Sentenza 19 marzo 2014
Massime • 1
Il reato di bancarotta preferenziale prefallimentare si consuma nel momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento.
Commentario • 1
- 1. Indulto, bancarotta fraudolenta, applicazione, momento consumativo, fallimento, sentenza, conseguenzeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2014, n. 26548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26548 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 19/03/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 831
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - N. 43728/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UN ON N. IL 09/12/1956;
avverso la sentenza n. 1189/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 03/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. IZZO G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito altresì per il ricorrente l'avv. L. Garatti, che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 03/03/2013, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del 05/07/2011 con la quale il Tribunale di Genova dichiarava HA IO colpevole del reato di bancarotta fraudolenta aggravata - commesso nella qualità di liquidatore della Alfadedis Entertinment s.p.a., dichiarata fallita il 26/10/2006 - e lo condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, ha qualificato il fatto ascritto come bancarotta preferenziale, escludendo la contestata circostanza aggravante e rideterminando il trattamento sanzionatorio. La Corte di merito rileva come dalla perizia svolta nel giudizio di appello sia emerso che nel periodo in cui è stato liquidatore l'imputato ha emesso fatture alla società poi fallita regolarmente contabilizzate alla voce "consulenze professionali"; la causale indicata in tutte le fatture emesse dall'imputato è stata "acconto su prestazioni inerenti la liquidazione", dicitura che comprendeva indistintamente somme riferibili sia all'attività riconducibile strictu sensu alla liquidazione, sia all'attività di commercialista, con preponderanza della seconda sulla prima;
le somme complessivamente fatturate non superano le tariffe professionali e sono risultate congrue in relazione all'utilità conseguite dalla società. Rileva quindi la Corte di merito che l'imputato era legittimo creditore delle somme complessivamente fatturate alla società, ma non vi è stata da parte dell'assemblea dei soci determinazione espressa o implicita del compenso quale liquidatore. Il fatto contestato pertanto deve essere riqualificato come bancarotta preferenziale, dovendosi altresì escludere la circostanza aggravante di cui alla L. Fall., art. 219. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova, ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di HA IO, il difensore avv. Luciano Garatti, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Omessa declaratoria dell'intervenuta prescrizione del reato. La giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 37428 del 2009) ha affermato che il reato di bancarotta preferenziale si consuma nel momento dei pagamenti, essendo irrilevante la data della sentenza dichiarativa di fallimento. È quindi necessario valutare il momento di pagamento delle varie fatture e, al riguardo, la perizia ha distinto in tre periodi le somme corrisposte dalla società fallita all'imputato: 01/04/2002 - 31/03/2005; 01/04/2005 - 31/03/2006;
01/04/2006 - 26/10/2006. Solo per l'ultimo periodo non risulterebbe ancora maturato il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi, ma considerata l'attività svolta, come risultante dalla perizia (predisposizione delle dichiarazioni fiscali, del bilancio, consulenza fiscale e tributaria), il termine di prescrizione del reato non dovrebbe estendersi fino all'ottobre del 2006. 2.2. Violazione della L. Fall., art. 216, comma 3, artt. 129 e 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Per l'integrazione del delitto di bancarotta preferenziale è necessaria la lesione della par condicio creditorum, ma le dichiarazioni rese dal perito dinanzi alla Corte di appello hanno escluso che nel periodo della liquidazione gli interessi dei creditori siano stati lesi;
il dato non è stato considerato dalla Corte di appello, che pure ha ricordato come l'attività dell'imputato abbia portato beneficio alla società fallita, rilevando altresì che egli era legittimo creditore delle somme complessivamente fatturate alla società, ma era mancata la determinazione del compenso quale liquidatore da parte della assemblea dei soci. La Corte di appello, inoltre, incorre in un travisamento della prova laddove afferma che il perito aveva ritenuto impossibile distinguere i compensi liquidati come commercialista e come liquidatore, laddove il perito ha ritenuto distinguibile l'attività di liquidatore da quella di commercialista e preponderante la prima;
a ciò si aggiunga il giudizio di congruità del compenso liquidato a titolo di commercialista ad opera del competente Consiglio dell'Ordine e confermato dallo stesso perito. La sentenza impugnata presenta salti logici e travisamento dei risultati peritali ed è carente in ordine alla disamina del dolo generico richiesto dalla fattispecie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il primo motivo non è fondato.
La doglianza fa leva sull'indirizzo espresso da una pronuncia di questa Corte, secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale si consuma nel momento dei pagamenti, irrilevante essendo la data della sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 5, n. 37428 del 19/05/2009 - dep. 24/09/2009, Gambino e altri, Rv. 244617). Tale indirizzo, tuttavia, non può essere seguito. Punto di riferimento della giurisprudenza di legittimità sulla natura della sentenza dichiarativa di fallimento è l'affermazione secondo cui "la dichiarazione di fallimento, pur costituendo un elemento imprescindibile per la punibilità dei reati di bancarotta, si differenzia concettualmente dalle condizioni obiettive di punibilità vere e proprie perché, mentre queste presuppongono un reato già strutturalmente perfetto, sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo essa, invece, costituisce, addirittura, una condizione di esistenza del reato o, per meglio dire, un elemento al cui concorso è collegata l'esistenza del reato, relativamente a quei fatti commissivi od omissivi anteriori alla sua pronunzia, e ciò in quanto attiene così strettamente all'integrazione giuridica della fattispecie penale, da qualificare i fatti medesimi, i quali, fuori del fallimento, sarebbero, come fatti di bancarotta, penalmente irrilevanti" (Sez. U, n. 2 dep. 25/01/1958, Mezzo, Rv. 98004). L'orientamento ha trovato conferma nella successiva giurisprudenza di questa Corte e, più di recente, ha ricevuto un ulteriore, autorevole, avallo dalle Sezioni unite di questa Corte: "La giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte è schierata nel senso che il decreto di ammissione all'amministrazione controllata ripete, nell'ambito della corrispondente fattispecie di bancarotta, la stessa natura e gli stessi effetti della sentenza dichiarativa di fallimento ed integra, pertanto, un elemento costitutivo del reato e non già una mera condizione obiettiva di punibilità, presupponendo questa un reato già strutturalmente perfetto, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo" (Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009 - dep. 12/06/2009, Rizzoli, Rv. 243585). Il ruolo rivestito dalla sentenza dichiarativa di fallimento nelle fattispecie di bancarotta prefallimentare - compresa la bancarotta preferenziale - si riflette sull'individuazione del relativo tempus commissi delicti: si è così precisato che la data di commissione del reato di bancarotta fraudolenta coincide normalmente, tranne che per le ipotesi di bancarotta postfallimentare, con quella di dichiarazione del fallimento, che è un elemento costitutivo del reato e non una condizione oggettiva di punibilità, sicché "tale reato si concretizza in tutti i suoi elementi costitutivi solo nel caso in cui il soggetto che abbia commesso anche in precedenza attività di sottrazione dei beni, sia dichiarato fallito" (Sez. 1, n. 1825 del 06/11/2006 - dep. 22/01/2007, Iacobucci, Rv. 235793;
conf.: Sez. 5, n. 306 del 17/11/1989 - dep. 15/01/1990, Sargenti, Rv. 183026).
Il principio ha trovato puntuale conferma con riguardo al termine di efficacia dei provvedimenti demenziali (Sez. 5, n. 7814 del 22/03/1999 - dep. 16/06/1999, Di Maio ed altri, Rv. 213867), in tema di determinazione della competenza per territorio (ex plurimis, Sez. 5, n. 1935 del 19/10/1999 - dep. 21/02/2000, Auriemma, Rv. 216433) e in riferimento all'estinzione del reato per prescrizione: infatti, dal principio di diritto in forza del quale la sentenza dichiarativa di fallimento è un elemento costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta, con la conseguenza che fatti altrimenti irrilevanti sul piano penale o, comunque, integranti altri reati possono essere considerati lesivi degli interessi dei creditori ed incidenti negativamente sul regolare svolgimento dell'attività imprenditoriale, tanto da essere specificamente perseguiti penalmente, deriva che la prescrizione decorre dal momento della consumazione del reato e, quindi, nella specie, dalla sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 5, n. 46182 del 12/10/2004 - dep. 29/11/2004, Rossi ed altro, Rv. 231167; conf.: Sez. 5, n. 32164 del 15/05/2009 - dep. 06/08/2009, Querci, Rv. 244488, in tema di bancarotta fraudolenta impropria).
È dunque in questo quadro che va collocata l'affermazione generale - riferibile anche alla bancarotta preferenziale - delle Sezioni unite di questa Corte secondo cui "la bancarotta pre-fallimentare si consuma nel momento e nel luogo in cui interviene la sentenza di fallimento, mentre la consumazione di quella post-fallimentare si attua nel tempo e nel luogo in cui vengono posti in essere i fatti tipici" (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 - dep. 26/05/2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249668; conf., proprio con riferimento ad un'ipotesi di bancarotta preferenziale, Sez. 3, n. 34912 del 13/07/2011, dep. 17/09/2011, Sartore).
Alla luce della considerazioni svolte deve dunque affermarsi che il reato di bancarotta preferenziale pre-fallimentare si consuma nel momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento, sicché il primo motivo di ricorso non è fondato.
3. Il secondo motivo è inammissibile, sotto plurimi profili. Il ricorso si è limitato a richiamare, in modo del tutto frammentario, alcuni brani della testimonianza resa dal perito nominato dal giudice di appello e del relativo elaborato peritale, così sottraendosi all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere (onere tanto più ineludibile in quanto relativo ad una perizia disposta in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e, quindi, per sua natura relativa anche alle risultanze acquisite in primo grado), non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, "la citazione di alcuni brani" dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349). Nel caso di specie, dunque, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012 - dep. 16/11/2012, P.M. in proc. Aprovitola, Rv. 253774).
Sotto un diverso profilo, manifestamente infondata è la tesi dalla quale muove la doglianza del ricorrente, che sovrappone la valutazione complessiva della gestione assicurata dall'imputato quale liquidatore della società poi fallita alla lesione della par condicio creditorum determinata dal pagamento preferenziale dei crediti dallo stesso vantati verso la società. Sotto un ulteriore profilo, deve rilevarsi che la congruità delle somme liquidate non esclude la configurabilità della bancarotta preferenziale, anzi ne è il presupposto: infatti, anche l'orientamento - non incontroverso nella giurisprudenza di legittimità -secondo cui l'amministratore che si ripaghi dei suoi crediti verso la società fallita non risponde del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, ma di bancarotta preferenziale, presuppone la sussistenza di "una ragione giuridica effettiva e reale che sorregge la pretesa del creditore" (Sez. 5, n. 23730 del 18/05/2006 - dep. 07/07/2006, Romanazzi ed altro, Rv. 235325). Privi del requisito di specificità sono gli ulteriori rilievi del ricorrente, in punto, ad esempio, di sussistenza del dolo generico.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2014