Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA AR (difeso da se stesso), NE LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA DELFINI, difesi dall'avvocato AR PA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IA ME, DI NA NA, LL ON, AN AF, BE LE, ER IC, GG SA, SS IU, EN NA, DI RO LI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 7130/01 della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 25/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 04/06/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ABRITTI Pietro con le quali si chiede che la Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione in oggetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LE CA e ON EL hanno proposto ricorso ex art. 391-bis c.p.c. chiedendo la revocazione della sentenza n. 7130/01
emessa da questa sezione in data 14/2 - 25/5, nel procedimento dagli stessi promosso nei confronti del condominio di via Purignani n. 263 in Bari.
Premettono i ricorrenti che con delibera 19.6.1996 il condominio decise di trasformare l'impianto di riscaldamento centralizzato in impianti unifamiliari a gas;
poiché la delibera non era stata adottata con la maggioranza dei due terzi essa la impugnarono davanti al tribunale di Bari, il quale, con sentenza 28/1-3/2/98, rigettò la domanda. Il gravame proposto avverso detta sentenza fu rigettato dalla corte d'appello di Bari con sentenza 11/11-10/12/98. All'esito del giudizio di legittimità da loro promosso - al quale resistettero soltanto numerosi condomini in proprio, avendo il condominio deliberato di non costituirsi - la corte rigettò il ricorso e condannò i ricorrenti alla rifusione delle spese.
Orbene, ai fini della richiesta revocazione della ricordata sentenza, LE CA e ON EL assumono che la decisione è palesemente errata e viziata per diversi motivi, e precisamente:
a) perché la corte ha ritenuto legittimati a resistere al ricorso i condomini in proprio, contrariamente al suo stesso orientamento consolidato, secondo cui il principio della concorrente legittimazione ad agire e a resistere dei condomini rispetto a quella dell'amministratore, non opera "con riguardo alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni dell'assemblea condominiale che, come quelle relative alla gestione di un servigio comune (nella specie ascensore) tendono a soddisfare esigente soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all'interesse esclusivo di uno o più partecipanti" (Cass. sez. 2^, 12 marzo 1994, n. 2393);
b) perché la sentenza è affetta da nullità, per violazione dell'art. 26, u.c. del r.d.l. n. 1578 del 1933, in quanto i controricorrenti sono stati difesi dall'avv. Girolamo Gerone che aveva svolto le funzioni di presidente di sezione della corte stessa sino a meno di due anni prima dell'udienza.
Con la memoria depositata per l'udienza del 5.6.2002 i ricorrenti espongono inoltre che la memoria illustrativa depositata prima della discussione del ricorso in cui fu emessa la sentenza di cui si chiede la revocazione, era inspiegabilmente pervenuta in cancelleria solo in data 10 marzo 2001, e cioè dopo che la causa era stata decisa, sicché la corte non aveva potuto tener conto dei rilievi fatti con la memoria stessa, emettendo così una decisione fondata su una erronea percezione degli atri e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento.
Osserva la corte che quand'anche le questioni poste con il ricorso fossero fondate (benché non sia possibile esimersi dal rilevarne la macroscopica infondatezza, atteso che, quanto alla prima, la dismissione dell'impianto centrale di riscaldamento è cosa completamente diversa dalla gestione dei servizi comuni e, quanto alla seconda, che i due anni previsti dall'art. 25 della legge n. 36/1934 erano decorsi, non potendosi tener conto della data di pubblicazione della sentenza, ampiamente successiva al pensionamento del presidente Gerone), resta indubitabile che le censure mosse non integrerebbero comunque alcuna delle ipotesi di errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, richiamato dall'art. 391-bis c.p.c., non potendosi affermare che la sentenza oggetto del presente ricorso sia frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa.
Invero, ammesso che alla fattispecie esaminata da questa corte in data 14.10.2001 si attagliasse la giurisprudenza citata dai ricorrenti, nondimeno non sarebbe in alcun modo sindacabile il fatto che il collegio abbia deciso in senso opposto, affermando un orientamento diverso da quello consolidato. Nè potrebbe avere rilevanza, ai suddetti fini, l'asserito disguido che non avrebbe consentito al collegio di tener conto della memoria illustrativa perché - a prescindere dalla mancata dimostrazione che il ritardo non fosse addebitabile agli stessi ricorrenti - non può affermarsi che la decisione emessa dalla corte senza conoscere il contenuto della memoria sia equiparabile alla decisione che è effetto di errore risultante dagli atti o documenti della causa, in quanto la stessa norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c. rende esplicito il significato di detta espressione, che è del tutto estraneo alla prospettazione dei ricorrenti.
Analoghe considerazioni valgono a proposito dell'altro asserito vizio della decisione (incompatibilità del difensore a esercitare il ministero davanti allo stesso ufficio giudiziario presso il quale aveva svolto sino a meno di due anni prima le funzioni di giudice), perché non esiste alcun mezzo per far valere un tale vizio che per ipotesi si fosse verificato innanzi alla corte di cassazione, non integrando un motivo di revocazione ne' esistendo diverso mezzo di impugnazione.
Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese non avendo le controparti esperito alcuna difesa.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004