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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 5369/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1257/2022, emesso in data 11.05.2022 dal Tribunale di Salerno
TRA
, (C.F./P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., Dr. , domiciliato per la carica in Controparte_1
, alla via Nizza n. 146, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti-Atto per Pt_1
Notaio Rep.n. 26327 del 02.02.2018 – dall'avv. Lucia Fiorillo (C.F. Persona_1
), con il quale è elettivamente domiciliata in presso la Funzione C.F._1 Pt_1
Affari Legali dell' , in v. Nizza n. 146 CP_2 Pt_1
OPPONENTE
E
(P.I. ) con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Castel San Giorgio (SA) alla Via Guerrasio n. 128, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso monitorio n. 4004/2022
R.G., rilasciata su foglio separato allegato al fascicolo telematico, dall'avv. Rosario Pesca (C.F.
) con il quale elegge domicilio presso il suo studio in alla Piazza CodiceFiscale_2 Pt_1
XXIV Maggio n. 21
OPPOSTA
Conclusioni: all'udienza del 17.09.2924 le parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1257/2022, emesso in data
11.05.2022 dal Tribunale di Salerno, ritualmente notificato, l' conveniva in giudizio CP_2 la ed esponeva: a) con decreto ingiuntivo n. Controparte_3
1257/2022, emesso in data 11.05.2022, notificato in data 11.05.2022, il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla società opposta, ingiungeva all' di pagare in CP_2
favore della medesima la complessiva somma di € 12.199,20 oltre interessi moratori, nonché spese e competenza della procedura monitoria, pari a quanto asseritamente dovuta per effetto della illegittima applicazione dello “sconto” ai sensi della L. n. 296/2006 art. 1 comma 796 lett.
o) per i mesi di gennaio e febbraio 2013; b) la società opponente citava a comparire la società opposta dinanzi al Tribunale di Salerno, all'udienza del 23.11.2022, chiedendo: 1) in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giurisdizione del G.A.;
2) accogliere l'opposizione e, per l'effetto, accertata l'infondatezza della pretesa creditoria, revocare il decreto ingiuntivo n. 1257/2022; 3) condannare l'opposta alle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.10.2022, si costituiva in giudizio la impugnando e contestando integralmente quanto Controparte_3 dedotto da parte opponente, ed esponeva: a) in forza di contratto con l' Parte_1
, la società opposta, nell'anno 2013, eseguiva prestazioni sanitarie per le quali emetteva,
[...] per l'importo come determinato negli esiti di controllo del servizio informativo della
[...]
, sulla mensilità di gennaio 2013 la fattura n. 1 dell'08.02.2013 di € 38.467,27 e sulla CP_2 mensilità di febbraio 2013 la fattura n. 2 del 05.03.2013 di € 29.986,44; b) sulle mensilità indicato, l'opposta risultava essere creditore di € 6.747,26 sulla mensilità di gennaio 2013 e di €
5.451,94 sulla mensilità di febbraio 2013, per n totale di € 12.199,20, quale importo impropriamente trattenuto in fattura come indicato negli esiti di controllo dall' a CP_2
titolo di sconto ex L. 296/2006; c) sul punto, la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n.
10582 del 04.05.2018 chiariva ed affermava il principio di diritto per il quale la norma sullo sconto delle tariffe di cui alla L. 296/2006 aveva un limite temporale di validità ed efficacia, precisando che la stessa non poteva trovare applicazione per gli anni dal 2010 in poi, essendo la sua efficacia limitata al suo periodo di vigenza triennale 2007-2009; d) il contratto per l'anno
2013, all'art. 7, stabiliva le modalità di pagamento, per cui l' doveva corrispondere CP_2
per le prestazioni erogate mensilmente il pagamento di un acconto pari all'85% entro 90 giorni dal mese di riferimento, mentre il saldo nelle seguenti quattro tranche: 1) 31 luglio per la fatturazione del I trimestre;
2) 31 ottobre per la fatturazione del II trimestre;
3) 31 gennaio dell'anno successivo per la fatturazione del III trimestre;
4) 30 aprile dell'anno successivo per la fatturazione del IV trimestre;
e) in ragione di quanto stabilito dal contratto e considerati i limiti di legge previsti anche ai sensi del D. Lgs. 231/2002, il pagamento di quanto dovuto per le prestazioni erogate nei mesi di gennaio e febbraio comunque sarebbe dovuto avvenire non oltre il
Cont 31 luglio 2013; f) su formale istanza, l' comunicava copia degli esiti di controllo dal che si evinceva l'esatto importo trattenuto;
g) il credito risultava essere certo, liquido ed esigibile nonché fondato sulla prova scritta del contratto per l'anno 2013, delle fatture n. 1 e n. 2 del 2013, Cont nonché dagli esiti di controllo oltre alla fattura n. 6/2022 PA emessa per mera contabilizzazione;
h) per i motivi sopra esposti, la società opposta chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 1257/2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 11.05.2022, con il quale ingiungeva alla il pagamento di € 12.199,20 in favore della CP_2 [...]
i) con atto di citazione la si opponeva al decreto Controparte_3 CP_2
ingiuntivo predetto;
l) tutto quanto premesso, la società opposta chiedeva: 1) condannare l'opponente per la temerarietà dell'opposizione, nonché al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione in favore del procuratore dell'opposta; 2) in via subordinata, Cont condannarsi l' al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 12.199,20 o della somma maggiore o minore e/o diversa accertanda in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati e maturandi come per legge, dovuti sino al soddisfo;
3) in via sussidiaria e residuale, rigettarsi l'opposizione e, previo accertamento della relativa responsabilità ex art. 2041
c.c. o ex art. 2043 c.c., riconoscere all'opposta l'indennizzo e/o danno pari al valore della somma non remunerata o comunque di quella maggiore o minore accertanda e ritenuta di giustizia.
In data 17.09.2024, il Giudice assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Deve, preliminarmente, esaminarsi la questione di inammissibilità della domanda per essersi formato giudicato sulla domanda.
L'eccezione non può delibarsi, risultando non idoneamente comprovato il passaggio in giudicato della decisione del Tar Campania Napoli nr. 4425/2017. Cont All'uopo, infatti, l a versato in atti – peraltro solo in sede di precisazione delle conclusioni – documento denominato “certificato di passaggio in giudicato”, che consiste, però, nella scansione di un documento privo di firma alcuna (in calce alla dicitura “Il funzionario” vi è uno spazio bianco”) e recante dicitura contraddittoria: vi si legge, infatti, da un canto, che avverso la decisione è stato proposto appello e, al contempo, che non è stato proposto appello.
