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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/10/2025, n. 5937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5937 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: BE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2300 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 13.10.2025 tra
(cod. fisc.: ) E Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc.: ), elettivamente domi- Parte_2 CodiceFiscale_2 ciliate in Roma, via Flaminia Vecchia n. 691, presso lo studio dell'avv. Luigi
d'RO (cod. fisc.: ), che le rappresenta e di- CodiceFiscale_3 fende per procure alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
(cod. fisc.: ), in persona del procuratore CP_1 P.IVA_1 speciale, dott. e (cod. fisc.: Controparte_2 Controparte_3
), e per essa la mandataria in persona del P.IVA_2 CP_1 procuratore speciale, dott. elettivamente domiciliata in Controparte_2
Roma, Via Vittorio Veneto n. 108, presso lo studio dell'avv. Roberto Malizia (cod. fisc.: ), che le rappresenta e difende per pro- CodiceFiscale_4 cure speciali alle liti in cale alla comparsa di costituzione e risposta in ap- pello;
-appellate- e (cod. fisc.: ), in persona del legale rap- Controparte_4 P.IVA_3 presentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Gramsci n. 54, presso lo studio dell'avv. Francesco Trotta (cod. fisc.:
[...]
, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti C.F._5 per atto a rogito del Notaio di Milano del 27.4.2022 (rep. n. CP_5
54180; racc. n. 25136), in atti;
-appellata-
OGGETTO: intese e abuso di posizione dominante per violazione della nor- mativa antitrust nazionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e : “Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1 Parte_2
d'Appello Civile di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione: (…)
- nel merito, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 21.03.2025 n. 4332, accogliere le seguenti conclusioni già formulate in primo grado:
- in via principale, dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dalle sig.re e il 25.01.1993, ossia la nullità delle clausole Parte_1 Pt_2
n. 2, 6 e 8 di essa poiché conformi alle clausole dello schema ABI dichiarate illecite dalla NC d'Italia per violazione dell'art. 2 della Legge 10 ottobre
1990, n. 287, e, per l'effetto della declaratoria di nullità della clausola n. 6 della stessa fideiussione, dichiarare priva di efficacia o estinta per violazione dell'art. 1957, cod. civ., la fideiussione anzidetta;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di nullità della fideiussione sotto il profilo della violazione dell'art. 2 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287: (a) in via principale, dichiarare la nullità dell'art. 6 della fideiussione ai sensi degli artt. 33 comma 2, lettera t)
e 36 del Codice del Consumo e, per l'effetto, dichiarare priva di efficacia o estinta la fideiussione anzidetta per violazione dell'art. 1957, cod. civ.; (b) in via subordinata ossia qualora non si accolga la domanda di nullità dell'art. 6 della fideiussione per violazione dell'art. 33, comma 2, lettera t) e 36 del Codice del Consumo, e nella denegata ipotesi si voglia ritenere costituitosi il giudicato sulla validità delle clausole della fideiussione sotto il profilo della violazione dell'art. 2 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea al fine di conoscere se gli artt.
47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e 101 del Trattato 2 sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 81 del Trattato della Comunità Europea), ostino ad un orientamento che, passato in giudicato un decreto ingiuntivo per mancata opposizione senza un'espressa valutazione sulla vali- dità delle clausole della fideiussione costituente titolo di esso, sotto il profilo della violazione della legge antitrust, non consenta ad altro giudice adito in via di cognizione di esprimersi sulla validità delle stesse clausole alla luce del diritto nazionale attuativo delle norme comunitarie in materia di tutela della concorrenza e del mercato.
- congiuntamente o in via alternativa, condannare in solido con CP_4 [...]
e al risarcimento del danno patrimoniale per fatto Parte_3 CP_3 illecito pari a € 1.606.504,61 o, in alternativa, a quanto liquidato in via equi- tativa ai sensi dell'art. 1226, cod. civ., richiamato dall'art. 14 del D.Lgs. 19.01.2017, n. 3, a favore delle sig. re e Parte_1 Parte_2
, per violazione delle norme a tutela della concorrenza e del dovere di
[...] correttezza e buona fede, condizionatamente all'eventuale avvio della proce- dura esecutiva che si fondi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri del 18.10.2005 n. 909; nonché condannare in solido con CP_4 CP_1
e al risarcimento del danno biologico e del danno morale da CP_3 liquidarsi in via equitativa a favore della sig.ra , per i Parte_1 motivi in fatto e diritto esposti negli scritti difensivi.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio oltre Iva e CPA come per legge”; per e per essa la mandataria “Voglia Controparte_3 CP_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, (…)
Nel merito, accolte anche le eccezioni proposte in via preliminare sub par. nn. 1, 2 e 3 della narrativa, e pertanto quella relativa alla dedotta violazione del
DM 7 agosto 2023, n. 110, al difetto di legittimazione passiva di CP_1
'in proprio' ed all'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dell'eccezione di
[...] mancata notificazione del d.i. n. 909/2005 del Tribunale di Velletri, ed anche in accoglimento delle deduzioni di primo grado qui riproposte in sede di gra- vame, rigettare integralmente l'appello proposto dalle Sig.re Parte_4
e , poichè totalmente infondato in fatto ed in
[...] Parte_2 diritto, per tutto quanto eccepito e dedotto in parte narrativa;
3 - Per l'effetto, confermare la Sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, Sezione XVII Civile specializzata in materia di impresa, Giudice Relatore ed Estensore Dott. Luigi D'RO, Presidente Dott.ssa Claudia Pedrelli,
n. 4332/2025;
- In via subordinata, in caso di ipotetico, denegato e non creduto accogli- mento anche parziale del contrario appello, accertare e dichiarare, oltre al difetto assoluto di legittimazione passiva di 'in proprio', il di- CP_1 fetto di titolarità in capo a del lato passivo del rapporto in Controparte_3 controversia, per l'effetto dichiarando la carenza di legittimazione passiva delle stesse in relazione a qualsivoglia pretesa risarcitoria esercitata da parte delle appellanti ed alle stesse denegatamente riconosciuta;
- Con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed agli oneri accessori di legge, ai sensi del D.M. n. 147/2022”; per “Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello di Roma, ogni con- Controparte_4 traria istanza respinta e disattesa, (…)
In via principale, rigettare l'appello promosso dalle Sig.re Parte_1
e e per l'effetto confermare integralmente la sentenza Parte_2 del Tribunale di Roma n. 4332/2025;
In via subordinata, rigettare le domande delle Appellanti in ragione delle ul- teriori eccezioni e difese svolte da ed assorbite dalla sentenza im- CP_4 pugnata, in accoglimento delle seguenti conclusioni rassegnate in primo grado dalla NC:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria per violazione del giudicato formatosi per effetto della mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 909/2005 del Tribunale di Velletri;
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria promossa dalle sig.re e;
Parte_1 Pt_2
- nel merito, rigettare tutte le domande promosse dalle sig.re e Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Pt_2
In ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
4 1. Con atto di citazione notificato il 10.2.2021, e Parte_1 [...]
