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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/05/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 282/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 282/2023
R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al Parte_1
ricorso, dagli Avv.ti Luca Tamassia, Giorgio Fregni e Maura Goletto del Foro di
Modena, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
Modena, Piazza Riccò n. 2;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Collecchio (PR), viale Libertà n.3, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to
Prof. Sandro Mainardi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il relativo domicilio digitale;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 24.03.2023 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo accertarsi l'illegittimità della sanzione disciplinare della
[...]
multa pari a tre ore di retribuzione comminata dalla convenuta con nota dell'8.02.2023
e, per l'effetto, la condanna della resistente alla restituzione della somma già trattenuta in busta paga a tale titolo.
A sostengo della domanda rappresentava: a) di essere stata comandata a prestare attività lavorativa presso l dal 01.08.2012 al Controparte_1
31.01.2020; b) di avere lavorato alle dipendenze dell Controparte_1
dal 01.02.2020 al 31.07.2021, ricoprendo il ruolo di Responsabile del Servizio Unico del Personale;
c) di essere alle dipendenze del Felino (PR) a decorrere dal CP_2
01.08.2021; d) di avere ricevuto, in data 03.08.2022, una nota, a firma dell'allora
Direttore Operativo e Vicesegretario dell dott. Controparte_1 Per_1
relativa a presunte situazioni di irregolarità contributiva dell'
[...] [...]
e di Comuni aderenti, con esplicita richiesta di relazionare: Controparte_1
“inderogabilmente entro il 21.8.2022 sui fatti occorsi al fine di completare il quadro conoscitivo” (doc. 1 fasc. parte ricorrente); e) di avere quindi presentato, nonostante da tempo non fosse più alle dipendenze dell convenuto, una relazione nella quale CP_3
elencava tutte le azioni intraprese a seguito dei numerosi inviti e avvisi ricevuti dall' , evidenziando che tutta la predetta attività era consultabile Controparte_4
dagli archivi del medesimo Ente, cui lei non aveva più accesso (doc. 3 fasc. parte ricorrente); f) di avere ricevuto, in data 27.09.2022, una nota, a firma del dott. Per_1
contenente una “segnalazione relativa ad ipotesi di comportamento punibile con sanzione disciplinare”, la quale si concludeva con l'ipotesi di violazioni ex art. 59, comma 3, lett. C, e/o lett. H) del CCNL Comparto Funzioni Locali per: “aver, pur a conoscenza della notifica di numerosi avvisi d'accertamento da parte di omesso CP_5
di intraprendere azioni utili ad evitare il formarsi dell'irregolarità dei Durc e
l'aggravamento del danno costituito da sanzioni ed interessi prodottisi in ragione dell'inutile decorso del tempo” (doc. 4 fasc. parte ricorrente); g) che l
[...]
con lettera datata 20.10.2022, comunicava alla ricorrente che: Controparte_1
“…con nota prot.n. 17528 del 17 ottobre 2022 il servizio unico del Personale
[...]
ha comunicato che nell'arco dei suoi anni passati non è stata erogata CP_1
alcuna sanzione disciplinare nei vostri confronti;
con la stessa è stata inviata documentazione di integrazione, dalla quale è possibile ipotizzare nella sua condotta una violazione dei doveri del dipendente di rilevanza disciplinare. Si procede pertanto alla contestazione dell'addebito riguardante fatti riportati nella nota del 27 settembre
2022 prot. riservato n. 16123 e relativi allegati, pervenuta dall Controparte_1
in cui vengono descritti gli importi dovuti per mancarti pagamenti, per anni
[...]
diversi, relativi ai contributi INPS di alcuni dipendenti dei Comuni aderenti e dell'unione, con anche eventuali sanzioni ed interessi. I fatti sopra riportati, laddove definitivamente accertati nel corso del presente procedimento, integrano una responsabilità disciplinare a Vostro carico essendo stata la S.V. Responsabile del
Servizio Associato del personale dell dall'agosto Controparte_1
2012 al 31 luglio 2021 per effetto delle violazioni delle norme contrattuali che a titolo meramente esemplificativo vengono di seguito riportate: art. 59 comma terzo lettera
c) e/o h del CCNL 21 maggio 2018…” (doc.ti 5 e 6 fasc. parte ricorrente); h) che l' nonostante la memoria difensiva depositata dalla Controparte_1
ricorrente, comunicava a quest'ultima, con nota del 08.02.2023, la sanzione disciplinare della multa pari a tre ore di retribuzione a norma dell'art. 593 comma 3 del
CCNL Enti locali del 21.5.2018 (doc.ti 12 e 13 fasc. parte ricorrente).
A fondamento della domanda deduceva:
- la violazione dell'art. 55 bis, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto il procedimento disciplinare era stato avviato successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Unione e, in ogni caso, nulla era stato segnalato all'Amministrazione presso cui la ricorrente era stata trasferita (il Comune di Felino);
- l'insussistenza dei fatti oggetto della contestazione disciplinare, sottolineando, in particolare, non solo che la ricorrente aveva posto in essere tutti gli adempimenti necessari per ricostruire le posizioni contributive dei Comuni oggetto delle segnalazioni dell' , ma anche che l' , a seguito di tale copiosa CP_5 Controparte_4
attività, aveva annullato in autotutela gli avvisi di addebito riferiti a gestione di dipendenti pubblici relativi a periodi fino al 31.12.2017 (doc. 10 fasc. parte ricorrente);
- la violazione dell'art. 59 del CCNL Enti Locali del 21.05.2018, in quanto nel provvedimento disciplinare non erano stati indicati i criteri sulla base dei quali era stata in concreto determinata la sanzione.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Parma, in funzione di Giudice di Lavoro:
1) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia del provvedimento disciplinare impugnato, con ogni provvedimento consequenziale;
32 Posto che la documentazione prodotta è solo una parte di ciò che la dott.ssa è riuscita a Pt_1
documentare visto che non lavora più per l'Unione dal 31.7.2021.
2) condannare l in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., a restituire alla ricorrente la somma che è stata trattenuta per effetto della sanzione irrogatale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre accessori.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 12.06.2023 si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese Controparte_1
attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 15.05.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che si andranno ad esporre.
2.2. In punto di fatto, è documentalmente provato:
- che la ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore dell'Unione sino al 31 luglio
2021, e, dal primo agosto 2021, è dipendente del Comune di Felino, a seguito di trasferimento per mobilità volontaria (doc. 1 fasc. parte resistente);
- che, per l'Unione, la ricorrente ha svolto, dal 2012 al 31 luglio 2021, il ruolo di
Responsabile del Servizio Associato del Personale dell'Unione CP_1
(doc. 1bis fasc. parte resistente);
[...]