Va, quindi, esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
L'opponente riteneva sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sul presupposto che le convenzioni stipulate tra e le strutture private fossero contratti di diritto pubblico, CP_4
le cui controversie erano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo. L'eccezione è infondata.
La norma di riferimento è l'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo novellato dall' art. 7 della legge n. 205 del 2000, riletto alla luce della sentenza della sentenza della Corte Costituzionale n.
204 del 2004, che ne ha dichiarato la illegittimità parziale.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, citato, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli”, anziché “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessione di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un servizio pubblico in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore”, nonché ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma
2.
La presente controversia, avendo ad oggetto l'accertamento non dell'esistenza o del contenuto del rapporto concessorio, ma solo dell'effettiva debenza di ulteriori somme, rispetto ai corrispettivi
Cont già erogati dall' per il triennio 2010-2012, non versate dalla convenuta in applicazione (considerata illegittima dall'attrice) dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006, non coinvolge una verifica dell'azione autoritativa della p.a. sul rapporto sottostante o l'esercizio dei poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi.
Ne deriva che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 80/1998 (come modificato dall'art. 7 della legge 205/2000), la controversia non è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, ma alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr., ordinanza cass. sez. un., 27.3.2008, n. 7946; sentenza cass. sez. un.,
24.3.2005, n. 6330).
L'eccezione di difetto di giurisdizione va, quindi, rigettata.
La convenuta ha poi eccepito la prescrizione della pretesa creditoria vantata da controparte per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.
Anche tale eccezione non merita accoglimento.
Invero, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. n. 30546/17, che ha ritenuto soggetto a Cont prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile;
conforme, in ordine al principio affermato, Cass. n.
26161/06).
Nel caso di specie, se è vero che la rendicontazione e la remunerazione delle prestazioni
Cont sanitarie da parte dell' deve avvenire “periodicamente” (con termini e modalità previste dagli accordi contrattuali), non è altrettanto vero che tali remunerazioni costituiscano necessariamente un'obbligazione periodica o di durata (ossia caratterizzata dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo), ben potendo le stesse non essere proprio versate se, per mera ipotesi, la struttura privata accreditata non erogasse prestazioni sanitarie. La periodicità, cioè, non è imposta dalla natura del rapporto contrattuale, ma solo da esigenze di rendiconto, sicchè trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale, la quale risulta interrotta, nel caso in esame, dalla proposizione, nel 2018, della domanda introduttiva del presente giudizio.
Entrando nel merito della controversia, rileva il Tribunale che il principio di non applicabilità della decurtazione di cui all'art. 1, co. 796 lett. O) 1L. 296/2006 riposi, allo stato, su copiosa giurisprudenza.
Da ultimo, lo stesso Consiglio di Stato (sentenza del 29.09.21) ha ribadito di aderire a tale opzione interpretativa, posto che la disposizione di cui all'art 1 comma 796 lett..o) della Legge 296/2006, attraverso il senso letterale delle parole impiegate e le esplicitate intenzioni del Legislatore, non lascia alcun dubbio sul fatto che “la pratica dello sconto sia stata introdotta per il triennio 2007 – 2009, e, limitatamente ad esso, al fine di
“garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il visto triennio. La Corte Costituzionale, con la richiamata decisione n.
94/2009, ha escluso – come accennato - l'illegittimità costituzionale della disposizione per lesione della libertà di iniziativa economica riconoscendone peraltro l'efficacia transitoria, limitata al triennio 2007/2009. Ciò è stato anche riaffermato dalla Corte di Cassazione,
(sez. III, con sentenza n.10582 del 4/5/2018), e da questa Sezione del Consiglio di Stato
(sent. 10/08/2018, n.4902), che ha ribadito la vigenza della disposizione per il solo triennio 2007/2009, sia perché non compresa fra le “disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” che, con decreto legge n. 248/2007, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono state oggetto di proroga, sia perché l'articolo 79 del d.l. n.
112/2008, convertito in legge n. 133/08, disponendo, come già prima il d.l. n. 248/2007,
l'adeguamento delle "tariffe" nel rispetto del principio di efficienza ed economicità nell'uso delle risorse, secondo i costi standard delle prestazioni ", ha dimostrato l'intenzione del legislatore di superare definitivamente la disciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria introdotta dall'art. 1 comma 796 lett. o) della l. n. 296/2006.
Risulta evidente, anche alla luce dei precedenti in termini sopra richiamati, dunque, il carattere "transitorio" dell'articolo 1, comma 796, lettera o), e l'efficacia "temporalmente limitata" degli sconti imposti (Corte Cost., 2 aprile 2009, n. 94) che, in ogni caso, non sembra poter ragionevolmente superare il termine del 31 dicembre 2008, previsto dal decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in 1. 28 febbraio 2008, n. 31. Tale conclusione è, poi, stata avallata anche dalla vista giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. III civ., n. 10582/2018) che ha ritenuto pienamente legittima la vista normativa statale. Che il dato temporale rivesta carattere decisivo è confermato anche su piano normativo, là dove come la giurisprudenza stessa ha avuto modo di evidenziare: le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, ciò anche in quanto ….il decreto legge n.
248/2007, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disciplinato la "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", senza peraltro prorogare la disposizione sullo sconto forfettario previsto con la legge finanziaria del 2006. Ed ancora…, con l'articolo 79 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/08, il legislatore ha voluto garantire l'efficienza, l'economicità e l'appropriatezza del Sistema sanitario nazionale, disponendo l'obbligo di adeguamento delle tariffe, confermando così - come chiarito anche di recente dalla Sezione (Cons. Stato, sez.
III, 1 febbraio 2017, n. 439), l'intento di superare in via definitiva la disciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria, “in quanto inadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 97 Cost., a tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost., ed ha quindi previsto che "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011" debba necessariamente avvenire "nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse. Alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche è possibile dunque concludere che con riguardo all'anno in questione (2010) non sussistono - diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice - i presupposti per l'applicazione dello sconto forfettario”.
Va, dunque, escluso che lo sconto in questione possa ritenersi legittimamente applicato oltre il limite temporale del triennio 2007 – 2009.
Va, ora affrontata la questione della dedotta accettazione, con la stipula dei contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 tra le parti per gli anni successivi, dei vincoli disposti dalle disposizioni commissariali sicché, in sostanza, il richiamo agli sconti di legge contenuto nell'art. 5 dei contratti non andrebbe considerato alla stregua di un rinvio mobile ad un elemento normativo esterno, partecipando piuttosto della natura di rinvio fisso o statico.
