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Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2023, n. 28235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28235 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore /1v Penale Sent. Sez. 5 Num. 28235 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 15/03/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia riformava limitatamente alla durate delle pene, che riduceva, e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, che annullava, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia, in data 10.7.2018, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato LO IO alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in rubrica ascrittigli, rispettivamente, ai capi B) e A), punti n. 1) e n. 2), dell'imputazione, commessi in concorso con altri nei confronti dei quali si è proceduto separatamente, in qualità di presidente della "VILLA REGALDI S.r.l.", dichiarata fallita dal tribunale di Brescia in data 28.5.2012. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale„ di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il particolare profilo del travisamento della prova, in quanto la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo A), punto n. 1), non può certo desumersi dalla circostanza che nessuna giustificazione sul punto venne fornita agli organi del fallimento dal Barcarola, per la decisiva ragione che quest'ultimo non venne mai sentito dai suddetti organi, né vi è alcuna prova che il LO abbia incassato l'assegno circolare di cui si discute, non potendosi porre a carico di quest'ultimo il fatto distrattivo in contestazione sol perché egli era legale responsabile della società fallita, sulla base di un'inammissibile inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato, e nemmeno sulla base delle dichiarazioni rese alla procedura fallimentare dal coimputato IM, oggetto di valutazione del tutto acritica da parte dei giudici di merito;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il particolare profilo del travisamento della prova, con rifernnento all'elemento soggettivo del reato di cui al capo A), punto n. 1), posto che, a differenza di quanto affermato dalla corte territoriale, non può ritenersi provato che l'imputato fosse a conoscenza dell'esistenza di crediti vantati dalla fallita nei suoi confronti in riferimento alle somme oggetto delle contestate distrazioni, posto che, da un lato, egli non partecipò all'assemblea nella quale fu approvato il bilancio in cui vennero appostati i crediti in questione, dall'altro, non assume rilievo la circostanza che l'assegno circolare di cui si discute venne emesso a favore della società fallita quando l'imputato ne era il legale responsabile;
3) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il particolare profilo del travisamento della prova, in relazione al fatto distrattivo di cui di cui al capo A), punto n. 2), in relazione al quale vengono reiterate le doglianze sul mancato esame dell'imputato da parte degli organi del fallimento e sulla circostanza che l'affermazione dell'imputato, secondo cui i beni oggetto della distrazione sarebbero stati utilizzati per finalità aziendali, non è stata smentita da elementi di segno contrario;
4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto il LO, allontanatosi dall'amministrazione della società fallita non era a conoscenza dello stato delle scritture contabili e non ha concorso a redigere gli atti contabili oggi contestati, il cui contenuto non era a sua conoscenza, sicché egli non può essere chiamato a rispondere, in ragione della carica coperta negli anni precedenti, anche della tenuta della contabilità per un periodo successivo a quello delle dimissioni dalla carica;
4) vizio di motivazione in punto di mancato contenimento della pena nel minimo edittale e di bilanciamento delle circostanze in termini di sola equivalenza. 3. Con requisitoria scritta del 14.2.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di 2 Cassazione, dott.ssa Lucia Odello, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 2.3.2023, il difensore di fiducia dell'imputato, nel replicare alle osservazioni del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso, eccependo, inoltre, l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B) alla data del 22.6.2021, posto che il relativo termine decorre dal momento in cui l'imputato ha cessato dalla carica di amministratore della fallita, in data 22.12.2008. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto sorretto da motivi manifestamente infondati, versati in fatto, e generici, anche perché meramente reiterativi di doglianze prospettate nei motivi di appello e rigettate dalla corte territoriale sulla base di una motivazione articolata e immune da vizi, con la quale il ricorrente, in realtà, non si confronta, dovendosi, pertanto, considerare, i prospettati motivi di ricorso, non specifici, ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4.1. La corte territoriale, invero, ha evidenziato come, con riferimento alle condotte distrattive di cui al capo A), punti n. 1) e n. 2), sia stato dimostrato, anche attraverso l'espletamento di una perizia contabile in sede di giudizio abbreviato, che il LO, nel periodo in cui rivestiva pacificamente all'interno della società fallita il ruolo di amministratore, ha ordinato alla Banca di Roma l'emissione di un assegno circolare, per l'importo di 500.000,00 euro, in favore della "VILLA REGALDI S.r.l.", ricevendo in consegna il suddetto titolo;