hanno convenuto innanzi al Tribunale di Roma la Parte_2 CP_1 per sentir dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus da
[...] loro rilasciata in data 25.1.1993 in favore della Controparte_6
(oggi a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_4 CP_7
nonché per ottenere la condanna della mandataria
[...] CP_1 della al risarcimento dei danni che subirebbero in conse- Controparte_4 guenza dell'eventuale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 909/2005 emesso dal Tribunale di Velletri il 18.10.2005, divenuto irrevocabile per mancata opposizione, pronunciato sulla base della suddetta fideiussione. A sostegno della domanda le attrici hanno dedotto che tre clausole del con- tratto di fideiussione omnibus sottoscritto dalle stesse in data 25.1.1993 sono conformi alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del
2002, censurate nel provvedimento della NC d'Italia n. 55 del 2.5.2005, e quindi sarebbero nulle per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a), della legge n. 287/1990; che, peraltro, il contrasto delle disposizioni della fideiussione sottoscritta dalle stesse con la normativa antitrust era stato già accertato dal provvedimento della NC d'Italia n. 12 del 3.12.1994, con il quale erano state censurate alcune delle norme bancarie uniformi dettate dall'ABI in ma- teria di fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie;
che la violazione del diritto della concorrenza integra un illecito il quale impone al suo autore di risarcire il consequenziale danno;
che, nella specie, il danno subìto dalle at- trici, sia pure di carattere eventuale, sarebbe pari all'importo per cui è stato loro notificato precetto in data 1°.
2.2021 dalla sulla base del CP_1 citato decreto ingiuntivo n. 909/2005 emesso dal Tribunale di Velletri il
18.10.2005, cui deve aggiungersi il danno non patrimoniale subìto dalla ultraottantenne in conseguenza della condotta illecita della convenuta.
La costituitasi nel giudizio di primo grado, ha pregiudizial- CP_1 mente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, avendo essa notificato il precetto non in proprio ma in qualità di mandataria della
[...]
attuale titolare del credito garantito dalla fideiussione di cui era CP_3 stata dedotta la nullità dalle attrici;
ha poi eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma a decidere sulla domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa antitrust; ha, infine, dedotto l'in- fondatezza nel merito della domanda avversaria 5 All'udienza del 26.1.2022 il giudice istruttore del Tribunale di Roma ha au- torizzato parte attrice a chiamare in causa la e, a seguito Controparte_3 della notifica eseguita dalle attrici, nel giudizio di primo grado si è costituita in data 20.9.2022 la mandataria chiedendo, in via prelimi- CP_1 nare, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ad essa ri- spetto alle domande risarcitorie di parte attrice per atti o comportamenti antecedenti alla cessione del credito e di accertare il giudicato rispetto al decreto ingiuntivo n. 909/2005 emesso dal Tribunale di Velletri il 18.10.2005, nonché concludendo, nel merito, per il rigetto delle domande risarcitorie e di nullità della fideiussione in quanto ritenute infondate.
Con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c. le attrici, oltre a pre- cisare i fatti ritenuti illeciti imputabili alla e alla CP_1 CP_3
hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo alla Sezione Specia-
[...] lizzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma di dichiarare la nullità parziale della fideiussione da loro sottoscritta, ossia la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 di tale fideiussione poiché conformi alle clausole dello schema ABI del 2002 dichiarate illecite dalla NC d'Italia, e, per l'effetto della di- chiarazione di nullità della clausola n. 6 della stessa fideiussione, dichiarare priva di efficacia o estinta per violazione dell'art. 1957 c.c., la fideiussione anzidetta, insistendo altresì nella domanda risarcitoria spiegata e di cui alle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio.
All'udienza del 29.3.2023 il giudice istruttore del Tribunale di Roma ha di- sposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_4 originaria titolare del credito e che aveva depositato ricorso ex art. 633 c.p.c. al Tribunale di Velletri (quello in accoglimento del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 909/2005 del 18.10.2005). Pertanto, con atto di cita- zione notificato in data 23.5.2023, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la estendendo anche a
[...] Controparte_4 questa la domanda di nullità o di inefficacia della fideiussione del 25.1.1993, così come precisata con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., nonché la domanda di responsabilità extracontrattuale per i fatti direttamente imputa- bili ad essa in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del dovere di correttezza e buona fede.
6 Il 5.10.2023 si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_4 che ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della do- manda avversaria per asserita violazione del giudicato formatosi per la man- cata opposizione al decreto ingiuntivo n. 909/2005 emesso dal Tribunale di Velletri il 18.10.2005 e la prescrizione dell'azione risarcitoria promossa nei suoi confronti, nel merito, di rigettare le domande promosse dalle attrici in quanto ritenute infondate.
Alla nuova udienza di comparizione del 25.10.2023 le attrici hanno chiesto alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, in via subordinata alla domanda di nullità parziale per violazione della legge anti- trust, come già formulata e precisata nel corso di causa, di voler dichiarare la nullità dell'art. 6 della fideiussione oggetto del presente giudizio ai sensi degli art. 33, co. 2, lett. t), e 36 cod. consumo, e, per l'effetto, dichiarare priva di efficacia o estinta la fideiussione per violazione dell'art. 1957 c.c.
Con la sentenza n. 4332/2025 pubblicata il 21.3.2025 il Tribunale di Roma
– Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha rigettato le domande pro- poste dalle attrici, condannandole al pagamento delle spese di lite.
2. Nel costituirsi nel presente grado di giudizio la in proprio CP_1
e quale mandataria della ha riproposto l'eccezione di giu- Controparte_3 dicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 909/2005 emesso dal Tribunale di Velletri il 18.10.2005, non opposto ex art. 645 c.p.c. tanto dalla società debitrice principale quanto dai suoi fideiussori. La stessa eccezione ha nuo- vamente proposto anche l'appellata Controparte_4
2.1. Al riguardo, e hanno dedotto Parte_1 Parte_2 che la attuale titolare del credito, e la ori- Controparte_3 Controparte_4 ginaria titolare del credito e che ha proposto ricorso per ingiunzione, nel costituirsi nel giudizio di primo grado hanno provato esclusivamente la no- tifica del suddetto decreto ingiuntivo alla non anche la notifica Controparte_7 effettuata alle due garanti odierne appellanti, non avendo dunque fornito la prova della definitività della condanna nei confronti delle stesse. Ed effetti- vamente la documentazione prodotta nel primo grado di giudizio tanto dalla cessionaria quanto dalla cedente non era idonea a provare la definitività del decreto ingiuntivo opposto per mancata opposizione: a questa viene fatto riferimento esclusivamente nell'atto di precetto notificato in data 1°.2.2021.
7 Nel costituirsi nel giudizio presente grado di giudizio, tuttavia, la CP_1
in proprio e quale mandataria della ha fornito la
[...] Controparte_3 prova che il decreto ingiuntivo n. 909/2005 emesso dal Tribunale di Velletri il 18.10.2005 è stato notificato non soltanto alla debitrice principale, ma anche alle due garanti parimenti destinatarie dell'ingiunzione (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata e doc. n. 2 del fascicolo di CP_3 CP_3 parte appellata . Soprattutto, la copia prodotta del decreto Controparte_4 ingiuntivo in questione depositata nel presente grado di giudizio reca l'atte- stazione del Cancelliere dell'avvenuta dichiarazione da parte del Presidente del Tribunale in data 1°.
2.2016 di definitiva esecutività dello stesso per mancata opposizione, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., nell'apporre la formula ese- cutiva.