Giova rammentare, in proposito, che secondo la Corte di legittimità (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 04/02/2004, (ud. 23/09/2003, dep.04/02/2004), n. 2111), in caso di negozio per relationem, cioè quella figura di negozio nel quale le parti fanno riferimento, per la determinazione di una porzione del contenuto negoziale, ad elemento esterno che può consistere tanto in un atto normativo o in un atto amministrativo (avente o meno natura di provvedimento), quanto in un atto di autonomia privata posto in essere dalle stesse parti o da un terzo, vi è il problema del perché le parti hanno fatto riferimento ad una fonte esterna, qualora non si tratti di clausola inserita per legge nel contratto, e in che modo si attua tale integrazione ab extra del contenuto precettivo della dichiarazione volitiva negoziale (relatio in senso sostanziale).
Ed, in effetti, mediante la relatio le parti possono effettuare un rinvio fisso o un rinvio mobile alla norma richiamata. Nel primo caso il contenuto della norma (lì ed allora esistente) viene recepito nel contenuto del negozio, divenendone elemento integrante, stabile e costante;
il che importa che, avendo il contenuto della norma richiamata lo stesso valore negoziale delle altre clausole direttamente formulate dalle parti, le vicende della medesima norma, successive alla conclusione del negozio, non spiegano alcuna influenza sul contenuto di quest'ultimo, salvo che le parti - con una successiva manifestazione, eventualmente anche tacita, di volontà - non intendano tenerne conto, con effetto dal momento della nuova dichiarazione negoziale, per modificare il contenuto del negozio da esse concluso. Nel secondo caso la norma, pur chiamata ad integrare le determinazioni delle parti, resta tale, esposta alle vicende modificative ed estintive che accompagnano tutte le norme: essa è bensì necessaria alla completezza del negozio, ma non perde la propria qualità originaria e conserva il suo valore legislativo. Il rinvio fisso determina una volta per sempre il contenuto del negozio ed è invulnerabile: il testo della norma (potrebbe meglio dirsi: quel testo linguistico utilizzato dal legislatore) entra definitivamente nel negozio, dimentico dell'origine e dell'antica qualità. Il rinvio mobile introduce una nota di fluidità e variabilità: le vicende specifiche della fonte esterna determinano variazioni del testo negoziale, che andrà di volta in volta ricomposto e ricostruito. E nulla esclude che, modificata o estinta la fonte esterna, il negozio si riveli incompleto o lacunoso, invalido o inefficace.
Secondo la Corte, in particolare, non v'è dubbio che stabilire se si è in presenza di un rinvio mobile o fisso attiene all'interpretazione del negozio e, dunque, ad un giudizio ricostruttivo riservato al giudice di merito e solo entro dati limiti sindacabile in sede di legittimità.
Spetta all'interprete, qualora le parti si restringano al semplice richiamo della fonte esterna, senza precisare se essa è assunta come dato costante e invariabile o come dato mutevole, esposto alle vicende del suo proprio ordine, qualificare il rinvio come fisso o mobile. Tenendo presente che il rinvio mobile presuppone una "volontà" non definitiva delle parti, le quali amerebbero correre il rischio di un testo fluido e variabile;
sicché il rinvio mobile esige anche il riferimento alle variazioni successive della fonte esterna e, dunque, non può ritenersi compreso nel semplice richiamo di essa. Conseguentemente per l'adozione del rinvio mobile occorre una chiara ed esplicita scelte delle parti. In mancanza la relatio non può andare al di là della fonte data (lì ed allora esistente).
Il Tribunale non ignora che parte della giurisprudenza di merito ha aderito alla tesi della natura di rinvio statico o fisso della richiamata clausola di cui ai contratti ex art. 8 Co quinquies stipulati tra le e gli enti accreditati.
Secondo Trib bari 1645/2021, invero, nessuna regola giuridica generale o norma specifica o principio giurisprudenziale preclude alle parti di regolare contrattualmente il rapporto mediante il rinvio ad una normativa, che, a prescindere dalla cessata vigenza, viene recepita e trasfusa in contratto quale specifica volontà negoziale delle parti stipulanti.
D'altro canto, la pretesa sostituzione delle tariffe "decurtate" con quelle "ordinarie" previste ex art. 8 sexies D.Lgs n. 502/1992 non potrebbe in ogni caso operare, atteso che quest'ultima disciplina, lungi dall'imporre un tariffario predeterminato e immutabile, attribuisce alle Regioni – ancorché nel rispetto di taluni parametri – la definizione discrezionale del quantum da corrispondere per ogni prestazione ottenuta.
Secondo Corte appello Bari, sez. II, 24/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep.24/03/2021), n. 579 deve tenersi sempre conto della “efficacia vincolante tra le parti delle convenzioni inter partes stipulate , perché le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, hanno inteso recepire il contenuto dell'art. 1, comma 769, lett. o) della l. 296/06, applicando uno sconto delle tariffe nella stessa misura (20%) prevista da quella norma, indipendentemente dalla perdurante efficacia temporale della stessa.
Ma è proprio sulla scorta degli indici ermeneutici indicati dalla Suprema Corte in tema di individuazione del rinvio mobile e di sua distinzione da quello statico, che si rinvengono argomenti idonei a sostenere che quello di cui all'art. 5 del contratto 8 quinquies è un rinvio
“statico” solo nella parte in cui l'ammontare dello sconto di cui alla legge 296/06 è inglobato nel computo del limite di spesa di cui all'art. 4; qui, infatti, si rinviene un'espressa precisazione in ordine alla insensibilità del limite di spesa rispetto ad eventuali modifiche che interessino la normativa che dispone lo sconto.
Precisazione che, invece, manca del tutto allorché, all'art. 5 n. 1, i criteri per l calcolo delle remunerazioni delle prestazioni vengono legati agli sconti di legge, senza alcuna similare esclusione di ricadute derivanti da sopravvenute modifiche normative. Non si comprende, dunque, in termini logici, per quale motivo l'utilizzo della locuzione “anche in caso di ..riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/2006” sia stato utilizzato solo con riguardo al limite di spesa, se non alla luce del fatto che quello di cui all'at. 5.1 è un rinvio mobile e quello di cui all'art. 5.2 è un rinvio fisso.
Può quindi escludersi che con gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti in relazione al periodo oggetto di causa l'attrice abbia voluto pattiziamente accettare l'applicazione dello sconto tariffario.
La pretesa creditoria di parte attrice è, dunque, fondata, e si basa, fondata sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia i contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati con l' per gli anni di riferimento, e la non contestazione da parte CP_2
Cont dell' della correttezza dell'importo richiesto a titolo di residuo pagamento delle somme trattenute a titolo di sconto (ammontanti, secondo il Laboratorio opposto, ad € 148.136,07, indebitamente decurtato per i periodi 2010, 2011, 2012 e gennaio 2013).
Avverso la correttezza di tale calcolo, infatti, la convenuta non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul piano prettamente contabile.