- che a tale figura i Comuni aderenti all'Unione (Collecchio, Felino, , Parte_2
e ) hanno conferito la funzione relativa alla gestione del Parte_3 Parte_4
Personale, cui ineriscono anche le attività concernenti il versamento dei contributi previdenziali di tutto il personale, sia dipendente direttamente dall'Unione che dipendente dai comuni affiliati (doc. 2 fasc. parte resistente);
- che, in data 28 luglio 2022, il dott. all'epoca Direttore Operativo Persona_1
dell'Unione, ha ricevuto dal Collegio dei revisori una nota con cui il Collegio, in relazione alla presenza di situazioni di irregolarità contributiva riferite ad annualità pregresse e ricevute a partire dal 2012, costituenti ipotesi di danno, ha richiesto al
Direttore “di procedere ad adeguate e tempestive verifiche interne delle eventuali responsabilità e delle conseguenti azioni di rivalsa percorribili e di effettuare eventuali conseguenti comunicazioni alla Corte Conti competente per la denuncia del danno erariale, ove rinvenuto” (doc. 3 fasc. parte resistente);
- che il Dott. con nota prot. n. 13209/2022 del 3 agosto 2022, in considerazione Per_1
del fatto “che nel periodo in cui sono state segnalate le irregolarità Lei era responsabile del servizio associato del Personale dell Controparte_1
e che in virtù della convenzione istitutiva dello stesso era responsabile dell'elaborazione delle retribuzioni del personale e di tutti gli adempimenti connessi, compresi quelli inerenti il versamento dei contributi previdenziali”, ha invitato la ricorrente a relazionare sulle predette circostanze (doc. 4 fasc. parte resistente); - che, nello specifico, il dott. ha segnalato alla ricorrente che ella aveva chiesto Per_1
una sospensione dei termini nel dicembre 2020 in relazione agli inviti a regolarizzare ricevuti e che, con riguardo a talune posizioni, l'Agenzia delle Entrate aveva trasmesso avvisi di accertamento esecutivi che l e i 3 comuni associati erano stati costretti CP_1
a pagare, sopportando i maggiori costi dovuti a sanzioni e interessi di mora;
- che la ricorrente ha riscontrato tale richiesta in data 21 agosto 2022 (doc. 5 fasc. parte resistente), evidenziando: a) che “negli anni, l' ha inviato ai singoli Enti gli CP_5
estratti Conto Contribuitivi – ECA - “quadrati”; b) che “solo in tempi più recenti, ed in particolare negli ultimi mesi dell'anno 2020, l' ha provveduto all'invio massivo CP_5
a tutti gli enti di Note di Debito per regolarizzazioni contributive ed estratti Conto
Contributivi – ECA – come rielaborazione di ECA relativi a mensilità recenti ma contenenti importanti squadrature, in termini economici, riferite a note di debito per versamenti di contributi non delle mensilità cui era riferito l'ECA ma di annualità risalenti”; c) che, “a fronte delle diverse note di debito per regolarizzazioni contributive riferite a molteplici posizioni di singoli dipendenti conseguenti a presunti omessi/errati versamenti di contributi previdenziali rispetto a quanto accertato dall'Ente di previdenza riferiti ad anni pregressi a partire dal 1993, l'Ufficio Unico del personale, tra l'altro in piena fase emergenziale Covid-19, ha avviato una serie di attività per istruire le note trasmesse dall' ai Comuni ed all'Unione e trasmesse CP_5
allo stesso servizio Unico del personale, […] con contestuali richieste di incontri e confronto con per l'esame delle richieste trasmesse, contestazioni delle note e CP_5
richieste di sospensione dei termini assegnati”; d) che “la scrivente ha tempestivamente disposto tutte le attività istruttorie di verifica volte a chiarire e sistemare le contestazioni pervenute dall sino alla data di competenza (31 luglio CP_5
2021)”;
- che, acquisita la suddetta relazione, il dott. in data 27 settembre 2022, ha Per_1
trasmesso all'UPD - Ufficio Unico Procedimenti Disciplinari dell'Unione
Pedemontana Parmense, e per conoscenza alla stessa ricorrente, “segnalazione relativa ad ipotesi di comportamento punibile con sanzione disciplinare” (doc. 7 fasc. parte resistente);
- che, nella segnalazione, alla quale è stata allegata la relativa documentazione, sono stati descritti analiticamente i fatti;
- che, in particolare, il Dott. ha evidenziato all'UPD e all'odierna ricorrente, le Per_1
seguenti circostanze: a) che, in data 20 gennaio 2022 “l'attuale responsabile dell , Dott.ssa , riceveva e-mail dal Comune Parte_5 Persona_2
di in cui si segnalava DURC negativo per tale Comune e l' Parte_4 [...]
si attivava immediatamente al fine di ottenere la regolarizzazione Parte_5
del predetto DURC, provvedendo a contestare all' le relative note di debito”; b) CP_5
che, successivamente, dopo che, in data 13 aprile 2022, era risultato DURC irregolare anche per il Comune di , emergeva che “i dei 5 comuni e Parte_2 Pt_6
dell'Unione presentavano irregolarità”; c) che, all'esito di ulteriori accertamenti, emergeva che “ in passato, e fino al 2020, aveva notificato ai Comuni numerosi CP_5
Avvisi di Addebito, che poi i Comuni stessi avevano inoltrato all'Uff. Unico del
Personale dell'Unione”; d) che “l'Ufficio associato chiedeva agli enti associati di inviare un elenco puntuale di tutte le note di debito pervenute negli scorsi anni”; e) che i Comuni inviavano documenti che attestavano le posizioni di debito aperte presso
; f) che “le note di debito pervenute a carico di ogni ente venivano contestate, in CP_5
quanto attività necessaria per ripristinare la regolarità dei DURC”; g) che il Dott.
al fine di ottenere chiarimenti e su richiesta dei Sindaci dei Comuni aderenti Per_1
all'Unione, “organizzava un incontro per il giorno 09.06.2022, convocando, oltre ai sindaci stessi, anche la ragioniera dell'Unione, l'attuale Responsabile del Personale
e la precedente responsabile del personale ; h) che Per_2 Parte_1
quest'ultima non si presentava all'incontro avvisando dell'assenza via mail poco prima della riunione;
i) che, “in seguito alla contestazione delle note di debito sopra richiamate, tutti i Durc tornavano regolari”; l) che, nel mentre procedeva “l'attività istruttoria di ricerca ed elaborazione dati da fornire a per la chiusura positiva CP_5
delle posizioni in oggetto”; m) che “tra aprile e luglio 2022, alcuni Comuni e l'Unione, a seguito di ricevimento di avvisi di accertamento esecutivi e di ulteriori controlli effettuati sui portali dedicati dell'agenzia delle Entrate, venivano a conoscenza di posizioni debitorie esecutive”, che venivano riportate nella tabella riportata nella stessa segnalazione;
n) che “Gli enti interessati si vedevano costretti a pagare in tempi rapidissimi gli importi dovuti, comprensivi di sanzioni e interessi, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa e al fine di regolarizzare i DURC”; o) che il Collegio dei
Revisori richiedeva al Dott. l'espletamento di ulteriori attività di verifica, Per_1
“potendo ad oggi individuare esclusivamente mere ipotesi di danno”; p) che il Dott.
in qualità di Direttore Operativo e Vicesegretario, in data 3.08.2022, chiedeva a Per_1
mezzo PEC alla Dott.ssa Responsabile del Servizio Associato del Parte_1
Personale dal 2012 al 31.07.2021, di “relazionare sui fatti occorsi al fine di completare il quadro conoscitivo della vicenda in oggetto”; q) che, in particolare, si chiedeva alla stessa di riferire in merito alle comunicazioni Prot. 20734 del 18.12.2020, Prot. 20305 del 14.12.2020, Prot. 20174 del 10.12.2020, Prot. 19819 del 04.12.2020, Prot. 21105 del 24.12.2020, tutte redatte e sottoscritte dalla Dott.ssa e destinate all' di Pt_1 CP_5
Parma; r) che la Dott.ssa nelle citate comunicazioni, inviate a di Parma Pt_1 CP_5
nel mese di dicembre 2020, così scriveva: “I Comuni aderenti alla gestione associata del servizio personale della scrivente Controparte_1 Parte_7
, Felino, , , ) hanno ricevuto, in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
questi ultimi mesi, diverse note di debito per regolarizzazioni contributive, con le quali sono stati notificati contributi, sanzioni e interessi a debito dei medesimi Comuni riferite a dettagliati e molteplici posizioni di singoli dipendenti, conseguenti a presunti omessi/errati versamenti di contributi previdenziali rispetto a quanto CP_6
accertato dall posizioni per le quali vengono richieste le Parte_8
regolarizzazioni talvolta si riferiscono agli anni a partire dal 1993…Alla luce di quanto sopra, sarà oggettivamente difficile rispettare i 90 giorni assegnati per la contestazione, trattandosi nella sostanza di recuperare per ogni dipendente e per ogni anno le mensilità retributive e relativi contributi…vista l'entità degli importi notificati…con la presente si richiede la sospensione dei termini assegnati”; r) che le richieste di dicembre 2020 della Dott.ssa i sospendere i termini non risultavano Pt_1
tuttavia accolte da;
s) che, a decorrere da tale data, il Dott. non rilevava CP_5 Per_1
ulteriori azioni poste in essere dalla dott.ssa finalizzate alla regolarizzazione Pt_1
delle posizioni contributive contestate;
t) che, in data 22.08.22, la Dott.ssa Pt_1
rispondeva a mezzo PEC alla comunicazione del Dott. confermando di essere Per_1
“Responsabile dell'elaborazione delle retribuzioni del personale e di tutti gli adempimenti connessi, compresi quelli inerenti il versamento dei contributi previdenziali” e, altresì, facendo ulteriori considerazioni organizzative;
u) che la ex
Responsabile del Personale, Dott.ssa dal 31.07.2021 non era più dipendente Pt_1
dell e, dal 01.08.2021, era dipendente del Comune di Controparte_1
Felino;
- che il dott. nella segnalazione, ha, dunque, ravvisato talune “ipotesi di Per_1
violazioni disciplinari a carico della dott.ssa e, nello specifico, delle Parte_1
disposizioni contenute nel CCNL Comparto Enti Locali, art. 59, c. 3lett. C) e/o lett. H) per aver, pur a conoscenza della notifica di numerosi avvisi di accertamento da parte di in violazione dei doveri ed obblighi di comportamento, omesso di CP_5
intraprendere azioni utili ad evitare il formarsi dell'irregolarità dei DURC e
l'aggravamento del danno costituito da sanzioni ed interessi prodotti in ragione dell'inutile decorso del tempo”;
- che, a seguito della suddetta segnalazione, il competente UPD ha avviato, in data 20 ottobre 2022, il procedimento disciplinare;
- che, in particolare, il competente UPD ha contestato l'addebito richiamando la segnalazione del 27 settembre 2022, contenente anche i relativi allegati, e convocando a difesa la ricorrente per il giorno 21 novembre 2022 (doc. 23 fasc. parte resistente);
- che la ricorrente, a mezzo dei propri legali, ha trasmesso all'UPD memoria difensiva, chiedendo l'archiviazione del procedimento ed anticipando che non avrebbe presenziato all'audizione (doc. 24 fasc. parte resistente);
- che, in data 8 febbraio 2023, l'UPD, respinte le censure di carattere procedurale e ritenuto, nel merito, che i fatti contestati, materialmente sussistenti, risultassero sanzionabili (ricadendo la condotta oggetto di violazione nella formulazione dell'art. 59, comma 3, lettere c) e lettera h) del CCNL Comparto Funzioni Locali 21/5/2018,
“in quanto la stessa, pur adoperatasi nella trasmissione della documentazione ai servizi preposti, non abbia intrapreso azioni utili ad evitare il formarsi di ulteriori irregolarità contributive e il prodursi di interessi e sanzioni”), ha, quindi, concluso il procedimento disciplinare applicando la sanzione della multa pari a tre ore di retribuzione (doc. 25 fasc. parte resistente).