Nel caso in esame, dunque, l'eccezione di “giudicato” (meglio, di irrevocabi- lità del decreto ingiuntivo) è stata ritualmente sollevata nel primo grado di giudizio dalle convenute e dalla chiamata in causa, ma l'esistenza dello stesso è stata documentata soltanto nel presente grado di giudizio. L'ecce- zione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, prescindendo da qualsiasi volontà di- spositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, ed es- sendo rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 7.1.2021, n. 48). Ne consegue che neanche è prospettabile la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in ordine alla prova dei presupposti del giudicato già eccepito in primo grado.
In altri termini, se la parte può eccepire e documentare il giudicato in appello, tanto più può depositare soltanto in appello la documentazione che provi come il decreto ingiuntivo opposto sia divenuto irrevocabile, come ha ecce- pito in primo grado.
2.2. Ciò rilevato, il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché
8 diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (cfr. Cass. civ., Sez. II, 4.11.2021, n. 31636).
Neanche è allora possibile sostenere – come fa parte appellante – che “pur ammettendo, solo per mera e denegata ipotesi, che il decreto del Tribunale di Velletri fosse stato notificato alle attrici, l'azione diretta a far valere la nul- lità dell'art. 6 della fideiussione e, di conseguenza, l'inefficacia della fideius- sione per violazione dell'art. 1957, cod. civ., non può dirsi coperta dal giudi- cato, poiché l'interesse delle sig.re e a far valere la nullità Parte_1 Pt_2 dell'art. 6 della fideiussione si fonda su un fatto sopravvenuto, successivo al giudizio monitorio, che pertanto non può dirsi coperto dal giudicato: la banca originaria titolare del credito non ha continuato con diligenza le sue azioni contro il debitore principale, dopo aver presentato il ricorso per il decreto ingiuntivo. Notificato al debitore principale il decreto ingiuntivo il 2 novembre 2005 (doc. 6, allegato alla citazione) – più di sette anni dopo la scadenza dell'obbligazione – la banca ha intrapreso l'azione esecutiva, notificando il pignoramento immobiliare al debitore principale, solo in data 23 febbraio 2007 (doc. 15, allegato alla prima memoria ex art. 183, sesto comma, n.1
c.p.c., pag.4), ben sedici mesi più tardi, contravvenendo al precetto dell'art. 1957, cod. civ., che stabilisce che il creditore deve continuare con diligenza le sue istanze verso il debitore principale, pena l'estinzione della fideiussione al fine di non aggravare la posizione del garante”.
L'interesse delle odierne appellanti a dedurre la decadenza della NC (e, quindi, della sua cessionaria) nei confronti dei fideiussori per violazione dell'art. 1957 c.c. è evidentemente sorta a seguito della notifica agli stessi del decreto ingiuntivo n. 909/2005 emesso dal Tribunale di Velletri il 18.10.2005, e quindi doveva essere dedotta proponendo opposizione ai sensi dell'art. 345 c.p.c. avverso lo stesso.
2.3. Parte appellante deduce, inoltre, che l'irrevocabilità del decreto ingiun- tivo opposto non osterebbe alla deduzione nel presente giudizio della nullità dell'art. 6 della fideiussione – invero, non per violazione della disciplina an- titrust, ma in base al combinato disposto degli artt. 33 e 36 cod. consumo
– in ragione di quanto disposto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) con la sentenza del 17.5.2022 (nelle cause riunite C-
693/19 e C-831/19). Con tale pronuncia ha infatti stabilito che il rispetto
9 del principio dell'autorità di cosa giudicata presente nei singoli Stati membri non può condurre a ledere il principio dell'effettività della tutela giurisdizio- nale, sancito dall'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Eu- ropea, secondo il quale le norme procedurali non devono rendere nella pra- tica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (si veda Corte di Giustizia, 17 maggio 2022, punti 55, 58, doc. 17); e che “l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiun- tivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione” (punto 66).
Conseguentemente, la Corte di Giustizia ha statuito che “L'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole”.
2.4. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la NC può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garan- tita NC.
Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assog- gettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configu- rare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto,
10 allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disci- plina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ( v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n.
24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890).
Disciplina che (…) si affianca a quella -altra e diversa ma concorrente- ex artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni ge- nerali di contratto, relativa a contratti unilateralmente predisposti da un con- traente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n.
14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802)”.
La disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lgs. n. 206 del 2005 - c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469-bis e segg. c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il con- sumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del conte- nuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di espli- care la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'im- posizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262).
Evidente è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (artt. 1341, 2° co., 1342 c.c.) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposi- zione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore.
La lesione dell'autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il segna- lato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell'ac- cordo, fonda allora sia nell'una che nell'altra ipotesi l'applicazione della
11 disciplina di protezione in argomento (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802)” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 28.9.2023, n. 27558).
Al fine di ritenere la vessatorietà della previsione contrattuale in que- stione “va anche nella specie tenuto conto, a fortiori in considerazione della circostanza che il contenuto della fideiussione risulta essere stato dall'istituto bancario determinato (anche) mediante la sostanziale trasposizione della clausola di rinunzia al termine ex art. 1957 c.c. (…) sintomaticamente con- templata tra quelle dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fi- deiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) che con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della NC d'Italia sono state dichiarate in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90” (così Cass. n. 27558/2023, cit.).
2.5. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno declinato nel nostro ordi- namento quanto statuito dalla Corte di Giustizia, ritenendo che, “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti ricono- sciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abu- sive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sen- tenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clau- sole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqua- lificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatio iudicii"; nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.” (così Cass. civ., S.U., 6.4.2023, n. 9479).
Pur dovendosi ritenere, dunque, la previsione di deroga di cui all'art. 1957 c.c. come una clausola abusiva (come si è detto diffusamente sopra, ripor- tando il più recente arresto della Suprema Corte in termini), nel caso in esame
12 non ricorrono i presupposti in presenza dei quali il nostro ordinamento, come ricostruito dalla pronuncia delle Sezioni Unite sopra riportata, ha rite- nuto che si possa derogare all'irrevocabilità di un decreto ingiuntivo. La do- manda di accertamento dell'abusività della previsione di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione in data 25.1.1993, infatti, viene svolta dalle due garanti non nel proporre opposizione all'esecuzione minacciata (art. 615, co. 1, c.p.c.) o intrapresa (art. 615, co. 2, c.p.c.) nei loro confronti dalla NC creditrice o dalla sua cessionaria.
