Art. 10.
Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento spetta il trattamento economico e la relativa progressione dei dipendenti di ruolo dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , sulla base della seguente equiparazione:
agli assistenti il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 229 e, dopo cinque anni di anzianita', quello delle qualifiche di cui al coefficiente 271;
ai coadiutori, il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 202 e, dopo sei anni di anzianita', quello delle qualifiche di cui al coefficiente 229;
agli aggiunti di cancelleria, il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 157 e, dopo tre anni di anzianita', quello delle qualifiche di cui al coefficiente 180;
ai subalterni, il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 142 e, dopo due anni di anzianita', quello delle qualifiche di cui al coefficiente 151.
Ai fini del computo dell'anzianita' di cui al comma precedente nonche' ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e' valutato per intero il servizio non di ruolo prestato posteriormente al 1 maggio 1948, dedotto il periodo di servizio stabilito dall'art. 1 per il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.
Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento spetta il trattamento economico e la relativa progressione dei dipendenti di ruolo dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , sulla base della seguente equiparazione:
agli assistenti il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 229 e, dopo cinque anni di anzianita', quello delle qualifiche di cui al coefficiente 271;
ai coadiutori, il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 202 e, dopo sei anni di anzianita', quello delle qualifiche di cui al coefficiente 229;
agli aggiunti di cancelleria, il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 157 e, dopo tre anni di anzianita', quello delle qualifiche di cui al coefficiente 180;
ai subalterni, il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 142 e, dopo due anni di anzianita', quello delle qualifiche di cui al coefficiente 151.
Ai fini del computo dell'anzianita' di cui al comma precedente nonche' ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e' valutato per intero il servizio non di ruolo prestato posteriormente al 1 maggio 1948, dedotto il periodo di servizio stabilito dall'art. 1 per il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.