2.3. Ciò posto, la ricorrente ha, anzitutto, dedotto, sotto il profilo procedimentale, la violazione della disposizione di cui all'art. 55 bis, comma 9, d.lgs. n. 165/2001, il quale così dispone: che “La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nella prospettazione attorea, dunque, non essendo più la ricorrente alle dipendenze dell a partire dal 1° agosto 2021, il procedimento disciplinare Controparte_1
non avrebbe potuto essere attivato, non trattandosi di infrazione, quella contestata, punita con il licenziamento, né di ipotesi in cui era stata applicata la sospensione cautelare.
La tesi è infondata.
Come correttamente evidenziato dalla resistente, l'art. 55 bis comma 9 d.lgs. n.
165/2001 si riferisce all'ipotesi in cui il lavoratore pubblico cessi del tutto il rapporto di lavoro con la P.A., laddove, per contro, la ricorrente ha proseguito il rapporto alle dipendenze di un'altra p.a., ossia il Comune di Felino, passando alle dipendenze di questo per trasferimento a seguito di mobilità volontaria.
Nella fattispecie in controversia, dunque, non viene in rilievo la disposizione di cui al comma 9 dell'art. 55 bis, bensì il comma 8 della medesima disposizione, che così prevede: “In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi, il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa
Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e, comunque, entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente”.
Tanto premesso, la ricorrente ha ravvisato la violazione anche della predetta norma di legge evidenziando, sul punto, che “l'Amministrazione comunale di Felino non è mai stata in alcun modo coinvolta della vicenda de qua”.
Secondo la ricorrente, in particolare, “la “nuova” amministrazione di appartenenza della Dott.ssa ( di Felino), attuale titolare del rapporto di lavoro, Pt_1 CP_2
avrebbe dovuto essere notiziata dei presupposti disciplinari ai fini dell'eventuale attivazione del relativo procedimento”: ciò in quanto, il Comune di Felino avrebbe dovuto preventivamente valutare “1) se le contestazioni (fossero) prima facie fondate;
2) se si tratt(asse) di violazioni astrattamente riconducibili alla sanzione del rimprovero verbale…; 3) se si tratt(asse) di comportamento prima facie di rilevanza disciplinare e se la relativa competenza spett(asse) all'UPD”.
Anche sul punto, le censure attoree vanno disattese in quanto palesemente infondate.
Come correttamente rilevato dalla convenuta, invero, poiché, ai sensi della richiamata disposizione, la segnalazione va fatta dall'ente di provenienza all'UPD dell'ente di destinazione, nella fattispecie in controversia, non è configurabile alcuna violazione.
L'UPD dell' infatti, è l'UPD anche del Comune di Controparte_1
Felino.
Ciò si evince plasticamente alla stregua del Regolamento per i procedimenti disciplinari per i dipendenti dell e dei Comuni di Controparte_1
Collecchio, Felino, , e (doc. 6 fasc. parte Parte_2 Parte_3 Parte_4
resistente), a mezzo del quale è stato istituito l'Ufficio unico Procedimenti Disciplinari
(U.P.D.) dell e dei Comuni di Collecchio, Felino, Controparte_1
, e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
Posto, dunque, che, ai sensi dell'art. 55 bis comma 8 d.lgs. n. 165/2001, la fondatezza
“prima facie” delle contestazioni non deve essere compiuta dall'amministrazione di destinazione, bensì dall'amministrazione di provenienza che “venga a conoscenza dell'illecito disciplinare” e che la segnalazione, da parte dell'amministrazione di provenienza, va fatta “all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito”, alcuna censura può essere mossa all'operato dell'Amministrazione procedente.
Con le note di replica depositate dalla ricorrente in data 18 luglio 2023, e, dunque, del tutto tardivamente, la difesa attorea ha, poi, dedotto la violazione del termine previsto per la segnalazione della notizia all'UPD dell'ufficio di destinazione (la quale deve essere trasmessa “immediatamente e comunque entro venti giorni”).
In disparte l'inammissibilità della predetta doglianza in quanto tardivamente dedotta, la stessa è, comunque, infondata, atteso che, come evidenziato dalla resistente, gli unici termini perentori dettati in relazione al procedimento disciplinare sono quelli per la contestazione e per la conclusione del procedimento disciplinare (art. 55 bis, comma 9 ter), nel caso di specie certamente rispettati.
Laddove, per contro, l'art. 55 bis, comma 9 ter, d.lgs. n. 165/2001 così dispone: “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività”; circostanza, questa, che all'evidenza, non si è verificata nell'ipotesi in controversia.
2.4. Anche il secondo motivo di ricorso, riguardante l'asserita insussistenza dei fatti contestati è infondato.
A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che la contestazione riguarda due distinti – ma correlati – profili: da un lato, un primo profilo di addebito concerne l'omessa contestazione delle note di debito pervenute agli enti dell'Unione nel corso del 2020, e, dall'altro, un secondo profilo riguarda gli avvisi di accertamento/avvisi di addebito notificati agli enti.
Sotto il primo profilo, se, da un lato, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale,
è stata confermata la circostanza per cui la contestazione delle note di debito era prerogativa e responsabilità del Responsabile dell'Ufficio1, quale era la ricorrente, dall'altro, risulta documentalmente provato che le contestazioni delle note di debito non sono mai state effettuate dalla dott.ssa avendovi provveduto l'ente solo nel Pt_1
corso del 2022, allorquando vennero alla luce i primi Durc irregolari.
E, ciò, ancorché – come emerso dall'istruttoria testimoniale - la sig.ra Testimone_1
all'epoca dei fatti impiegata presso la ditta Cedepp cui l si appoggiava per gli CP_1
stipendi e per le buste paga ma non per la lavorazione delle note di debito2, a conoscenza del fatto che all erano state notificate numerose note di debito, CP_1
avesse avvisato la Responsabile, dott.ssa la quale, tuttavia, ha omesso Parte_1 di formalizzare le doverose contestazioni avverso tali note di debito3, limitandosi, per contro, a richiedere una sospensione dei termini nel dicembre 2020 e, dunque, concorrendo, tramite la propria negligente condotta, all'emissione dei DURC irregolari
(documenti 8, 11, 12 e13 fasc. parte resistente).
Tali contestazioni sono state formalizzate solo nel corso del 2022 ad opera del nuovo
Responsabile, come si evince dal documento n. 9 nonché dal doc. 17 del fascicolo di parte resistente.
In particolare, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, come si evince dai documenti 9 e 17 di parte resistente (e, in particolare, dalle note di “acquisizione CP_5
della contestazione delle nota di debito per regolarizzazioni contributive” dalle quali, in alto, a destra, è indicata la data in cui è stata eseguita la contestazione), emerge plasticamente che le contestazioni delle note di debito in controversia sono state effettuate: - in data 04.03.2022 per il Comune di (doc. 9 fasc. parte Parte_4
resistente); - in data 9 maggio 2022 e 9 giugno 2022 per il;
Controparte_7
- in data 01.06.2022 e in data 08.06.2022 per il Comune di Collecchio;
- in data
27/05/2022 per il (doc. 17 fasc. parte resistente). CP_2 Parte_3
Né, la ricorrente, nella sua qualità di Responsabile, ha mai apprestato, nei confronti del personale assegnato all'ufficio di cui era responsabile, azioni formative adeguate ai fini della lavorazione delle note di debito.