Come si legge nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, “ CP_1
in data 1.02.2021 notificava alla sig.re e atto di pre-
[...] Parte_1 Pt_2 cetto in qualità di fideiussori di ingiungendo alle stesse di pagare € CP_7
1.606.504,61, di cui € 1.222.513,42 di interessi convenzionali”; e “Il precetto anzidetto veniva notificato, nonostante S.al.t. successivamente al decreto in- giuntivo 17.10.2005 n. 909 avesse pagato una somma pari quasi al doppio rispetto all'importo ingiunto, nonostante che la stessa nel pre- CP_1 cetto anzidetto dichiarasse di aver imputato al debito per la quale agiva il pagamento di € 683.708,82, malgrado avesse già instaurato CP_1 due esecuzioni immobiliari nei confronti di S.al.t. (trib. Perugia r.g. 399/2017 e trib. Velletri r.g.104/2007) e avesse la possibilità di intraprendere altre azioni a tutela dei propri interessi nei confronti di . Le odierne appel- CP_7 lanti hanno dunque ritenuto “di poter legittimamente esperire con il presente atto un'azione di responsabilità extracontrattuale per l'attività illecita di
[...]
e un'azione per far valere l'invalidità della fideiussione conclusa in Parte_3 data 25.01.1993”, chiedendo dunque condannare al risarci- CP_1 mento del danno patrimoniale di € 1.606.504,61 a favore di PA VE GI e , condizionatamente alla messa in esecu- Parte_2 zione del decreto ingiuntivo n. 909/2005 del 18.10.2005, come aveva fatto in passato notificando alle stesse in data 1°.2.2021, o, in via alternativa, di liquidare il danno patrimoniale equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. richiamato dall'art. 14 del d.lgs. 19.1.2017, n. 3, in ogni caso, condannare al risarcimento del danno biologico e del danno morale da CP_1 liquidarsi in via equitativa a favore di . Parte_1
2.6. L'accertamento di abusività della clausola in questione – peraltro, “con- giuntamente, o in via alternativa, dichiarare nulla o priva di efficacia la fi- deiussione sottoscritta dalle sig.re e Parte_1 Parte_2
13 il 25.01.1993” – viene dunque richiesto da queste non a fronte Pt_2 dell'esercizio dell'azione esecutiva nei loro confronti, anzi espressamente de- ducendo come la creditrice non l'abbia fatto, ma solo ventilando che po- trebbe farlo in futuro. Come hanno ritenuto le Sezioni Unite della Suprema Corte, tuttavia, il debitore (nel caso di specie, quale garante di un obbligato in via principale) può dedurre la nullità in quanto abusiva di una previsione contrattuale in deroga al principio di irrevocabilità del titolo giudiziale con- seguito dal creditore sulla scorta di tale titolo soltanto a fronte della messa in esecuzione del titolo stesso, e non anche agendo in via autonoma per conseguire tale accertamento e il risarcimento del danno conseguente allo stesso: soltanto qualora il creditore agisca nei confronti del consumatore debitore questi “recupera” la possibilità di dedurre la natura abusiva di pre- visioni contrattuali del titolo in ragione del quale è sorto il suo credito, anche se lo stesso risulta consacrato in un titolo giudiziale formato in assenza di contraddittorio, qual è il decreto ingiuntivo.
In altri termini, il massimo organo della nomofilachia ha ritenuto, nel decli- nare nel nostro ordinamento le statuizioni della Corte di Giustizia invocate dalle odierne appellanti, che la deroga al principio generale dell'irretroattività di un decreto ingiuntivo sia possibile soltanto qualora nei confronti del de- bitore venga minaccia l'azione esecutiva (con la notifica di un atto di precetto,
e quindi nel proporre opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c.) o sia stata esercitata tale azione (e, quindi, nel proporre opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c.). Non è sufficiente che il creditore possa in futuro agire in sede esecutiva.
Ed è appena il caso di rilevare come non assume alcuna rilevanza la notifica in data 1°.
2.2021 dell'atto di precetto, andato pacificamente perento nei confronti delle odierne appellanti per decorso del termine di cui all'art. 481, co. 1, c.p.c. Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado non viene proposta da e opposizione ex Parte_1 Parte_2 art. 615, co. 1, c.p.c. a tale atto di precetto, come pure ritiene l'appellata nel costituirsi nel presente grado di giudizio. CP_1
3. In ogni caso, e invero in via del tutto assorbente, nel caso in esame non trova applicazione la disciplina suddetta a tutela del consumatore in ragione dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione costituente il titolo sulla scorta
14 del quale la ha conseguito dal Tribunale di Roma il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 909/2005 del 18.10.2005. Del resto, il giudice di prime cure ha espressamente ritenuto non applicabile la disciplina consumeristica invo- cata dalle originarie attrici, e quindi rigettata la domanda di nullità per vio- lazione della stessa proposta dalle odierne appellanti.
E, infatti, con il quarto motivo di appello e Parte_1 [...]
censurano la sentenza di primo grado laddove ha escluso la Parte_5 nullità ai sensi dell'art. 36 cod. consumo dell'art. 6 del contratto di fideius- sione oggetto del presente in quanto integra gli estremi di una clausola ves- satoria ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t), cod. consumo, poiché limita la fa- coltà del fideiussore consumatore di opporre al creditore l'eccezione di in- tervenuta estinzione della fideiussione, “giacché la clausola impugnata è stata pattuita nel gennaio del 1993, ben prima dell'entrata in vigore del co- dice del consumo e prima anche dell'entrata in vigore delle norme di cui agli artt. 1469-bis ss. c.c., invero introdotte dall'art. 25 della legge n. 52/1996”. In particolare, le appellanti deducono che “La giurisprudenza sulla scorta di analogo orientamento della dottrina sostiene infatti che una legge, benché innovativa, può essere applicata ai rapporti sorti anteriormente, ma ancora in corso durante la sua vigenza, senza che tale soluzione comporti una de- roga al principio di irretroattività”.
La censura svolta non è fondata.
Quanto statuito dal giudice di primo grado, infatti, è conforme all'orienta- mento della Suprema Corte, condiviso da questo giudicante, secondo cui le disposizioni di cui agli artt. 1469-bis e segg. c.c., aventi ad oggetto i con- tratti conclusi dai consumatori, introdotte dall'art. 25 della legge 6.2.1996,
n. 52, non si applicano ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, salvo quelle che contengono regole di carattere processuale, in virtù del principio generale di irretroattività della legge (cfr. Cass. civ., Sez. II,
31.10.2018, n. 27993; Cass. civ., Sez. III, 6.7.2010, n. 15871; Cass. civ., Sez. II, 21.2.2008, n. 4446; Cass. civ., Sez. III, 17.7.2003, n. 11200).
Quanto appena ritenuto, unitamente alla rileva irretrattabilità del decreto in- giuntivo n. 909/2005 emesso dal Tribunale di Velletri in data 18.10.2005, assorbe ogni ulteriore considerazione, anche in ordine alla sussistenza o meno della veste di consumatori in capo ad e Parte_1 Pt_2
15 , oltre che alla violazione della disciplina antitrust dalla Parte_2 [...] con riguardo al contratto di fideiussione stipulato dalle odierne CP_8 appellanti in data 25.1.1993. Inoltre, la preclusione all'accertamento di quest'ultima violazione in ragione dell'accoglimento dell'eccezione della parti appellate in ordine al “giudicato” circa la legittimità delle condizioni contrattuali di detto contrato assorbe ogni rilievo in ordine alla domanda risarcitoria pure svolta dalle appellanti in ragione della dedotta violazione della disciplina antitrust (invero, da parte della sola . Controparte_4
4. In conclusione, l'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 4332/2025 emessa dal Tribunale di Parte_5
Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 21.3.2025 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 4332/2025 emessa dal Tribunale di Roma –
[...]
Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 21.3.2025; condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, a rimborsare alla e alla e per essa alla CP_1 Controparte_3 mandataria con vincolo di solidarietà tra loro, le spese del CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, a rimborsare alla le spese del presente grado di giudi- Controparte_4 zio, che liquida in € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie
16 (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 181020.