Cont Infine, non può neppure condividersi l'eccezione dell' convenuta secondo cui le somme decurtate a titolo di sconto non potrebbero essere riconosciute per l'esistenza del limite finanziario costituito dal tetto di spesa. Cont Orbene, nel caso di specie va osservato che l' - deducendo il superamento del tetto di spesa fissato per l'anno in questione - ha in sostanza eccepito una circostanza impeditiva dell'esigibilità del credito, che, essendo stata opposta per paralizzare il titolo concessorio addotto dalla controparte a fondamento della pretesa avanzata, avrebbe dovuto essere provata dalla parte eccipiente ex art. 2697 c.c.
Il principio della vicinitas della prova induce, a maggior ragione, a collocare il superamento del
Cont tetto di spesa sempre nell'onere probatorio dell' poiché tale requisito costituisce l'espressione dell'allocazione delle risorse economiche destinate al comparto sanitario, e cioè il limite di spesa sostenibile da parte dell'amministrazione sanitaria, cui consegue la non remunerabilità di prestazioni esorbitanti dal tetto di spesa.
Cont In altri termini, l' opponente avrebbe dovuto provare che il credito per cui si agiva riguardava
Cont prestazioni che eccedevano il limite già liquidato alla convenzionata. In sostanza, l' avrebbe dovuto dimostrare, con congrua documentazione (non apparendo sufficiente, al riguardo, la produzione della comunicazione all'opposta, vista la sua natura di atto unilaterale e di parte), di aver già rimborsato tutte le prestazioni liquidabili all'opposta nel periodo di riferimento fino a concorrenza del tetto di spesa riconosciuto. Ma tale prova è mancata radicalmente.
L' invoca un presunto superamento del tetto di spesa senza individuare il tetto di CP_2
riferimento e documentarlo.
In altri termini solleva un'eccezione e sottraendosi al relativo adempimento probatorio ad essa collegato (cfr. Tribunale Civile di Roma - Sentenza n. 1450/2014 "il tema dello sforamento del tetto di spesa non può costituire oggetto dell'onere di prova dell'attrice sull'assunto che "non spetta infatti a quest'ultima l'onere di provare di non aver superato (così in particolare per la struttura cedente in rapporto di accreditamento) il budget di spesa annuale per la relativa branca di specialistica ed il non assoggettamento della stessa a regressioni tariffarie. È onere piuttosto della parte debitrice quello di eccepire puntualmente l'esistenza del budget e delle connesse regressioni tariffarie, costituendo le indicate circostanze eccezioni impeditive o modificative dell'avversa pretesa creditoria rientranti, come tali, nell'onere di prova della parte debitrice ai sensi della generale disciplina di cui all'art. 1218 c.c."; - sentenza n. 203/2016 della Corte
Costituzionale "Passando poi all'eccezione di mancata prova in ordine al diritto fatto valere, è appena il caso di dire che la previsione della "riduzione" dei volumi di "acquisto" consente di considerare riferito l'ambito di operatività della riduzione stessa alle prestazioni ancora da erogare, che saranno conseguentemente ridotte, e non alle prestazioni già erogate, per le quali soltanto si potrebbe parlare propriamente di retroattività. Una volta erogata nei limiti dei tetti di spesa determinati nel contratto, infatti, la prestazione fa sorgere l'obbligazione del SSN di corrispondere il prezzo concordato. E un intervento retroattivo sull'obbligazione è escluso dal fatto che la previsione parla appunto di "riduzione" (riferendola ai volumi di acquisto) e non di
"estinzione" - eventualmente parziale - ex lege, come sarebbe stato necessario, se essa avesse inteso incidere anche sulle obbligazioni già sorte").
In definitiva, non apparendo l'eccezione sollevata dalla convenuta fondata, deve ritenersi sussistente il diritto dell'attrice al pagamento dei corrispettivi richiesti a titolo di sconto indebitamente applicato per le annualità di riferimento.
Nulla osta, peraltro, nel caso di specie, all'applicabilità degli interessi moratori di cui al D.Lgs
231/2002, per le considerazioni che seguono.
In primo luogo, va osservato che il concetto di transazione commerciale richiamato dal d.lgs.
Cont 231/02 è molto ampio tale da ricomprendere anche i rapporti tra e strutture sanitarie provvisoriamente accreditate che, ancorchè sorti per soddisfare specifiche finalità di interesse generale e riconducibili nel novero dei provvedimenti concessori, prevedono pur sempre uno scambio tra la prestazione del servizio a carico della struttura ed il corrispettivo, rectius costo
Cont rimborsabile, a carico dell'
Né l'applicazione del D.Lgs. 231/2002 è preclusa dalla norma transitoria di cui all'art. 11, comma 1, del medesimo decreto, secondo cui la nuova disciplina non opera per i contratti conclusi prima dell'8.8.2002, in quanto trattandosi di rapporti di durata, per molti aspetti sovrapponibili allo schema della somministrazione, che si connotano per l'unitaria funzione giuridica, scandita da una pluralità di atti esecutivi che conservano una loro specifica autonomia ed identità, può riconoscersi ad essi la diretta applicabilità della disciplina di cui al D.lgs. 231 del
2002 per le prestazioni rese dalle strutture sanitarie a far data dall'8 agosto 2002 (l'art. 11, comma 1, D. L.vo 231/2002 prevede che le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002).
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, l' va condannata al pagamento, CP_2
in favore della società attrice, della somma complessiva di € 148.136,07.
Per quanto attiene agli accessori sulla sorte capitale, l'applicabilità, nel caso di specie, degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 discende dall'ormai consolidato orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella “transazione commerciale” di cui all'art. 2, co. 1, lett. a, del citato decreto legislativo) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass. n. 25924/19; Cass. n. 17665/19, la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del nell'anno 2006; Cass. n. 20391/16). Parte_2
Poiché tale condizione sussiste nel caso in esame, alla luce degli accordi contrattuali prodotti dalla società attrice in relazione alle annualità 2010-2011-2012, cui si riferiscono le prestazioni sanitarie oggetto di causa, ne consegue che sulla somma predetta vanno applicati gli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif.