Tutti i testimoni escussi, invero, hanno dichiarato di non aver ricevuto adeguata formazione tecnica in merito all'attività di sistemazione delle posizioni contributive.
Ciò è, infatti, stato affermato dai testi e escussi sulle circostanze Tes_2 Per_2 Tes_3
di cui al capitolo 3 di parte resistente4. La teste ha parlato solo di una “call durata pochissimo” con la ditta Cedepp, Per_2
ed ha riferito che solo una collega, ha fatto un corso avanzato che, però, Persona_3
“non era stato sufficiente perché le mancavano le basi”.
La teste ha, invero, così dichiarato: “io ho fatto un po' di formazione Persona_3
ma non in modo adeguato”.
Anche la teste ha confermato di non aver ricevuto adeguata formazione tecnica, Tes_3
così riferendo a riguardo: “nei primi mesi del 2021 chiesi di fare un'esternalizzazione del servizio per risolvere le situazioni che si erano create”.
Un secondo profilo dell'addebito, oltre all'omessa contestazione delle note di debito
(che ha comportato il rilascio di DURC irregolari), riguarda, come detto, gli avvisi di accertamento/avvisi di addebito notificati agli enti.
La maggior parte di tali avvisi - puntualmente indicati nella segnalazione (doc. 7 fasc. parte resistente), cui rinvia per relationem la contestazione (doc. 23 fasc. parte resistente) – differentemente da quanto sostenuto dalla ricorrente, sono stati notificati mentre la dott.ssa era ancora alle dipendenze dell (ossia, fino al 31 Pt_1 CP_1
luglio 2021).
Con riguardo, in particolare, ai due avvisi di addebito notificati all
[...]
e prodotti dalla stessa parte ricorrente (ossia l'Avviso di Controparte_1
addebito n. 37820200000108260000 per euro 328,23 comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione nonché l'Avviso di addebito n.
37820200000107654000, per euro 1.889,00 comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, entrambi del 24 febbraio 2020), la conoscenza degli stessi da parte della ricorrente emerge documentalmente dalle mail prodotte dalla difesa attorea sub documento 7.
Da quanto è possibile evincere dalla predetta documentazione, è, invero, la stessa
Dott.ssa che, in data 11 giugno 2020, ha scritto al sig. di Pt_1 Testimone_4 CP_5
riferendogli che “come abbiamo ricevuto due cartelle Controparte_1
(come da allegato 1 e 2) per il recupero di contributi” e chiedendo al CP_8 referente se riuscisse “a farci capire l'origine del debito ed a darci indicazioni CP_5
da cosa derivano i contributi richiesti per valutare come procedere”.
Ebbene, il referente , riscontrando la richiesta della ha così evidenziato: CP_5 Pt_1
“è consigliabile un riscontro tempestivo, quando vi viene notificato un avviso bonario, non aspettare che venga infasato all'Agente della Riscossione. Formalmente il discorso sarebbe già chiuso, non avendo effettuato una contestazione in merito, 30 gg dalla notifica. Non si tratta di variazioni DMA, ma come precisato negli ECA, di note di rettifiche, anch'esse notificate in precedenza. Ti allego tutte quelle notificate al vostro ente finora, dal 1/2015 al 4/2019. Le note di rettifica calcolano il contributo dovuto sulla retribuzione dichiarata e lo confrontano con i contributi versati. “Sulla base dei dati forniti col flusso Uniemens negli elementi E0 e delle caratteristiche contributive, è stato accertato che gli importi dichiarati a debito non corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, in applicazione delle disposizioni vigenti”. (doc. 30 fasc. parte resistente).
Orbene, risulta, dunque, documentalmente provato che gli avvisi di addebito in esame sono stati formati dall' in mancanza di azioni – che dovevano essere curate CP_5
dall'Ufficio di cui la dott.ssa era responsabile – volte a contestare le note di Pt_1
rettifica; di talché, la mancata contestazione di tali note di rettifica ha determinato la cristallizzazione delle debenze contributive di cui agli avvisi di addebito in atti.
La circostanza, poi, che taluni ulteriori avvisi di addebito contestati siano stati notificati successivamente al trasferimento della ricorrente è assolutamente inconferente dal momento che si riferiscono, comunque, a periodi in cui la era ancora Pt_1
Responsabile del Servizio.
Alla stregua delle considerazioni svolte, può dirsi, dunque, provata la fondatezza degli addebiti disciplinari mossi all'odierna ricorrente.
2.5. Va, infine, disattesa anche l'ultima doglianza attorea attinente al difetto di motivazione in ordine alla scelta della sanzione applicata.
Parte ricorrente, sul punto, ha evidenziato che, nell'atto di comminazione della sanzione disciplinare, “non sono, infatti, minimamente ripercorsi i criteri contrattuali di determinazione della sanzione e della sua entità, non consentendo quindi di ripercorrere l'iter logico che l'UPD ha adottato nel determinare il tipo e la quantità di sanzione disciplinare adottata”.
Come correttamente evidenziato dalla convenuta, il provvedimento conclusivo del procedimento individua, anzitutto, le norme del codice disciplinare integrate dalla violazione addebitata, ossia l'art. 59, comma 3, lettera c, (“negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati
o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza”) ed h (“violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno
o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi”) del CCNL 21 maggio 2018 (doc.
32, CCNL).
Per tali condotte, il CCNL prevede una sanzione “dal minimo del rimprovero verbale
o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione”.
Nel provvedimento sanzionatorio poi - il quale richiama espressamente “i criteri di cui all'art. 59 comma primo, del Codice disciplinare CCNL Comparto Funzioni Locali
21/05/2018”, in applicazione dei quali avviene la graduazione della sanzione - la sanzione è stata determinata, facendo applicazione di detti criteri, nella misura della multa di 3 ore di retribuzione (e non nella misura massima, che è quella di 4 ore).
L'UPD, sul punto, ha così motivato: “L'ufficio unico per i procedimenti disciplinari ha ritenuto che la condotta accertata legittimi l'irrogazione della sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a
4 ore di retribuzione ex art. 59, comma 3, che nel caso di specie, vista anche la sopra richiamata assenza di precedenti disciplinari, viene graduata in relazione ai criteri di cui all'art. 59 comma primo, del Codice Disciplinare CCNL Comparto Funzioni Locali
21/05/2018 in multa pari a 3 (TRE) ore di retribuzione”.
Come precisato dalla difesa della resistente, il motivo per cui non è stata applicata la sanzione più severa – nonostante la gravità delle negligenze consumate - emerge dallo stesso provvedimento sanzionatorio, nella parte in cui evidenzia l'assenza di precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, che è, appunto, uno dei criteri previsti all'art. 59, comma 1, lett. e del CCNL.
2.6. Per tutte le motivazioni indicate, il ricorso va, dunque, integralmente rigettato.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore massimo5 (per controversie in materia di lavoro di valore fino ad euro 1.100,00): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in 962,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna a pagare, in favore della convenuta Parte_1 [...]
le spese di giudizio, liquidate in complessivi € Controparte_1
962,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M.
55/2014.
Così deciso in Parma, il 15 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Circostanza riferita da tutti i testi, che hanno confermato il capitolo di prova n. 1 di parte resistente
(“Vero che il controllo, la verifica e la contestazione delle note di debito emesse nei confronti dell'Unione e dei singoli comuni associati, che pervengono all'Ufficio Unico del Personale, è prerogativa del Responsabile dell'Ufficio?”). 2 La teste escussa sul capitolo 7 di parte ricorrente (“Vero che la dott.ssa er l'esame Tes_1 Pt_1
e la risoluzione delle note previdenziali pervenute coinvolse anche la società Cedepp s.r.l. consulente previdenziale affidataria di un servizio di assistenza e supporto mensile per le attività connesse agli stipendi?”) ha così dichiarato: “Si ma preciso che noi avevamo sistemato gli Eca ma non le note di debito che sono arrivate dopo”. 3 Come correttamente evidenziato dalla convenuta, invero, tutta la documentazione relativa al 2021
(doc. 8 fasc. parte resistente e doc. 11 fasc. parte ricorrente) non ha alcuna attinenza alle posizioni debitorie in controversia, ossia alle note di debito notificate agli enti nel 2020, riguardando, per contro, l'elaborazione delle buste paga dei dipendenti dell'Unione e dei comuni aderenti in relazione alle mensilità correnti e/o nuove note di debito pervenute agli Enti. 4 “Vero che il personale dipendente sottoposto al Responsabile dell'Ufficio Unico del personale dell' ha ricevuto adeguata formazione tecnica in merito all'attività Controparte_1 di sistemazione delle posizioni contributive?” 5 Ciò, in ragione del numero e della complessità delle questioni oggetto del presente giudizio.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 282/2023
R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al Parte_1
ricorso, dagli Avv.ti Luca Tamassia, Giorgio Fregni e Maura Goletto del Foro di
Modena, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
Modena, Piazza Riccò n. 2;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Collecchio (PR), viale Libertà n.3, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to
Prof. Sandro Mainardi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il relativo domicilio digitale;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 24.03.2023 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo accertarsi l'illegittimità della sanzione disciplinare della
[...]
multa pari a tre ore di retribuzione comminata dalla convenuta con nota dell'8.02.2023
e, per l'effetto, la condanna della resistente alla restituzione della somma già trattenuta in busta paga a tale titolo.
