Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03599/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3599 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
DOMANDA DI ACCERTAMENTO NULLITA' EX ART. 31 co. 4 c.p.ac.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. UI TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 23.09.2025 e depositato in data 26.09.2025, il ricorrente agisce in giudizio nei confronti del Ministero della Salute per ottenere la declaratoria di nullità, per violazione/elusione del giudicato, dell’atto con cui il Ministero ha denegato il diritto del ricorrente al conseguimento della prevista rivalutazione monetaria al medesimo spettante anche con riferimento a tutti i ratei bimestrali dell’I.I.S. maturati e maturandi a far tempo dall’01.01.2025 in avanti.
1.1 Con lo stesso ricorso è chiesta, altresì, la fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art.114, comma 2, lett. e, del D. Lgs. n.104/2010.
2. In punto di fatto, il ricorrente espone di aver ottenuto la sentenza n. 281/2025 con cui, a definizione del giudizio R.G. 2718/2024, questo T.A.R. ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero della Salute al giudicato portato dalla sentenza della Corte d’Appello di Milano n. -OMISSIS-, pubblicata l’11.07.2024, che così provvedeva: “ Decidendo in sede di rinvio, accerta che il MINISTERO DELLA SALUTE è tenuto a rivalutare l’indennità integrativa speciale dovuta ad -OMISSIS- con il tasso di inflazione programmata per tutti gli anni successivi al 2006, partendo dalla somma, accertata come dovuta per quell’anno (al netto dell’indennità di base), di € 8.589,00; per l’effetto, condanna il MINISTERO DELLA SALUTE a pagare ad -OMISSIS- la somma di € 16.730,00, oltre ad € 1.607,94 per interessi legali maturati ed a quelli successivamente maturandi fino al saldo, nonché all’erogazione delle rivalutazioni dell’IIS per gli anni a venire in base al medesimo criterio; condanna il MINISTERO DELLA SALUTE a restituire ad -OMISSIS- le somme di € 3.283,02 e di € 2.626,42, da quest’ultimo pagate a titolo di rifusione delle spese processuali, oltre interessi dal relativo pagamento all’effettivo rimborso; condanna il MINISTERO DELLA SALUTE a rifondere ad -OMISSIS- le spese di tutte le fasi processuali, liquidate in complessivi Euro 10.300,00 oltre oneri di legge e rimborso forfettario ”.
2.1 Per l’ottemperanza alla richiamata pronuncia della Corte d’Appello, questo T.A.R. provvedeva a nominare quale commissario ad acta il “ <<Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute>> o dirigente o funzionario dallo stesso delegato ”.
3. A seguito di vari solleciti, l’amministrazione intimata provvedeva a dare parziale esecuzione alla sentenza di questo T.A.R., adempiendo al quasi totale ripianamento del debito scaduto fino alla data del 31.12.2024.
3.1 Parte ricorrente lamenta, tuttavia, che l’amministrazione ha volontariamente non provveduto ad applicare la rivalutazione dell’indennizzo anche con riferimento ai bimestri di maturazione successivi al 31.12.2024.
3.2 La circostanza è desumibile dalla documentazione della corrispondenza intercorsa con gli uffici ministeriali che, sul punto, osservano come sia “ inevitabile operare anche una valutazione in merito ad una eventuale disparità di trattamento tra i titolari del medesimo indennizzo (conseguente all’esecuzione di un titolo giudiziale) … ”.
4. La mancata rivalutazione, osserva parte ricorrente, si tradurrebbe nella manifesta violazione/elusione del giudicato, sul seguente punto “ …condanna altresì il Ministero all’erogazione della rivalutazione I.I.S. per gli anni a venire ai base al medesimo criterio ”.
5. In data 29.09.2025 si costituisce con atto di mera forma il Ministero della Salute, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
5.1 In data 05.11.2025 la difesa erariale provvede a depositare Nota del Ministero della Salute – Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie – nella quale evidenzia che “ Con l’allegato D.D. del 21 febbraio 2025 questo ufficio ha provveduto al pagamento dell’importo complessivo di € 43.645,64 (quarantatremilaseicentoquarantacinque/64) in favore del sig. -OMISSIS-, di cui € 16.730,00 a titolo di rivalutazione dell’IIS, maturata fino a tutto il 2023, così come liquidata in sentenza; € 1.607,94 a titolo di interessi legali spettanti fino al 24.1.2024 sulla predetta rivalutazione, così come liquidati in sentenza, € 437,50 a titolo di ulteriori interessi legali spettanti con decorrenza 25.01.2024 e calcolati fino al saldo sulla predetta rivalutazione, € 4.657,50 a titolo di restituzione delle somme complessivamente versate dal ricorrente per le citate sentenze n. 344/15 del Tribunale di Monza e n. 2201/17 della Corte d’Appello di Milano, € 457,28 a titolo di interessi legali spettanti sulle predette spese da restituire dal relativo pagamento di controparte (05.02.2019) al saldo, € 2.392,00 a titolo di rivalutazione dell’IIS, per il periodo successivo ovvero relativamente a tutto l’anno 2024, € 59,80 a titolo di relativi interessi legali spettanti sull’anzidetta rivalutazione relativa al periodo successivo dell’anno 2024, € 15.071,94 a titolo di spese di lite secondo quanto stabilito dalla citata sentenza n. 723/24 della Corte d’Appello di Milano in riassunzione ed € 2.231,68 a titolo di spese di giudizio della citata sentenza del TAR Lombardia ”.