Roma, 13.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario RO BE Thellung de Courtelary
17
così composta: BE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2300 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 13.10.2025 tra
(cod. fisc.: ) E Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc.: ), elettivamente domi- Parte_2 CodiceFiscale_2 ciliate in Roma, via Flaminia Vecchia n. 691, presso lo studio dell'avv. Luigi
d'RO (cod. fisc.: ), che le rappresenta e di- CodiceFiscale_3 fende per procure alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e
(cod. fisc.: ), in persona del procuratore CP_1 P.IVA_1 speciale, dott. e (cod. fisc.: Controparte_2 Controparte_3
), e per essa la mandataria in persona del P.IVA_2 CP_1 procuratore speciale, dott. elettivamente domiciliata in Controparte_2
Roma, Via Vittorio Veneto n. 108, presso lo studio dell'avv. Roberto Malizia (cod. fisc.: ), che le rappresenta e difende per pro- CodiceFiscale_4 cure speciali alle liti in cale alla comparsa di costituzione e risposta in ap- pello;
-appellate- e (cod. fisc.: ), in persona del legale rap- Controparte_4 P.IVA_3 presentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Gramsci n. 54, presso lo studio dell'avv. Francesco Trotta (cod. fisc.:
[...]
, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti C.F._5 per atto a rogito del Notaio di Milano del 27.4.2022 (rep. n. CP_5
54180; racc. n. 25136), in atti;
-appellata-
OGGETTO: intese e abuso di posizione dominante per violazione della nor- mativa antitrust nazionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e : “Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1 Parte_2
d'Appello Civile di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione: (…)
- nel merito, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 21.03.2025 n. 4332, accogliere le seguenti conclusioni già formulate in primo grado:
- in via principale, dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dalle sig.re e il 25.01.1993, ossia la nullità delle clausole Parte_1 Pt_2
n. 2, 6 e 8 di essa poiché conformi alle clausole dello schema ABI dichiarate illecite dalla NC d'Italia per violazione dell'art. 2 della Legge 10 ottobre
1990, n. 287, e, per l'effetto della declaratoria di nullità della clausola n. 6 della stessa fideiussione, dichiarare priva di efficacia o estinta per violazione dell'art. 1957, cod. civ., la fideiussione anzidetta;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di nullità della fideiussione sotto il profilo della violazione dell'art. 2 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287: (a) in via principale, dichiarare la nullità dell'art. 6 della fideiussione ai sensi degli artt. 33 comma 2, lettera t)
e 36 del Codice del Consumo e, per l'effetto, dichiarare priva di efficacia o estinta la fideiussione anzidetta per violazione dell'art. 1957, cod. civ.; (b) in via subordinata ossia qualora non si accolga la domanda di nullità dell'art. 6 della fideiussione per violazione dell'art. 33, comma 2, lettera t) e 36 del Codice del Consumo, e nella denegata ipotesi si voglia ritenere costituitosi il giudicato sulla validità delle clausole della fideiussione sotto il profilo della violazione dell'art. 2 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea al fine di conoscere se gli artt.
47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e 101 del Trattato 2 sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 81 del Trattato della Comunità Europea), ostino ad un orientamento che, passato in giudicato un decreto ingiuntivo per mancata opposizione senza un'espressa valutazione sulla vali- dità delle clausole della fideiussione costituente titolo di esso, sotto il profilo della violazione della legge antitrust, non consenta ad altro giudice adito in via di cognizione di esprimersi sulla validità delle stesse clausole alla luce del diritto nazionale attuativo delle norme comunitarie in materia di tutela della concorrenza e del mercato.
- congiuntamente o in via alternativa, condannare in solido con CP_4 [...]
e al risarcimento del danno patrimoniale per fatto Parte_3 CP_3 illecito pari a € 1.606.504,61 o, in alternativa, a quanto liquidato in via equi- tativa ai sensi dell'art. 1226, cod. civ., richiamato dall'art. 14 del D.Lgs. 19.01.2017, n. 3, a favore delle sig. re e Parte_1 Parte_2
, per violazione delle norme a tutela della concorrenza e del dovere di
[...] correttezza e buona fede, condizionatamente all'eventuale avvio della proce- dura esecutiva che si fondi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri del 18.10.2005 n. 909; nonché condannare in solido con CP_4 CP_1
e al risarcimento del danno biologico e del danno morale da CP_3 liquidarsi in via equitativa a favore della sig.ra , per i Parte_1 motivi in fatto e diritto esposti negli scritti difensivi.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio oltre Iva e CPA come per legge”; per e per essa la mandataria “Voglia Controparte_3 CP_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, (…)
Nel merito, accolte anche le eccezioni proposte in via preliminare sub par. nn. 1, 2 e 3 della narrativa, e pertanto quella relativa alla dedotta violazione del
DM 7 agosto 2023, n. 110, al difetto di legittimazione passiva di CP_1
'in proprio' ed all'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dell'eccezione di
[...] mancata notificazione del d.i. n. 909/2005 del Tribunale di Velletri, ed anche in accoglimento delle deduzioni di primo grado qui riproposte in sede di gra- vame, rigettare integralmente l'appello proposto dalle Sig.re Parte_4
e , poichè totalmente infondato in fatto ed in
[...] Parte_2 diritto, per tutto quanto eccepito e dedotto in parte narrativa;
3 - Per l'effetto, confermare la Sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, Sezione XVII Civile specializzata in materia di impresa, Giudice Relatore ed Estensore Dott. Luigi D'RO, Presidente Dott.ssa Claudia Pedrelli,
n. 4332/2025;
- In via subordinata, in caso di ipotetico, denegato e non creduto accogli- mento anche parziale del contrario appello, accertare e dichiarare, oltre al difetto assoluto di legittimazione passiva di 'in proprio', il di- CP_1 fetto di titolarità in capo a del lato passivo del rapporto in Controparte_3 controversia, per l'effetto dichiarando la carenza di legittimazione passiva delle stesse in relazione a qualsivoglia pretesa risarcitoria esercitata da parte delle appellanti ed alle stesse denegatamente riconosciuta;
- Con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed agli oneri accessori di legge, ai sensi del D.M. n. 147/2022”; per “Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello di Roma, ogni con- Controparte_4 traria istanza respinta e disattesa, (…)
In via principale, rigettare l'appello promosso dalle Sig.re Parte_1
e e per l'effetto confermare integralmente la sentenza Parte_2 del Tribunale di Roma n. 4332/2025;
In via subordinata, rigettare le domande delle Appellanti in ragione delle ul- teriori eccezioni e difese svolte da ed assorbite dalla sentenza im- CP_4 pugnata, in accoglimento delle seguenti conclusioni rassegnate in primo grado dalla NC:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria per violazione del giudicato formatosi per effetto della mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 909/2005 del Tribunale di Velletri;
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria promossa dalle sig.re e;
Parte_1 Pt_2
- nel merito, rigettare tutte le domande promosse dalle sig.re e Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Pt_2
In ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
4 1. Con atto di citazione notificato il 10.2.2021, e Parte_1 [...]