A sostengo della domanda rappresentava: a) di essere stata comandata a prestare attività lavorativa presso l dal 01.08.2012 al Controparte_1
31.01.2020; b) di avere lavorato alle dipendenze dell Controparte_1
dal 01.02.2020 al 31.07.2021, ricoprendo il ruolo di Responsabile del Servizio Unico del Personale;
c) di essere alle dipendenze del Felino (PR) a decorrere dal CP_2
01.08.2021; d) di avere ricevuto, in data 03.08.2022, una nota, a firma dell'allora
Direttore Operativo e Vicesegretario dell dott. Controparte_1 Per_1
relativa a presunte situazioni di irregolarità contributiva dell'
[...] [...]
e di Comuni aderenti, con esplicita richiesta di relazionare: Controparte_1
“inderogabilmente entro il 21.8.2022 sui fatti occorsi al fine di completare il quadro conoscitivo” (doc. 1 fasc. parte ricorrente); e) di avere quindi presentato, nonostante da tempo non fosse più alle dipendenze dell convenuto, una relazione nella quale CP_3
elencava tutte le azioni intraprese a seguito dei numerosi inviti e avvisi ricevuti dall' , evidenziando che tutta la predetta attività era consultabile Controparte_4
dagli archivi del medesimo Ente, cui lei non aveva più accesso (doc. 3 fasc. parte ricorrente); f) di avere ricevuto, in data 27.09.2022, una nota, a firma del dott. Per_1
contenente una “segnalazione relativa ad ipotesi di comportamento punibile con sanzione disciplinare”, la quale si concludeva con l'ipotesi di violazioni ex art. 59, comma 3, lett. C, e/o lett. H) del CCNL Comparto Funzioni Locali per: “aver, pur a conoscenza della notifica di numerosi avvisi d'accertamento da parte di omesso CP_5
di intraprendere azioni utili ad evitare il formarsi dell'irregolarità dei Durc e
l'aggravamento del danno costituito da sanzioni ed interessi prodottisi in ragione dell'inutile decorso del tempo” (doc. 4 fasc. parte ricorrente); g) che l
[...]
con lettera datata 20.10.2022, comunicava alla ricorrente che: Controparte_1
“…con nota prot.n. 17528 del 17 ottobre 2022 il servizio unico del Personale
[...]
ha comunicato che nell'arco dei suoi anni passati non è stata erogata CP_1
alcuna sanzione disciplinare nei vostri confronti;
con la stessa è stata inviata documentazione di integrazione, dalla quale è possibile ipotizzare nella sua condotta una violazione dei doveri del dipendente di rilevanza disciplinare. Si procede pertanto alla contestazione dell'addebito riguardante fatti riportati nella nota del 27 settembre
2022 prot. riservato n. 16123 e relativi allegati, pervenuta dall Controparte_1
in cui vengono descritti gli importi dovuti per mancarti pagamenti, per anni
[...]
diversi, relativi ai contributi INPS di alcuni dipendenti dei Comuni aderenti e dell'unione, con anche eventuali sanzioni ed interessi. I fatti sopra riportati, laddove definitivamente accertati nel corso del presente procedimento, integrano una responsabilità disciplinare a Vostro carico essendo stata la S.V. Responsabile del
Servizio Associato del personale dell dall'agosto Controparte_1
2012 al 31 luglio 2021 per effetto delle violazioni delle norme contrattuali che a titolo meramente esemplificativo vengono di seguito riportate: art. 59 comma terzo lettera
c) e/o h del CCNL 21 maggio 2018…” (doc.ti 5 e 6 fasc. parte ricorrente); h) che l' nonostante la memoria difensiva depositata dalla Controparte_1
ricorrente, comunicava a quest'ultima, con nota del 08.02.2023, la sanzione disciplinare della multa pari a tre ore di retribuzione a norma dell'art. 593 comma 3 del
CCNL Enti locali del 21.5.2018 (doc.ti 12 e 13 fasc. parte ricorrente).
A fondamento della domanda deduceva:
- la violazione dell'art. 55 bis, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto il procedimento disciplinare era stato avviato successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Unione e, in ogni caso, nulla era stato segnalato all'Amministrazione presso cui la ricorrente era stata trasferita (il Comune di Felino);
- l'insussistenza dei fatti oggetto della contestazione disciplinare, sottolineando, in particolare, non solo che la ricorrente aveva posto in essere tutti gli adempimenti necessari per ricostruire le posizioni contributive dei Comuni oggetto delle segnalazioni dell' , ma anche che l' , a seguito di tale copiosa CP_5 Controparte_4
attività, aveva annullato in autotutela gli avvisi di addebito riferiti a gestione di dipendenti pubblici relativi a periodi fino al 31.12.2017 (doc. 10 fasc. parte ricorrente);
- la violazione dell'art. 59 del CCNL Enti Locali del 21.05.2018, in quanto nel provvedimento disciplinare non erano stati indicati i criteri sulla base dei quali era stata in concreto determinata la sanzione.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Parma, in funzione di Giudice di Lavoro:
1) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia del provvedimento disciplinare impugnato, con ogni provvedimento consequenziale;
32 Posto che la documentazione prodotta è solo una parte di ciò che la dott.ssa è riuscita a Pt_1
documentare visto che non lavora più per l'Unione dal 31.7.2021.
2) condannare l in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., a restituire alla ricorrente la somma che è stata trattenuta per effetto della sanzione irrogatale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre accessori.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 12.06.2023 si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese Controparte_1
attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 15.05.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che si andranno ad esporre.
2.2. In punto di fatto, è documentalmente provato:
- che la ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore dell'Unione sino al 31 luglio
2021, e, dal primo agosto 2021, è dipendente del Comune di Felino, a seguito di trasferimento per mobilità volontaria (doc. 1 fasc. parte resistente);
- che, per l'Unione, la ricorrente ha svolto, dal 2012 al 31 luglio 2021, il ruolo di
Responsabile del Servizio Associato del Personale dell'Unione CP_1
(doc. 1bis fasc. parte resistente);
[...]