ha emesso dieci titoli di credito, tratti sul conto corrente intestato alla menzionata società, "in parte all'ordine di sé stesso (per l'importo di 107.500,00 euro) e in parte in favore della stessa società "VILLA REGALDI S.R.L." (per l'importo di euro 73.500,00) ma sempre incassati da LO IO"; ha emesso, nella menzionata qualità, una serie di assegni tratti sul conto corrente della società fallita in favore della "Società del Parco s.r.l." 3 Se ciò è vero, come è vero, non è revocabile in dubbio che la dimostrata fuoriuscita dal patrimonio della società fallita su disposizione dell'imputato di ingenti somme di denaro, attraverso titoli di credito, di cui il LO è stato in larga parte sia diretto beneficiario, sia materiale prenditore, senza che nessuna giustificazione sia emersa in ordine alla destinazione di tali somme (non rientrate, se non in misura parziale nel patrimonio sociale, attraverso versamenti effettuati dal ricorrente), in rapporto alle finalità dell'impresa, integra, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, il contestato delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Al riguardo giova ricordare come costante si sia mantenuto negli anni l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di cui si discute, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Rv. 241830; Sez. 5, n. 48872 del 14/07/2022, Rv. 283893) e che il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata, come nel caso in esame, la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251; Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425; Sez. 5, n. 42382 del 24/09/2004, Rv. 231011; Sez. 5, n. 45044 del 24/10/2022, Rv. 283812). In conclusione può dirsi che integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori, anche 4 attraverso il distacco di beni da detto patrimonio, senza immettervi alcun corrispettivo, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655; Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106). Del pari costàte risulta nella giurisprudenza di legittimità l'insegnamento, secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, P.v. 259848; Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, Rv. 275499; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204). Orbene, come si è detto, la corte territoriale ha fatto buon governo dei principi ora richiamati laddove i rilievi difensivi appaiono manifestamente infondati, generici e versati in fatto. E invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valuti dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 5 La circostanza secondo cui l'imputato non venne sentito dagli organi del fallimento, peraltro esposta dal ricorrente con affermazione assertiva, non scalfisce il dato oggettivo, evidenziato dalla corte territoriale, della mancata acquisizione di elementi in grado di consentire la riconducibilità dei richiamati atti di disposizione patrimoniale al soddisfacimento delle esigenze della società fallita, deficit che avrebbe imposto all'amministratore, anche in sede penale, di fornire indicazioni specifiche, tali da consentire l'individuazione della effettiva destinazione delle risorse finanziarie di cui si discute (cfr. le già citate Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204). Del pari immune da vizi appare la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, integrato, come è noto, dal dolo generico, per il quale è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo ovvero che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407, Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739), dolo che, nel caso in esame, correttamente la corte territoriale ha cGrldEtt:tapaeige desunto dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa (cfr. Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007), essendo il LO l'autore e il beneficiario in larga parte delle disposizioni patrimoniali aventi natura distrattiva. Sicché non può che condividersi la conclusione della corte territoriale sulla totale irrilevanza del rilievo difensivo, acriticamente reiterato con i motivi di ricorso, in ordine all'appostazione in bilancio degli importi corrispondenti agli assegni emessi nel sottoconto "crediti verso LO IO", che sarebbe avvenuta all'insaputa di quest'ultimo, trattandosi di circostanza del tutto irrilevante ai fini della prova della distrazione. 6 4.2. A identiche conclusioni deve pervenirsi in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale "generica", di cui al capo B), consistente nell'aver tenuto la documentazione contabile in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita, con riferimento all'anno 2007, di cui il LO è stato chiamato a rispondere, avendo egli ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione della suddetta società sino al 22.12.2008, partecipando alla gestione effettiva della compagine sociale quanto meno fino al marzo del 2008, come evidenziato dai giudici di merito (cfr. p. 5 della sentenza oggetto di ricorso). Orbene non è revocabile in dubbio che in ragione della sua carica e del suo diretto coinvolgimento nella gestione della società fallita, egli debba essere chiamato a rispondere, con riferimento all'anno 2007, in qualità di amministratore della società fallita in un periodo di pienezza dei relativi poteri (e doveri), del contestato delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, non contestato nel suo oggettivo verificarsi dal ricorrente, pacificamente sorretto dal dolo generico. Trattandosi, invero, di amministratore di diritto, ma non meramente formale, la responsabilità penale del LO discende direttamente dal ruolo di amministratore della società fallita, da lui svolto, come si è detto, a pieno titolo. Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresenta semplicemente l'evento, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio del menzionato evento alla luce della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo 7 fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa. In questa prospettiva l'intervenuta condanna del LO trova giustificazione evidente nella conclamata responsabilità dell'imputato per le condotte distrattive in precedenza indicate, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., il dolo, generico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (cfr. Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659). 5. Manifestamente infondato deve ritenersi l'ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sollecita, in definitiva, una diversa valutazione sul merito del trattamento sanzionatorio, non consentita in sede di legittimità. La corte territoriale, con motivazione immune da vizi, ha fissato la pena irrogata (correggendo un errore di calcolo in cui era incorso il giudice di primo grado), conformemente al disposto di cui all'art. 133, c.p., alla luce della gravità dei fatti, gravità che ha del pari giustificato il giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno opposto, in termini di equivalenza, invece che di prevalenza. Sul punto il ricorrente trascura che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, effettuato, come nel caso in esame, in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951), evenienze del tutto assenti nella fattispecie che ci occupa. 8 6. Infine manifestamente infondata appare l'eccezione sul compiuto decorso del termine di prescrizione dei reati per cui si procede, che, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, non risulta perento, dovendosi individuare il relativo dies a quo, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, non nel momento in cui il LO ha dismesso il ruolo di amministratore della società, ma dalla dichiarazione di fallimento, in conformità all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria. (In motivazione, si è precisato che tale principio è valido sia nel caso in cui la sentenza di fallimento venga qualificata elemento costitutivo improprio della fattispecie penale, come la Corte ha affermato incidentalmente, sia qualora la si ritenga condizione obiettiva di punibilità: cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Rv. 271114). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15.3.2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore /1v Penale Sent. Sez. 5 Num. 28235 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 15/03/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia riformava limitatamente alla durate delle pene, che riduceva, e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, che annullava, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia, in data 10.7.2018, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato LO IO alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in rubrica ascrittigli, rispettivamente, ai capi B) e A), punti n. 1) e n. 2), dell'imputazione, commessi in concorso con altri nei confronti dei quali si è proceduto separatamente, in qualità di presidente della "VILLA REGALDI S.r.l.", dichiarata fallita dal tribunale di Brescia in data 28.5.2012. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale„ di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il particolare profilo del travisamento della prova, in quanto la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo A), punto n. 1), non può certo desumersi dalla circostanza che nessuna giustificazione sul punto venne fornita agli organi del fallimento dal Barcarola, per la decisiva ragione che quest'ultimo non venne mai sentito dai suddetti organi, né vi è alcuna prova che il LO abbia incassato l'assegno circolare di cui si discute, non potendosi porre a carico di quest'ultimo il fatto distrattivo in contestazione sol perché egli era legale responsabile della società fallita, sulla base di un'inammissibile inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato, e nemmeno sulla base delle dichiarazioni rese alla procedura fallimentare dal coimputato IM, oggetto di valutazione del tutto acritica da parte dei giudici di merito;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il particolare profilo del travisamento della prova, con rifernnento all'elemento soggettivo del reato di cui al capo A), punto n. 1), posto che, a differenza di quanto affermato dalla corte territoriale, non può ritenersi provato che l'imputato fosse a conoscenza dell'esistenza di crediti vantati dalla fallita nei suoi confronti in riferimento alle somme oggetto delle contestate distrazioni, posto che, da un lato, egli non partecipò all'assemblea nella quale fu approvato il bilancio in cui vennero appostati i crediti in questione, dall'altro, non assume rilievo la circostanza che l'assegno circolare di cui si discute venne emesso a favore della società fallita quando l'imputato ne era il legale responsabile;
3) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il particolare profilo del travisamento della prova, in relazione al fatto distrattivo di cui di cui al capo A), punto n. 2), in relazione al quale vengono reiterate le doglianze sul mancato esame dell'imputato da parte degli organi del fallimento e sulla circostanza che l'affermazione dell'imputato, secondo cui i beni oggetto della distrazione sarebbero stati utilizzati per finalità aziendali, non è stata smentita da elementi di segno contrario;
4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto il LO, allontanatosi dall'amministrazione della società fallita non era a conoscenza dello stato delle scritture contabili e non ha concorso a redigere gli atti contabili oggi contestati, il cui contenuto non era a sua conoscenza, sicché egli non può essere chiamato a rispondere, in ragione della carica coperta negli anni precedenti, anche della tenuta della contabilità per un periodo successivo a quello delle dimissioni dalla carica;
4) vizio di motivazione in punto di mancato contenimento della pena nel minimo edittale e di bilanciamento delle circostanze in termini di sola equivalenza. 3. Con requisitoria scritta del 14.2.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di 2 Cassazione, dott.ssa Lucia Odello, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 2.3.2023, il difensore di fiducia dell'imputato, nel replicare alle osservazioni del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso, eccependo, inoltre, l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B) alla data del 22.6.2021, posto che il relativo termine decorre dal momento in cui l'imputato ha cessato dalla carica di amministratore della fallita, in data 22.12.2008. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto sorretto da motivi manifestamente infondati, versati in fatto, e generici, anche perché meramente reiterativi di doglianze prospettate nei motivi di appello e rigettate dalla corte territoriale sulla base di una motivazione articolata e immune da vizi, con la quale il ricorrente, in realtà, non si confronta, dovendosi, pertanto, considerare, i prospettati motivi di ricorso, non specifici, ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4.1. La corte territoriale, invero, ha evidenziato come, con riferimento alle condotte distrattive di cui al capo A), punti n. 1) e n. 2), sia stato dimostrato, anche attraverso l'espletamento di una perizia contabile in sede di giudizio abbreviato, che il LO, nel periodo in cui rivestiva pacificamente all'interno della società fallita il ruolo di amministratore, ha ordinato alla Banca di Roma l'emissione di un assegno circolare, per l'importo di 500.000,00 euro, in favore della "VILLA REGALDI S.r.l.", ricevendo in consegna il suddetto titolo;
ha emesso dieci titoli di credito, tratti sul conto corrente intestato alla menzionata società, "in parte all'ordine di sé stesso (per l'importo di 107.500,00 euro) e in parte in favore della stessa società "VILLA REGALDI S.R.L." (per l'importo di euro 73.500,00) ma sempre incassati da LO IO"; ha emesso, nella menzionata qualità, una serie di assegni tratti sul conto corrente della società fallita in favore della "Società del Parco s.r.l." 3 Se ciò è vero, come è vero, non è revocabile in dubbio che la dimostrata fuoriuscita dal patrimonio della società fallita su disposizione dell'imputato di ingenti somme di denaro, attraverso titoli di credito, di cui il LO è stato in larga parte sia diretto beneficiario, sia materiale prenditore, senza che nessuna giustificazione sia emersa in ordine alla destinazione di tali somme (non rientrate, se non in misura parziale nel patrimonio sociale, attraverso versamenti effettuati dal ricorrente), in rapporto alle finalità dell'impresa, integra, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, il contestato delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Al riguardo giova ricordare come costante si sia mantenuto negli anni l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di cui si discute, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Rv. 241830; Sez. 5, n. 48872 del 14/07/2022, Rv. 283893) e che il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata, come nel caso in esame, la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251; Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425; Sez. 5, n. 42382 del 24/09/2004, Rv. 231011; Sez. 5, n. 45044 del 24/10/2022, Rv. 283812). In conclusione può dirsi che integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori, anche 4 attraverso il distacco di beni da detto patrimonio, senza immettervi alcun corrispettivo, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655; Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106). Del pari costàte risulta nella giurisprudenza di legittimità l'insegnamento, secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, P.v. 259848; Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, Rv. 275499; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204). Orbene, come si è detto, la corte territoriale ha fatto buon governo dei principi ora richiamati laddove i rilievi difensivi appaiono manifestamente infondati, generici e versati in fatto. E invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valuti dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 5 La circostanza secondo cui l'imputato non venne sentito dagli organi del fallimento, peraltro esposta dal ricorrente con affermazione assertiva, non scalfisce il dato