hanno convenuto innanzi al Tribunale di Roma la Parte_2 CP_1 per sentir dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus da
[...] loro rilasciata in data 25.1.1993 in favore della Controparte_6
(oggi a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_4 CP_7
nonché per ottenere la condanna della mandataria
[...] CP_1 della al risarcimento dei danni che subirebbero in conse- Controparte_4 guenza dell'eventuale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 909/2005 emesso dal Tribunale di Velletri il 18.10.2005, divenuto irrevocabile per mancata opposizione, pronunciato sulla base della suddetta fideiussione. A sostegno della domanda le attrici hanno dedotto che tre clausole del con- tratto di fideiussione omnibus sottoscritto dalle stesse in data 25.1.1993 sono conformi alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del
2002, censurate nel provvedimento della NC d'Italia n. 55 del 2.5.2005, e quindi sarebbero nulle per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a), della legge n. 287/1990; che, peraltro, il contrasto delle disposizioni della fideiussione sottoscritta dalle stesse con la normativa antitrust era stato già accertato dal provvedimento della NC d'Italia n. 12 del 3.12.1994, con il quale erano state censurate alcune delle norme bancarie uniformi dettate dall'ABI in ma- teria di fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie;
che la violazione del diritto della concorrenza integra un illecito il quale impone al suo autore di risarcire il consequenziale danno;
che, nella specie, il danno subìto dalle at- trici, sia pure di carattere eventuale, sarebbe pari all'importo per cui è stato loro notificato precetto in data 1°.
2.2021 dalla sulla base del CP_1 citato decreto ingiuntivo n. 909/2005 emesso dal Tribunale di Velletri il
18.10.2005, cui deve aggiungersi il danno non patrimoniale subìto dalla ultraottantenne in conseguenza della condotta illecita della convenuta.
La costituitasi nel giudizio di primo grado, ha pregiudizial- CP_1 mente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, avendo essa notificato il precetto non in proprio ma in qualità di mandataria della
[...]
attuale titolare del credito garantito dalla fideiussione di cui era CP_3 stata dedotta la nullità dalle attrici;
ha poi eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale di Roma a decidere sulla domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa antitrust; ha, infine, dedotto l'in- fondatezza nel merito della domanda avversaria 5 All'udienza del 26.1.2022 il giudice istruttore del Tribunale di Roma ha au- torizzato parte attrice a chiamare in causa la e, a seguito Controparte_3 della notifica eseguita dalle attrici, nel giudizio di primo grado si è costituita in data 20.9.2022 la mandataria chiedendo, in via prelimi- CP_1 nare, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo ad essa ri- spetto alle domande risarcitorie di parte attrice per atti o comportamenti antecedenti alla cessione del credito e di accertare il giudicato rispetto al decreto ingiuntivo n. 909/2005 emesso dal Tribunale di Velletri il 18.10.2005, nonché concludendo, nel merito, per il rigetto delle domande risarcitorie e di nullità della fideiussione in quanto ritenute infondate.
Con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c. le attrici, oltre a pre- cisare i fatti ritenuti illeciti imputabili alla e alla CP_1 CP_3
hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo alla Sezione Specia-
[...] lizzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma di dichiarare la nullità parziale della fideiussione da loro sottoscritta, ossia la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 di tale fideiussione poiché conformi alle clausole dello schema ABI del 2002 dichiarate illecite dalla NC d'Italia, e, per l'effetto della di- chiarazione di nullità della clausola n. 6 della stessa fideiussione, dichiarare priva di efficacia o estinta per violazione dell'art. 1957 c.c., la fideiussione anzidetta, insistendo altresì nella domanda risarcitoria spiegata e di cui alle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio.
All'udienza del 29.3.2023 il giudice istruttore del Tribunale di Roma ha di- sposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_4 originaria titolare del credito e che aveva depositato ricorso ex art. 633 c.p.c. al Tribunale di Velletri (quello in accoglimento del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 909/2005 del 18.10.2005). Pertanto, con atto di cita- zione notificato in data 23.5.2023, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la estendendo anche a
[...] Controparte_4 questa la domanda di nullità o di inefficacia della fideiussione del 25.1.1993, così come precisata con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., nonché la domanda di responsabilità extracontrattuale per i fatti direttamente imputa- bili ad essa in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del dovere di correttezza e buona fede.
6 Il 5.10.2023 si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_4 che ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della do- manda avversaria per asserita violazione del giudicato formatosi per la man- cata opposizione al decreto ingiuntivo n. 909/2005 emesso dal Tribunale di Velletri il 18.10.2005 e la prescrizione dell'azione risarcitoria promossa nei suoi confronti, nel merito, di rigettare le domande promosse dalle attrici in quanto ritenute infondate.
Alla nuova udienza di comparizione del 25.10.2023 le attrici hanno chiesto alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, in via subordinata alla domanda di nullità parziale per violazione della legge anti- trust, come già formulata e precisata nel corso di causa, di voler dichiarare la nullità dell'art. 6 della fideiussione oggetto del presente giudizio ai sensi degli art. 33, co. 2, lett. t), e 36 cod. consumo, e, per l'effetto, dichiarare priva di efficacia o estinta la fideiussione per violazione dell'art. 1957 c.c.
Con la sentenza n. 4332/2025 pubblicata il 21.3.2025 il Tribunale di Roma
– Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha rigettato le domande pro- poste dalle attrici, condannandole al pagamento delle spese di lite.
2. Nel costituirsi nel presente grado di giudizio la in proprio CP_1
e quale mandataria della ha riproposto l'eccezione di giu- Controparte_3 dicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 909/2005 emesso dal Tribunale di Velletri il 18.10.2005, non opposto ex art. 645 c.p.c. tanto dalla società debitrice principale quanto dai suoi fideiussori. La stessa eccezione ha nuo- vamente proposto anche l'appellata Controparte_4
2.1. Al riguardo, e hanno dedotto Parte_1 Parte_2 che la attuale titolare del credito, e la ori- Controparte_3 Controparte_4 ginaria titolare del credito e che ha proposto ricorso per ingiunzione, nel costituirsi nel giudizio di primo grado hanno provato esclusivamente la no- tifica del suddetto decreto ingiuntivo alla non anche la notifica Controparte_7 effettuata alle due garanti odierne appellanti, non avendo dunque fornito la prova della definitività della condanna nei confronti delle stesse. Ed effetti- vamente la documentazione prodotta nel primo grado di giudizio tanto dalla cessionaria quanto dalla cedente non era idonea a provare la definitività del decreto ingiuntivo opposto per mancata opposizione: a questa viene fatto riferimento esclusivamente nell'atto di precetto notificato in data 1°.2.2021.
7 Nel costituirsi nel giudizio presente grado di giudizio, tuttavia, la CP_1
in proprio e quale mandataria della ha fornito la
[...] Controparte_3 prova che il decreto ingiuntivo n. 909/2005 emesso dal Tribunale di Velletri il 18.10.2005 è stato notificato non soltanto alla debitrice principale, ma anche alle due garanti parimenti destinatarie dell'ingiunzione (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata e doc. n. 2 del fascicolo di CP_3 CP_3 parte appellata . Soprattutto, la copia prodotta del decreto Controparte_4 ingiuntivo in questione depositata nel presente grado di giudizio reca l'atte- stazione del Cancelliere dell'avvenuta dichiarazione da parte del Presidente del Tribunale in data 1°.
2.2016 di definitiva esecutività dello stesso per mancata opposizione, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., nell'apporre la formula ese- cutiva.