- che a tale figura i Comuni aderenti all'Unione (Collecchio, Felino, , Parte_2
e ) hanno conferito la funzione relativa alla gestione del Parte_3 Parte_4
Personale, cui ineriscono anche le attività concernenti il versamento dei contributi previdenziali di tutto il personale, sia dipendente direttamente dall'Unione che dipendente dai comuni affiliati (doc. 2 fasc. parte resistente);
- che, in data 28 luglio 2022, il dott. all'epoca Direttore Operativo Persona_1
dell'Unione, ha ricevuto dal Collegio dei revisori una nota con cui il Collegio, in relazione alla presenza di situazioni di irregolarità contributiva riferite ad annualità pregresse e ricevute a partire dal 2012, costituenti ipotesi di danno, ha richiesto al
Direttore “di procedere ad adeguate e tempestive verifiche interne delle eventuali responsabilità e delle conseguenti azioni di rivalsa percorribili e di effettuare eventuali conseguenti comunicazioni alla Corte Conti competente per la denuncia del danno erariale, ove rinvenuto” (doc. 3 fasc. parte resistente);
- che il Dott. con nota prot. n. 13209/2022 del 3 agosto 2022, in considerazione Per_1
del fatto “che nel periodo in cui sono state segnalate le irregolarità Lei era responsabile del servizio associato del Personale dell Controparte_1
e che in virtù della convenzione istitutiva dello stesso era responsabile dell'elaborazione delle retribuzioni del personale e di tutti gli adempimenti connessi, compresi quelli inerenti il versamento dei contributi previdenziali”, ha invitato la ricorrente a relazionare sulle predette circostanze (doc. 4 fasc. parte resistente); - che, nello specifico, il dott. ha segnalato alla ricorrente che ella aveva chiesto Per_1
una sospensione dei termini nel dicembre 2020 in relazione agli inviti a regolarizzare ricevuti e che, con riguardo a talune posizioni, l'Agenzia delle Entrate aveva trasmesso avvisi di accertamento esecutivi che l e i 3 comuni associati erano stati costretti CP_1
a pagare, sopportando i maggiori costi dovuti a sanzioni e interessi di mora;
- che la ricorrente ha riscontrato tale richiesta in data 21 agosto 2022 (doc. 5 fasc. parte resistente), evidenziando: a) che “negli anni, l' ha inviato ai singoli Enti gli CP_5
estratti Conto Contribuitivi – ECA - “quadrati”; b) che “solo in tempi più recenti, ed in particolare negli ultimi mesi dell'anno 2020, l' ha provveduto all'invio massivo CP_5
a tutti gli enti di Note di Debito per regolarizzazioni contributive ed estratti Conto
Contributivi – ECA – come rielaborazione di ECA relativi a mensilità recenti ma contenenti importanti squadrature, in termini economici, riferite a note di debito per versamenti di contributi non delle mensilità cui era riferito l'ECA ma di annualità risalenti”; c) che, “a fronte delle diverse note di debito per regolarizzazioni contributive riferite a molteplici posizioni di singoli dipendenti conseguenti a presunti omessi/errati versamenti di contributi previdenziali rispetto a quanto accertato dall'Ente di previdenza riferiti ad anni pregressi a partire dal 1993, l'Ufficio Unico del personale, tra l'altro in piena fase emergenziale Covid-19, ha avviato una serie di attività per istruire le note trasmesse dall' ai Comuni ed all'Unione e trasmesse CP_5
allo stesso servizio Unico del personale, […] con contestuali richieste di incontri e confronto con per l'esame delle richieste trasmesse, contestazioni delle note e CP_5
richieste di sospensione dei termini assegnati”; d) che “la scrivente ha tempestivamente disposto tutte le attività istruttorie di verifica volte a chiarire e sistemare le contestazioni pervenute dall sino alla data di competenza (31 luglio CP_5
2021)”;
- che, acquisita la suddetta relazione, il dott. in data 27 settembre 2022, ha Per_1
trasmesso all'UPD - Ufficio Unico Procedimenti Disciplinari dell'Unione
Pedemontana Parmense, e per conoscenza alla stessa ricorrente, “segnalazione relativa ad ipotesi di comportamento punibile con sanzione disciplinare” (doc. 7 fasc. parte resistente);
- che, nella segnalazione, alla quale è stata allegata la relativa documentazione, sono stati descritti analiticamente i fatti;
- che, in particolare, il Dott. ha evidenziato all'UPD e all'odierna ricorrente, le Per_1
seguenti circostanze: a) che, in data 20 gennaio 2022 “l'attuale responsabile dell , Dott.ssa , riceveva e-mail dal Comune Parte_5 Persona_2
di in cui si segnalava DURC negativo per tale Comune e l' Parte_4 [...]
si attivava immediatamente al fine di ottenere la regolarizzazione Parte_5
del predetto DURC, provvedendo a contestare all' le relative note di debito”; b) CP_5
che, successivamente, dopo che, in data 13 aprile 2022, era risultato DURC irregolare anche per il Comune di , emergeva che “i dei 5 comuni e Parte_2 Pt_6
dell'Unione presentavano irregolarità”; c) che, all'esito di ulteriori accertamenti, emergeva che “ in passato, e fino al 2020, aveva notificato ai Comuni numerosi CP_5
Avvisi di Addebito, che poi i Comuni stessi avevano inoltrato all'Uff. Unico del
Personale dell'Unione”; d) che “l'Ufficio associato chiedeva agli enti associati di inviare un elenco puntuale di tutte le note di debito pervenute negli scorsi anni”; e) che i Comuni inviavano documenti che attestavano le posizioni di debito aperte presso
; f) che “le note di debito pervenute a carico di ogni ente venivano contestate, in CP_5
quanto attività necessaria per ripristinare la regolarità dei DURC”; g) che il Dott.
al fine di ottenere chiarimenti e su richiesta dei Sindaci dei Comuni aderenti Per_1
all'Unione, “organizzava un incontro per il giorno 09.06.2022, convocando, oltre ai sindaci stessi, anche la ragioniera dell'Unione, l'attuale Responsabile del Personale
e la precedente responsabile del personale ; h) che Per_2 Parte_1
quest'ultima non si presentava all'incontro avvisando dell'assenza via mail poco prima della riunione;
i) che, “in seguito alla contestazione delle note di debito sopra richiamate, tutti i Durc tornavano regolari”; l) che, nel mentre procedeva “l'attività istruttoria di ricerca ed elaborazione dati da fornire a per la chiusura positiva CP_5
delle posizioni in oggetto”; m) che “tra aprile e luglio 2022, alcuni Comuni e l'Unione, a seguito di ricevimento di avvisi di accertamento esecutivi e di ulteriori controlli effettuati sui portali dedicati dell'agenzia delle Entrate, venivano a conoscenza di posizioni debitorie esecutive”, che venivano riportate nella tabella riportata nella stessa segnalazione;
n) che “Gli enti interessati si vedevano costretti a pagare in tempi rapidissimi gli importi dovuti, comprensivi di sanzioni e interessi, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa e al fine di regolarizzare i DURC”; o) che il Collegio dei
Revisori richiedeva al Dott. l'espletamento di ulteriori attività di verifica, Per_1
“potendo ad oggi individuare esclusivamente mere ipotesi di danno”; p) che il Dott.
in qualità di Direttore Operativo e Vicesegretario, in data 3.08.2022, chiedeva a Per_1
mezzo PEC alla Dott.ssa Responsabile del Servizio Associato del Parte_1
Personale dal 2012 al 31.07.2021, di “relazionare sui fatti occorsi al fine di completare il quadro conoscitivo della vicenda in oggetto”; q) che, in particolare, si chiedeva alla stessa di riferire in merito alle comunicazioni Prot. 20734 del 18.12.2020, Prot. 20305 del 14.12.2020, Prot. 20174 del 10.12.2020, Prot. 19819 del 04.12.2020, Prot. 21105 del 24.12.2020, tutte redatte e sottoscritte dalla Dott.ssa e destinate all' di Pt_1 CP_5
Parma; r) che la Dott.ssa nelle citate comunicazioni, inviate a di Parma Pt_1 CP_5
nel mese di dicembre 2020, così scriveva: “I Comuni aderenti alla gestione associata del servizio personale della scrivente Controparte_1 Parte_7
, Felino, , , ) hanno ricevuto, in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
questi ultimi mesi, diverse note di debito per regolarizzazioni contributive, con le quali sono stati notificati contributi, sanzioni e interessi a debito dei medesimi Comuni riferite a dettagliati e molteplici posizioni di singoli dipendenti, conseguenti a presunti omessi/errati versamenti di contributi previdenziali rispetto a quanto CP_6
accertato dall posizioni per le quali vengono richieste le Parte_8
regolarizzazioni talvolta si riferiscono agli anni a partire dal 1993…Alla luce di quanto sopra, sarà oggettivamente difficile rispettare i 90 giorni assegnati per la contestazione, trattandosi nella sostanza di recuperare per ogni dipendente e per ogni anno le mensilità retributive e relativi contributi…vista l'entità degli importi notificati…con la presente si richiede la sospensione dei termini assegnati”; r) che le richieste di dicembre 2020 della Dott.ssa i sospendere i termini non risultavano Pt_1
tuttavia accolte da;
s) che, a decorrere da tale data, il Dott. non rilevava CP_5 Per_1
ulteriori azioni poste in essere dalla dott.ssa finalizzate alla regolarizzazione Pt_1
delle posizioni contributive contestate;
t) che, in data 22.08.22, la Dott.ssa Pt_1
rispondeva a mezzo PEC alla comunicazione del Dott. confermando di essere Per_1
“Responsabile dell'elaborazione delle retribuzioni del personale e di tutti gli adempimenti connessi, compresi quelli inerenti il versamento dei contributi previdenziali” e, altresì, facendo ulteriori considerazioni organizzative;
u) che la ex
Responsabile del Personale, Dott.ssa dal 31.07.2021 non era più dipendente Pt_1
dell e, dal 01.08.2021, era dipendente del Comune di Controparte_1
Felino;
- che il dott. nella segnalazione, ha, dunque, ravvisato talune “ipotesi di Per_1
violazioni disciplinari a carico della dott.ssa e, nello specifico, delle Parte_1
disposizioni contenute nel CCNL Comparto Enti Locali, art. 59, c. 3lett. C) e/o lett. H) per aver, pur a conoscenza della notifica di numerosi avvisi di accertamento da parte di in violazione dei doveri ed obblighi di comportamento, omesso di CP_5
intraprendere azioni utili ad evitare il formarsi dell'irregolarità dei DURC e
l'aggravamento del danno costituito da sanzioni ed interessi prodotti in ragione dell'inutile decorso del tempo”;
- che, a seguito della suddetta segnalazione, il competente UPD ha avviato, in data 20 ottobre 2022, il procedimento disciplinare;
- che, in particolare, il competente UPD ha contestato l'addebito richiamando la segnalazione del 27 settembre 2022, contenente anche i relativi allegati, e convocando a difesa la ricorrente per il giorno 21 novembre 2022 (doc. 23 fasc. parte resistente);
- che la ricorrente, a mezzo dei propri legali, ha trasmesso all'UPD memoria difensiva, chiedendo l'archiviazione del procedimento ed anticipando che non avrebbe presenziato all'audizione (doc. 24 fasc. parte resistente);
- che, in data 8 febbraio 2023, l'UPD, respinte le censure di carattere procedurale e ritenuto, nel merito, che i fatti contestati, materialmente sussistenti, risultassero sanzionabili (ricadendo la condotta oggetto di violazione nella formulazione dell'art. 59, comma 3, lettere c) e lettera h) del CCNL Comparto Funzioni Locali 21/5/2018,
“in quanto la stessa, pur adoperatasi nella trasmissione della documentazione ai servizi preposti, non abbia intrapreso azioni utili ad evitare il formarsi di ulteriori irregolarità contributive e il prodursi di interessi e sanzioni”), ha, quindi, concluso il procedimento disciplinare applicando la sanzione della multa pari a tre ore di retribuzione (doc. 25 fasc. parte resistente).