Conseguentemente a quanto affermato, dunque, la domanda proposta dalla parte opponente va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo n. 1257/2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 11.05.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. Esse spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/22, tenendo conto del valore della causa e dei parametri medi per tutte le voci, fuorché per la fase istruttoria da liquidarsi ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda così decide:
1) Rigetta la domanda della parte opponente e conferma il decreto ingiuntivo n. 1257/2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 11.05.2022 per l'importo di € 12.199,20;
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in € 4.237,00, in favore CP_2 dell'avv. Rosario Pesca, per competenze avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Salerno, 07.03.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 5369/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1257/2022, emesso in data 11.05.2022 dal Tribunale di Salerno
TRA
, (C.F./P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., Dr. , domiciliato per la carica in Controparte_1
, alla via Nizza n. 146, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti-Atto per Pt_1
Notaio Rep.n. 26327 del 02.02.2018 – dall'avv. Lucia Fiorillo (C.F. Persona_1
), con il quale è elettivamente domiciliata in presso la Funzione C.F._1 Pt_1
Affari Legali dell' , in v. Nizza n. 146 CP_2 Pt_1
OPPONENTE
E
(P.I. ) con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Castel San Giorgio (SA) alla Via Guerrasio n. 128, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso monitorio n. 4004/2022
R.G., rilasciata su foglio separato allegato al fascicolo telematico, dall'avv. Rosario Pesca (C.F.
) con il quale elegge domicilio presso il suo studio in alla Piazza CodiceFiscale_2 Pt_1
XXIV Maggio n. 21
OPPOSTA
Conclusioni: all'udienza del 17.09.2924 le parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1257/2022, emesso in data
11.05.2022 dal Tribunale di Salerno, ritualmente notificato, l' conveniva in giudizio CP_2 la ed esponeva: a) con decreto ingiuntivo n. Controparte_3
1257/2022, emesso in data 11.05.2022, notificato in data 11.05.2022, il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla società opposta, ingiungeva all' di pagare in CP_2
favore della medesima la complessiva somma di € 12.199,20 oltre interessi moratori, nonché spese e competenza della procedura monitoria, pari a quanto asseritamente dovuta per effetto della illegittima applicazione dello “sconto” ai sensi della L. n. 296/2006 art. 1 comma 796 lett.
o) per i mesi di gennaio e febbraio 2013; b) la società opponente citava a comparire la società opposta dinanzi al Tribunale di Salerno, all'udienza del 23.11.2022, chiedendo: 1) in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giurisdizione del G.A.;
2) accogliere l'opposizione e, per l'effetto, accertata l'infondatezza della pretesa creditoria, revocare il decreto ingiuntivo n. 1257/2022; 3) condannare l'opposta alle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.10.2022, si costituiva in giudizio la impugnando e contestando integralmente quanto Controparte_3 dedotto da parte opponente, ed esponeva: a) in forza di contratto con l' Parte_1
, la società opposta, nell'anno 2013, eseguiva prestazioni sanitarie per le quali emetteva,
[...] per l'importo come determinato negli esiti di controllo del servizio informativo della
[...]
, sulla mensilità di gennaio 2013 la fattura n. 1 dell'08.02.2013 di € 38.467,27 e sulla CP_2 mensilità di febbraio 2013 la fattura n. 2 del 05.03.2013 di € 29.986,44; b) sulle mensilità indicato, l'opposta risultava essere creditore di € 6.747,26 sulla mensilità di gennaio 2013 e di €
5.451,94 sulla mensilità di febbraio 2013, per n totale di € 12.199,20, quale importo impropriamente trattenuto in fattura come indicato negli esiti di controllo dall' a CP_2
titolo di sconto ex L. 296/2006; c) sul punto, la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n.
10582 del 04.05.2018 chiariva ed affermava il principio di diritto per il quale la norma sullo sconto delle tariffe di cui alla L. 296/2006 aveva un limite temporale di validità ed efficacia, precisando che la stessa non poteva trovare applicazione per gli anni dal 2010 in poi, essendo la sua efficacia limitata al suo periodo di vigenza triennale 2007-2009; d) il contratto per l'anno
2013, all'art. 7, stabiliva le modalità di pagamento, per cui l' doveva corrispondere CP_2
per le prestazioni erogate mensilmente il pagamento di un acconto pari all'85% entro 90 giorni dal mese di riferimento, mentre il saldo nelle seguenti quattro tranche: 1) 31 luglio per la fatturazione del I trimestre;
2) 31 ottobre per la fatturazione del II trimestre;
3) 31 gennaio dell'anno successivo per la fatturazione del III trimestre;
4) 30 aprile dell'anno successivo per la fatturazione del IV trimestre;
e) in ragione di quanto stabilito dal contratto e considerati i limiti di legge previsti anche ai sensi del D. Lgs. 231/2002, il pagamento di quanto dovuto per le prestazioni erogate nei mesi di gennaio e febbraio comunque sarebbe dovuto avvenire non oltre il
Cont 31 luglio 2013; f) su formale istanza, l' comunicava copia degli esiti di controllo dal che si evinceva l'esatto importo trattenuto;
g) il credito risultava essere certo, liquido ed esigibile nonché fondato sulla prova scritta del contratto per l'anno 2013, delle fatture n. 1 e n. 2 del 2013, Cont nonché dagli esiti di controllo oltre alla fattura n. 6/2022 PA emessa per mera contabilizzazione;
h) per i motivi sopra esposti, la società opposta chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 1257/2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 11.05.2022, con il quale ingiungeva alla il pagamento di € 12.199,20 in favore della CP_2 [...]
i) con atto di citazione la si opponeva al decreto Controparte_3 CP_2
ingiuntivo predetto;
l) tutto quanto premesso, la società opposta chiedeva: 1) condannare l'opponente per la temerarietà dell'opposizione, nonché al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione in favore del procuratore dell'opposta; 2) in via subordinata, Cont condannarsi l' al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 12.199,20 o della somma maggiore o minore e/o diversa accertanda in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati e maturandi come per legge, dovuti sino al soddisfo;
3) in via sussidiaria e residuale, rigettarsi l'opposizione e, previo accertamento della relativa responsabilità ex art. 2041
c.c. o ex art. 2043 c.c., riconoscere all'opposta l'indennizzo e/o danno pari al valore della somma non remunerata o comunque di quella maggiore o minore accertanda e ritenuta di giustizia.
In data 17.09.2024, il Giudice assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Deve, preliminarmente, esaminarsi la questione di inammissibilità della domanda per essersi formato giudicato sulla domanda.
L'eccezione non può delibarsi, risultando non idoneamente comprovato il passaggio in giudicato della decisione del Tar Campania Napoli nr. 4425/2017. Cont All'uopo, infatti, l a versato in atti – peraltro solo in sede di precisazione delle conclusioni – documento denominato “certificato di passaggio in giudicato”, che consiste, però, nella scansione di un documento privo di firma alcuna (in calce alla dicitura “Il funzionario” vi è uno spazio bianco”) e recante dicitura contraddittoria: vi si legge, infatti, da un canto, che avverso la decisione è stato proposto appello e, al contempo, che non è stato proposto appello.