Quanto alla pretesa di parte ricorrente di conseguire la “ …prevista rivalutazione monetaria al medesimo spettante anche con riferimento a tutti i ratei bimestrali dell’.i.i.s. maturati e maturandi a far tempo dal 1.1.25 in avanti… ”, l’articolata Nota ministeriale, nei passaggi più rilevanti, evidenzia che “ …l’Amministrazione ha il dovere di assicurare la parità di trattamento di tutti i titolari di cui alla legge 210/92, anche in presenza di un titolo esecutivo passato in giudicato. In specie, come previsto dalla normativa e da granitica giurisprudenza, l’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Invece, del tutto inopinatamente nel caso di cui trattasi il giudicato formatosi ha ravvisato, inspiegabilmente, il diritto all’ulteriore ricalcolo delle somme dovute a titolo di rivalutazione ” e che “ il criterio invocato dalla controparte e fatto proprio dalla Corte di Appello di Milano rappresenterebbe un errore ”. Inoltre, “ l’indennizzo di cui alla legge 210/92 risulta già integralmente rivalutato in entrambe le sue componenti in applicazione del tasso di inflazione programmato - così come previsto dalla vigente normativa - una ulteriore rivalutazione fondata sul ricalcolo (del ricalcolo) - tenuto conto di quanto, come detto, stabilito dalla isolata sentenza del Tribunale di Monza - verrebbe a costituire una ipotesi di indebito arricchimento ovvero di locupletazione di importi ulteriori non dovuti. […] Alla luce di quanto sopra, pertanto, seppur si sia formato il giudicato esterno, tuttavia, nel merito, l’esecuzione dello stesso minerebbe l’imparzialità dell’Amministrazione, poiché si realizzerebbe un ingiusto trattamento di favor per il sig. Tarditi rispetto ad altri beneficiari, che si trovano in situazioni analoghe. Inoltre, come sopra rappresentato, il giudicato esterno, poiché sembrerebbe esser in contrasto con la normativa e la giurisprudenza formatasi in materia, non potrebbe sicuramente valere per i ratei futuri (come invece sancito dalla sentenza in parola). Sicché si riterrebbe di mantenere l’erogazione dell’indennizzo già integralmente rivalutato - come già accade - e non già di ricalcolarlo come stabilito dalla sentenza, il che comporterebbe inter alia, anche la variazione della partita di spesa fissa aperta in favore del suddetto beneficiario. […]. ”.
6. All’udienza del 09.12.2025 l’affare viene trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è fondato.
7.1 L’art. 21- septies della Legge 241/1990 sanziona con la nullità il provvedimento amministrativo adottato in “violazione o elusione del giudicato”. Si tratta di un vizio che si configura quando la Pubblica Amministrazione, anziché limitarsi a non eseguire la sentenza, emana un nuovo atto che, pur formalmente diverso, ne contraddice o ne vanifica il contenuto precettivo.
Nella fattispecie concreta, il rifiuto del Ministero di applicare la rivalutazione per il futuro non è una mera inerzia, ma una precisa presa di posizione, un atto di diniego che si contrappone consapevolmente ad un capo specifico della condanna portata dalla sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di Milano: “ l’erogazione delle rivalutazioni dell’IIS per gli anni a venire in base al medesimo criterio ”.
È noto che l’Amministrazione, nel dare esecuzione ad una sentenza civile, non ha il potere di rimettere in discussione il rapporto definito dal giudice ordinario o di esercitare una discrezionalità che possa alterare il contenuto o la portata della decisione. L’amministrazione è tenuta ad eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per nessuna ragione, né di ordine pubblico, né di opportunità amministrativa, né per difficoltà pratiche come, ad esempio, quelle finanziarie.
Il fondamentale principio dell’intangibilità del giudicato impedisce di rimettere in discussione le statuizioni contenute in una sentenza definitiva. Le doglianze del Ministero relative alla presunta erroneità del calcolo e alla violazione della parità di trattamento sono questioni di merito che potevano essere sollevate e decise solo nella fase di cognizione del processo. La Corte di Cassazione e, successivamente, la Corte d’Appello in sede di rinvio hanno cristallizzato il diritto del ricorrente a un determinato criterio di calcolo anche per il futuro.
La tesi del Ministero sui limiti del giudicato nei rapporti di durata risulta smentita dalla stessa sentenza n. -OMISSIS- che espressamente estende la condanna all’erogazione delle rivalutazioni dell’ISS per gli “ anni a venire ”.
7.1 Il Collegio non ritiene, invece, sussistenti allo stato i presupposti per la condanna alle penalità di mora di cui all’art. 114, co. 2, lett. e), c.p.a., cui potrà eventualmente provvedersi, su istanza della parte ricorrente, in caso di perdurante inottemperanza.
8. Alla luce di quanto sopra esposto, la pretesa del ricorrente appare fondata con conseguente declaratoria di nullità del diniego opposto dal Ministero per violazione/elusione del giudicato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara la nullità dell’atto con cui il Ministero ha denegato il diritto del ricorrente al conseguimento della prevista rivalutazione monetaria al medesimo spettante anche con riferimento a tutti i ratei bimestrali dell’I.I. S maturati e maturandi a far tempo dall’1/01/2025 in avanti.
Condanna il Ministero della Salute a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 (mille e cinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI DA RU, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
UI TT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI TT | RI DA RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.