2.3. Ciò posto, la ricorrente ha, anzitutto, dedotto, sotto il profilo procedimentale, la violazione della disposizione di cui all'art. 55 bis, comma 9, d.lgs. n. 165/2001, il quale così dispone: che “La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nella prospettazione attorea, dunque, non essendo più la ricorrente alle dipendenze dell a partire dal 1° agosto 2021, il procedimento disciplinare Controparte_1
non avrebbe potuto essere attivato, non trattandosi di infrazione, quella contestata, punita con il licenziamento, né di ipotesi in cui era stata applicata la sospensione cautelare.
La tesi è infondata.
Come correttamente evidenziato dalla resistente, l'art. 55 bis comma 9 d.lgs. n.
165/2001 si riferisce all'ipotesi in cui il lavoratore pubblico cessi del tutto il rapporto di lavoro con la P.A., laddove, per contro, la ricorrente ha proseguito il rapporto alle dipendenze di un'altra p.a., ossia il Comune di Felino, passando alle dipendenze di questo per trasferimento a seguito di mobilità volontaria.
Nella fattispecie in controversia, dunque, non viene in rilievo la disposizione di cui al comma 9 dell'art. 55 bis, bensì il comma 8 della medesima disposizione, che così prevede: “In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi, il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa
Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e, comunque, entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente”.
Tanto premesso, la ricorrente ha ravvisato la violazione anche della predetta norma di legge evidenziando, sul punto, che “l'Amministrazione comunale di Felino non è mai stata in alcun modo coinvolta della vicenda de qua”.
Secondo la ricorrente, in particolare, “la “nuova” amministrazione di appartenenza della Dott.ssa ( di Felino), attuale titolare del rapporto di lavoro, Pt_1 CP_2
avrebbe dovuto essere notiziata dei presupposti disciplinari ai fini dell'eventuale attivazione del relativo procedimento”: ciò in quanto, il Comune di Felino avrebbe dovuto preventivamente valutare “1) se le contestazioni (fossero) prima facie fondate;
2) se si tratt(asse) di violazioni astrattamente riconducibili alla sanzione del rimprovero verbale…; 3) se si tratt(asse) di comportamento prima facie di rilevanza disciplinare e se la relativa competenza spett(asse) all'UPD”.
Anche sul punto, le censure attoree vanno disattese in quanto palesemente infondate.
Come correttamente rilevato dalla convenuta, invero, poiché, ai sensi della richiamata disposizione, la segnalazione va fatta dall'ente di provenienza all'UPD dell'ente di destinazione, nella fattispecie in controversia, non è configurabile alcuna violazione.
L'UPD dell' infatti, è l'UPD anche del Comune di Controparte_1
Felino.
Ciò si evince plasticamente alla stregua del Regolamento per i procedimenti disciplinari per i dipendenti dell e dei Comuni di Controparte_1
Collecchio, Felino, , e (doc. 6 fasc. parte Parte_2 Parte_3 Parte_4
resistente), a mezzo del quale è stato istituito l'Ufficio unico Procedimenti Disciplinari
(U.P.D.) dell e dei Comuni di Collecchio, Felino, Controparte_1
, e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
Posto, dunque, che, ai sensi dell'art. 55 bis comma 8 d.lgs. n. 165/2001, la fondatezza
“prima facie” delle contestazioni non deve essere compiuta dall'amministrazione di destinazione, bensì dall'amministrazione di provenienza che “venga a conoscenza dell'illecito disciplinare” e che la segnalazione, da parte dell'amministrazione di provenienza, va fatta “all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito”, alcuna censura può essere mossa all'operato dell'Amministrazione procedente.
Con le note di replica depositate dalla ricorrente in data 18 luglio 2023, e, dunque, del tutto tardivamente, la difesa attorea ha, poi, dedotto la violazione del termine previsto per la segnalazione della notizia all'UPD dell'ufficio di destinazione (la quale deve essere trasmessa “immediatamente e comunque entro venti giorni”).
In disparte l'inammissibilità della predetta doglianza in quanto tardivamente dedotta, la stessa è, comunque, infondata, atteso che, come evidenziato dalla resistente, gli unici termini perentori dettati in relazione al procedimento disciplinare sono quelli per la contestazione e per la conclusione del procedimento disciplinare (art. 55 bis, comma 9 ter), nel caso di specie certamente rispettati.
Laddove, per contro, l'art. 55 bis, comma 9 ter, d.lgs. n. 165/2001 così dispone: “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività”; circostanza, questa, che all'evidenza, non si è verificata nell'ipotesi in controversia.
2.4. Anche il secondo motivo di ricorso, riguardante l'asserita insussistenza dei fatti contestati è infondato.
A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che la contestazione riguarda due distinti – ma correlati – profili: da un lato, un primo profilo di addebito concerne l'omessa contestazione delle note di debito pervenute agli enti dell'Unione nel corso del 2020, e, dall'altro, un secondo profilo riguarda gli avvisi di accertamento/avvisi di addebito notificati agli enti.
Sotto il primo profilo, se, da un lato, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale,
è stata confermata la circostanza per cui la contestazione delle note di debito era prerogativa e responsabilità del Responsabile dell'Ufficio1, quale era la ricorrente, dall'altro, risulta documentalmente provato che le contestazioni delle note di debito non sono mai state effettuate dalla dott.ssa avendovi provveduto l'ente solo nel Pt_1
corso del 2022, allorquando vennero alla luce i primi Durc irregolari.
E, ciò, ancorché – come emerso dall'istruttoria testimoniale - la sig.ra Testimone_1
all'epoca dei fatti impiegata presso la ditta Cedepp cui l si appoggiava per gli CP_1
stipendi e per le buste paga ma non per la lavorazione delle note di debito2, a conoscenza del fatto che all erano state notificate numerose note di debito, CP_1
avesse avvisato la Responsabile, dott.ssa la quale, tuttavia, ha omesso Parte_1 di formalizzare le doverose contestazioni avverso tali note di debito3, limitandosi, per contro, a richiedere una sospensione dei termini nel dicembre 2020 e, dunque, concorrendo, tramite la propria negligente condotta, all'emissione dei DURC irregolari
(documenti 8, 11, 12 e13 fasc. parte resistente).
Tali contestazioni sono state formalizzate solo nel corso del 2022 ad opera del nuovo
Responsabile, come si evince dal documento n. 9 nonché dal doc. 17 del fascicolo di parte resistente.
In particolare, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, come si evince dai documenti 9 e 17 di parte resistente (e, in particolare, dalle note di “acquisizione CP_5
della contestazione delle nota di debito per regolarizzazioni contributive” dalle quali, in alto, a destra, è indicata la data in cui è stata eseguita la contestazione), emerge plasticamente che le contestazioni delle note di debito in controversia sono state effettuate: - in data 04.03.2022 per il Comune di (doc. 9 fasc. parte Parte_4
resistente); - in data 9 maggio 2022 e 9 giugno 2022 per il;
Controparte_7
- in data 01.06.2022 e in data 08.06.2022 per il Comune di Collecchio;
- in data
27/05/2022 per il (doc. 17 fasc. parte resistente). CP_2 Parte_3
Né, la ricorrente, nella sua qualità di Responsabile, ha mai apprestato, nei confronti del personale assegnato all'ufficio di cui era responsabile, azioni formative adeguate ai fini della lavorazione delle note di debito.
Tutti i testimoni escussi, invero, hanno dichiarato di non aver ricevuto adeguata formazione tecnica in merito all'attività di sistemazione delle posizioni contributive.
Ciò è, infatti, stato affermato dai testi e escussi sulle circostanze Tes_2 Per_2 Tes_3
di cui al capitolo 3 di parte resistente4. La teste ha parlato solo di una “call durata pochissimo” con la ditta Cedepp, Per_2
ed ha riferito che solo una collega, ha fatto un corso avanzato che, però, Persona_3
“non era stato sufficiente perché le mancavano le basi”.
La teste ha, invero, così dichiarato: “io ho fatto un po' di formazione Persona_3
ma non in modo adeguato”.
Anche la teste ha confermato di non aver ricevuto adeguata formazione tecnica, Tes_3
così riferendo a riguardo: “nei primi mesi del 2021 chiesi di fare un'esternalizzazione del servizio per risolvere le situazioni che si erano create”.
Un secondo profilo dell'addebito, oltre all'omessa contestazione delle note di debito
(che ha comportato il rilascio di DURC irregolari), riguarda, come detto, gli avvisi di accertamento/avvisi di addebito notificati agli enti.
La maggior parte di tali avvisi - puntualmente indicati nella segnalazione (doc. 7 fasc. parte resistente), cui rinvia per relationem la contestazione (doc. 23 fasc. parte resistente) – differentemente da quanto sostenuto dalla ricorrente, sono stati notificati mentre la dott.ssa era ancora alle dipendenze dell (ossia, fino al 31 Pt_1 CP_1
luglio 2021).
Con riguardo, in particolare, ai due avvisi di addebito notificati all
[...]
e prodotti dalla stessa parte ricorrente (ossia l'Avviso di Controparte_1
addebito n. 37820200000108260000 per euro 328,23 comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione nonché l'Avviso di addebito n.
37820200000107654000, per euro 1.889,00 comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, entrambi del 24 febbraio 2020), la conoscenza degli stessi da parte della ricorrente emerge documentalmente dalle mail prodotte dalla difesa attorea sub documento 7.
Da quanto è possibile evincere dalla predetta documentazione, è, invero, la stessa
Dott.ssa che, in data 11 giugno 2020, ha scritto al sig. di Pt_1 Testimone_4 CP_5
riferendogli che “come abbiamo ricevuto due cartelle Controparte_1
(come da allegato 1 e 2) per il recupero di contributi” e chiedendo al CP_8 referente se riuscisse “a farci capire l'origine del debito ed a darci indicazioni CP_5
da cosa derivano i contributi richiesti per valutare come procedere”.
Ebbene, il referente , riscontrando la richiesta della ha così evidenziato: CP_5 Pt_1
“è consigliabile un riscontro tempestivo, quando vi viene notificato un avviso bonario, non aspettare che venga infasato all'Agente della Riscossione. Formalmente il discorso sarebbe già chiuso, non avendo effettuato una contestazione in merito, 30 gg dalla notifica. Non si tratta di variazioni DMA, ma come precisato negli ECA, di note di rettifiche, anch'esse notificate in precedenza. Ti allego tutte quelle notificate al vostro ente finora, dal 1/2015 al 4/2019. Le note di rettifica calcolano il contributo dovuto sulla retribuzione dichiarata e lo confrontano con i contributi versati. “Sulla base dei dati forniti col flusso Uniemens negli elementi E0 e delle caratteristiche contributive, è stato accertato che gli importi dichiarati a debito non corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, in applicazione delle disposizioni vigenti”. (doc. 30 fasc. parte resistente).
Orbene, risulta, dunque, documentalmente provato che gli avvisi di addebito in esame sono stati formati dall' in mancanza di azioni – che dovevano essere curate CP_5
dall'Ufficio di cui la dott.ssa era responsabile – volte a contestare le note di Pt_1
rettifica; di talché, la mancata contestazione di tali note di rettifica ha determinato la cristallizzazione delle debenze contributive di cui agli avvisi di addebito in atti.
La circostanza, poi, che taluni ulteriori avvisi di addebito contestati siano stati notificati successivamente al trasferimento della ricorrente è assolutamente inconferente dal momento che si riferiscono, comunque, a periodi in cui la era ancora Pt_1
Responsabile del Servizio.
Alla stregua delle considerazioni svolte, può dirsi, dunque, provata la fondatezza degli addebiti disciplinari mossi all'odierna ricorrente.
2.5. Va, infine, disattesa anche l'ultima doglianza attorea attinente al difetto di motivazione in ordine alla scelta della sanzione applicata.
Parte ricorrente, sul punto, ha evidenziato che, nell'atto di comminazione della sanzione disciplinare, “non sono, infatti, minimamente ripercorsi i criteri contrattuali di determinazione della sanzione e della sua entità, non consentendo quindi di ripercorrere l'iter logico che l'UPD ha adottato nel determinare il tipo e la quantità di sanzione disciplinare adottata”.
Come correttamente evidenziato dalla convenuta, il provvedimento conclusivo del procedimento individua, anzitutto, le norme del codice disciplinare integrate dalla violazione addebitata, ossia l'art. 59, comma 3, lettera c, (“negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati
o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza”) ed h (“violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno
o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi”) del CCNL 21 maggio 2018 (doc.
32, CCNL).
Per tali condotte, il CCNL prevede una sanzione “dal minimo del rimprovero verbale
o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione”.
Nel provvedimento sanzionatorio poi - il quale richiama espressamente “i criteri di cui all'art. 59 comma primo, del Codice disciplinare CCNL Comparto Funzioni Locali
21/05/2018”, in applicazione dei quali avviene la graduazione della sanzione - la sanzione è stata determinata, facendo applicazione di detti criteri, nella misura della multa di 3 ore di retribuzione (e non nella misura massima, che è quella di 4 ore).
L'UPD, sul punto, ha così motivato: “L'ufficio unico per i procedimenti disciplinari ha ritenuto che la condotta accertata legittimi l'irrogazione della sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a
4 ore di retribuzione ex art. 59, comma 3, che nel caso di specie, vista anche la sopra richiamata assenza di precedenti disciplinari, viene graduata in relazione ai criteri di cui all'art. 59 comma primo, del Codice Disciplinare CCNL Comparto Funzioni Locali
21/05/2018 in multa pari a 3 (TRE) ore di retribuzione”.
Come precisato dalla difesa della resistente, il motivo per cui non è stata applicata la sanzione più severa – nonostante la gravità delle negligenze consumate - emerge dallo stesso provvedimento sanzionatorio, nella parte in cui evidenzia l'assenza di precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, che è, appunto, uno dei criteri previsti all'art. 59, comma 1, lett. e del CCNL.
2.6. Per tutte le motivazioni indicate, il ricorso va, dunque, integralmente rigettato.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore massimo5 (per controversie in materia di lavoro di valore fino ad euro 1.100,00): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in 962,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna a pagare, in favore della convenuta Parte_1 [...]
le spese di giudizio, liquidate in complessivi € Controparte_1
962,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M.
55/2014.
Così deciso in Parma, il 15 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Circostanza riferita da tutti i testi, che hanno confermato il capitolo di prova n. 1 di parte resistente
(“Vero che il controllo, la verifica e la contestazione delle note di debito emesse nei confronti dell'Unione e dei singoli comuni associati, che pervengono all'Ufficio Unico del Personale, è prerogativa del Responsabile dell'Ufficio?”). 2 La teste escussa sul capitolo 7 di parte ricorrente (“Vero che la dott.ssa er l'esame Tes_1 Pt_1
e la risoluzione delle note previdenziali pervenute coinvolse anche la società Cedepp s.r.l. consulente previdenziale affidataria di un servizio di assistenza e supporto mensile per le attività connesse agli stipendi?”) ha così dichiarato: “Si ma preciso che noi avevamo sistemato gli Eca ma non le note di debito che sono arrivate dopo”. 3 Come correttamente evidenziato dalla convenuta, invero, tutta la documentazione relativa al 2021
(doc. 8 fasc. parte resistente e doc. 11 fasc. parte ricorrente) non ha alcuna attinenza alle posizioni debitorie in controversia, ossia alle note di debito notificate agli enti nel 2020, riguardando, per contro, l'elaborazione delle buste paga dei dipendenti dell'Unione e dei comuni aderenti in relazione alle mensilità correnti e/o nuove note di debito pervenute agli Enti. 4 “Vero che il personale dipendente sottoposto al Responsabile dell'Ufficio Unico del personale dell' ha ricevuto adeguata formazione tecnica in merito all'attività Controparte_1 di sistemazione delle posizioni contributive?” 5 Ciò, in ragione del numero e della complessità delle questioni oggetto del presente giudizio.