Va, quindi, esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
L'opponente riteneva sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sul presupposto che le convenzioni stipulate tra e le strutture private fossero contratti di diritto pubblico, CP_4
le cui controversie erano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo. L'eccezione è infondata.
La norma di riferimento è l'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo novellato dall' art. 7 della legge n. 205 del 2000, riletto alla luce della sentenza della sentenza della Corte Costituzionale n.
204 del 2004, che ne ha dichiarato la illegittimità parziale.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, citato, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli”, anziché “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessione di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un servizio pubblico in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore”, nonché ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma
2.
La presente controversia, avendo ad oggetto l'accertamento non dell'esistenza o del contenuto del rapporto concessorio, ma solo dell'effettiva debenza di ulteriori somme, rispetto ai corrispettivi
Cont già erogati dall' per il triennio 2010-2012, non versate dalla convenuta in applicazione (considerata illegittima dall'attrice) dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006, non coinvolge una verifica dell'azione autoritativa della p.a. sul rapporto sottostante o l'esercizio dei poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi.
Ne deriva che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004, con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 80/1998 (come modificato dall'art. 7 della legge 205/2000), la controversia non è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, ma alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr., ordinanza cass. sez. un., 27.3.2008, n. 7946; sentenza cass. sez. un.,
24.3.2005, n. 6330).
L'eccezione di difetto di giurisdizione va, quindi, rigettata.
La convenuta ha poi eccepito la prescrizione della pretesa creditoria vantata da controparte per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.
Anche tale eccezione non merita accoglimento.
Invero, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. n. 30546/17, che ha ritenuto soggetto a Cont prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile;
conforme, in ordine al principio affermato, Cass. n.
26161/06).
Nel caso di specie, se è vero che la rendicontazione e la remunerazione delle prestazioni
Cont sanitarie da parte dell' deve avvenire “periodicamente” (con termini e modalità previste dagli accordi contrattuali), non è altrettanto vero che tali remunerazioni costituiscano necessariamente un'obbligazione periodica o di durata (ossia caratterizzata dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo), ben potendo le stesse non essere proprio versate se, per mera ipotesi, la struttura privata accreditata non erogasse prestazioni sanitarie. La periodicità, cioè, non è imposta dalla natura del rapporto contrattuale, ma solo da esigenze di rendiconto, sicchè trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale, la quale risulta interrotta, nel caso in esame, dalla proposizione, nel 2018, della domanda introduttiva del presente giudizio.
Entrando nel merito della controversia, rileva il Tribunale che il principio di non applicabilità della decurtazione di cui all'art. 1, co. 796 lett. O) 1L. 296/2006 riposi, allo stato, su copiosa giurisprudenza.
Da ultimo, lo stesso Consiglio di Stato (sentenza del 29.09.21) ha ribadito di aderire a tale opzione interpretativa, posto che la disposizione di cui all'art 1 comma 796 lett..o) della Legge 296/2006, attraverso il senso letterale delle parole impiegate e le esplicitate intenzioni del Legislatore, non lascia alcun dubbio sul fatto che “la pratica dello sconto sia stata introdotta per il triennio 2007 – 2009, e, limitatamente ad esso, al fine di
“garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il visto triennio. La Corte Costituzionale, con la richiamata decisione n.
94/2009, ha escluso – come accennato - l'illegittimità costituzionale della disposizione per lesione della libertà di iniziativa economica riconoscendone peraltro l'efficacia transitoria, limitata al triennio 2007/2009. Ciò è stato anche riaffermato dalla Corte di Cassazione,
(sez. III, con sentenza n.10582 del 4/5/2018), e da questa Sezione del Consiglio di Stato
(sent. 10/08/2018, n.4902), che ha ribadito la vigenza della disposizione per il solo triennio 2007/2009, sia perché non compresa fra le “disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” che, con decreto legge n. 248/2007, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono state oggetto di proroga, sia perché l'articolo 79 del d.l. n.
112/2008, convertito in legge n. 133/08, disponendo, come già prima il d.l. n. 248/2007,
l'adeguamento delle "tariffe" nel rispetto del principio di efficienza ed economicità nell'uso delle risorse, secondo i costi standard delle prestazioni ", ha dimostrato l'intenzione del legislatore di superare definitivamente la disciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria introdotta dall'art. 1 comma 796 lett. o) della l. n. 296/2006.
Risulta evidente, anche alla luce dei precedenti in termini sopra richiamati, dunque, il carattere "transitorio" dell'articolo 1, comma 796, lettera o), e l'efficacia "temporalmente limitata" degli sconti imposti (Corte Cost., 2 aprile 2009, n. 94) che, in ogni caso, non sembra poter ragionevolmente superare il termine del 31 dicembre 2008, previsto dal decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in 1. 28 febbraio 2008, n. 31. Tale conclusione è, poi, stata avallata anche dalla vista giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. III civ., n. 10582/2018) che ha ritenuto pienamente legittima la vista normativa statale. Che il dato temporale rivesta carattere decisivo è confermato anche su piano normativo, là dove come la giurisprudenza stessa ha avuto modo di evidenziare: le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, ciò anche in quanto ….il decreto legge n.
248/2007, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disciplinato la "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", senza peraltro prorogare la disposizione sullo sconto forfettario previsto con la legge finanziaria del 2006. Ed ancora…, con l'articolo 79 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/08, il legislatore ha voluto garantire l'efficienza, l'economicità e l'appropriatezza del Sistema sanitario nazionale, disponendo l'obbligo di adeguamento delle tariffe, confermando così - come chiarito anche di recente dalla Sezione (Cons. Stato, sez.
III, 1 febbraio 2017, n. 439), l'intento di superare in via definitiva la disciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria, “in quanto inadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 97 Cost., a tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost., ed ha quindi previsto che "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011" debba necessariamente avvenire "nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse. Alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche è possibile dunque concludere che con riguardo all'anno in questione (2010) non sussistono - diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice - i presupposti per l'applicazione dello sconto forfettario”.
Va, dunque, escluso che lo sconto in questione possa ritenersi legittimamente applicato oltre il limite temporale del triennio 2007 – 2009.
Va, ora affrontata la questione della dedotta accettazione, con la stipula dei contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 tra le parti per gli anni successivi, dei vincoli disposti dalle disposizioni commissariali sicché, in sostanza, il richiamo agli sconti di legge contenuto nell'art. 5 dei contratti non andrebbe considerato alla stregua di un rinvio mobile ad un elemento normativo esterno, partecipando piuttosto della natura di rinvio fisso o statico.