oggettivo, evidenziato dalla corte territoriale, della mancata acquisizione di elementi in grado di consentire la riconducibilità dei richiamati atti di disposizione patrimoniale al soddisfacimento delle esigenze della società fallita, deficit che avrebbe imposto all'amministratore, anche in sede penale, di fornire indicazioni specifiche, tali da consentire l'individuazione della effettiva destinazione delle risorse finanziarie di cui si discute (cfr. le già citate Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204). Del pari immune da vizi appare la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, integrato, come è noto, dal dolo generico, per il quale è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo ovvero che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407, Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739), dolo che, nel caso in esame, correttamente la corte territoriale ha cGrldEtt:tapaeige desunto dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa (cfr. Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007), essendo il LO l'autore e il beneficiario in larga parte delle disposizioni patrimoniali aventi natura distrattiva. Sicché non può che condividersi la conclusione della corte territoriale sulla totale irrilevanza del rilievo difensivo, acriticamente reiterato con i motivi di ricorso, in ordine all'appostazione in bilancio degli importi corrispondenti agli assegni emessi nel sottoconto "crediti verso LO IO", che sarebbe avvenuta all'insaputa di quest'ultimo, trattandosi di circostanza del tutto irrilevante ai fini della prova della distrazione. 6 4.2. A identiche conclusioni deve pervenirsi in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale "generica", di cui al capo B), consistente nell'aver tenuto la documentazione contabile in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita, con riferimento all'anno 2007, di cui il LO è stato chiamato a rispondere, avendo egli ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione della suddetta società sino al 22.12.2008, partecipando alla gestione effettiva della compagine sociale quanto meno fino al marzo del 2008, come evidenziato dai giudici di merito (cfr. p. 5 della sentenza oggetto di ricorso). Orbene non è revocabile in dubbio che in ragione della sua carica e del suo diretto coinvolgimento nella gestione della società fallita, egli debba essere chiamato a rispondere, con riferimento all'anno 2007, in qualità di amministratore della società fallita in un periodo di pienezza dei relativi poteri (e doveri), del contestato delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, non contestato nel suo oggettivo verificarsi dal ricorrente, pacificamente sorretto dal dolo generico. Trattandosi, invero, di amministratore di diritto, ma non meramente formale, la responsabilità penale del LO discende direttamente dal ruolo di amministratore della società fallita, da lui svolto, come si è detto, a pieno titolo. Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresenta semplicemente l'evento, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio del menzionato evento alla luce della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo 7 fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa. In questa prospettiva l'intervenuta condanna del LO trova giustificazione evidente nella conclamata responsabilità dell'imputato per le condotte distrattive in precedenza indicate, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., il dolo, generico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (cfr. Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659). 5. Manifestamente infondato deve ritenersi l'ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sollecita, in definitiva, una diversa valutazione sul merito del trattamento sanzionatorio, non consentita in sede di legittimità. La corte territoriale, con motivazione immune da vizi, ha fissato la pena irrogata (correggendo un errore di calcolo in cui era incorso il giudice di primo grado), conformemente al disposto di cui all'art. 133, c.p., alla luce della gravità dei fatti, gravità che ha del pari giustificato il giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno opposto, in termini di equivalenza, invece che di prevalenza. Sul punto il ricorrente trascura che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, effettuato, come nel caso in esame, in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951), evenienze del tutto assenti nella fattispecie che ci occupa. 8 6. Infine manifestamente infondata appare l'eccezione sul compiuto decorso del termine di prescrizione dei reati per cui si procede, che, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, non risulta perento, dovendosi individuare il relativo dies a quo, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, non nel momento in cui il LO ha dismesso il ruolo di amministratore della società, ma dalla dichiarazione di fallimento, in conformità all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria. (In motivazione, si è precisato che tale principio è valido sia nel caso in cui la sentenza di fallimento venga qualificata elemento costitutivo improprio della fattispecie penale, come la Corte ha affermato incidentalmente, sia qualora la si ritenga condizione obiettiva di punibilità: cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Rv. 271114). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15.3.2023.