Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2019, n. 1203
CASS
Sentenza 14 novembre 2019

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Massime2

Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione può concorrere, quale reato presupposto, con quello di auto-riciclaggio, a condizione che l'impiego dei beni dell'impresa fallita o del loro ricavato in attività a questa estranee avvenga con modalità idonee a renderne obiettivamente difficoltosa l'individuazione dell'origine delittuosa e che non si realizzi attraverso la destinazione al mero utilizzo o godimento personale dell'agente. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, nella quale la Corte ha ritenuto correttamente ravvisato il "fumus" del delitto di auto-riciclaggio, in concorso con quello di bancarotta per distrazione, in una condotta consistita nella "polverizzazione" del patrimonio dell'impresa fallita, reimpiegato nella creazione di diverse società "cloni" intestate a prestanome).

Il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte siano "ab origine" qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie, che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa.

Commentario1

  • 1Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2019, n. 1203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1203
Data del deposito : 14 novembre 2019

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