Giova rammentare, in proposito, che secondo la Corte di legittimità (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 04/02/2004, (ud. 23/09/2003, dep.04/02/2004), n. 2111), in caso di negozio per relationem, cioè quella figura di negozio nel quale le parti fanno riferimento, per la determinazione di una porzione del contenuto negoziale, ad elemento esterno che può consistere tanto in un atto normativo o in un atto amministrativo (avente o meno natura di provvedimento), quanto in un atto di autonomia privata posto in essere dalle stesse parti o da un terzo, vi è il problema del perché le parti hanno fatto riferimento ad una fonte esterna, qualora non si tratti di clausola inserita per legge nel contratto, e in che modo si attua tale integrazione ab extra del contenuto precettivo della dichiarazione volitiva negoziale (relatio in senso sostanziale).
Ed, in effetti, mediante la relatio le parti possono effettuare un rinvio fisso o un rinvio mobile alla norma richiamata. Nel primo caso il contenuto della norma (lì ed allora esistente) viene recepito nel contenuto del negozio, divenendone elemento integrante, stabile e costante;
il che importa che, avendo il contenuto della norma richiamata lo stesso valore negoziale delle altre clausole direttamente formulate dalle parti, le vicende della medesima norma, successive alla conclusione del negozio, non spiegano alcuna influenza sul contenuto di quest'ultimo, salvo che le parti - con una successiva manifestazione, eventualmente anche tacita, di volontà - non intendano tenerne conto, con effetto dal momento della nuova dichiarazione negoziale, per modificare il contenuto del negozio da esse concluso. Nel secondo caso la norma, pur chiamata ad integrare le determinazioni delle parti, resta tale, esposta alle vicende modificative ed estintive che accompagnano tutte le norme: essa è bensì necessaria alla completezza del negozio, ma non perde la propria qualità originaria e conserva il suo valore legislativo. Il rinvio fisso determina una volta per sempre il contenuto del negozio ed è invulnerabile: il testo della norma (potrebbe meglio dirsi: quel testo linguistico utilizzato dal legislatore) entra definitivamente nel negozio, dimentico dell'origine e dell'antica qualità. Il rinvio mobile introduce una nota di fluidità e variabilità: le vicende specifiche della fonte esterna determinano variazioni del testo negoziale, che andrà di volta in volta ricomposto e ricostruito. E nulla esclude che, modificata o estinta la fonte esterna, il negozio si riveli incompleto o lacunoso, invalido o inefficace.
Secondo la Corte, in particolare, non v'è dubbio che stabilire se si è in presenza di un rinvio mobile o fisso attiene all'interpretazione del negozio e, dunque, ad un giudizio ricostruttivo riservato al giudice di merito e solo entro dati limiti sindacabile in sede di legittimità.
Spetta all'interprete, qualora le parti si restringano al semplice richiamo della fonte esterna, senza precisare se essa è assunta come dato costante e invariabile o come dato mutevole, esposto alle vicende del suo proprio ordine, qualificare il rinvio come fisso o mobile. Tenendo presente che il rinvio mobile presuppone una "volontà" non definitiva delle parti, le quali amerebbero correre il rischio di un testo fluido e variabile;
sicché il rinvio mobile esige anche il riferimento alle variazioni successive della fonte esterna e, dunque, non può ritenersi compreso nel semplice richiamo di essa. Conseguentemente per l'adozione del rinvio mobile occorre una chiara ed esplicita scelte delle parti. In mancanza la relatio non può andare al di là della fonte data (lì ed allora esistente).
Il Tribunale non ignora che parte della giurisprudenza di merito ha aderito alla tesi della natura di rinvio statico o fisso della richiamata clausola di cui ai contratti ex art. 8 Co quinquies stipulati tra le e gli enti accreditati.
Secondo Trib bari 1645/2021, invero, nessuna regola giuridica generale o norma specifica o principio giurisprudenziale preclude alle parti di regolare contrattualmente il rapporto mediante il rinvio ad una normativa, che, a prescindere dalla cessata vigenza, viene recepita e trasfusa in contratto quale specifica volontà negoziale delle parti stipulanti.
D'altro canto, la pretesa sostituzione delle tariffe "decurtate" con quelle "ordinarie" previste ex art. 8 sexies D.Lgs n. 502/1992 non potrebbe in ogni caso operare, atteso che quest'ultima disciplina, lungi dall'imporre un tariffario predeterminato e immutabile, attribuisce alle Regioni – ancorché nel rispetto di taluni parametri – la definizione discrezionale del quantum da corrispondere per ogni prestazione ottenuta.
Secondo Corte appello Bari, sez. II, 24/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep.24/03/2021), n. 579 deve tenersi sempre conto della “efficacia vincolante tra le parti delle convenzioni inter partes stipulate , perché le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, hanno inteso recepire il contenuto dell'art. 1, comma 769, lett. o) della l. 296/06, applicando uno sconto delle tariffe nella stessa misura (20%) prevista da quella norma, indipendentemente dalla perdurante efficacia temporale della stessa.
Ma è proprio sulla scorta degli indici ermeneutici indicati dalla Suprema Corte in tema di individuazione del rinvio mobile e di sua distinzione da quello statico, che si rinvengono argomenti idonei a sostenere che quello di cui all'art. 5 del contratto 8 quinquies è un rinvio
“statico” solo nella parte in cui l'ammontare dello sconto di cui alla legge 296/06 è inglobato nel computo del limite di spesa di cui all'art. 4; qui, infatti, si rinviene un'espressa precisazione in ordine alla insensibilità del limite di spesa rispetto ad eventuali modifiche che interessino la normativa che dispone lo sconto.
Precisazione che, invece, manca del tutto allorché, all'art. 5 n. 1, i criteri per l calcolo delle remunerazioni delle prestazioni vengono legati agli sconti di legge, senza alcuna similare esclusione di ricadute derivanti da sopravvenute modifiche normative. Non si comprende, dunque, in termini logici, per quale motivo l'utilizzo della locuzione “anche in caso di ..riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/2006” sia stato utilizzato solo con riguardo al limite di spesa, se non alla luce del fatto che quello di cui all'at. 5.1 è un rinvio mobile e quello di cui all'art. 5.2 è un rinvio fisso.
Può quindi escludersi che con gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti in relazione al periodo oggetto di causa l'attrice abbia voluto pattiziamente accettare l'applicazione dello sconto tariffario.
La pretesa creditoria di parte attrice è, dunque, fondata, e si basa, fondata sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia i contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati con l' per gli anni di riferimento, e la non contestazione da parte CP_2
Cont dell' della correttezza dell'importo richiesto a titolo di residuo pagamento delle somme trattenute a titolo di sconto (ammontanti, secondo il Laboratorio opposto, ad € 148.136,07, indebitamente decurtato per i periodi 2010, 2011, 2012 e gennaio 2013).
Avverso la correttezza di tale calcolo, infatti, la convenuta non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul piano prettamente contabile.
