senza che possano ravvisarsi gli estremi Pt_1
di cui all'art. 64 L. 218/1995 (si legge nella sentenza, in particolare, che sia la madre dell'odierno attore che il padre che lo aveva riconosciuto erano stati convocati, senza che la mancanza di un esame del DNA in quel giudizio possa inficiare la sentenza ai sensi della norma citata, lett. g), essendo prevista anche nel nostro ordinamento una simile possibilità, cfr. sent. Cass. del 27.2.2002, n. 2907; Cass., ord. del 5.6.2018 n. 14458).
Deve, a questo punto, osservarsi, quanto al deposito della sentenza polacca apostillata e con l'attestazione del passaggio in giudicato successivamente al termine fissato per le istanze istruttorie, che la sentenza citata, tradotta, era stata già depositata unitamente all'atto di citazione da parte dell'attore, e che l'acquisizione del relativo passaggio in giudicato e dell'apostille veniva richiesta dal Tribunale sulla base del disposto di cui all'art. 253 c.c., che prevede che “In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con la stato di figlio in cui la persona si trova” (cfr. tra le tante Cass., sent. del 25.7.2013, n. 15990; quanto alla rilevabilità d'ufficio, cfr. Cass. sent. del 21.12.2011, n. 27906, che richiama
Cass., SS.UU., sent. del 25.5.2001, n. 226: “Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione - e la relativa pronuncia sia stata impugnata - il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito.”; cfr. anche Cass., sent. del 6.6.2011, n. 12159, : “L'esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo. (Principio affermato ai sensi dell'art.360- bis, primo comma, cod. proc. civ.).).
Tutto ciò premesso, può, dunque, accogliersi la domanda qui proposta circa la dichiarazione di paternità avanzata, con rigetto della richiesta di annotazione, in quanto l'atto di nascita polacco dell'attore non risulta trascritto in Italia. Può, poi, essere accolta la domanda dell'attore di attribuzione del cognome del da postergare a quello già attribuito all'attore. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo e quelle di C.T.U., già liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara che l'attore è figlio biologico del convenuto Parte_1
; Controparte_1
- attribuisce all'attore il cognome del da postergare a quello già attribuito CP_1
all'attore;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che si liquidano in euro 1.611,75;
-pone le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Roma 27.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
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