Nel caso in esame, dunque, l'eccezione di “giudicato” (meglio, di irrevocabi- lità del decreto ingiuntivo) è stata ritualmente sollevata nel primo grado di giudizio dalle convenute e dalla chiamata in causa, ma l'esistenza dello stesso è stata documentata soltanto nel presente grado di giudizio. L'ecce- zione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito, prescindendo da qualsiasi volontà di- spositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, ed es- sendo rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 7.1.2021, n. 48). Ne consegue che neanche è prospettabile la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in ordine alla prova dei presupposti del giudicato già eccepito in primo grado.
In altri termini, se la parte può eccepire e documentare il giudicato in appello, tanto più può depositare soltanto in appello la documentazione che provi come il decreto ingiuntivo opposto sia divenuto irrevocabile, come ha ecce- pito in primo grado.
2.2. Ciò rilevato, il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché
8 diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (cfr. Cass. civ., Sez. II, 4.11.2021, n. 31636).
Neanche è allora possibile sostenere – come fa parte appellante – che “pur ammettendo, solo per mera e denegata ipotesi, che il decreto del Tribunale di Velletri fosse stato notificato alle attrici, l'azione diretta a far valere la nul- lità dell'art. 6 della fideiussione e, di conseguenza, l'inefficacia della fideius- sione per violazione dell'art. 1957, cod. civ., non può dirsi coperta dal giudi- cato, poiché l'interesse delle sig.re e a far valere la nullità Parte_1 Pt_2 dell'art. 6 della fideiussione si fonda su un fatto sopravvenuto, successivo al giudizio monitorio, che pertanto non può dirsi coperto dal giudicato: la banca originaria titolare del credito non ha continuato con diligenza le sue azioni contro il debitore principale, dopo aver presentato il ricorso per il decreto ingiuntivo. Notificato al debitore principale il decreto ingiuntivo il 2 novembre 2005 (doc. 6, allegato alla citazione) – più di sette anni dopo la scadenza dell'obbligazione – la banca ha intrapreso l'azione esecutiva, notificando il pignoramento immobiliare al debitore principale, solo in data 23 febbraio 2007 (doc. 15, allegato alla prima memoria ex art. 183, sesto comma, n.1
c.p.c., pag.4), ben sedici mesi più tardi, contravvenendo al precetto dell'art. 1957, cod. civ., che stabilisce che il creditore deve continuare con diligenza le sue istanze verso il debitore principale, pena l'estinzione della fideiussione al fine di non aggravare la posizione del garante”.
L'interesse delle odierne appellanti a dedurre la decadenza della NC (e, quindi, della sua cessionaria) nei confronti dei fideiussori per violazione dell'art. 1957 c.c. è evidentemente sorta a seguito della notifica agli stessi del decreto ingiuntivo n. 909/2005 emesso dal Tribunale di Velletri il 18.10.2005, e quindi doveva essere dedotta proponendo opposizione ai sensi dell'art. 345 c.p.c. avverso lo stesso.
2.3. Parte appellante deduce, inoltre, che l'irrevocabilità del decreto ingiun- tivo opposto non osterebbe alla deduzione nel presente giudizio della nullità dell'art. 6 della fideiussione – invero, non per violazione della disciplina an- titrust, ma in base al combinato disposto degli artt. 33 e 36 cod. consumo
– in ragione di quanto disposto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) con la sentenza del 17.5.2022 (nelle cause riunite C-
693/19 e C-831/19). Con tale pronuncia ha infatti stabilito che il rispetto
9 del principio dell'autorità di cosa giudicata presente nei singoli Stati membri non può condurre a ledere il principio dell'effettività della tutela giurisdizio- nale, sancito dall'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Eu- ropea, secondo il quale le norme procedurali non devono rendere nella pra- tica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (si veda Corte di Giustizia, 17 maggio 2022, punti 55, 58, doc. 17); e che “l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva impone che il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiun- tivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione” (punto 66).
Conseguentemente, la Corte di Giustizia ha statuito che “L'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole”.
2.4. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la NC può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garan- tita NC.
Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assog- gettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configu- rare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto,
10 allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disci- plina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ( v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n.
24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890).
Disciplina che (…) si affianca a quella -altra e diversa ma concorrente- ex artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni ge- nerali di contratto, relativa a contratti unilateralmente predisposti da un con- traente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n.
14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802)”.
La disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lgs. n. 206 del 2005 - c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469-bis e segg. c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il con- sumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del conte- nuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di espli- care la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'im- posizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262).
Evidente è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (artt. 1341, 2° co., 1342 c.c.) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposi- zione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore.
La lesione dell'autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il segna- lato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell'ac- cordo, fonda allora sia nell'una che nell'altra ipotesi l'applicazione della
11 disciplina di protezione in argomento (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802)” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 28.9.2023, n. 27558).
Al fine di ritenere la vessatorietà della previsione contrattuale in que- stione “va anche nella specie tenuto conto, a fortiori in considerazione della circostanza che il contenuto della fideiussione risulta essere stato dall'istituto bancario determinato (anche) mediante la sostanziale trasposizione della clausola di rinunzia al termine ex art. 1957 c.c. (…) sintomaticamente con- templata tra quelle dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fi- deiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) che con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della NC d'Italia sono state dichiarate in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90” (così Cass. n. 27558/2023, cit.).
2.5. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno declinato nel nostro ordi- namento quanto statuito dalla Corte di Giustizia, ritenendo che, “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti ricono- sciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abu- sive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sen- tenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clau- sole del contratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delle clausole va riqua- lificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatio iudicii"; nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, il giudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevando l'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.” (così Cass. civ., S.U., 6.4.2023, n. 9479).
Pur dovendosi ritenere, dunque, la previsione di deroga di cui all'art. 1957 c.c. come una clausola abusiva (come si è detto diffusamente sopra, ripor- tando il più recente arresto della Suprema Corte in termini), nel caso in esame
12 non ricorrono i presupposti in presenza dei quali il nostro ordinamento, come ricostruito dalla pronuncia delle Sezioni Unite sopra riportata, ha rite- nuto che si possa derogare all'irrevocabilità di un decreto ingiuntivo. La do- manda di accertamento dell'abusività della previsione di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione in data 25.1.1993, infatti, viene svolta dalle due garanti non nel proporre opposizione all'esecuzione minacciata (art. 615, co. 1, c.p.c.) o intrapresa (art. 615, co. 2, c.p.c.) nei loro confronti dalla NC creditrice o dalla sua cessionaria.
Come si legge nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, “ CP_1
in data 1.02.2021 notificava alla sig.re e atto di pre-
[...] Parte_1 Pt_2 cetto in qualità di fideiussori di ingiungendo alle stesse di pagare € CP_7
1.606.504,61, di cui € 1.222.513,42 di interessi convenzionali”; e “Il precetto anzidetto veniva notificato, nonostante S.al.t. successivamente al decreto in- giuntivo 17.10.2005 n. 909 avesse pagato una somma pari quasi al doppio rispetto all'importo ingiunto, nonostante che la stessa nel pre- CP_1 cetto anzidetto dichiarasse di aver imputato al debito per la quale agiva il pagamento di € 683.708,82, malgrado avesse già instaurato CP_1 due esecuzioni immobiliari nei confronti di S.al.t. (trib. Perugia r.g. 399/2017 e trib. Velletri r.g.104/2007) e avesse la possibilità di intraprendere altre azioni a tutela dei propri interessi nei confronti di . Le odierne appel- CP_7 lanti hanno dunque ritenuto “di poter legittimamente esperire con il presente atto un'azione di responsabilità extracontrattuale per l'attività illecita di
[...]
e un'azione per far valere l'invalidità della fideiussione conclusa in Parte_3 data 25.01.1993”, chiedendo dunque condannare al risarci- CP_1 mento del danno patrimoniale di € 1.606.504,61 a favore di PA VE GI e , condizionatamente alla messa in esecu- Parte_2 zione del decreto ingiuntivo n. 909/2005 del 18.10.2005, come aveva fatto in passato notificando alle stesse in data 1°.2.2021, o, in via alternativa, di liquidare il danno patrimoniale equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. richiamato dall'art. 14 del d.lgs. 19.1.2017, n. 3, in ogni caso, condannare al risarcimento del danno biologico e del danno morale da CP_1 liquidarsi in via equitativa a favore di . Parte_1
2.6. L'accertamento di abusività della clausola in questione – peraltro, “con- giuntamente, o in via alternativa, dichiarare nulla o priva di efficacia la fi- deiussione sottoscritta dalle sig.re e Parte_1 Parte_2
13 il 25.01.1993” – viene dunque richiesto da queste non a fronte Pt_2 dell'esercizio dell'azione esecutiva nei loro confronti, anzi espressamente de- ducendo come la creditrice non l'abbia fatto, ma solo ventilando che po- trebbe farlo in futuro. Come hanno ritenuto le Sezioni Unite della Suprema Corte, tuttavia, il debitore (nel caso di specie, quale garante di un obbligato in via principale) può dedurre la nullità in quanto abusiva di una previsione contrattuale in deroga al principio di irrevocabilità del titolo giudiziale con- seguito dal creditore sulla scorta di tale titolo soltanto a fronte della messa in esecuzione del titolo stesso, e non anche agendo in via autonoma per conseguire tale accertamento e il risarcimento del danno conseguente allo stesso: soltanto qualora il creditore agisca nei confronti del consumatore debitore questi “recupera” la possibilità di dedurre la natura abusiva di pre- visioni contrattuali del titolo in ragione del quale è sorto il suo credito, anche se lo stesso risulta consacrato in un titolo giudiziale formato in assenza di contraddittorio, qual è il decreto ingiuntivo.
In altri termini, il massimo organo della nomofilachia ha ritenuto, nel decli- nare nel nostro ordinamento le statuizioni della Corte di Giustizia invocate dalle odierne appellanti, che la deroga al principio generale dell'irretroattività di un decreto ingiuntivo sia possibile soltanto qualora nei confronti del de- bitore venga minaccia l'azione esecutiva (con la notifica di un atto di precetto,
e quindi nel proporre opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c.) o sia stata esercitata tale azione (e, quindi, nel proporre opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c.). Non è sufficiente che il creditore possa in futuro agire in sede esecutiva.
Ed è appena il caso di rilevare come non assume alcuna rilevanza la notifica in data 1°.
2.2021 dell'atto di precetto, andato pacificamente perento nei confronti delle odierne appellanti per decorso del termine di cui all'art. 481, co. 1, c.p.c. Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado non viene proposta da e opposizione ex Parte_1 Parte_2 art. 615, co. 1, c.p.c. a tale atto di precetto, come pure ritiene l'appellata nel costituirsi nel presente grado di giudizio. CP_1
3. In ogni caso, e invero in via del tutto assorbente, nel caso in esame non trova applicazione la disciplina suddetta a tutela del consumatore in ragione dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione costituente il titolo sulla scorta
14 del quale la ha conseguito dal Tribunale di Roma il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 909/2005 del 18.10.2005. Del resto, il giudice di prime cure ha espressamente ritenuto non applicabile la disciplina consumeristica invo- cata dalle originarie attrici, e quindi rigettata la domanda di nullità per vio- lazione della stessa proposta dalle odierne appellanti.
E, infatti, con il quarto motivo di appello e Parte_1 [...]
censurano la sentenza di primo grado laddove ha escluso la Parte_5 nullità ai sensi dell'art. 36 cod. consumo dell'art. 6 del contratto di fideius- sione oggetto del presente in quanto integra gli estremi di una clausola ves- satoria ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t), cod. consumo, poiché limita la fa- coltà del fideiussore consumatore di opporre al creditore l'eccezione di in- tervenuta estinzione della fideiussione, “giacché la clausola impugnata è stata pattuita nel gennaio del 1993, ben prima dell'entrata in vigore del co- dice del consumo e prima anche dell'entrata in vigore delle norme di cui agli artt. 1469-bis ss. c.c., invero introdotte dall'art. 25 della legge n. 52/1996”. In particolare, le appellanti deducono che “La giurisprudenza sulla scorta di analogo orientamento della dottrina sostiene infatti che una legge, benché innovativa, può essere applicata ai rapporti sorti anteriormente, ma ancora in corso durante la sua vigenza, senza che tale soluzione comporti una de- roga al principio di irretroattività”.
La censura svolta non è fondata.
Quanto statuito dal giudice di primo grado, infatti, è conforme all'orienta- mento della Suprema Corte, condiviso da questo giudicante, secondo cui le disposizioni di cui agli artt. 1469-bis e segg. c.c., aventi ad oggetto i con- tratti conclusi dai consumatori, introdotte dall'art. 25 della legge 6.2.1996,
n. 52, non si applicano ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, salvo quelle che contengono regole di carattere processuale, in virtù del principio generale di irretroattività della legge (cfr. Cass. civ., Sez. II,
31.10.2018, n. 27993; Cass. civ., Sez. III, 6.7.2010, n. 15871; Cass. civ., Sez. II, 21.2.2008, n. 4446; Cass. civ., Sez. III, 17.7.2003, n. 11200).
Quanto appena ritenuto, unitamente alla rileva irretrattabilità del decreto in- giuntivo n. 909/2005 emesso dal Tribunale di Velletri in data 18.10.2005, assorbe ogni ulteriore considerazione, anche in ordine alla sussistenza o meno della veste di consumatori in capo ad e Parte_1 Pt_2
15 , oltre che alla violazione della disciplina antitrust dalla Parte_2 [...] con riguardo al contratto di fideiussione stipulato dalle odierne CP_8 appellanti in data 25.1.1993. Inoltre, la preclusione all'accertamento di quest'ultima violazione in ragione dell'accoglimento dell'eccezione della parti appellate in ordine al “giudicato” circa la legittimità delle condizioni contrattuali di detto contrato assorbe ogni rilievo in ordine alla domanda risarcitoria pure svolta dalle appellanti in ragione della dedotta violazione della disciplina antitrust (invero, da parte della sola . Controparte_4
4. In conclusione, l'appello proposto da e Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 4332/2025 emessa dal Tribunale di Parte_5
Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 21.3.2025 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 4332/2025 emessa dal Tribunale di Roma –
[...]
Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 21.3.2025; condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, a rimborsare alla e alla e per essa alla CP_1 Controparte_3 mandataria con vincolo di solidarietà tra loro, le spese del CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, a rimborsare alla le spese del presente grado di giudi- Controparte_4 zio, che liquida in € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie
16 (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 181020.
Roma, 13.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario RO BE Thellung de Courtelary
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