Cont Infine, non può neppure condividersi l'eccezione dell' convenuta secondo cui le somme decurtate a titolo di sconto non potrebbero essere riconosciute per l'esistenza del limite finanziario costituito dal tetto di spesa. Cont Orbene, nel caso di specie va osservato che l' - deducendo il superamento del tetto di spesa fissato per l'anno in questione - ha in sostanza eccepito una circostanza impeditiva dell'esigibilità del credito, che, essendo stata opposta per paralizzare il titolo concessorio addotto dalla controparte a fondamento della pretesa avanzata, avrebbe dovuto essere provata dalla parte eccipiente ex art. 2697 c.c.
Il principio della vicinitas della prova induce, a maggior ragione, a collocare il superamento del
Cont tetto di spesa sempre nell'onere probatorio dell' poiché tale requisito costituisce l'espressione dell'allocazione delle risorse economiche destinate al comparto sanitario, e cioè il limite di spesa sostenibile da parte dell'amministrazione sanitaria, cui consegue la non remunerabilità di prestazioni esorbitanti dal tetto di spesa.
Cont In altri termini, l' opponente avrebbe dovuto provare che il credito per cui si agiva riguardava
Cont prestazioni che eccedevano il limite già liquidato alla convenzionata. In sostanza, l' avrebbe dovuto dimostrare, con congrua documentazione (non apparendo sufficiente, al riguardo, la produzione della comunicazione all'opposta, vista la sua natura di atto unilaterale e di parte), di aver già rimborsato tutte le prestazioni liquidabili all'opposta nel periodo di riferimento fino a concorrenza del tetto di spesa riconosciuto. Ma tale prova è mancata radicalmente.
L' invoca un presunto superamento del tetto di spesa senza individuare il tetto di CP_2
riferimento e documentarlo.
In altri termini solleva un'eccezione e sottraendosi al relativo adempimento probatorio ad essa collegato (cfr. Tribunale Civile di Roma - Sentenza n. 1450/2014 "il tema dello sforamento del tetto di spesa non può costituire oggetto dell'onere di prova dell'attrice sull'assunto che "non spetta infatti a quest'ultima l'onere di provare di non aver superato (così in particolare per la struttura cedente in rapporto di accreditamento) il budget di spesa annuale per la relativa branca di specialistica ed il non assoggettamento della stessa a regressioni tariffarie. È onere piuttosto della parte debitrice quello di eccepire puntualmente l'esistenza del budget e delle connesse regressioni tariffarie, costituendo le indicate circostanze eccezioni impeditive o modificative dell'avversa pretesa creditoria rientranti, come tali, nell'onere di prova della parte debitrice ai sensi della generale disciplina di cui all'art. 1218 c.c."; - sentenza n. 203/2016 della Corte
Costituzionale "Passando poi all'eccezione di mancata prova in ordine al diritto fatto valere, è appena il caso di dire che la previsione della "riduzione" dei volumi di "acquisto" consente di considerare riferito l'ambito di operatività della riduzione stessa alle prestazioni ancora da erogare, che saranno conseguentemente ridotte, e non alle prestazioni già erogate, per le quali soltanto si potrebbe parlare propriamente di retroattività. Una volta erogata nei limiti dei tetti di spesa determinati nel contratto, infatti, la prestazione fa sorgere l'obbligazione del SSN di corrispondere il prezzo concordato. E un intervento retroattivo sull'obbligazione è escluso dal fatto che la previsione parla appunto di "riduzione" (riferendola ai volumi di acquisto) e non di
"estinzione" - eventualmente parziale - ex lege, come sarebbe stato necessario, se essa avesse inteso incidere anche sulle obbligazioni già sorte").
In definitiva, non apparendo l'eccezione sollevata dalla convenuta fondata, deve ritenersi sussistente il diritto dell'attrice al pagamento dei corrispettivi richiesti a titolo di sconto indebitamente applicato per le annualità di riferimento.
Nulla osta, peraltro, nel caso di specie, all'applicabilità degli interessi moratori di cui al D.Lgs
231/2002, per le considerazioni che seguono.
In primo luogo, va osservato che il concetto di transazione commerciale richiamato dal d.lgs.
Cont 231/02 è molto ampio tale da ricomprendere anche i rapporti tra e strutture sanitarie provvisoriamente accreditate che, ancorchè sorti per soddisfare specifiche finalità di interesse generale e riconducibili nel novero dei provvedimenti concessori, prevedono pur sempre uno scambio tra la prestazione del servizio a carico della struttura ed il corrispettivo, rectius costo
Cont rimborsabile, a carico dell'
Né l'applicazione del D.Lgs. 231/2002 è preclusa dalla norma transitoria di cui all'art. 11, comma 1, del medesimo decreto, secondo cui la nuova disciplina non opera per i contratti conclusi prima dell'8.8.2002, in quanto trattandosi di rapporti di durata, per molti aspetti sovrapponibili allo schema della somministrazione, che si connotano per l'unitaria funzione giuridica, scandita da una pluralità di atti esecutivi che conservano una loro specifica autonomia ed identità, può riconoscersi ad essi la diretta applicabilità della disciplina di cui al D.lgs. 231 del
2002 per le prestazioni rese dalle strutture sanitarie a far data dall'8 agosto 2002 (l'art. 11, comma 1, D. L.vo 231/2002 prevede che le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002).
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, l' va condannata al pagamento, CP_2
in favore della società attrice, della somma complessiva di € 148.136,07.
Per quanto attiene agli accessori sulla sorte capitale, l'applicabilità, nel caso di specie, degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 discende dall'ormai consolidato orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella “transazione commerciale” di cui all'art. 2, co. 1, lett. a, del citato decreto legislativo) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass. n. 25924/19; Cass. n. 17665/19, la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del nell'anno 2006; Cass. n. 20391/16). Parte_2
Poiché tale condizione sussiste nel caso in esame, alla luce degli accordi contrattuali prodotti dalla società attrice in relazione alle annualità 2010-2011-2012, cui si riferiscono le prestazioni sanitarie oggetto di causa, ne consegue che sulla somma predetta vanno applicati gli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif.
Conseguentemente a quanto affermato, dunque, la domanda proposta dalla parte opponente va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo n. 1257/2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 11.05.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. Esse spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/22, tenendo conto del valore della causa e dei parametri medi per tutte le voci, fuorché per la fase istruttoria da liquidarsi ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda così decide:
1) Rigetta la domanda della parte opponente e conferma il decreto ingiuntivo n. 1257/2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 11.05.2022 per l'importo di € 12.199,20;
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in € 4.237,00, in favore CP_2 dell'avv. Rosario Pesca, per competenze avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Salerno, 07.03.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante